CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 12 novembre 2001 n. 14029 - Pres. Vela, Est. Altieri - S.P. (Avv. Neri) c. Consorzio strada vicinale Ponticelli S. Antonio (n.c.) - P.M. Iannelli (difforme).
1. Ente pubblico o provato - Consorzi costituiti per strade vicinali - Hanno natura di ente pubblico - Ragioni.
2. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione della Corte dei Conti - In ordine ad agente incaricato della riscossione del contributi di un consorzio costituito per strade vicinali - Sussiste.
3. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione della Corte dei Conti - Su agenti contabili - Titolo in forza del quale si ha il maneggio del pubblico denaro - Irrilevanza.
1. Deve essere riconosciuta la qualità di ente pubblico ad un consorzio costituito per strade vicinali, soltanto per il fatto che le stesse, pur private, sono soggette ad uso pubblico (1).
2. Un agente incaricato della riscossione del contributi di un consorzio costituito per strade vicinali, avendo maneggio di pubblico denaro, deve essere qualificato come agente contabile, ai sensi dell'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e, come tale, considerarsi soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 44 dello stesso decreto.
3. Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti è del tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto, o addirittura mancare del tutto (2).
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(1) V. in precedenza Cass., Sez. Un., 21 marzo 1970, n. 743.
Hanno rilevato le Sez. Unite che dallo statuto del consorzio nella specie emergevano sicuri elementi da cui doveva ritenersi la natura di ente pubblico non economico del Consorzio stesso. A parte le finalità dell'ente, la cui attività doveva perseguire interessi di carattere generale, e cioè una più razionale attività produttiva agricola e il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti della zona (art. 2), assolutamente decisivo appare il rilievo che l'art. 12, nell'elencare le categorie di soggetti consorziati, prevede, alla lett. a), il Comune "quale proprietario della strada, tutore del patrimonio pubblico e per quanto riguarda il pubblico transito". Si trattava, quindi, di un bene appartenente al demanio pubblico comunale (art. 824 e 823, primo comma, cod. civ.).
E’ stato pertanto ritenuto che il consorzio aveva natura pubblica, perché costituito per la gestione di un bene pubblico destinato ad una collettività indifferenziata (e non soltanto agli utenti della zona).
(2) V. da ult. Cassazione, sentenza 10 aprile 1999, n. 232.
§ 1. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 30 aprile 1998 il Consorzio Strada Vicinale Ponticelli S. A., premesso che il proprio incaricato E.S. si era indebitamente trattenuto lire 2.691.354 di contributi consortili riscossi per gli anni da 1978 a 1982, conveniva dinanzi al pretore di Montepulciano P.S. e A.P., eredi di E.S., chiedendone la condanna al pagamento di detta somma accessori.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano il fondamento della domanda e svolgevano domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'ente al pagamento di maggiori somme dovute al de cuius.
Con sentenza 24 aprile - 31 maggio 1996 il pretore - affermata la propria giurisdizione in forza dell'art. 5 cod.proc.civ.e ritenute fondate le opposte domande - operava la compensazione e condannava i convenuti a pagare al Consorzio la somma di lire 1 milione ed accessori.
Il S. e la P. proponevano appello, deducendo, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex art. 252 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, e 58 legge n. 8 giugno 1990, n. 142, oltre al loro difetto di legittimazione passiva e deducendo anche censure nel merito.
Con sentenza 17 - 19 marzo 1998 il tribunale di Montepulciano rigettava l'appello con la seguente motivazione:
- la questione di giurisdizione non doveva essere risolta, né mediante applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis (l'art. 5 cod.proc.civ., nel testo all'epoca vigente, l'ancorava all'irrilevanza della situazione di fatto, e non di quella di diritto), né mediante applicazione dell'art. 252 r.d. n. 383/34 (che faceva riferimento soltanto ai consorzi tra enti territoriali, di cui agli articoli 156 e seguenti dello stesso decreto), bensì in base alla natura pubblica o privata dei consorzi che gestiscono strade vicinali;
- mentre i consorzi per strade vicinali non soggette ad uso pubblico sono certamente enti privati, sulla natura di quelli che gestiscono strade soggette ad uso pubblico esiste un contrasto in giurisprudenza.
Comunque, pur volendosi aderire alla natura pubblica di tali consorzi, l'indagine sulla giurisdizione può compiersi solo alla stregua delle prove offerte.
Nella specie mancava qualsiasi prova circa l'esistenza di un uso pubblico della strada;
- doveva, pertanto, negarsi la giurisdizione della Corte dei Conti ed affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, mentre dovevano ritenersi infondate le questioni di legittimazione passiva e di prescrizione, proprie dei rapporti devoluti alla giurisdizione della Corte dei Conti, previste (da norma art. 58 della legge n. 142/90) non applicabile ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore di tale legge.
