CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE ABRUZZO – Sentenza 27 settembre 2001 n. 822/2001 - Pres. Minerva, Rel. Calamaro - Procuratore Regionale Di Stefano c. C. S. (avv.ti F. Camerini e T. Navarra).
Giudizio di responsabilità - Responsabilità contabile e amministrativa – Agente contabile - Responsabilità patrimoniale per danno causato all’amministrazione scolastica – Sussiste in presenza dell’ammanco.
Gli agenti contabili sono responsabili delle mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili, ove, non comprovino che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna. Inoltre, essi non possono essere discaricati quando abbiano commesso irregolarità o tenuto con trascuratezza le scritture contabili.
La responsabilità contabile risponde a una disciplina del tutto particolare, ispirata ai principi che regolano il contratto di deposito, che esige, quindi, ai fini dell’esenzione da responsabilità o la prova, da parte dell’agente, della correttezza della gestione tenuta, ovvero, di quella in forza della quale gli ammanchi o le deteriorazioni non sono imputabili a sua negligenza, perché riconducibili a particolari eventi indipendenti dalla sua volontà e dalla sua condotta. In estrema sintesi, ai fini dell’affermazione di responsabilità contabile è sufficiente l’ammanco, non risultando necessario che le somme mancanti siano state trattenute dall’agente contabile.
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Procuratore Regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di C. S. elettivamente domiciliato in L’Aquila alla Via s. Francesco di Paola n. 19 presso lo studio dell’Avvocato Francesco CAMERINI che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Tommaso NAVARRA;
Visto l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 221/R del registro di Segreteria;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 9 gennaio 2001, con l’assistenza del Segretario dott.sa Antonella LANZI, il relatore Cons. Luciano CALAMARO e il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo DI STEFANO; non rappresentato il convenuto.
Ritenuto in
FATTO
(omissis)
DIRITTO
La domanda giudiziale proposta dalla Procura Regionale è fondata e meritevole di integrale accoglimento.
Come esposto in narrativa, la vicenda ha tratto origine da un’indagine svolta dal Preside della Scuola Media "Francesco SAVINI" di Teramo, volta a verificare la correttezza della gestione contabile tenuta dal convenuto, nella sua qualità di responsabile amministrativo.
Nell’espletamento di detti accertamenti, l’organo direttivo della Scuola rilevava consistenti ammanchi relativi agli esercizi 1995 –1999.
Seguivano le doverose segnalazioni alla Procura della Repubblica di Teramo e all’Amministrazione della Pubblica istruzione.
Quest’ultima provvedeva ad accertare i fatti denunciati dal Preside, con due ispezioni, le cui relazioni sono state predisposte in data 3 novembre 1999 e 3 febbraio 2000 e 12 maggio 2000.
Dagli atti trasmessi si evince, come correttamente prospettato da parte attrice, che il convenuto aveva più volte omesso di versare alla banca che svolgeva le funzioni di cassiere, gli incassi della scuola media, falsificato le firme su mandati di pagamento riscuotendone gli importi, omesso di versare alla suddetta banca i fondi raccolti per viaggi di istruzione, per l’istituzione di corsi di lingua straniera e per la mensa, duplicato incassi.
Nel delineato contesto, nitidamente desumibile dagli atti di causa, il convenuto ha opposto, peraltro solo in sede di giudizio cautelare per sequestro conservativo, che:
per gli esercizi 1997 e 1998 gli ammanchi riscontrati di Lire 64.803.020 e Lire 83.689.230, non risulterebbero verosimili tenuto conto dei trasferimenti effettuati dal Provveditorato agli Studi di Teramo, non superiori a 25.000.000 per ciascun anno;
l’addebito contestatogli era prevalentemente riconducibile alla circostanza che in occasione dei viaggi di istruzione le quote di partecipazione erano versate direttamente al responsabile del viaggio, con conseguente mancata entrata nel bilancio della scuola.
le spese sostenute per il personale ATA risulta essere stato debitamente quietanzato;
i bilanci ed i rendiconti furono regolarmente approvati;
la firma del Preside non è stata mai falsificata;
la situazione di generale confusione e precarietà nella tenuta della contabilità non è addebitabile al responsabile amministrativo.
Prima ancora di considerare i suddetti argomenti, va delineata la natura giuridica della responsabilità contestata al convenuto.
Parte attrice la incardina nell’alveo della responsabilità contabile, avendo il convenuto il maneggio del denaro pubblico di pertinenza della scuola.
Il Collegio condivide siffatta impostazione.
Invero, risulta dagli atti, che il convenuto, nella sua qualità di responsabile amministrativo, era addetto alla gestione della contabilità e provvedeva alle riscossioni e ai versamenti presso la banca Cassiere delle somme di pertinenza della scuola.
