CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 28 febbraio 2002 n. 1200 - Pres. Trotta, Est. La Medica - Provincia di Pisa (Avv. A. Cecchi) c. Soldani (n.c.) - (annulla T.A.R. Toscana, sez. III, sent. 26 aprile 2001, n. 420).
Espropriazione per p.u. - Generalità - Avviso deposito atti ed avviso di inizio del procedimento espropriativo - Vanno comunicati ai soli proprietari catastali - Indagini ulteriori circa i reali proprietari - Non occorrono.
L'art. 10 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, stabilisce che l'avviso di deposito degli atti relativi al procedimento di espropriazione deve essere comunicato a coloro che risultino proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali; l'Amministrazione, quindi, non è tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione, ai fini della comunicazione dell'avviso, quanto viene indicato nei registri catastali (1). Le stesse considerazioni valgono per la comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento di cui agli artt. 7 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241.
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(1) Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2000, n. 3850; sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2940 e 18 maggio 1998, n. 822.
Alla stregua del principio è stato accolto l'appello proposto, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di prime cure, non era necessaria nella specie la comunicazione dell'avviso deposito atti al ricorrente, il quale non era intestatario catastale del bene (che era intestato al demanio dello Stato), ma era solo titolare di una concessione, peraltro scaduta.
Il
T.A.R. della Toscana (sez. III) con sentenza 26 aprile 2001, n. 420, in
accoglimento del ricorso proposto da Renzo Soldani, ha annullato in
parte qua il provvedimento, a firma del Dirigente del settore affari
generali U.O.O. espropriazioni della Provincia di Pisa, avente ad oggetto l'occupazione
d'urgenza degli immobili situati nei comuni di Pisa e S. Giuliano Terme,
necessari per la realizzazione della viabilità di collegamento dell'area
C.N.R. con l'Ospedale Cisanello.
A siffatte
conclusioni il Giudice di primo grado è pervenuto sul rilievo che l'interessato
è stato reso formalmente edotto dell'approvazione del progetto dell'opera
in questione soltanto al momento della notifica del decreto d'occupazione d'urgenza,
con la conseguenza che la fase iniziale della procedura ablatoria sarebbe stata
assunta in assenza della garanzia partecipativa imposta dagli artt 7 e ss. della
l. 7 agosto1990, n. 241.
Nei
confronti della predetta sentenza propone appello la Provincia di Pisa deducendo
i seguenti motivi :
1)
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.; difetto di
interesse.
L'Amministrazione
appellante insiste nell'eccezione di improcedibilità del ricorso di primo
grado osservando che il decreto di occupazione d'urgenza aveva già perso
efficacia al momento della proposizione del ricorso, non essendo stato eseguito
nel prescritto termine di tre mesi.
2)
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e ss. della l. 22
ottobre 1971 n. 865, e degli artt. 7 ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241, in
relazione ai provvedimenti espropriativi; travisamento dei fatti ed errore in iudicando;
omessa pronuncia.
La
Provincia contesta l'affermazione del T.A.R. secondo cui l'Amministrazione
avrebbe avuto l'obbligo di comunicare al Soldani l'avviso di avvio del
procedimento prima di procedere all'approvazione del progetto e, quindi, della
dichiarazione di pubblica utilità, rilevando che il medesimo Soldani non era
proprietario catastale del bene.
1.
L'appello è fondato.
L'art. 10 della
l. 22 ottobre 1971, n. 865, stabilisce che l'avviso di deposito degli atti
relativi al procedimento di espropriazione deve essere fatto a coloro che
risultino proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali;
l'Amministrazione, quindi, non è tenuta ad alcuna indagine ulteriore
finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente
proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione quanto
viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la
legittimità della procedura (Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2000, n. 3850; sez.
IV. 22 maggio 2000, n. 2940 e 18 maggio 1998, n.822).
Ne deriva che la
mancata notifica all'appellato sig. Renzo Soldani del decreto di approvazione
del progetto esecutivo dell'opera pubblica ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità non costituisce motivo di carenza del potere di
espropriazione.
Il
Soldani non era intestatario catastale del bene, essendo questo intestato al
demanio dello Stato, ma era solo titolare di una concessione, peraltro scaduta
fin dal 24 aprile 1996 e, quindi, anteriormente all'approvazione del progetto
effettuata con delibera della Giunta provinciale di Pisa n. 686 del 19 giugno
dello stesso anno.
Le stesse
considerazioni valgono per la mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui agli artt. 7
ss., l. 7 agosto 1990, n. 241.
Correttamente,
pertanto, l'Amministrazione non ha proceduta alla notifica di alcun
provvedimento nei confronti del medesimo Soldani, sicchè questi non può
legittimamente opporsi al compimento della procedura in questione.
2.
E' appena il caso di aggiungere che l'occupazione del bene in
argomento non è mai intervenuta, in quanto la Provincia si è limitata a
redigere, a mezzo dei propri funzionari, lo stato di consistenza; al momento
della proposizione del ricorso, poi, il medesimo decreto aveva perso efficacia,
essendo trascorso il termine di tre mesi stabilito dall'art. 20 della l. n.
865 del 1971, per la sua esecuzione.
Né
sembra residuare alcun interesse all'annullamento della dichiarazione di
pubblica utilità essendo questa, nel frattempo, divenuta inefficace per
scadenza dei termini finali.
D'altra
parte la progettata strada non era stata più realizzata nel punto controverso,
per cui non è dato di ravvisare alcun possibile nocumento al predetto Soldani.
Emerge,
pertanto, anche la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa di cui si
tratta.
3.
In base alle pregresse considerazioni, l'appello deve essere accolto e,
per l'effetto, in riforma dell' impugnata decisione, va respinto il ricorso
di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV) accoglie l'appello della
Provincia di Pisa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso di primo grado.
Condanna
l'appellato a rimborsare all'Amministrazione appellante le spese del doppio
grado di giudizio, spese che liquida nella misura complessiva di Euro 2000,00
(duemila/00).
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 5 febbraio 2002, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sez. IV), in camera di consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Gaetano
TROTTA
Presidente
Domenico
LA MEDICA
Consigliere,
est.
Raffaele
Maria DE LIPSIS Consigliere
Antonino
ANASTASI
Consigliere
Giuseppe
CARINCI
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Depositata in cancelleria il 28.2.2002.