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Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 19 febbraio 2003 n. 60 - Pres. Virgilio, Est. Turco - Compagnia Europea Appalti s.r.l. (Avv.ti Jaria e Petrantoni) c. Comune di partitico (Avv. Armao) e Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (Avv. Candia) - (conferma T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, sent. 14 giugno 2002 n. 1547).

1. Contratti della P.A. - Gara - Consorzi tra imprese - Requisiti - Possesso - Riferimento alla impresa indicata quale assuntrice dei lavori - Necessità - Fattispecie.

2. Contratti della P.A. - Bando - Requisiti di partecipazione - Integrazione del bando con le disposizioni legislative di settore - Necessità.

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 23, della legge 18 novembre 1998, n. 415 (che ha aggiunto all'articolo 13, comma 4, della legge n. 109 del 1994 il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b e c, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre"), nel caso di partecipazione a gare di appalto di consorzi di imprese sussiste un preciso obbligo, per la impresa indicata quale assuntrice dei lavori, di documentare i requisiti richiesti (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima l'esclusione di una impresa consorziata, delegata ad eseguire i lavori, che non aveva prodotto la dichiarazione sui requisiti di carattere generale, prescritta dal bando di gara) (1).

2. Anche se il bando non contenga una specifica previsione in ordine ai requisiti di partecipazione, vale la regola per cui la disciplina della gara in ordine ai requisiti stessi è costituita dalle disposizioni di legge, dalle quali possa ricavarsi con certezza una regola applicabile ad una categoria di procedure concorsuali.

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 30 gennaio 2002 n. 507, in questa Rivista n. 2-2002.

Sui collegamenti tra imprese, nel caso di partecipazione di consorzi, v. da ult. Cons. Stato, Sez. IV, sent.  4 febbraio 2003 n. 560, in questa Rivista n. 2-2003.

 

 

FATTO

Sul bollettino degli appalti per la Regione Siciliana n. 3 del 21 gennaio 2002 veniva pubblicato il bando per l'appalto dei lavori di urbanizzazione primaria e verde pubblico delle zone oggetto di recupero urbanistico, primo stralcio. La gara era regolata dall'articolo 40 della legge regionale n. 21/85, con il criterio della media sui ribassi percentuali, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 2 febbraio 1973 n. 14, da calcolarsi sulle offerte formulate a prezzi unitari.

Esaurite le operazioni di gara, la commissione aggiudicava l'appalto al Consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro (di seguito indicato come Consorzio), la cui offerta risultava quella più vicina per difetto alla media dei ribassi proposti dalle 37 imprese rimaste in gara, come risulta dal verbale del 27 febbraio 2002.

La Compagnia Europea Appalti s.r.l. (di seguito indicata con la sigla C.E.A.) si classificava al secondo posto, e pertanto impugnava l'aggiudicazione, denunciando la illegittima esclusione di un'altra impresa partecipante, il Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro (di seguito indicato con la sigla C.E.R.); sosteneva che, se fosse stata calcolata anche l'offerta di quest'ultimo, sarebbe cambiata la media e di conseguenza l'appalto sarebbe stato aggiudicato alla ricorrente.

Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, emanava in applicazione dell'art. 26, IX comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, ha respinto il ricorso; rileva che C.E.R. è stato correttamente escluso in quanto l'impresa consorziata Eurovega Costruzioni, delegata ad eseguire i lavori, non ha prodotto la dichiarazione sui requisiti di carattere generale, prescritta dal bando di gara.

Avverso tale decisione propone appello la C.E.A.; lamenta che la decisione di primo grado non ha considerato un profilo di censura, indicato nel contesto del terzo motivo; con esso si sosteneva che l'amministrazione avrebbe dovuto avvalersi della facoltà di chiedere chiarimenti ed integrazioni, considerando che né il bando, né la legge imponevano alle imprese consorziate di presentare una dichiarazione sui propri requisiti di partecipazione.

L'appellante non insite invece sulle originarie tesi, in base alle quali la particolare normativa in materia consente di riferire ai consorzi "l'accertamento della valutazione delle garanzie di idoneità stabilità e solvibilità" (primo motivo dell'originario ricorso).

Entrambe le parti appellate si sono costituite in giudizio. Nelle articolate memorie di costituzione, sia il Consorzio che il Comune contrappongono agli argomenti di controparte la diretta applicabilità dei principi di diritto sull'onere documentale delle imprese consorziate, e concludono per la reiezione dell'appello.

La domanda di sospensione della sentenza appellata è stata respinta con ordinanza n. 650 dell'1 agosto 2002.

All'udienza del 21 novembre 2002 la causa è assunta in decisione.

DIRITTO

L'articolo 9, comma 23, della legge 18 novembre 1998, n. 415 aggiunge all'articolo 13, comma 4, della legge n. 109 del 1994 il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per qual consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara".

Da tale norma si trae in modo diretto ed evidente la indicazione di un preciso obbligo, per la impresa indicata quale assuntrice dei lavori, di documentare i requisiti richiesti.

In questo senso la giurisprudenza è univoca, e a questa opinione comune si adegua anche il precedente indicato nell'atto di appello: Consiglio di Stato, quinta sezione, 6 giugno 2002 n. 3185, che ha ritenuto indifferente la tipologia del consorzio, ed ha ribadito il generale principio secondo cui i requisiti di carattere morale e di affidabilità devono essere posseduti da tutte e da ciascuna delle imprese che partecipino ad un consorzio.

Non è vero quindi che manchi una indicazione normativa sancente l'obbligo di documentazione, nella specie disatteso con riferimento all'impresa consorziata Eurovega Costruzioni. Se anche il bando non conteneva tale specifica previsione, vale la regola per cui costituiscono indicazioni della gara (bando, lettera d'invito, capitolato speciale e simili), ma anche le disposizioni di legge, dalle quali possa ricavarsi con certezza una regola applicabile ad una categoria di procedure concorsuali.

La norma sopra indicata, secondo una lettura ormai pacifica nella giurisprudenza, contiene appunto tale indicazione; ne consegue che la inosservanza si traduce in una omessa presentazione di documenti, che non consente alcuna regolarizzazione, ma impone la esclusione del concorrente.

Per tali ragioni, l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2500 (duemilacinquecento) per ciascuna delle due parti costituite in questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 novembre 2002 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Paolo Turco, estensore, Raffaele Tommasini, Vittorio Mammana, componenti.

Depositata il 19 febbraio 2003.

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