Giust.it

Giurisprudenza
n. 12-2001 - © copyright.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - Sentenza 19 ottobre 2001 n. 334/2001/A - Pres. N. Soria - Est. G. Piscitelli - Procuratore Generale C. Pinotti c/ D. G. (Avv. C. Cotto) - (conferma Corte dei Conti, Sezione Piemonte, 13 aprile 2000, n. 1192/EL/2000).

Responsabilità contabile e amministrativa – Responsabilità amministrativa dirigente ente locale in materia di progetti non realizzati – Mappatura termica della città con ausilio di sofisticati strumenti elettronici - Colpa grave – Non sussiste in presenza di fattispecie atipica e particolarmente complessa.

Non può essere imputata a un dirigente di ente locale una responsabilità amministrativa per la redazione di un progetto che si assume irrazionale e irrealizzabile, quando il mancato completamento dell’esecuzione dei lavori previsti dal progetto stesso non è dipesa da abbandono o trascuratezza, bensì da fatti sopravvenuti, indipendenti dalla volontà del dirigente medesimo, con la conseguenza che deve essere anche esclusa una sorta di responsabilità dirigenziale per mancata realizzazione di risultato.

Al comportamento di un dirigente comunale responsabile della realizzazione di un progetto di mappatura termica, anche se può essergli addebitata la mancanza di una più dettagliata descrizione del servizio da realizzare, della tecnologia da utilizzare e dei relativi costi da sopportare all’interno di una visione unitaria, non può essere attribuita una connotazione di colpa grave.

In presenza di una fattispecie atipica e particolarmente complessa, quale quella dall’insuccesso di realizzazione di un progetto di mappatura termica di una città, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

 

SENTENZA

sul giudizio d’appello promosso dal Procuratore Generale contro D. G. per la riforma della sentenza n 1192/EL/00, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Piemonte, depositata il 13 aprile 2000;

visto il ricorso iscritto al n° 12724 del registro di segreteria e gli altri atti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 26 settembre 2001 il consigliere relatore dott. Giovanni PISCITELLI, il pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. sa Cinthia PINOTTI e l’ Avv. Carlo COTTO, per la parte appellata premesso in

FATTO

1. La giunta Comunale di Torino il 14 giugno 1994, sulla proposta dell’assessore FERRERO, deliberava per le stagioni invernali 1994-1999, una nuova organizzazione del servizio per la viabilità invernale, nella quale, insieme al riordino delle strutture, veniva privilegiata la prevenzione di fenomeni gelivi; cospargendo le strade di sale iperattivo con apparecchiature ad alta tecnologia.

A tale ultimo scopo veniva prevista l’acquisizione di un servizio di stoccaggio e distribuzione con impianti automatizzati ed a gestione informatica; la costituzione di un parco di automezzi provvisti di spargisale ad alta tecnologia, di 40 unità, 15 dei quali sarebbero stati acquistati dal comune e gli altri sarebbero stati forniti dalle imprese affidatarie; l’ampliamento della rete di rilevamento dei dati metereologici con l’obiettivo di eseguire interventi mirati su edifici ed itinerari dei quali era necessario assicurare l’agibilità. Precisava che il tutto doveva tendere all’acquisizione di una di una qualificazione tecnica e logistica ed al contenimento dei costi. Il 18 ottobre dello stesso anno deliberava l’acquisto, mediante appalto concorso degli automezzi con spargisale, prescrivendo che questi fossero provvisti di comandi elettronici e microprocessori per governo di tutte le funzioni possibili, la registrazione dei dati e la loro elaborazione statistica.

