CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIV. - Sentenza 13 settembre 2001 n. 11621 - Pres. Corda, Est. Benini - Comune di Canosa di Puglia (Avv. Vignola) c. N.S. ed altri (Avv. Cefola) - P.M. Palmieri (difforme).
Espropriazione per p.u. - Indennità di esproprio - Determinazione - Va compiuta con riferimento al momento in cui si conclude la vicenda ablatoria
La determinazione del valore del fondo, ai fini della liquidazione delle indennità espropriative, va compiuta, secondo un'interpretazione che appare la più conforme al dettato costituzionale (vedi Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 442), con riferimento al momento in cui si conclude la vicenda ablatoria, e dunque integrando il bene espropriato delle plusvalenze eventualmente acquisite dopo l'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, essendo escluso dall'art. 42 L. 25.6.1865 n. 2359, che il proprietario possa avvantaggiarsi dei soli incrementi concretamente derivanti dalla costruzione dell'opera di pubblica utilità, non anche della diversa classificazione urbanistica che il suolo abbia ricevuto in vista della costruzione di quell'opera.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.10.1994, D'A.T., Di N.S., C.V., C.C., M.M.P.G., M.M., U.A.M., Di N.P., U.L. e Di N.T., convenivano in giudizio il Comune di Canosa di Puglia davanti alla Corte d'appello di Bari, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione e di esproprio relativamente a terreni di loro proprietà, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta, per l'allargamento e la sistemazione di una strada.
Si costituiva in giudizio il Comune di Canosa di Puglia, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata il 21.4.1999, e notificata il 17.9.1999, la Corte d'Appello di Bari, ritenendo che le aree espropriate, già ricadenti in zona classificata dal programma di fabbricazione come verde agricolo di rispetto, erano state inserite nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, e di conseguenza erano da considerare edificabili, determinava l'indennità di esproprio in L. 197.130.000 e l'indennità di occupazione in L. 98.565.000.
Ricorre per cassazione il Comune di Canosa di Puglia affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso Di N.S., C.V., C.C., M.M.P.G., M.M., U.A.M., Di N.P., U.L. e Di N.T..
Il Comune ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Canosa, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l. 8.8.1992 n. 359, del titolo II della l. 22.10.1971 n. 865, e vizio di motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver determinato le indennità di esproprio ritenendo la natura edificatoria dei suoli, mentre la classificazione urbanistica come verde agricolo di rispetto a zona peep, e la vicinanza del filo stradale, ne dovevano far desumere l'inedificabilità, senza che la prossimità della zona peep potesse avere un qualche rilievo per escludere l'applicazione del criterio di indennizzo a valore agricolo.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione delle stesse norme, si censura la pronuncia per aver dato rilievo all'inclusione dei suoli espropriati in zona peep, e all'utilizzo per l'allargamento di una strada costituente asse principale del nuovo quartiere nell'area del piano, mentre lo stesso c.t.u. attestava l'appartenenza delle aree in questione in zona a verde agricolo di rispetto, senza possibilità legali o effettive di edificazione.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando in via subordinata ed eventuale violazione e falsa applicazione delle stesse norme, e dei principi in tema di indennizzo, tra cui l'art. 42 l. 25.6.1865 n. 2359, si censura la pronuncia per aver determinato il valore dei suoli al momento dell'esproprio, così consentendo ai proprietari di beneficiare degli incrementi di valore indotti dalla realizzazione dell'opera pubblica.
Per ragioni di priorità logica, connesse alla natura delle aree espropriate, come accertata dal giudice di merito, si rende necessario l'esame preliminare del secondo motivo, in cui il ricorrente sembra infirmare la qualificazione dei suoli attribuita dalla Corte d'appello.
Il ricorrente deduce in sostanza un errore del giudice di merito nella qualificazione urbanistica dei terreni espropriati, che la stessa c.t.u. avrebbe localizzato assolutamente al di fuori del piano di zona per l'edilizia economica e popolare, e ubicati, in base al piano di fabbricazione, in zona a verde agricolo di rispetto e non inseriti, come mostra di ritenere la Corte d'appello, in zona peep.
Si tratta, a ben vedere, della deduzione circa un preteso errore di fatto risultante dagli atti di causa, che in base all'art. 395 n. 4) c.p.c., e tenuto conto che la questione non costituì oggetto del giudizio ex 5 bis, comma 1, l. 8.8.1992 n. 359 (Cass. 18.11.1997, n. 11433: 21.3.2001, n. 125/SU).
Il terzo motivo è infondato.
La determinazione del valore del fondo, ai fini della liquidazione delle indennità espropriative, va compiuto, secondo un'interpretazione che appare la più conforme al dettato costituzionale (vedi Corte Cost. 16.12.1993, n. 442), con riferimento al momento in cui si conclude la vicenda ablatoria, e dunque integrando il bene espropriato delle plusvalenze eventualmente acquisite dopo l'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, essendo escluso dall'art. 42 l. 25.6.1865 n. 2359, che il proprietario possa avvantaggiarsi dei soli incrementi concretamente derivanti dalla costruzione dell'opera di pubblica utilità, non anche della diversa classificazione urbanistica che il suolo abbia ricevuto in vista della costruzione di quell'opera.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16.4.2001.
Depositata il 13 settembre 2001.