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n. 12-2001 - © copyright.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 12 novembre 2001 n. 14026 - Pres. Vela, Est. Miami Canevari - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Avv.ti Cerioni e Todaro) c. F.G. (Avv.ti A. ed F. Laino) - P.M. Lo Cascio (conforme).

Giurisdizione e competenza - Sanitari - Medici in regime di convenzionamento con l’I.N.P.S. - Incaricati di effettuare visite mediche di controllo dei lavoratori - Natura del rapporto - E’ di diritto privato - Controversie relative - Rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O. - Fattispecie relativa a provvedimento di decadenza dal rapporto.

Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attinenti a posizioni di diritto soggettivo non suscettibili di essere affievolite con atto amministrativo, le controversie relative a sanitari che, in regime di convenzione con l’INPS, effettuano visite mediche di controllo dei lavoratori, ai sensi dell'art. 5, comma 12 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (1); le prestazioni rese da tali sanitari, infatti, costituiscono prestazioni d'opera professionale, nell'ambito di un'attività autonoma continuativa svolta in regime convenzionale, e quindi certamente estranea, data l'assenza di vincolo di subordinazione, alla fattispecie del pubblico impiego.

In particolare, resta affidata alla cognizione del giudice ordinario la controversia relativa ad un provvedimento con cui l'I.N.P.S., a seguito della comunicazione del conferimento dell'incarico e della successiva dichiarazione di accettazione, delibera la immediata decadenza dell'incarico conferito, atteso che detto provvedimento incide su un rapporto già instaurato tra le parti per lo svolgimento del servizio di visite mediche di controllo; al giudice ordinario compete anche il sindacato incidentale sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione ai fini della loro eventuale disapplicazione, ove lesivi dei suddetti diritti.

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(1) Cfr. Cass., Sez. Un. 15 luglio 1991, n. 7835, 14 febbraio 1994, n. 1439, 7 giugno 1994, n. 5518.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Salerno il dott. G. F., premesso di essere titolare di un incarico di guardia medica e di aver espletato compiti di addetto al servizio di medicina fiscale gestito dall'INPS, esponeva che tale ente con provvedimento del 17 dicembre 1996 aveva dichiarato la sua decadenza dall'incarico affidatogli per l'espletamento di detto servizio, in relazione alle disciplina del D.M. 18 aprile 1996;

chiedeva quindi, con l'annullamento del provvedimento, la declaratoria dell'illegittimità del citato decreto (nella parte relativa alla previsione di incompatibilità dell'incarico di medicina fiscale per i sanitari che svolgano contemporaneamente attività di guardia medica), e la disapplicazione dell'atto amministrativo e l'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto convenzionale in atto.

Il Pretore adito accoglieva la domanda, e il Tribunale di Salerno con sentenza del 15 ottobre 1998 confermava tale decisione, ritenendo infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'appellante INPS.

Sul punto, il giudice dell'appello rilevava che la pretesa fatta valere atteneva un rapporto di prestazione d'opera professionale con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata, dal quale derivavano posizioni di diritto soggettivo.

Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo.

Il dott. Di F. resiste con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'unico motivo di ricorso reca il titolo: "Difetto di giurisdizione del giudice adito, art. 360 n. 1 cod.proc.civ. Violazione ed errata applicazione degli artt. 5, commi 12 e 13, d.l. 11 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983 n. 638, dell'art. 6, primo comma, del D.M. 18 aprile 1996" (pubblicato in G.U. 29 aprile 1996 n. 99) "dell'art. 3 comma secondo d.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41, degli artt. 4 e 35 della Costituzione, dell'art. 17, comma terzo della legge 1988 n. 400, dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 433;

insufficiente, errata e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 commi 3 e 5 cod.proc.civ.".

In ordine alla questione di giurisdizione, l'Istituto ricorrente sostiene che la controversia attiene ad una fase preliminare rispetto alla costituzione del rapporto convenzionale, nella quale la posizione soggettiva del medico è identificabile in un interesse di fatto o in un interesse legittimo, in quanto trova solo una protezione indiretta nelle norme disciplinanti il procedimento amministrativo di scelta e le condizioni di ammissione e permanenza nelle liste per la distribuzione degli incarichi:

l'esistenza di una causa di incompatibilità prevista dalla regolamentazione del D.M. 18 aprile 1996 comporta d'altro canto l'impossibilità di acquisire l'incarico fin dall'inizio.