Nel marzo del 1997 l’arch. D. G.,direttore del progetto speciale e servizi ausiliari del comune di Torino, comunicava all’assessore che per la prossima stagione invernale sarebbe stato necessario realizzare alcuni obiettivi, tra i quali la mappatura termica in collaborazione con l’ISMES (azienda del gruppo ENEL) ed il laboratorio della Regione di Clermond - Ferrand e che erano in corso contatti per inserire un quarto organismo, per poter accedere, successivamente, ai finanziamenti dell’Unione europea: analogo pro-memoria inviava all’assessore CORSICO il 5 dicembre; il 13 dello stesso anno affidava , mediante trattativa privata a1la ditta Barberi l’allestimento di un automezzo Fiat Scudo vetrato da utilizzare come stazione mobile di rilevamento dati per la mappatura termica delle strade delle città atta a stabilire la destinazione degli automezzi, la spargitura del sale ed i percorsi operativi, imputando la spesa sul bilancio di competenza; il 22 luglio dell’anno successivo ordinava il pagamento del prezzo convenuto pari a £ 73.440.000, somma comprensiva di Iva. Il Comune riceveva la consegna dell’automezzo il 27 agosto successivo. Nelle premesse del provvedimento il funzionario riferisce che l’automezzo, così allestito una volta completato della necessaria componentistica tecnica e professionale dall’ISMES, sarebbe servito per limitare i costi di gestione del servizio viabilità invernale. Per tale fine avrebbe sfruttato le sinergie operative sviluppate nell’ambito della civica amministrazione, avvalendosi, in particolare, del sistema GPS in fase di approntamento da parte del settore telecomunicazioni. L’ automezzo, tuttavia, rimaneva in sostanza, inutilizzato, fatta eccezione di un computer della strumentazione di bordo, che veniva destinato al settore dei servizi generali meccanizzati. In merito a tale circostanza il D., in sede di controdeduzioni ex art. 5 legge n. 19 del 1994 riferiva al magistrato inquirente che non aveva potuto acquistare la tecnologia di completamento del servizio perché l’ISMES, impresa specializzata in meteorologia, aveva dichiarato di non essere in grado, al momento, di fornirla e che, mentre andava svolgendo ricerca presso altre Imprese, era stato tratto in arresto per fatti diversi da quelli in questione. Il direttore del servizio centrale di pianificazione e controllo del Comune di Torino, su richiesta dell’assessore competente, eseguiva una verifica sulla vicenda che ne occupa, pervenendo, fra l’altro, alla conclusione che non esisteva presso il Comune alcun settore telecomunicazione e non era in allestimento alcun sistema GPS.

La Procura contabile regionale, ravvisando nella vicenda un danno per il Comune, chiamava in giudizio il D. per rispondere della somma di lire 49.800.000 + Iva, addebitandogli di avere agito con imprudenza, imperizia ed avventatezza, perché non aveva previamente valutato la fattibilità concreta del progetto. Anzi, con il suo comportamento, teso a parcellizzare la spesa, aveva sottratto alla competenza degli organi istituzionali la valutazione di un progetto di più vasta portata, che, per complessità ed ampiezza, meritava di essere affidato ad un’idonea impresa specializzata. La sezione giurisdizionale del Piemonte mandava assolto il D., ritenendo che egli aveva assunto il provvedimento nell’ambito di programma approvato dall’organo politico, che gli imponeva di provvedere al miglioramento della viabilità invernale, ma che aveva agito con imprudenza non qualificabile come colpa grave, e perciò non produttiva di responsabilità amministrativa.

L’appellante lamenta , in primo luogo, la genericità della motivazione, la quale, procedendo per assiomi ed affermazione di principi, omette di valutare nella sua concreta assenza la fattispecie dedotta in giudizio. In particolare, fa rilevare che l’automezzo, fatto costruire dal D., non corrispondeva al programma deliberativo della giunta (atto n . 94/1994), il quale prevedeva l’acquisto soltanto della tecnologia idonea alla mappatura termica della città per allertare tempestivamente i mezzi di sgombero della neve, e non per prevenire fenomeni gelivi attraverso l’uso di inesistenti "spandisale", l’affidamento della realizzazione dell’automezzo ad uso rilevamento dati fu iniziativa del tutto temporanea, perché avulsa da un organico progetto funzionale, che rendesse attuabile lo scopo dichiarato; da qui la fondatezza dell’addebito di imperizia e di trascuratezza per il mancato raggiungimento dei risultati.

Chiede, conclusivamente, la condanna del D. al pagamento della somma indicata dal Procuratore regionale, maggiorata della rivalutazione e degli interessi.

L’appellato, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’avv. Carlo Cotto1 chiede il rigetto dell’appello, con vittoria di spese ed onorari.

