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n. 7/8-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, SEZIONE CONSULTIVA - Parere 10 aprile 2001 n. 224/2001 - Pres. Varrone, Est. Volpe - Oggetto: artt. 28 e 31 d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e art. 10 D.M. per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294. Applicabilità in Sicilia.

Contratti della P.A. - Gara - Sicilia - Gare di importo inferiore ai 300 milioni - Imprese artigiane e cooperative iscritte nel registro prefettizio - Disciplina prevista dall'art. 31 comma 5° della L. reg. n. 21/1985 - Previsione del solo requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio - A seguito della soppressione dell'A.N.C. ex L. n. 109/1994 - E' da ritenere abrogata.

L'abolizione dell'albo nazione costruttori, da parte della l. n. 109/1994, comporta il venir meno dell'intero sistema di qualificazione di cui all'art. 31 l.r. n. 21/1985, compreso quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il quale prevedeva esclusivamente il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio per le Imprese artigiane iscritte nel relativo albo da almeno un anno e per le imprese cooperative iscritte nel registro prefettizio da almeno un anno che avessero partecipato a gare per l'affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a 300 milioni.

Il comma comma 5° dell'art. 31 l.r. n. 21/1985, infatti, non ha carattere di "norma di legge speciale", ma costituisce sempre disposizione "sull'albo dei appaltatori"; albo al quale si riferisce il titolo dell'art. 31 L. n. 21/1985 (1).

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(1) Con il parere in rassegna il CGA finisce per condividere quanto ritenuto dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, che aveva richiesto il parere, disattendendo l'opposta tesi dell'Ufficio legislativo e legale; l' Assessorato richiedente ha peraltro osservato che eventuali obiezioni, che facciano leva sull'apparente impossibilità dei soggetti non qualificati di inserirsi nel campo dell'imprenditoria, possono trovare soluzione nelle norme relative all'associazione temporanea d'impresa di cui agli artt. 22 e 23 del D.L.vo n. 406/1991.

 

 

Vista la relazione dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana - Direzione beni culturali e ambientali ed educazione permanente 23 febbraio 2001, n. 1035, con la quale viene posto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana il quesito indicato in oggetto.

Esaminati gli atti ed udito il relatore consigliere Carmine Volpe;

PREMESSO

Il legislatore regionale con l'art. 31 della L.r. n. 21/1985 e successive modifiche ed integrazioni, ha abolito l'albo regionale degli appaltatori e fatta propria la legislazione nazionale costruttori. Quest'ultimo, a sua volta è stato abolito dall'art. 8 comma 10, della L. n. 109/1994 a decorrere dall'1 gennaio 2000, data a partire dalla quale la stessa legge ha disposto che "i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificanti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo (8 comna 8)".

In particolare, il citato comma 8, demandando ad un apposito regolamento, poi emanato con il d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, l'istituzione di un sistema di qualificazioni, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici. di importo superiore a 150.000 Euro. Ad un altro regolamento, successivamente emanato con D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (G.U.R.I. n. 246 del 20 ottobre 2000), è stata demandata l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

Si è ritenuto - e in tal senso è stato interpellato l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana che ha espresso il proprio avviso concorde - che entrambi tali regolamenti trovassero applicazione in Sicilia in virtù del citato art. 31, comma 2, della l.r. n. 21/1985, che, rinviando alla l. n. 67/1962 ed alle sue successive modificazioni, ha determinato l'operatività in Sicilia, contestualmente all'abrogazione dell'Albo Nazionale Costruttori, del nuovo sistema di qualificazione delle imprese, in sostituzione di quello vigente in precedenza.

Il medesimo Ufficio Legislativo e Legale ha però, ritenuto che non trovassero applicazione - nell'ambito dei predetti regolamenti l'art. 28 del d.P.R. n. 34/2000 e l'art. 10 del D.M. n. 294/2000 per le Imprese artigiane iscritte nel relativo albo da almeno un anno e per le imprese cooperative iscritte nel registro prefettizio da almeno un anno che partecipino a gare per l'affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a 300 milioni, atteso che l'art. 31, comma 5, della l. n. 21/1985 - norma di legge speciale a favore delle suddette imprese e cooperative - prevede per le stesse esclusivamente il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'Amministrazione riferente ritiene che vi siano perplessità in ordine alla cennata esclusione delle Imprese artigiane e cooperative dall'obbligo di possedere i requisiti di qualificazione per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici; se, infatti, la norma agevolativa nei confronti delle imprese artigiane e cooperative discende dalla formulazione dell'art. 31 che, dopo aver previsto l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori come regola generale, ha impedito la clausola in favore dei citati artigiani e cooperative, ne potrebbe discendere che l'abolizione dell'A.N.C. provoca la caducazione dell'intero regime di qualificazione di cui all'art. 31 della l.r. n. 21/1985 ivi compreso il comma 5.

L'Assessorato riferente sottolinea l'importanza dell'applicazione del citato art. 28, comma 2, laddove recita che, per i lavori su beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali e per gli scavi archeologici, le imprese devono avere realizzato, nel quadriennio precedente, lavori analoghi per un importo pari e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui i lavori si riferiscono.

L'eventuale sua non applicabilità potrebbe comportare l'affidamento del restauro di manufatti di valore storico ed artistico a professionalità non ancora formata con possibili rischi di danneggiamento.

In particolare, in ordine all'applicabilità dell'art. 10 del D.M. per i beni e le attività culturali n. 294/2000 si osserva che sulla materia non esiste alcuna disposizione normativa regionale e pertanto, potrebbe farsi ricorso alla normativa statale in materia.

Eventuali osservazioni, basate sull'apparente impossibilità dei soggetti non qualificati ad inserirsi nel campo dell'imprenditoria troverebbe, invece, positiva risoluzione nelle norme relative all'associazione temporanea d'impresa di cui agli artt. 22 e 23 del D.L.vo n. 406/1991.

Su quanto esposto si chiede di conoscere l'avviso di codesto Consiglio.

CONSIDERATO

Questo Consiglio concorda con la tesi prospettata dall'Assessorato riferente.

L'abolizione dell'albo nazione costruttori, da parte della l. n. 109/1994, comporta il venir meno dell'intero sistema di qualificazione di cui all'art. 31 l.r. n. 21/1985, compreso quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. Tale comma 5, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, non ha carattere di "norma di legge speciale", ma costituisce sempre disposizione "sull'albo dei appaltatori"; albo al quale si riferisce il titolo dell'art. 31 L. n. 21/1985.

L'intera normativa risulta infatti ispirata a nuove modalità di accertamento delle qualificazioni professionali delle singole imprese, che vanno di volta in volta commisurate alla natura dell'opera da realizzare.

Ne consegue che la soppressione dell'albo degli appaltatori rende non più applicabile l'intero contenuto del citato art. 31, in tutti i suoi commi.

P.Q.M.

Nei sensi suesposti è il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Il Presidente

(Claudio Varrone)

Il Segretario

(Giuseppe Sparacino)

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