C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Ordinanza 17 marzo 2003 n. 103 - Pres. Virgilio, Est. Trovato - Impresa Geloso Giuseppe (Avv. G. Virga) c. Impresa Imperiale Francesco (Avv. Immordino) e Comune di Giardinello (n.c.) - (ordina alla Regione siciliana nella persona del Presidente della Giunta regionale di fornire documentati chiarimenti).
Giustizia amministrativa - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Composizione - Componenti di designazione regionale (c.d. non togati) - Componenti il cui incarico sia scaduto - - Richiesta alla Regione Siciliana se ha già effettuato la designazione dei sostituti - In relazione alla sentenza delle S.U. della Cassazione n. 10167/2002 - Prima delle decisione di una controversia - Nel caso in cui non sia possibile comporre il collegio senza la partecipazione dei componenti scaduti - Necessità.
Nel caso in cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, per decidere una controversia, non possa prescindere dalla presenza di componenti non togati ormai scaduti ed a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 luglio 2002 n. 10167 (la quale ha affermato il principio secondo cui il membro di nomina regionale può legittimamente continuare a comporre il Collegio purchè prima della scadenza del mandato sia intervenuta la designazione da parte della Regione siciliana), occorre preventivamente acclarare se e quando la designazione dei nuovi componenti sia stata effettuata dalla Giunta regionale; a tal fine va ordinato in via istruttoria alla Regione Siciliana di fornire documentati chiarimenti in ordine alla designazione dei nuovi componenti destinati a sostituire quelli ormai scaduti dopo il decorso dei sei anni dalla nomina (1).
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(1) Con l'ordinanza in rassegna, il C.G.A., dopo avere dato atto che il sessennio di nomina per i Consiglieri Raffaele Tommasini e Antonio Andò è terminato in data 16 maggio 2002 e che, a causa dell'indisponibilità per malattia del Consigliere Vittorio Mammana, non era possibile comporre il Collegio prescindendo dall'uno o dall'altro degli anzidetti Consiglieri, ha richiesto in via istruttoria alla Regione siciliana di chiarire se la designazione dei successori sia stata effettuata.
E ciò in relazione alla sentenza delle S.U. n. 10167/2002 (riportata in questo numero della Rivista), con la quale è stato tra l'altro affermato che "affinchè la ratio dell'art. 3, secondo comma, del D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 non sia elusa, tale norma richiede che la designazione del successore non intervenga dopo la scadenza dall'incarico del componente che si tratta di sostituire. In caso contrario, il componente il cui incarico sia scaduto e che però venga indefinitamente mantenuto nella funzione, verrebbe a trovarsi in una situazione di mancanza di indipendenza, simile a quella prevista dall'originario testo dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, dichiarato incostituzionale".
omissis
Per la riforma
della sentenza n. 3033/02 in data 9 ottobre 2002 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo (sez. II);
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. G. Immordino per l'Impresa Imperiale Francesco;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; udito, alla pubblica udienza del 13 marzo 2003 l'avv. G. Immordino per l'Impresa appellata.
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo n. 654/1948 secondo cui questo Consiglio giudica con l'intervento di due membri di nomina regionale.
Considerato che il sessennio di nomina per i Consiglieri Raffaele Tommasini e Antonio Andò è terminato in data 16 maggio 2002;
Considerato che a causa dell'indisponibilità per malattia del Consigliere Vittorio Mammana attualmente non è possibile comporre il Collegio prescindendo dall'uno o dall'altro degli anzidetti Consiglieri;
Vista la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 luglio 2002 n. 10167 la quale ha affermato il principio secondo cui il membro di nomina regionale può legittimamente continuare a comporre il Collegio purchè prima della scadenza del mandato sia intervenuta la designazione da parte della Regione siciliana;
Ritenuto, salva ed impregiudicata ogni decisione in rito in merito e sulle spese, che è opportuno acclarare se e quando la anzidetta designazione sia stata effettuata dalla Giunta regionale;
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, sospende ogni pronuncia in rito in merito e sulle spese.
Ordina alla Regione siciliana nella persona del Presidente della Giunta regionale di fornire documentati chiarimenti al riguardo nel termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza.
Rinvia per il prosieguo alla Udienza del 15 maggio 2003.
Cos' deciso in Palermo, addì 13 marzo 2003 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Raffaele Maria De Lipsisi, Raffaele Tommasini, Andrea Parlato, componenti.
Depositata il 17 marzo 2003.