Osserva, preliminarmente, che l’addebito di aver acquistato un sistema di mappatura termica per indirizzare l’azione di inesistenti spandisale, formulata dalla Procura Generale, è fondata su erronea lettura degli atti della Giunta comunale. Al riguardo, fa rilevare che, se si tiene in debito conto il fatto che la delibera del 14 giugno 1994 dichiarava privilegiare l’azione preventiva di insalamento, e che quella del 18 ottobre dello stesso anno disponeva l’acquisto di 15 autocarri dotati anche di spandisale (ne venivano acquistati 16) e di avanzata strumentazione elettronica ed informatica, si può agevolmente comprendere che la mappatura termica delle strade si inseriva nel piano di viabilità invernale come strumento di coordinato utilizzo di tali automezzi come spandisale e non di allertamento per lo sgombero della neve. Quanto all’iscrizione di estrema imperizia e trascuratezza, oppone di aver affidato alla soc. Barberi l’allestimento del Fiat Scudo solo dopo aver ricevuto dalla ISMES la promessa di fornitura software e dell’ hardware ed ottenuto il consenso di due assessori. Sennonché, l’ISMES, successivamente, aveva operato una profonda ristrutturazione, che l’aveva portata ad abbandonare la ricerca nel settore della meteorologia, ed i contatti, nuovamente istituiti con la ditta Barberi, nel settembre 1998, non avevano potuto aver seguito, perché Il servizio, al quale era preposto, era stato sciolto e le competenze assegnate, ad altri servizi. Conclude, sostenendo di non aver agito con elevato grado di imprudenza, non ravvisandosi nel suo comportamento la sprezzante trascuratezza che gli viene imputata. In particolare, rigetta l’addebito di aver affidato l’incarico alla ditta Barberi senza procedimento ad evidenza pubblica, perché questa sino a prova contraria, non resa dall’appellante, era l’unica specializzata in quel tipo di allestimento; nega di aver operato l’artificioso frazionamento della spesa per invadere la competenza della Giunta, perché il successivo contatto con la Barberi era stato imposto dal venir meno dell’ISMES; contesta la responsabilità dirigenziale, consistente nell’aver acquistato l’apparecchiatura con 1’ intento di coinvolgere in seguito altri soggetti disposti a fornire i supporti informatici, perché, a parte gli aspetti tecnico discrezionali non censurabili dal giudice, la mappatura termica si inseriva in un piano di ampliamento della rete di rilevamento dai dati metereologici, deliberato dalla stessa giunta, e che rimase incompleto per eventi sopravvenuti successivamente, imprevedibili al momento dell’affidamento dell’incarico, ed esterni alla sua volontà. Nella discussione orale il Pubblico ministero precisa che il giudice "a quo" ha concentrato la sua attenzione sul rapporto tra atto di indirizzo politico e funzione della dirigenza, mentre la Procura regionale aveva lamentato l’estraneità del progetto rispetto al programma. Quanto alla responsabilità ascritta all’appellato, sostiene che essa riviene dalle gravi carenze che il progetto presentava, perché era parcellizzato in varie fasi, incompleto ed indefinito, tanto che i suoi successori non ne riuscirono a comprendere la consistenza e non poterono completarne la realizzazione, cosicché l’automezzo dovette rimanere inutilizzato, dato che il suo funzionamento era condizionato all’acquisto di altre attrezzature. Conclude per il pieno accoglimento dell’appello.

L’avv. Cotto oppone che il progetto rientrava, invece, nelle linee programmatiche deliberate dall’Organo di governo del Comune; che era stato sottoposto ben due volte all’esame dell’assessore, senza rilevi; che rimase incompleto per l’uscita dell’ ISMES dal settore della meteorologia e per la restrizione agli arresti domiciliari, subita per fatti estranei alle funzioni esercitate e riconosciuti, poi, insussistenti dal giudice penale; che non può essergli addebitato artificioso frazionamento della spesa , perché il limite di 100 milioni, oltre il quale la competenza era devoluta alla giunta, venne introdotto solo nell’anno nell’anno 1998.

conclude per il rigetto dell’appello.

DIRITTO

6.- Il punto centrale della controversia, che se ne occupa, consiste nella qualificazione del grado di colpa ascrivibile all’appellato nella redazione del progetto di mappatura termica e nell’ordinazione della spesa per l’allestimento della stazione mobile. A tale riguardo, il collegio perviene al convincimento che non può imputarsi all’architetto D. di aver concepito un progetto irrazionale ed irrealizzabile e, perciò un agire avventato e scriteriato, con la consapevolezza "dolo proxima" del suo quasi certo fallimento.

A tal fine va, in primo luogo, condivisa la tesi della difesa, secondo la quale il mancato completamento non dipese da abbandono o trascuranza, ma da un fatto sopravvenuto, non imputabile al D., come la sua restrizione, poi risultata ingiustificata. E ciò vale ad escludere anche l’ipotesi di fallimento del progetto e, con esso, una sorta di responsabilità dirigenziale per mancata realizzazione del risultato.

Il progetto, a prima vista, potrebbe apparire incomprensibile, ma, in effetti, consisteva nell’allestimento di un complesso di apparecchiature tecniche ed informatiche, le quali assemblate insieme, in fase successive , avrebbero dovuto realizzare un supporto mirato ad un più efficace e tempestivo spargimento del sale sulla rete stradale, mediante una visione centralizzata della situazione termica di essa nelle varie zone della Città.

