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Giurisprudenza
n. 12-1998 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 21 dicembre 1998 n. 680 - Pres. Berruti, Est. Trovato - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (Avv. Stato Pignatone) c. Muni (n.c.) - (annulla T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 30 settembre 1994 n. 2172).

Edilizia ed urbanistica - Distanze dal nastro stradale - Art. 41 septies L. 17 agosto 1942 n. 1150 e d.m. 1 aprile 1968 n. 1404 - Applicabilità alle sopraelevazioni - Deroga in sede di pianificazione urbanistica - Possibilità - Limiti.

Edilizia ed urbanistica - Distanze dal nastro stradale - Nulla osta dell'ANAS - Diniego - Riferimento all'art. 41 septies L. 17 agosto 1942 n. 1150 e d.m. 1 aprile 1968 n. 1404 - Sufficienza - Ulteriori accertamenti per verificare la pericolosità dell'opera - Non occorrono - Ragioni.

L'art. 41 septies L. 17 agosto 1942 n. 1150 e il d.m. 1 aprile 1968 n. 1404, che fissano distanze minime dal ciglio stradale per le costruzioni, si applicano anche alle sopraelevazioni (1), sono in via di principio inderogabili, hanno come destinatarie le amministrazioni comunali e come oggetto gli strumenti urbanistici, di cui vincolano in parte il contenuto. L'amministrazione, può discostarsene nel definire le norme di piano, se non in quanto (e nei limiti in cui) le stesse norme del decreto ministeriale consentano la deroga (2).

Per negare il rilascio di un nulla osta per una costruzione (o sopraelevazione) eseguita in deroga alle distanze minime dal ciglio stradale, l'ANAS può limitarsi a fare riferimento alla disciplina vigente (art. 41 septies L. 17 agosto 1942 n. 1150 e d.m. 1 aprile 1968 n. 1404), preordinata alla tutela della sicurezza stradale, senza alcuna necessità di ulteriori accertamenti in concreto della pericolosità dell'opera ubicata a distanza inferiore a quella prescritta; tale pericolosità è, infatti, implicita nella determinazione ministeriale sulla distanza minima, di guisa che l'ANAS deve semmai dettagliatamente motivare in ordine alle ragioni per le quali un fabbricato progettato a distanza inferiore a quella prescritta dal ciglio stradale possa ritenersi non pericoloso per la sicurezza stradale.

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 1977 n. 955.

(2) Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 1987 n. 703.

 

 

DIRITTO: 1. Il ricorso è fondato.

Oggetto del contendere è l'atto n. 16896/90 in data 9 gennaio 1993 con il quale l'ANAS, Compartimento della viabilità per la Sicilia, si è espresso negativamente in ordine al rilascio di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, richiesta dalla sig.ra Maria Muni al Comunedi Centuripe e riguardante opere di sopraelevazione di un fabbricato sito a distanza non regolamentare dalla strada statale n. 192, al Km. 47-210.

Il diniego di nulla osta è motivato con le seguenti considerazioni.

a) "il fabbricato realizzato in sopraelevazione… non è sanabile ai sensi della legge n. 47/85 e successiva legge regionale 37/85, in quanto realizzato dopo il 1° ottobre 1983";

b) il fabbricato "non è sanabile ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 47, in quanto la sopraelevazione non è conforme alle vigenti norme che vietano la costruzioni, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici nelle fasce di rispetto poste a protezione del nastro stradale";

c) "la questione della minaccia alla sicurezza della circolazione stradale è irrilevante, nella fattispecie ai fini della valutazione di legittimità".

2. In via pregiudiziale va didattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado sollevato dall'ANAS sul rilievo che l'atto in vertenza è meramente confermativo dei precedenti dinieghi.

Osserva il Collegio che l'atto di cui trattasi respinge una istanza di nulla osta inoltrata dalla sig.ra Muni in data 5 dicembre 1992, previo esame e valutazione del tutto autonomi (per quanto consta agli atti) rispetto alle precedenti note negative adottate in ordine alla sanatoria chiesta a vari titoli dalla sig.ra Muni (in particolare atti del 22 agosto 1992 e del 14 dicembre 1992).