L'accertamento da parte dell'ente, nell'esercizio del suo potere di controllo e di autotutela, della preesistenza di una causa di incompatibilità non dichiarata, e la declaratoria di decadenza dall'incarico rientrano nella fase di esclusivo rilievo pubblicistico del rapporto;

al momento di tale atto non si era ancora instaurato nel caso di specie alcun rapporto che potesse dar origine ad un diritto soggettivo.

La prospettazione della lite, risultante dalla domanda introduttiva del giudizio, consiste del resto nella diretta impugnazione del decreto ministeriale del 18 aprile 1996 e del provvedimento emesso in base a tali disposizioni dal direttore della sede provinciale dell'ente previdenziale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'atto è stato emesso nell'esercizio del potere di controllo e di autotutela proprio della P.A.

Con riguardo a tali deduzioni, va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata nella memoria difensiva dal controricorrente, che sostiene l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla nuova disciplina delle cause di incompatibilità introdotta, con la modifica del precedente D.M. 18 aprile 1996, dal D.M. 12 ottobre 2000, da cui deriverebbe il permanere del diritto del sanitario alla inclusione nelle liste e al consequenziale affidamento dell'incarico.

Posto che la pretesa azionata - il cui oggetto va identificato, secondo il criterio del petitum sostanziale.

In relazione alla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio - attiene al diritto alla prosecuzione del rapporto convenzionale, che si assume instaurato a seguito della iscrizione nelle liste speciali dei medici previste dall'art. 5, comma 12 della legge n. 638 del 1983, e che la controparte contesta tale assunto riferendo il provvedimento adottato dall'ente ad una fase preliminare rispetto alla costituzione di detto rapporto, l'avvenuta modificazione della regolamentazione delle cause di incompatibilità per il conferimento dell'incarico non può far venire meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sulla giurisdizione.

Il motivo di ricorso è sotto questo profilo infondato.

La disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede prestazioni d'opera professionale da parte di sanitari iscritti in apposite liste, nell'ambito di un'attività autonoma continuativa svolta in regime convenzionale, e quindi certamente estranea, data l'assenza di vincolo di subordinazione, alla fattispecie del pubblico impiego.

In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui le controversie in materia sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attinenti a posizioni di diritto soggettivo non suscettibili di essere affievolite con atto amministrativo (cfr. Cass. Sez.Un. 15 luglio 1991 n. 7835, 14 febbraio 1994 n. 1439, 7 giugno 1994 n. 5518).

Ai fini dell'espletamento di tale attività, il decreto ministeriale 15 luglio 1986 ha previsto la formazione presso le sedi dell'INPS delle liste dei sanitari, e il successivo D.M. 18 aprile 1996 ne ha specificamente disposto la riorganizzazione, regolando all'art. 5 le modalità di conferimento dell'incarico mediante lettera inviata dall'istituto, che il medico deve restituire con una comunicazione di accettazione e la dichiarazione attestante l'insussistenza di casi di incompatibilità stabiliti da detta normativa.

In relazione a questa disciplina, il provvedimento con cui l'ente previdenziale, a seguito della comunicazione del conferimento dell'incarico (avvenuta, come precisa lo stesso Istituto, con lettera del 28 ottobre 1996), e della successiva dichiarazione di accettazione del dott. Di F., ha deliberato la "immediata decadenza dell'incarico conferito (comunicazione del 17 dicembre 1996) incide evidentemente su un rapporto già instaurato tra le parti per lo svolgimento del servizio di visite mediche di controllo.

Da tale rapporto derivano, secondo il principio richiamato, posizioni di diritto soggettivo non suscettibili, in difetto di previsione di legge, di essere affievolite per determinazione unilaterale della pubblica amministrazione;

la relativa controversia resta dunque affidata alla cognizione del giudice ordinario, al quale compete anche il sindacato incidentale sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione ai fini della loro eventuale disapplicazione, ove lesivi dei suddetti diritti.

Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Ai sensi dell'art. 142 disp.att. cod.proc.civ., gli atti devono essere rimessi alla Sezione Lavoro di questa Corte per l'esame degli altri profili di censura, che investono la statuizione di illegittimità del D.M. 18 aprile 1996 (nella parte relativa alla previsione della causa di incompatibilità di cui all'art. 6, comma primo, lett. c) di detto decreto) e del provvedimento di decadenza adottato dell'Istituto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il profilo di ricorso attinente alla giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Rimette gli atti alla Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione per l'esame degli altri profili di censura.

Così deciso in Roma il 6 luglio 2001.

Depositata il 12 novembre 2001.

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