Come è detto nelle premesse del provvedimento, alquanto sintetiche, ma sufficientemente chiare anche per chi non ha conoscenze tecniche, il progetto in questione consisteva nella realizzazione di una stazione mobile attrezzata con strumentazione elettronica di rilevazione della temperatura del manto stradale e nell’acquisizione dell’ISMES della componentistica e della collaborazione per uso completamento, tra cui il misterioso sistema GPS (global positioning system), il quale, verosimilmente, può essere ritenuto un congegno per la trasmissione e la trasmissione e la rappresentazione in un quadro centrale sinottico, luminoso, elettronico, delle rilevazioni termiche, al tutto andava ad aggiungersi l’assistente tecnica nella fase di avvio.

L’insieme progettuale era stato elaborato dopo una visita eseguita da alcuni funzionari del Comune, insieme ad un tecnico della stessa ISMES, ai laboratori francesi des ponts et Chaussees della regione di Clermont Ferrand, che avevano già realizzato un impianto simile, e dopo le assicurazioni di fattibiltà date dalla stessa ISMES.

I termini e la consistenza di questa seconda parte sono esposti nella lettera, in copia agli atti di causa, pervenuta al comune il 20 marzo 1997, con la quale l’ISMES stessa faceva anche riserva di inviare una proposta tecnico economica per la fornitura della componentistica nella fase di approntamento dell’automezzo.

Si trattava, quindi, come si può ben comprendere, di un progetto da eseguirsi in economia , mediante assemblaggio di due parti diverse, su suggerimento di un’impresa specializzata nella termometria e nell’utilizzo geodetico di sistemi satellitari e dopo la visita all’impianto francese, già funzionante. Un progetto per molti versi, unico, perché metteva insieme tecnologie varie, sulla base di suggerimenti ricevuti da un’azienda esperta e di constatata fattibilità.

Pertanto, l’addebito, che il pubblico ministero, in udienza, muove all’appellato, di aver redatto un progetto parcellizzato e di incerta realizzabilità, perché rimasto incomprensibile al suo successore, non appare ragionevolmente fondato, né dimostrato, in primo luogo perché esso si riferiva ad una tecnologia ben individuata, di cui era detentrice l’ISMES, in secondo luogo, perché aveva ricevuto l’avallo tecnico di questa, e infine, perché quando questa aveva abbandonato il settore, aveva ricercato presso le poche imprese in esso presenti, l’acquisto della stessa componentistica, senza, però poter portare a termine l’opera, a causa della sue vicende giudiziarie e delle sue conseguenti forzate dimissioni dall’impiego.

Oltretutto, non risulta dimostrato che il progetto non. poté essere completato; sembra piuttosto, che esso venne, semplicemente, abbandonato o, quantomeno, trascurato. L’unico addebito che può muoversi al D. è di non avere redatta una più dettagliata descrizione del servizio che intendeva realizzare, della tecnologia da utilizzare, dalle fasi di realizzazione del progetto e dei relativi costi in una visione unitaria e di non essersi preventivamente munito di un impegno più concreto dell’ISMES.

La mancanza di tali elementi, tuttavia, seppure necessari per un’esauriente lettura ed intendimento, non inducono a ritenere il progetto incomprensibile, irrealizzabile e del tutto privo di consistenza tecnica.

Quanto alla conformità alle linee programmatiche approvate dalla Giunta comunale, è facile rilevare che esse si limitavano ad indicare gli obbiettivi da raggiungere e le indicazioni di massima per realizzarli lasciando ai singoli organi operanti di definire in prosieguo, volta per volta, ed in relazione alla concretezza della situazione, le scelte tecniche da assumere. In particolare, per quanto riguarda il progetto dell’arch. D., esso rientrava a pieno nella finalità di migliorare la viabilità mediante la prevenzione dei fenomeni gelivi con l’ausilio di un servizio di insalamento più mirato e tempestivo, e costituiva un’innovazione logistica, che avrebbe comportato anche maggiori economie di spesa.

Per le esposte ragioni il Collegio non ravvisa colpa grave nell’operato del D. data la complessità e l’atipicità della fattispecie, nella quale non era agevole mestiere sceverare, sin dall’inizio dell’istruttoria, l’incidenza delle diverse cause, che contribuiscono all’insuccesso ed al mancato del progetto, e determinare di conseguenza, l’effettivo grado di colpa dell’appellato, il collegio ritiene che sussistono giusti motivi per compensare le spese anche di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La seconda sezione centrale della Corte dei Conti

Viste le leggi n 19 e 20 del 14 gennaio 1994 e 639 del 20 dicembre 1996;

rigetta l’appello proposto dal procuratore generale contro D. G. per la riforma della sentenza n 1192/EL/00, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti nella regione Piemonte. Compensa le spese anche di questo grado di giudizio.

Omissis

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico