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CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE ABRUZZO – Sentenza 9 aprile 2001 n. 332/2001/R – Pres. Minerva, Est. Pepe - Procuratore Regionale Perin c. L. F., R.B., P.D., F.R.G. (Avv.ti Di Biase, Ciccocioppo, Della Rocca, Milia).

Giurisdizione e competenza - Giurisdizione della Corte dei Conti - Nel caso di giudizio di responsabilità patrimoniale componenti comitato di gestione U.S.L. – Sussiste.

Responsabilità amministrativa - Giudizio di responsabilità - Termine di prescrizione - Decorrenza Dalla data di effettiva erogazione di somme di denaro da parte dell'Ente pubblico.

Responsabilità amministrativa - Giudizio di responsabilità – Progetti per informatizzazione - In mancanza di apposito capitolato tecnico da utilizzare nelle successive procedure di scelta del contraente - Responsabilità - Sussiste.

Responsabilità amministrativa - Giudizio di responsabilità – – Danno all’immagine – In mancanza di precisa prova - Esclusione.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione di una Unità Sanitaria Locale convenuti nel giudizio per il risarcimento del danno erariale (1).

Il fatto dannoso da cui far decorrere il termine prescrizionale quinquennale deve individuarsi materialmente nella data di emissione del mandato di pagamento emesso in esecuzione di una deliberazione di spesa adottata dal comitato di gestione di una U.S.L., perché solo con tale atto si realizza la lesione certa ed attuale del bene giuridico protetto.

Uno studio di fattibilità per l’informatizzazione di un’unità sanitaria locale si presenta privo di utilità e, pertanto, produttivo di danno erariale, quando mancano i requisiti minimi per la definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell’Ente e la predisposizione di un apposito capitolato tecnico da utilizzare nelle successive procedure di scelta del contraente in materia di progettazione, acquisizione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del medesimo sistema informativo.

Sussiste la responsabilità dei componenti di un comitato di gestione di un’U.S.L. per la violazione del dovere d’informare la gestione ai principi di contabilità pubblica, ex art. 50, primo comma, n. 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, dunque, ai comuni e irrinunciabili principi di buona amministrazione.

Deve essere escluso il risarcimento del danno per la lesione all’immagine dell’amministrazione, quando il Pubblico Ministero si limiti ad allegare genericamente la sussistenza del predetto danno, perché la prova dello stesso non può essere riferita agli articoli di stampa depositati in giudizio.

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(1) Cass., Sez. Unite, 7 novembre 2000 n. 1151.

 

 

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 229/R del registro di Segreteria e promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale in intestazione nei confronti di:

L. F., nato omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Di Biase, ed elettivamente domiciliato in Pescara, Via Cincinnato, 37, presso lo studio del medesimo Legale;

R. B., nato omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Italo Ciccocioppo ed elettivamente domiciliato in L’Aquila, Via XX Settembre, 19, presso lo studio dell’Avv. Mario Marinucci;

P. F., nato omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Della Rocca ed elettivamente domiciliato in L’Aquila, Corso Federico II, 36, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Fiore;

F. R. G., nato omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Milia ed elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza Alessandrini, 14, presso lo studio del Legale medesimo,

già componenti del Comitato di gestione della U.S.L. di Pescara;

uditi alla pubblica udienza in data 9 gennaio 2001 il Magistrato relatore, nella persona del dott. Federico Pepe, il Rappresentante del Pubblico Ministero, dott. Massimo Perin, e gli Avvocati Elena Di Bartolomeo, delegata dall’Avv. Giovanni Di Biase, Italo Ciccocioppo, Sergio Della Rocca e Carlo De Cata, delegato dall’Avv. Giuliano Milia, in difesa dei Convenuti;

con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Lanzi;

esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 26 maggio 2000, il Sostituto Procuratore Generale presso la Sezione Giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio L. F., R. B., P. F. e F. R. G., quali componenti del Comitato di gestione della U.S.L. di Pescara, per sentirsi condannare al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di lire 426.751.675, oltre il danno all’immagine, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettiva soddisfazione e con le spese di giudizio.

I fatti contestati dalla Procura Regionale erano i seguenti: i Convenuti "si sono resi responsabili di vari reati in danno della pubblica amministrazione così come risulta dalle imputazioni loro formulate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, in base alle quali l’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio, a mente dell’art. 429 c.p.p.; giudizio dove l’amministrazione fin dal 9 luglio 1993 si era costituita parte civile. Il predetto procedimento si è concluso, per quanto attiene alle posizioni giudiziarie dei sigg.ri F. L., B. R. e F. P. con la sentenza (n. 349/95) di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa, ai sensi dell’art. 444 e segg. del c.p.p., dal G.I.P. presso il Tribunale di Pescara. La predetta sentenza è stata depositata in cancelleria in data 29.2.1996 ed è passata in giudicato in data 8.5.1996. Per quanto attiene, invece, alla posizione del sig. G. F. questa si è conclusa sempre con una sentenza (n. 917/96) di applicazione della pena su richiesta della parte emessa, ai sensi dell’art. 444 e segg. del c.p.p., dal G.I.P. presso il Tribunale di Pescara e divenuta irrevocabile in data 30.3.1996. Con tale provvedimento giudiziario ai primi tre amministratori pubblici è stata applicata la pena di 6 mesi di reclusione ciascuno, mentre, per quanto riguarda il G. F., la pena applicata è stata di 7 mesi di reclusione. Le imputazioni formulate ai predetti pubblici amministratori riguardavano la violazione di norme penali in danno della p.a. e, segnatamente, gli artt. 81, 110, 480, 479, 323 e 640 del cod. pen. ; nella sostanza i suddetti amministratori e dipendenti pubblici avevano commesso, in concorso tra loro, durante le attività di gestione dell’Ente pubblico tutta una serie di falsi ideologici, truffe e abusi d’ufficio attinenti alla pratica di convenzione tra l’A.S. Informatica di Bologna e l’U.S.S.L. di Pescara con un danno patrimoniale per l’amministrazione di lire 416.500.000 (costo del progetto di fattibilità per l’informatizzazione dell’U.S.L. di Pescara, così come si evince dal mandato di pagamento n. 3728 emesso il 17.11.1990). A tale spesa occorre anche aggiungere la somma di lire 10.251.675, in quanto la società A.S. Informatica, creditrice dell’amministrazione, aveva attivato una procedura di pignoramento innanzi al giudice dell’esecuzione di Pescara in virtù del titolo di cui sopra, ottenendo la somma in parola a titolo di interessi maturati e spese legali" (provvedimento Pretore di Pescara in data 30 gennaio 1991, per l’assegnazione di lire 10.251.675).

Il Sostituto Procuratore Generale, ravvisata la sussistenza di un danno patrimoniale "per l’acquisto della relazione di fattibilità del progetto d'informatizzazione dell'Ente presso l’A.S. Informatica di Bologna, acquisto che è costato la rilevante somma di lire 416.500.000 oltre la somma di lire 10.251.675 a titolo d’interessi per ritardato pagamento", progetto che "come risulta chiaramente dagli atti del procedimento penale acquisiti da questo Ufficio, non è servito allo scopo cui sarebbe stato destinato, in considerazione del fatto che nello stesso risultano mancanti numerosi servizi fondamentali della U.S.L. (ad es. quello veterinario), nonché dal fatto che tale studio, così come si evince dagli atti del procedimento penale, non era altro che il riassunto di un diverso studio che la A.S. Informatica non aveva elaborato per conto dell’U.S.L. di Pescara" e "così formato, è stato considerato inutile e sovrastimato nel prezzo nelle due relazioni acquisite dalla Procura della Repubblica di Pescara di cui una redatta dal Dir. della P.S. dott. Ing. ROBERTO ORFANELLI e l’altra dall’esperto informatico dott. GIACOMAZZA MICHELE", nonché la "lesione all’immagine dell’ente pubblico derivante dal grave pregiudizio che l’amministrazione subisce in costanza di fenomeni delittuosi come quelli di cui trattasi", instaurava, successivamente, il contraddittorio preliminare, ex art. 5, primo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in Legge 14 gennaio 1994, n. 19, mediante l’emissione dell’invito a dedurre, legalmente conosciuto da L. F. in data 15 dicembre 1999, da R. B. in data 29 dicembre 1999, da P. F. in data 20 dicembre 1999 e da F. R. G. in data 22 dicembre 1999.

A tale invito, finalizzato anche alla costituzione in mora degli Intimati, seguiva il deposito delle deduzioni presentate da questi ultimi in data, rispettivamente, 13 gennaio 2000, 1 febbraio 2000, 24 gennaio 2000 e 25 gennaio 2000.

L. F., inoltre, chiedeva di essere sentito personalmente, ex art. 5 della Legge citata.

Tale audizione si svolgeva in data 23 febbraio 2000.

Nel prosieguo, il Requirente, con l’atto di citazione di cui in premessa, notificato ai predetti in data 12 giugno 2000, ribadiva la sussistenza del descritto nocumento patrimoniale e del danno all’immagine, pari, quest’ultimo, "a una somma di almeno 30.000.000 di lire ciascuno, in considerazione del vasto discredito perpetrato all’ente pubblico dalla predetta vicenda" e da risarcire "sulla base dell’art. 2043 del c.c. considerato che si tratta di danno ingiusto a prescindere dalla qualificazione che esso riceva come patrimoniale o non patrimoniale".

L’Avv. Giovanni Di Biase, con atti depositati in data 19 dicembre 2000: sottolineava la pendenza presso il Tribunale di Pescara di giudizio civile attivato dal Commissario liquidatore della U.S.L. di Pescara; riteneva la domanda attrice destituita di fondamento, con diverse argomentazioni; prospettava l’assenza di dolo ovvero di colpa grave del Convenuto e la buona fede del Comitato di gestione; considerava la spesa conforme al valore della prestazione ed evidenziava analiticamente gli atti posti in essere dal F. in occasione delle vicende de quibus.

L’Avv. Italo Ciccocioppo, con atto depositato in data 19 dicembre 2000, ribadendo il contenuto di precedente memoria depositata in data 7 luglio 2000, escludeva il carattere tecnico dell’attività del B..

L’Avv. Sergio Della Rocca, con atto depositato in data 19 dicembre 2000: precisava la "competenza di tipo esclusivamente politico – amministrativo" del F.; escludeva qualsiasi discrezionalità in sede di liquidazione della spesa, a seguito di ingiunzione di pagamento; riteneva assente l’elemento soggettivo nella forma del dolo o della colpa grave e considerava irragionevole la quantificazione del presunto danno.

L’Avv. Giuliano Milia, con atto depositato in data 19 dicembre 2000, richiamava sostanzialmente le suddette considerazioni.

Tutti i Difensori, inoltre, eccepivano l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità; richiamavano l’art. 445, primo comma, del c.p.p., in ordine all’efficacia della sentenza ex art. 444, secondo comma, dello stesso codice nei giudizi civili o amministrativi ed invocavano la reiezione delle pretese di Parte attrice.

In sede di pubblica udienza, gli Avvocati Elena Di Bartolomeo, Italo Ciccocioppo, Sergio Della Rocca e Carlo De Cata richiamavano il contenuto di tali atti defensionali ed il Pubblico Ministero concludeva per la condanna dei Convenuti.

Considerato in

DIRITTO

L’ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del Collegio giudicante (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 727 in data 2 ottobre 1991).

Sussiste, in primis, la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione di una Unità Sanitaria Locale per il risarcimento del danno (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1151 in data 7 novembre 2000).

Preliminare si rivela anche l’esame dell’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità, sollevata da tutti i Convenuti e respinta dal Pubblico Ministero in sede di requisitoria.

L’eccezione deve essere rigettata, in base alla norma ricavabile dall’art. 1, secondo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Il "fatto dannoso", invero, è da individuarsi materialmente sia nel mandato di pagamento n. 3728 emesso in data 17 novembre 1990, in esecuzione della deliberazione n. 2286 in data 4 ottobre 1990, sia negli effetti del provvedimento adottato dal Pretore di Pescara in data 30 gennaio 1991.

A tali atti, con i quali si realizzava la lesione certa ed attuale del bene giuridico protetto, occorre far risalire il termine iniziale della prescrizione quinquennale (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 79 in data 16 giugno 2000) che, in virtù della costituzione di parte civile della U.S.L. nel giudizio penale (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 38 in data 11 gennaio 2001), costituzione perfezionata all’udienza dibattimentale in data 9 luglio 1993, del deposito delle sentenze penali ex art 444, secondo comma, del c.p.p. (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 672 in data 18 maggio 2000) e dell’atto di citazione, a cura del Commissario liquidatore e legale Rappresentante della stessa U.S.L., innanzi al Tribunale di Pescara in data 1 settembre 1998, ritualmente notificato ai Convenuti (art. 2943, primo comma, del c.c.), non risulta compiuta, configurandosi, ex adverso, validi episodi d’interruzione della medesima.

