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Giurisprudenza
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C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 28 gennaio 2003 n. 34 - Pres. Serio, Est. Mammana - Gullì (Avv.ti Traclò e Aveni) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato Di Maggio) - (conferma T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 3 ottobre 1996, n. 2201).

1. Pubblico impiego - Agente di P.S. - Trasferimento - Per incompatibilità ambientale - Presupposti per l'adozione - Individuazione.

2. Pubblico impiego - Agente di P.S. - Trasferimento - Per incompatibilità ambientale - Potere discrezionale dell'Amministrazione - Provvedimento adottato facendo riferimento ad un precedente penale particolarmente grave di un cognato dell'agente - Legittimità.

3. Pubblico impiego - Agente di P.S. - Trasferimento - Per incompatibilità ambientale - Esigenze familiari del dipendente trasferito - Irrilevanza - Ragioni.

1. Il trasferimento per incompatibilità ambientale, previsto dall'art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia), lungi dal rivestire natura sanzionatoria, consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare. Unico presupposto per tale tipo di trasferimento è che sia disposto in base ad elementi chiari, idonei a rendere la figura di un agente della Polizia di Stato, offuscata da ombre che possono riflettersi e risolversi in nocumento al prestigio ed al decoro dell'Amministrazione ed alla funzionalità dell'esercizio delle funzioni di istituto.

2. Le situazioni di incompatibilità ambientale previste dall'art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, rispetto alle disposizioni dettate per gli impiegati civili, devono essere valutate in relazione al tipo di attività svolte dal dipendente; per tale valutazione l'amministrazione ha una discrezionalità molto più ampia a tutela di una funzione delicata come quella la pubblica sicurezza, che deve essere costantemente scevra da equivoci sulla condotta degli agenti di polizia (alla stregua del principio è stato ritenuto legittimo il provvedimento di trsferimento di un assistente capo di polizia in relazione di un precedente penale a carico di un cognato di quest'ultimo per reati in materia di armi, di una certa gravità; stante la delicata funzione svolta da un assistente capo di polizia, è stato infatti ritenuto sufficiente un precedente penale a carico di un affine, peraltro concernente la normativa sul controllo delle armi, per esporre a commenti o apprezzamenti negativi l'immagine del dipendente e dell'ufficio).

3. L'art. 55, 4° comma, del d.P.R. 24.4.1982, n. 335 (secondo cui "il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali"), diversamente da quanto previsto dal comma 3° dello stesso articolo (che disciplina i trasferimenti d'ufficio), non prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel disporre i trasferimenti per incompatibilità ambientale, debba tenere conto delle esigenze familiari del dipendente, intendendo così la norma lasciare maggiore discrezionalità all'amministrazione, stante la oggettiva gravità delle situazioni che determinano questo tipo di trasferimenti (1).

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(1) Cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, 8 maggio 1985, n. 255 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13 giugno 1991, n. 259.

 

 

FATTO

Con il decreto del Ministero dell'Interno n. 333.D/66126 il Gullì Bruno, assistente capo della P.S. veniva trasferito per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale dalla Questura di Messina a quella di Catanzaro.

Il decreto veniva impugnato dall'interessato per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed erroneità dei presupposti - Violazione di legge.

Con il ricorso si eccepiva che il trasferimento era stato disposto in violazione delle norme che disciplinano i trasferimenti del personale di Polizia, in quanto non si verterebbe in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 53 del DPR n. 335 del 24.4.1982.

Si sostiene altresì nel ricorso che la circostanza che il fratello i cognati ed un cugino del ricorrente abbiano procedimenti penali in corso, per i reati la cui gravita viene contestata, non sarebbe idonea a nuocere al prestigio dell'Amministrazione, anche perché il ricorrente avrebbe un curriculum di camera encomiabile.

Il ricorrente eccepiva, infine, che il provvedimento di trasferimento non avrebbe tenuto conto della situazione familiare del ricorrente, già precaria, che con il trasferimento veniva esposta ad ulteriori gravi ripercussioni.

Si costituiva l'Amministrazione interessata per confutare le argomentazioni del ricorrente e chiedere il rigetto del ricorso.

Il TAR, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso affermando che l'Amministrazione gode di una ampia discrezionalità nel valutare le circostanze che ritiene lesive del proprio prestigio e del proprio decoro, e che tale valutazione sfugge al controllo del giudice di legittimità, il cui compito è limitato a valutare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della necessità di disporre il trasferimento.

Sulla base di tali presupposti, la sentenza ha ritenuto la idoneità dei fatti addotti nel decreto, cioè le pendenze penali di parenti ed affini, a nuocere al prestigio ed al decoro dell'Amministrazione ed a determinare il trasferimento per incompatibilità ambientale.

Avverso la sentenza propone appello l'interessato, sostanzialmente ribadendo le ragioni esposte con il ricorso in primo grado, insistendo sulla "falsità" dei dati riportati dal Questore di Messina nella sua segnalazione al Ministero, sulla mancanza di prova che comunque le situazioni di fatto, eventualmente accertate, siano idonee a determinare la lesione dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione, ed infine che comunque il Ministero, nel disporre il trasferimento avrebbe dovuto tenere in conto la situazione familiare del Gullì e di conseguenza disporre il trasferimento ad altra sede più vicina.