Si trattava, quindi, di un vero e proprio agente contabile sottoposto alla disciplina recata dagli artt. 73 e seguenti nonché, dall’art. 81 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 nonché, dagli articoli 178 e seguenti del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.
Orbene, secondo la citata disciplina, gli agenti contabili sono responsabili delle mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili, ove, non comprovino che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna.
Inoltre essi non possono essere discaricati quando abbiano commesso irregolarità o tenuto con trascuratezza le scritture contabili.
Si tratta di una disciplina del tutto particolare, ispirata ai principi che regolano il contratto di deposito, che esige, quindi, ai fini dell’esenzione da responsabilità o la prova, da parte dell’agente, della correttezza della gestione tenuta ovvero di quella in forza della quale gli ammanchi o le deteriorazioni non sono imputabili a sua negligenza perché riconducibili a particolari eventi indipendenti dalla sua volontà e dalla sua condotta.
Orbene, in controversia, risulta evidente non solo la confusione con la quale erano tenute le scritture contabili, ma, anche il fatto delle manomissioni dei mandati, degli omessi versamenti degli incassi, la duplicazione degli incassi.
Fatti tutti di cui il convenuto è responsabile in virtù del complesso normativo sopra citato e a prescindere dalle illecite percezioni a proprio favore.
In estrema sintesi, ai fini dell’affermazione di responsabilità contabile è sufficiente l’ammanco, non risultando necessario che le somme mancanti siano state trattenute dall’agente contabile.
L’una o l’altra circostanza, ovviamente, riverberano effetti nel processo contabile, ma nel ristretto ambito dell’esercizio del potere riduttivo.
Pur essendo sufficienti alla affermazione di responsabilità le estese considerazioni, il Collegio ritiene, comunque, di prendere in esame la prospettazione difensiva.
La prima, secondo cui gli ammanchi degli esercizi 1997 e 1998 risulterebbero non verosimili attesa la loro consistenza superiore ai trasferimenti ottenuti dal Provveditorato agli Studi di Teramo, va disattesa nel rilievo che "il carico" reale di quelle gestioni ha evidenziato grandezze ben superiori.
Inoltre ai trasferimenti ordinari indicati dalla parte convenuta vanno aggiunti quelli eventuali nonché le entrate proprie della scuola.
Anche le censure attinenti alla quantificazione dell’addebito, con riferimento alle modalità di pagamento da parte degli studenti delle quote per viaggi di istruzione, si rivelano inconsistenti.
Ciò in quanto il convenuto, proprio perché responsabile della gestione contabile, doveva esigere che dette quote affluissero al bilancio della scuola ovvero, acquisire ordine scritto per agire con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge.
Risulta, inoltre, dagli atti di causa in esame che il convenuto riscosse dette somme, ma omise di versarle alla banca Cassiere.
Nessun rilievo spiega, poi, la circostanza che i bilanci e i consuntivi della scuola furono sempre approvati.
In disparte la circostanza che gli stessi potevano formalmente apparire corretti, va osservato che comunque la circostanza non assurge ad esimente di una responsabilità che, come detto, si incentra sul mancato adempimento di un’obbligazione di restituzione, venuto a maturare con il configurarsi dell’ammanco.
Anche la censura secondo cui le firme del Preside apposte sui mandati o sulle reversali di incasso non furono mai falsificate, è priva di fondamento, sia perché costituisce una mera prospettazione difensiva svincolata da ogni supporto probatorio, la cui produzione in giudizio incombe al convenuto, sia perché detta falsità è stata riscontrata non solo dagli ispettori, ma anche disconosciuta dallo stesso Preside (e dal Delegato della Giunta esecutiva per quelle a lui ascritte).
Infine, la situazione di generale confusione nella tenuta della contabilità, anche se non fosse imputabile al convenuto , comunque doveva dallo stesso quanto meno essere denunciata ai competenti organi al fine di evitare dannose conseguenze.
Conclusivamente il Collegio ritiene ampiamente provata la responsabilità descritta nell’atto introduttivo del giudizio, con conseguente condanna del convenuto, secondo le richieste nello stesso atto elencate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, condanna C. S. al pagamento in favore dell’erario della somma di Lire 226.311.695 (duecentoventiseimilionitrecentoundicimila695lire), otre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolare con riferimento ai singoli anni in cui si sono verificate le distinte partite di danno.
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che sino all’originale della presente sentenza si liquidano in Lire 3.364.850 (Tremilionitrecentosessantaquattromila850)
Così deciso in L’Aquila nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2001.
Omissis