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n. 1-2002 - © copyright.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE UNITE CIVILI – Ordinanza 14 gennaio 2002 n. 362Pres. Marulla, Est.. Preden - Comune di Sovino (Avv.ti Romanelli e Grella) c. Farina ed altri – P.M. Maccarrone (conforme).

Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Ex art. 33 D.L.vo n. 80/98 in materia di servizi pubblici – Azione risarcitoria proposta dopo il 30 giugno 1998 – In relazione a lavori di scavo eseguiti da un Comune per manutenzione della rete del gas – A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000 - Rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. – Successiva disciplina introdotta dall’art. 7 L. n. 205/2000 – Non ha efficacia retroattiva.

Rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. una azione proposta dopo il 30.6.1998 con la quale si è chiesto il risarcimento dei danni causati da un Comune a seguito di lavori di scavo eseguiti sulla pubblica via per la manutenzione della rete del gas, atteso che l’art. 33, commi 1 e 2 d.l.vo n. 80/1998 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 292 del 2000, per eccesso della delega conferita con l’art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione (esclusiva e di legittimità) del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

Né, a tal fine può essere ritenuto rilevante che la successiva legge n. 205 del 2000 ha riaffermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi (legge che, peraltro, nel sostituire il precedente testo dell’art. 33, comma 2, lettera f, ha escluso dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi le controversie meramente risarcitorie che riguardano anche il danno alle "cose"), in quanto si tratta di normativa non suscettiva di applicazione retroattiva a processi anteriormente pendenti (1).

Né infine può essere invocato, in riferimento all’art. 7 della L. n. 205/2000, il principio, basato su una lettura dell’art. 8 c.p.c. funzionale ad esigenze di economia processuale, della conferma della giurisdizione del giudice adito ad opera di norma sopravvenuta che, regolando diversamente la giurisdizione, la attribuisca al giudice che ne era originariamente privo (2), trattandosi di causa introdotta davanti al giudice ordinario.

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(1) S.U. n. 149/2001.

(2) S.U., sent. n. 5299/97; n. 516/99.

 

 

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 538/99 del Tribunale di Monza;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarrone, il quale chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

LA CORTE

Ritenuto che:

- con atto notificato l’1.2.1999 Nicola Mauro Farina e Monica Ponti hanno convenuto davanti al Tribunale di Monza il Comune di Sovino per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati ad un fabbricato di loro proprietà dall’esecuzione di lavori di scavo eseguiti dall’amministrazione comunale sulla pubblica via per la manutenzione della rete del gas;

- il Comune ha resistito ed ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

- gli intimati non hanno svolto difese in questa sede;

- il P.M. nelle conclusioni scritte ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Considerato che:

- il ricorrente deduce che, trattandosi di controversia avente ad oggetto risarcimento del danno in materia di pubblico servizio introdotta dopo il 30.6.1998 (art. 45, comma 18 del d.lgs. n. 80 del 1998), sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13, comma 1, d.lgs. cit., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, compresi quelli di cui alla legge n. 481 del 1995, tra i quali rientra il servizio del gas, inserito tra i servizi di pubblica utilità di cui alla detta legge 33, comma 2, lettera f), che ricomprende tra tali controversie quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, rese nell’espletamento di pubblici servizi…, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati e delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona; e 35, comma 1, che attribuisce al giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, anche la somministrazione della tutela risarcitoria;

- la norma sulla quale il ricorrente fonda l’eccezione di giurisdizione – art. 33, commi 1 e 2 d.lgs. cit. – è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 292 del 2000, per eccesso della delega conferita con l’art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione (esclusiva e di legittimità) del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;

- non si ravvisano, nella specie, i presupposti per l’ulteriore applicazione della suindicata norma (non radicalmente espunta dall’ordinamento) nei limiti ora precisati, e cioè con riconoscimento della estensione della competenza del giudice amministrativo alla tutela risarcitoria nella materia dei pubblici servizi nei limiti in cui detto giudice già conosceva di questa materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva, poiché non viene in considerazione, nel giudizio in esame, l’impugnazione, a fini di annullamento, di un provvedimento amministrativo in materia di pubblico servizio, riservata alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, bensì un’attività materiale produttiva di un danno in relazione alla quale è azionato il diritto soggettivo al risarcimento (S.U. n. 500/1999), né la controversia è riconducibile tra quelle che l’art. 5, comma 1, della legge n. 1071 del 1974 già attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non venendo in discussione atti o provvedimenti relativi al rapporto di concessione di un pubblico servizio, e quindi questioni inerenti al rapporto di concessione intercorrente tra concedente e concessionario, bensì facendosi questione del diritto al risarcimento dei danni arrecati a terzi dal concessionario;

- non rileva la successiva legge n. 205 del 2000 che ha riaffermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi (legge che, peraltro, nel sostituire il precedente testo dell’art. 33, comma 2, lettera f, ha escluso dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi le controversie meramente risarcitorie che riguardano anche il danno alle "cose"), in quanto si tratta di normativa non suscettiva di applicazione retroattiva a processi anteriormente pendenti (S.U. n. 149/2001), né può essere invocato, in riferimento alla menzionata legge, il principio, basato su una lettura dell’art. 8 c.p.c. funzionale ad esigenze di economia processuale, della conferma della giurisdizione del giudice adito ad opera di norma sopravvenuta che, regolando diversamente la giurisdizione, la attribuisca al giudice che ne era originariamente privo (S.U., sent. n. 5299/97; n. 516/99), trattandosi di causa introdotta davanti al giudice ordinario;

- in conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

- non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 9.11.2001.

Depositata il 14 gennaio 2002.

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