Si è costituito il Ministero dell'Interno contestando le censure mosse dall'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

DIRITTO

II ricorso non è fondato e la sentenza appare esente dai vizi denunziati con il ricorso in appello, apparendo, di contro, fondata su corrette valutazioni in fatto ed in diritto.

E' opportuno ribadire in premessa quanto già affermato dalla sentenza impugnata, cioè che il trasferimento per incompatibilità ambientale, previsto dall'art. 55 DPR n. 335 del 24.4.1982, lungi dal rivestire natura sanzionatoria, consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare.

Unico presupposto per tale tipo di trasferimento è che sia disposto in base ad elementi chiari, idonei a rendere la figura di un agente della Polizia di Stato, offuscata da ombre che possono riflettersi e risolversi in nocumento al prestigio ed al decoro dell'Amministrazione ed alla funzionalità dell'esercizio delle funzioni di istituto.

Rileva peraltro il Collegio, in armonia con diffusa giurisprudenza, che le situazioni di incompatibilità prevista dall'art. 55 del DPR n. 335/82, rispetto alle disposizioni dettate per gli impiegati civili, devono essere mosse in relazione al tipo di attività svolte dal dipendente.

In conseguenza non c'è dubbio che l'amministrazione di pubblica sicurezza ha una discrezionalità molto più ampia a tutela di una funzione delicata come la pubblica sicurezza, che deve essere costantemente scevra da equivoci sulla condotta degli agenti di polizia.

Sulla base di tali premesse incongruenti appaiono le censure mosse con l'atto di appello nella parte in cui tendono ad escludere la esistenza di precedenti penali a carico di taluni parenti o affini, ed a sminuire la gravita di taluni addebiti relativi ad altri parenti e affini.

Infatti, a prescindere che i dati documentali offerti dal Questore hanno una indiscussa valenza probatoria concernendo fatti e situazioni effettivi che possono aver avuto sorte diversa in sede giudiziaria, fatto comunque accertato ed ammesso dallo stesso ricorrente è la esistenza di un precedente penale a carico di un cognato per reati in materia di armi, la cui gravità, contrariamente agli assunti difensivi, è di tutta evidenza.

Ed invero, stante la delicata funzione svolta da un assistente capo di polizia, ritiene il Collegio che sia sufficiente un precedente penale a carico di un affine, peraltro concernente la normativa sul controllo delle armi, per esporre a commenti o apprezzamenti negativi l'immagine del dipendente e dell'ufficio.

Nel caso in esame, oltre al precedente ammesso dal ricorrente, sono comunque da valutare gli altri dati contenuti nel rapporto del Questore, dal quale in generale si evince che l'ambiente familiare (fratello, cugino, suocero e cognati) era stato di sovente esposto a fatti di illegalità.

Tale diagnosi era ed è fondata come dimostrato dalla nota del Questore n. 10798 del 24.12.1996, versata in atti, concernente la stessa moglie dell'appellante, che sarebbe sottoposta ad indagini preliminari e raggiunta da misura restrittiva della libertà personale.

Quindi ritiene il Collegio che sussistono e siano fondati i fatti posti a fondamento del provvedimento e che tali fatti correttamente dal provvedimento e dalla sentenza impugnati, sono stati ritenuti idonei a determinare il pericolo di nocumento per il prestigio e l'immagine della amministrazione nell'ambiente sociale in cui il Gullì operava.

La relativa censura è pertanto infondata, come infondata è altresì la doglianza relativa al vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui nega valenza al fatto che il provvedimento del Ministero dell'Interno non aveva tenuto conto della situazione familiare del ricorrente o dei disagi cui sarebbe stata sottoposta a causa del disposto trasferimento.

Rileva il Collegio che giurisprudenza consolidata (ex plurimis TAR Lombardia-Milano 8.5.1985 n. 255 - TAR Friuli Venezia Giulia 13.6.1991 n. 259) ha più volte ritenuto che diversamente dal comma 3, che disciplina i trasferimenti d'ufficio, il comma 4 dell'art. 55 DPR 335/82 non prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel disporre i trasferimenti per incompatibilità ambientale, debba tenere conto delle esigenze familiari del dipendente, intendendo così la norma lasciare maggiore discrezionalità all'amministrazione, stante la oggettiva gravità delle situazioni che determinano questo tipo di trasferimenti.

Per le considerazioni che precedono il Collegio ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

Le spese del giudizio, che vengono determinate in £. 3.000.000, sono poste a carico dell'appellante soccombente.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe e conferma la sentenza del TAR sezione staccata di Catania, sez. I n. 2201/96, del 3.10.1996.

Condanna Gullì Bruno al pagamento delle spese processuali, fissate in L. 3.000.000, a favore del Ministero dell'Interno.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Cos' deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 22 marzo 2000, con l'intervento dei signori: Guglielmo Serio, Presidente, Raffaele Carboni, Paolo Turco, Raffaele Tommasini e Vittorio Mammana, estensore, componenti.

Depositata il 28 gennaio 2003.

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