Avverso tale sentenza P.S. e A.P. hanno proposto ricorso per cassazione, riproponendo, oltre a censure nel merito, la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
§ 2. I motivi di ricorso interessanti la questione di giurisdizione
I ricorrenti premettono che la natura pubblica del consorzio non era contestata e che, pertanto, in forza degli articoli 252 del r.d. n. 383/34 e 58 della legge n. 142/90, qualunque soggetto avente maneggio, anche di fatto, di pubblico denaro, o sia incaricato della gestioni di beni pubblici è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Inoltre, secondo la costante giurisprudenza del giudice contabile e della morte di Cassazione, il citato art. 58 avrebbe effetto retroattivo.
Secondo i ricorrenti non esisterebbe alcun contrasto giurisprudenziale circa la devoluzione al giudice contabile delle controversie riguardanti di somme appartenenti a consorzi che gestiscono strade soggette ad uso pubblico.
La natura pubblica dell'ente emergeva dallo statuto, e in particolare:
- dallo scopo del consorzio, che era quello di eseguire tutte le operazioni necessarie per la manutenzione della strada, "al fine di ottenere una migliore facilità di comunicazione per la più razionale attività produttiva agricola e per migliorare le condizioni di vita degli abitanti della zona";
- dall'art. 4 si rileva la natura obbligatoria del consorzio;
- l'art. 2 menziona il comune di Cetona quale proprietario della strada, tutore del patrimonio pubblico e di quanto riguarda il pubblico transito.
Si tratterebbe di tutti gli elementi che la giurisprudenza considera quali indici della natura pubblica dei consorzi.
In particolare, per quanto riguarda l'obbligatorietà, dalla documentazione prodotta in primo grado emergeva che il consorzio era stato costituito ai sensi del d.l.vo lgt. del 1° settembre 1918, n. 1446, e la successiva normativa (legge 12 febbraio 1958, n. 126) ha disposto che i consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, previsti da tale decreto, è obbligatoria.
§3. Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento.
Come hanno esattamente rilevato i ricorrenti, dallo statuto del consorzio - che la Corte può esaminare, essendo stato prodotto in primo grado ed allegato al ricorso - emergevano sicuri elementi da cui doveva ritenersi la natura di ente pubblico non economico del Consorzio stesso.
A parte le finalità dell'ente, la cui attività doveva perseguire interessi di carattere generale, e cioè una più razionale attività produttiva agricola e il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti della zona (art. 2), assolutamente decisivo appare il rilievo che l'art. 12, nell'elencare le categorie di soggetti consorziati, prevede, alla lett. a), il Comune "quale proprietario della strada, tutore del patrimonio pubblico e per quanto riguarda il pubblico transito".
Si tratta, quindi, di un bene appartenente al demanio pubblico comunale (art. 824 e 823, primo comma, cod.civ.).
Deve ritenersi, pertanto, che il consorzio abbia natura pubblica, perché costituito per la gestione di un bene pubblico destinato ad una collettività indifferenziata (e non soltanto agli utenti della zona).
A tale conclusione deve pervenirsi a fortiori, applicando il principio affermato nella sentenza delle Sez. Un., 21 marzo 1970, n. 743, secondo la quale deve essere riconosciuta la qualità di ente pubblico ad un consorzio costituito per strade vicinali, soltanto per il fatto che le stesse, pur private, siano soggette ad uso pubblico.
Poste tali premesse, ne consegue che il Senesi, incaricato della riscossione del contributi consortili ed avendo, quindi, maneggio di pubblico denaro, doveva essere qualificato come agente contabile, ai sensi dell'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e, come tale, considerarsi soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 44 dello stesso r.d.
Che il Consorzio tendesse ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sulla gestione dei proventi ad esso appartenenti emerge chiaramente dalla citazione introduttiva, nella quale si esponeva che "l'Ente istante, a mezzo del proprio incaricato, aveva riscosso contributi ... per il tramite dell'Esattoria comunale", e che "la differenza di lire 2.691.354 avrebbe dovuto formare oggetto di versamento a favore dell'Ente".
Si tratta, all'evidenza, del tipico oggetto del giudizio contabile.
Per quanto riguarda il requisito del rapporto di servizio, l'esistenza dello stesso non viene neppure posta in discussione.
In proposito basterà richiamare il principio più volte affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (si veda, fra le ultime, la sentenza 10 aprile 1999, n. 232), secondo la quale è del tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto, o addirittura mancare del tutto.
Conclusivamente, deve dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti, con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
accoglie il ricorso;
dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 8 giugno 2001.
Depositata il 12 novembre 2001.