CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - Sentenza 1 febbraio 2001 n. 4023 – Pres. Malinconico, Est. Mannino –S. (Avv. Proietti) - P.G (Meloni) – (annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma 18 febbraio 2000 n. 1805).
Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Modificazione di destinazione d’uso – Trasformazione di una cantina in appartamento abitabile – Mediante la demolizione della parete – Costituisce modificazione della destinazione d'uso materiale e non meramente funzionale.
Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Modificazione di destinazione d’uso – Modificazione solo funzionale – In zona coperta da vincolo ambientale – E’ sufficiente per irrogare una condanna penale.
Costituisce modificazione della destinazione d'uso materiale e non meramente funzionale la parziale demolizione di una parete e la creazione di un arco fra i due vani di una cantina allorché risulti che l'esecuzione di tali opere, pur se interne e modeste, porti alla trasformazione dell'originaria cantina in un piccolo appartamento abitabile (1).
La modifica della destinazione d'uso anche solo funzionale in zona coperta da vincolo ambientale è presupposto sufficiente per irrogare una condanna penale (2).
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(1) Cfr. sul punto Cass., Sez. IV, 28 ottobre 1999 n. 12271, ric. Fusco; Sez. III, 10 gennaio 1997 n. 4021, ric. Cozzolino (sulla destinazione di un sottotetto ad abitazione); Id., 2 dicembre 1997 n. 11044, ric. P.M. in proc. Orsi Bertolini (sul mutamento di destinazione da uso artigianale a commerciale, con opere interne e modifica della facciata); Id., 13 novembre 1997 n. 3104, ric. Francavilla; Id., 13 marzo 1996 n. 2708, ric. Marini (sulla destinazione provvisoria di immobile di interesse artistico-storico); Id., 27 luglio 1996 n. 8602, ric. Picozzi; id., 2 febbraio 1994 n. 1221, ric. Parlato (in materia di realizzazione di servizio igienico).
(2) Cass., Sez. VI, 29 agosto 1996 n. 2325, ric. P.M. in proc. Migliore; Sez. III, 12 gennaio 1989 n.17545, ric. Picozzi.
In fatto e diritto
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 18 febbraio 2000 n. 1805 - con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti/Poggio Mirteto 27 aprile 1999 n. 77, l'imputata è stata assolta perché il fatto non sussiste dal reato, che le era stato contestato per aver trasformato abusivamente nel fabbricato sito in Stimigliano, via F. Eusepi 40, in zona sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della Delibera della Regione Lazio 5 dicembre 1989, i locali della cantina in un appartamento di due vani e bagno, ponendo in comunicazione tra i due vani un arco e trasformando un'originaria porta in finestra, cosí da fornire luce alla rampa di scale- ha proposto ricorso per cassazione Aldo Salati, costituito parte civile, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. mancanza, manifesta illogicità e incoerenza della motivazione, laddove si è ritenuto che la trasformazione della preesistente cantina in un locale abitativo con mutamento della destinazione d'uso non costituisse una totale trasformazione materiale, oltre che funzionale dell'immobile;
2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale perché il semplice mutamento della destinazione d'uso in zona vincolata richiede la concessione del sindaco, in quanto ricade sotto la norma dell'art. 20 lett. c) L.1985 n. 47, mentre la sentenza impugnata ha valutato l'intervento edilizio ai sensi dell'art 20 lett. b) L. 1985 n. 47, come compiuto in zona non sottoposta a vincolo.
L'impugnazione è fondata.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso in fatto che sono stati posti in comunicazione i due locali che componevano la cantina di sua proprietà e le si è data luce trasformando una porta in finestra e aver richiamato esattamente i principi giurisprudenziali elaborati in materia di destinazione d'uso degli immobili, ha qualificato l'intervento svolto dall'imputata come modificazione della destinazione d'uso puramente funzionale, come tale irrilevante.
In realtà, come risulta dalla contestazione, l'operazione ha richiesto che tra i due vani fosse creata quella comunicazione che in precedenza evidentemente non c'era, mediante la demolizione parziale di una parete intercomunicante e la creazione di un arco; inoltre si è resa necessaria la trasformazione di una porta in finestra e la creazione ex novo di un bagno.
Ora, la creazione di queste opere qualifica la modificazione della destinazione d'uso come materiale e non meramente funzionale, perché esse, benché interne e di portata modesta pur se non trascurabile, hanno costituito condizione essenziale perché l'originaria cantina potesse essere trasformata in un piccolo appartamento abitabile (Cass., Sez. IV, 28 ottobre 1999 n. 12271, ric. Fusco; Sez. III, 10 gennaio 1997 n. 4021, ric. Cozzolino (destinazione di un sottotetto ad abitazione); Id., 2 dicembre 1997 n. 11044, ric. P.M. in proc. Orsi Bertolini (da uso artigianale a commerciale, con opere interne e modifica della facciata); Id., 13 novembre 1997 n. 3104, ric. Francavilla; Id., 13 marzo 1996 n. 2708, ric. Marini (destinazione provvisoria di immobile di interesse artistico-storico); Id., 27 luglio 1996 n. 8602, ric. Picozzi; id., 2 febbraio 1994 n. 1221, ric. Parlato (servizio igienico)).
Il primo motivo è, dunque, pienamente fondato.
Tale modificazione è stata eseguita, peraltro, in zona coperta da vincolo ambientale, e questo è un'ulteriore elemento, debitamente contestato, che dà rilievo penale alla modifica della destinazione d'uso, anche solo funzionale (Cass., Sez. VI, 29 agosto 1996 n. 2325, ric. P.M. in proc. Migliore; Sez. III, 12 gennaio 1989 n.17545, ric. Picozzi).
Pertanto l'impugnazione anche per questo secondo motivo dev'essere accolta.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio alla Corte d'appello di Roma, sezione civile.
Condanna S. al rimborso delle spese processuali anticipate dalla parte civile, liquidate in complessive £. 2.300.000 (duemilionitrecentomila), ivi comprese £. 275.000 per spese, più I.V.A. e C.A..
Cosí deciso in Roma il 29 novembre 2000.
Depositata il 01.02.2001.