L'atto del 9 gennaio 1993 non è quindi qualificabile come confermativo, essendo tale solo l'atto che sia stato adottato dalla medesima autorità amministrativa, che abbia lo stesso contenuto e sia fondato sulla identica motivazione, e semprechè risulti che non sia stata effettuata una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto già considerati in precedenza (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia 5 maggio 1997 n. 61 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 1997 n. 103).

2. Nel merito, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., il diniego appare illegittimo, in quanto sorretto da motivazione idonea a giustificarlo, almeno nella parte in cui si rileva l'inosservanza delle normative sulle distanze dal ciglio stradale.

A questo proposito va osservato che, in effetti come rilevato dal T.A.R., la prima considerazione svolta nel diniego (insanabilità ai sensi della legge n. 47/85, art. 31 sg. e successiva legge regionale n. 37/85, in quanto l'opera è stata realizzata dopo il 1° ottobre 1983) non appare congrua in quanto nella specie non viene in rilievo una sanatoria per condono, ma una sanatoria ex art. 13 della stessa legge n. 47/1985 per conformità dell'opera realizzata senza concessione edilizia alle normative edilizie e urbanistiche.

In questa prospettiva sono però sufficienti a giustificare il diniego i successivi rilievi in ordine al contrasto della progettata sanatoria con le vigenti norme che vietano la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici nelle fasce di rispetto poste a protezione del nastro stradale e in ordine alla irrilevanza a fronte di tale normativa della questione circa la (concreta) minaccia alla sicurezza della circolazione stradale.

In proposito vanno considerati l'art. 41 septies L. 17 agosto 1942 n. 1150 e il d.m. 1 aprile 1968 n. 1404, che fissano distanze minime dal ciglio stradale per le costruzioni (ivi comprese dunque le sopraelevazioni; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 1977 n. 955) a tutela anzitutto della sicurezza della circolazione nei confronti di quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano od operano (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 1993 n. 958 che fa riferimento anche alla tutela delle future esigenze di modifica ed ampliamento della rete stradale e Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 agosto 1990 n. 612).

Tali norme sono in via di principio inderogabili, hanno come destinatarie le amministrazioni comunali e come oggetto gli strumenti urbanistici, di cui vincolano in parte il contenuto. L'amministrazione, può discostarsene nel definire le norme di piano, se non in quanto (e nei limiti in cui) le stesse norme del decreto ministeriale consentano la deroga (Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 1987 n. 703).

In quanto preordinate alla tutela della sicurezza stradale, esse ben possono essere fatte valere dall'ANAS in sede di rilascio del nulla osta, senza alcuna necessità di ulteriori accertamenti in concreto della pericolosità dell'opera ubicata a distanza inferiore a quella prescritta. Tale pericolosità è infatti implicita nella determinazione ministeriale sulla distanza minima, di tale che l'ANAS dovrà se mai dettagliatamente motivare in ordine alle ragioni per le quali un fabbricato progettato a distanza inferiore a quella prescritta dal ciglio stradale possa ritenersi non pericoloso per la sicurezza stradale.

Osserva il T.A.R., con richiamo a precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato (IV, 19 aprile 1977 n. 406, peraltro riferito ad un provvedimento sanzionatorio), che nella specie una motivazione di dettaglio era necessaria, in quanto se pure la sopraelevazione era abusiva, essa si innestava su un preesistente manufatto sito a distanza inferiore da quella legale.

Il Collegio non condivide una siffatta impostazione, dal momento che da un lato una sopraelevazione ben può costituire un autonomo pericolo per la circolazione stradale (ad es. sotto il profilo della visibilità del tracciato stradale) e dall'altro, per quanto sopra detto, in presenza del limite di distanza ex lege, dovrebbe se mai essere motivata la deroga a tale limite.

Non è infine applicabile nella specie (sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985), la previsione dell'art. 23, comma 8°, della L.r. Sicilia 10 agosto 1985 n. 37, riguardante il condono edilizio.

3. Per le ragioni che precedono l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso n. 654/1993 proposto dalla sig.ra Maria Muni avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

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