Per la parte di merito, premettendo che quanto raccolto nel procedimento penale è liberamente apprezzabile dal Giudice contabile ai sensi dell’art. 116, primo comma, del c.p.c. (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 177 in data 12 maggio 2000) e superando, in tal guisa, la tesi sostenuta concordemente dalla Difesa, appare sussistente il pregiudizio patrimoniale, derivante dalla assoluta e permanente carenza di utilità della spesa in questione (in particolare, verbali delle informazioni rese da Michele Giacomazza in data 13 ottobre 1992, e postea, in qualità, rispettivamente, di Amministratore straordinario e di Dirigenti della U.S.L. di Pescara, da Leandro Maurizio Cafarelli in data 8 aprile 2000, e da Giulio Levante, Italo Grimani e Pasquale D’Onofrio in data 9 marzo 2000), alla quale, di conseguenza, non può essere riconosciuto nemmeno quel limitato valore indicato da Roberto Orfanelli (nota in data 23 settembre 1992), e dagli oneri aggiuntivi conseguenti all’azione giudiziaria esercitata dalla "A.S. Informatica di Albertini Sandra e C." S.n.c., maggiori esborsi che, implicando variazioni della consistenza patrimoniale dell’Ente, configurano precise ipotesi di danno (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 28 in data 21 maggio 1997; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 23 in data 19 marzo 1996).

In definitiva, il progetto (rectius studio) di fattibilità era privo non solo di oggettiva utilitas, come appena precisato, ma anche dei requisiti minimi per la definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell’Ente (verbale in data 5 settembre 1989 del Collegio dei Revisori) e per la predisposizione di un apposito capitolato tecnico da utilizzare nelle successive procedure di scelta del contraente in materia di progettazione, acquisizione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo, esigenze che, seppure specificate con disciplina posteriore (articoli 12, primo comma, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, e 3, primo comma, del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452, circa le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi riguardanti i sistemi informativi automatizzati), dovevano essere presenti, in primo lineamento, all’epoca dei fatti e, tuttavia, erano ampiamente, palesemente e continuamente trascurate dal Comitato di gestione.

Nulla quaestio sull’esistenza del necessario rapporto di servizio e sulla contestuale violazione dei relativi doveri, fra i quali l’obbligo d’informare la gestione ai principi di contabilità pubblica, ex art. 50, primo comma, n. 1, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, (Corte di Cassazione, sentenza citata) e, quindi, ai comuni ed irrinunciabili principi di buona amministrazione.

Dagli stessi atti penali, d’altronde, si ricava inequivocabile la sussistenza sia del nesso di causalità fra il nocumento finanziario e le condotte, poiché queste ultime, con azioni ed omissioni, determinavano una situazione tale che, senza alcuna di esse, non si sarebbe verificato l’evento dannoso, sia dell’atteggiamento psicologico, elemento che presenta quel grado d’intensità, particolarmente qualificato (dolo), richiesto dall’art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639, applicabile, in aderenza a consolidata giurisprudenza, anche ai giudizi in corso.

Deve essere esclusa, invece, la lesione all’immagine, posto che il Pubblico Ministero si limitava ad allegare genericamente la sussistenza di tale danno (Corte dei conti: Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 284 in data 13 settembre 2000; Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 20 in data 5 luglio 2000).

La prova in questione, peraltro, non può essere riferita all’isolato articolo di stampa in atti di causa e risalente a data anteriore (9 febbraio 1996) alle sentenze penali richiamate.

Pertanto, ritenuti configurabili gli elementi per l’affermazione della responsabilità oggetto della domanda di Parte attrice, si condannano i Convenuti, con il vincolo della solidarietà, al risarcimento della somma di lire 426.751.675, oltre la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, dalla data dell’evento lesivo (17 novembre 1990, per lire 416.500.000, e 30 gennaio 1991, per lire 10.251.675) sino al deposito della presente sentenza, e gli interessi, in misura legale, da quest’ultimo decorrenti sino all’effettiva ed integrale soddisfazione del credito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza con il medesimo vincolo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna i Convenuti L. F., R. B., P. F. e F. R. G. al pagamento, in favore dell’Erario e con il vincolo della solidarietà, della somma di lire 426.751.675, oltre la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, dalla data dell’evento lesivo (17 novembre 1990, per lire 416.500.000, e 30 gennaio 1991, per lire 10.251.675) fino al deposito della presente sentenza, e gli interessi, in misura legale, da quest’ultimo all’effettiva ed integrale soddisfazione del credito;

liquida le spese di giudizio in complessive lire 2.461.910 da imputare ai predetti con uguale vincolo;

manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio in data 9 gennaio 2001 – 6 marzo 2001.

Omissis

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