CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - Sentenza 14 novembre 2001 n. 14169
- Pres. Pontorieri, Est. De Julio - P. (Avv. Ambrosio) c. Collegio dei Geometri della Provincia di Vibo Valentia ed altri (n.c.) - P.M. Marinelli (conforme)Pubblico impiego - Generalità - Esercizio della attività libero professionale da parte dei dipendenti pubblici - Geometri impiegati dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche - Divieto di iscrizione nell'albo professionale - Opera solo quando i rispettivi ordinamenti prevedano una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività libero-professionale.
Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri, che siano impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, posto dall'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, opera nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 75 del 1970, solo quando gli ordinamenti degli enti medesimi fissino una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale (1).
Tale divieto non riguarda, pertanto, i dipendenti di enti il cui ordinamento interno prevede espressamente, a causa del loro inquadramento nel ruolo professionale, l'assunzione di incarichi nel campo dei compiti istituzionali dell'ente, a norma dell'art. 15, terzo comma, della predetta legge n. 70/1975, o ai quali è conferita di volta
in volta espressa autorizzazione, a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 509 del 1979 (2).-----------------------
(1) Cfr. Cass. civ., sent. 15 dicembre 1998, n. 12561.
(2) Ha aggiunto la S.C. che il principio enunciato deve ritenersi applicabile anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, poi modificato dall'art. 58 del d.lgs. n. 80 del 1998, il quale, pur sancendo, nel primo comma, per tutti i pubblici dipendenti la regola generale dell'incompatibilità di cui agli artt. 60 e segg. d.P.R. n. 3 del 1957 - sia pure con le precisazioni recate dai commi successivi dello stesso articolo, - tuttavia non ha abrogato il predetto art. 15 della legge n. 70/1975.
Inoltre, sempre secondo la S.C., poichè il conferimento di incarichi professionali nei casi dei dipendenti degli enti pubblici (nel caso di specie, si trattava dell’I.N.P.D.A.P.) è ammissibile solo in presenza di una disposizione regolamentare, il giudice investito della questione relativa al riconoscimento del diritto alla iscrizione nell'albo professionale, non può prescindere dall'esame del regolamento organico del personale dell'ente, che, costituendo un atto di competenza interna dell'ente, deve essere portato a conoscenza del giudice da parte dell'interessato (cfr. anche Cass. sent. n. 4444 del 19.5.1997, n. 4675/1997, n. 1112/1994 e n. 6175/1993).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con domanda in data 30.4.1997 il geom. G.P. chiedeva al Collegio dei Geometri di Vibo Valentia l'iscrizione all'Albo Professionale, precisando che, ai sensi dell'art. 15 L. n. 70/75, prestava servizio presso l'I.N.P.D.A.P., Direzione Generale di Roma, Ufficio Consulenza Tecnico Edilizia.
Con delibera del 27.5.1997 il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Geometri di Vibo Valentia deliberava di non iscrivere all'Albo Professionale il geom. G.P. per incompatibilità ai sensi dell'art. 7 del regolamento professionale, comunicandogli tale decisione con lettera racc.ta prot. N. 463, datata 29.5.1997, a firma del Presidente del suddetto Collegio Renato Giannini.
Avverso tale delibera del 27.5.1997 il geom. G.P. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri il quale, con decisione del 17.12.1998, depositata nella Segreteria il 4.2.1999 e comunicata mediante lettera raccomandata l'8.2.1999, respingeva il ricorso.
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri P.G. ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione con un unico articolato motivo.
Il Consiglio Nazionale dei Geometri non ha preso parte al presente giudizio.
Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento in data 27.7.1998, ha deciso che, quando i ricorsi avverso le delibere degli ordini professionali non pongono questioni di giurisdizione, vanno assegnati alle Sezioni semplici della Cassazione;
in conformità a quanto affermato da precedente ordinanze delle SS.UU. di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del regolamento professionale approvato con R.D. 11.2.1929 n. 275, in relazione con l'art. 15 della legge 20.3.1975 n. 70 e con l'art. 20 del D.P.R. 16.10.1979 n. 509, nonché omessa e contraddittoria motivazione, perché la decisione impugnata non ha tenuto conto del fatto che il P.G. svolge le mansioni proprie dilla professione di geometra nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.), per le quali mansioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 70/1975, è prevista l'iscrizione all'albo professionale.
Deduce il ricorrente che l'ordinamento degli enti parastatali, cui appartiene l'I.N.P.D.A.P., nel prevedere l'inquadramento di dipendenti nei ruoli professionali, richiede lo svolgimento di attività professionali con tutti i requisiti sostanziali e formali prescritti per i liberi professionisti, compreso quello dell'iscrizione all'albo;
che essendo egli inquadrato nel ruolo professionale, trova applicazione l'art. 20 del D.P.R. n. 509 del 16.10.1979, - con il quale è stato approvato il secondo contratto dei dipendenti degli enti inquadrati nella legge n. 70/1975, - secondo cui "il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'ente, può essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dell'orario di ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attività di Istituto, sempreché le relative spese ed onorari facciano carico a terzi"; che, per i dipendenti degli enti inquadrati nella legge n. 70/1975 appartenenti al ruolo professionale - e quindi anche per i dipendenti I.N.P.D.A.P., - poiché è prevista per legge la possibilità, sia pure previa autorizzazione, di assumere incarichi professionali anche in favore di terzi, allo stesso modo deve essere consentita l'iscrizione all'albo professionale necessaria per l'espletamento di detti incarichi; che la stessa possibilità di autorizzazione conferma l'imprescindibilità del presupposto della iscrizione all'albo, necessario per svolgere la prestazione d'opera intellettuale a favore di terzi;
che egli è sicuramente inquadrato nel ruolo professionale, come risulta dalla delibera commissariale n. 2982 del 28.9.1990 e dalla dichiarazione del direttore generale dell'I.N.P.D.A.P. del 23.1.1996 e non del ruolo tecnico come asserito dal Collegio dei geometri di Vibo Valentia nella nota n. 463/97 e ribadito nell'impugnata decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri; che il divieto di iscrizione nell'albo professionale posto dall'art. 7 del regolamento approvato con R.D. 11.2.1929 n. 275 opera, nei confronti dei soggetti suddetti, solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E' giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 12561 del 15.12.1998) che il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri, che siano impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, posto dall'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, opera nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 75 del 1970, solo quando gli ordinamenti degli enti medesimi fissino una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale;
che detto divieto non riguarda, pertanto, i dipendenti di enti il cui ordinamento interno prevede espressamente, a causa del loro inquadramento nel ruolo professionale, l'assunzione di incarichi nel campo dei compiti istituzionali dell'ente, a norma dell'art. 15, terzo comma, della predetta legge n. 70/1975, o ai quali è conferita di volta in volta espressa autorizzazione, a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 509 del 1979.
Il principio sopra enunciato deve ritenersi applicabile anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, poi modificato dall'art. 58 del d.lgs. n. 80 del 1998, il quale, pur sancendo, nel primo comma, per tutti i pubblici dipendenti la regola generale dell'incompatibilità di cui agli artt. 60 e segg. d.P.R. n. 3 del 1957 - sia pure con le precisazioni recate dai commi successivi dello stesso articolo, - tuttavia non ha abrogato il predetto art. 15 della legge n. 70/1975.
Poiché il conferimento di incarichi professionali nei casi dei dipendenti degli enti pubblici di cui si tratta (nel caso in esame, I.N.P.D.A.P.) è ammissibile solo in presenza di una disposizione regolamentare, il giudice investito della questione relativa al riconoscimento del diritto alla iscrizione nell'albo professionale, non può prescindere dall'esame del regolamento organico del personale dell'ente, che, costituendo un atto di competenza interna dell'ente, deve essere portato a conoscenza del giudice da parte dell'interessato (cfr. anche Cass. sent. n. 4444 del 19.5.1997, n. 4675/1997, n. 1112/1994 e n. 6175/1993).
Dai principi di diritto sopra affermati questa Corte non intende discostarsi.
Accolto il ricorso per quanto di ragione, poiché ricorrono giusti motivi, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte cassa la decisione impugnata per quanto di ragione e rinvia al Consiglio Nazionale dei Geometri; compensa le spese.
Cosí deciso in Roma il 20.3.2001.
Depositata il 14 novembre 2001.