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n. 7/8-2001 - © copyright.

CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. REGIONE ABRUZZO - Sentenza 17 luglio 2001 n. 663/2001 - Presidente Minerva - relatore Pozzato – P.M. Borrelli – Società cooperativa G.E.S.E.R. s.r.l. (avv. Di Salvadore).

Giudizio contabile – obbligo presentazione del conto giudiziale – opposizione contabile - obbligo della resa del conto di società private concessionarie del servizio pubblico di riscossione delle tariffe di parcheggio – natura di agente contabile – natura pubblica dei proventi della sosta a pagamento.

Il ricorso in opposizione contabile non può avere natura di opposizione ritualmente prodotta ai sensi dell’art. 51 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214, quando manca una decisione della Corte dei Conti contenente la condanna al pagamento di somme, oppure, statuente la non ammissione al discarico di poste contabili.

In considerazione dell’elevata connotazione pubblicistica nella gestione dei parcheggi pubblici, si rileva, con il conforto della giurisprudenza e della dottrina più accreditate, la natura pubblica del servizio reso quando: a) i criteri di gestione di una attività non rispondano al principio di correlazione fra il corrispettivo richiesto per le prestazioni fornite e i costi di produzione; b) risulti inesistente un "rischio di impresa"; c) le finalità sociali perseguite risultino prevalenti rispetto alle valutazioni di ordine economico e gli obiettivi di azione risultino fissati in modo rigoroso e puntuale dalla legge.

Assume particolare rilevanza nella esplicazione concreta del servizio pubblico la possibilità concreta di esercizio di poteri autoritativi, come quelli connessi alla possibilità di elevare sanzioni a carico dei soggetti che abbiano omesso, in tutto o in parte, di versare il ticket orario di parcheggio.

Indipendentemente dalla natura tributaria o meno delle somme versate dai cittadini per la sosta su strada, la natura pubblica dei predetti importi monetari è fuori di ogni dubbio, poiché una volta che questa sia stata pagata essa diviene di pertinenza dell’Ente proprietario del suolo pubblico, con la conseguenza che il soggetto concessionario è tenuto obbligatoriamente a rendicontare le somme acquisite.

I proventi della sosta a pagamento non si configurano come una controprestazione dei servizi resi dal concessionario dei parcheggi pubblici all’amministrazione, poiché gli stessi sono da porsi esclusivamente in relazione con l’occupazione del suolo pubblico.

Il rapporto contabile non presuppone necessariamente il rapporto di pubblico impiego, perché qualsiasi soggetto che abbia il maneggio di pubblico denaro, a prescindere da formali investiture, assume la qualifica di agente contabile.

 

 

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 233/G.C. del registro di Segreteria ed avente ad oggetto i conti giudiziali, relativi agli esercizi 1991-1999, della Società Cooperativa GESER, Via Carlo Chiarizia 34, L’Aquila, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Di Salvatore;

uditi, nella pubblica udienza in data 4 luglio 2001:

il giudice relatore, dott. Marcovalerio Pozzato;

l’avv. Stefano Di Salvatore per la Geser, che insiste per l’inammissibilità della pretesa dedotta in giudizio;

il Pubblico Ministero nella persona del P.R. dott. Marcello Borrelli, che, ritenuta la giurisdizione della Corte dei conti in subiecta materia, ritiene cessata la materia del contendere essendo stato depositato il richiesto conto giudiziale da parte della intimata Geser.

Esaminati tutti gli atti ed i documenti.

Ritenuto in

FATTO

Con istanza in data 20.9.2000 la Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei Conti richiedeva la fissazione di un termine entro il quale la Soc. Coop. GESER, Via Carlo Chiarizia 34, L’Aquila, depositasse i conti giudiziali relativi alle riscossioni effettuate, anche a mezzo dei propri fiduciari, nell’interesse del Comune di L’Aquila, delle somme derivanti dalla gestione del servizio dei parcheggi pubblici e della sosta regolamentata a tariffa, per gli esercizi dal 1991 al 1999.

Con Decreto n. 02/2001 in data 12.3.2001 la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo assegnava alla Geser, nella persona del suo legale rappresentante, il termine di sessanta giorni (dalla notifica del predetto Decreto) per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli anni dal 1991 al 1999.

La Geser s.r.l., con atto depositato il 19.4.2001, produceva atto defensionale qualificato come "ricorso in opposizione contabile" avverso il predetto Decreto, eccependo, in via gradata:

il difetto di giurisdizione, stante la connotazione nettamente privatistica della Soc. Coop. Geser, che implicherebbe una totale estraneità di quest’ultima alla giurisdizione della Corte dei conti;

difetto dei presupposti processuali, per mancato rispetto del disposto dell’art. 39 del R.D. 13.8.1933, n. 1038;

difetto della qualificazione soggettiva di agente contabile.

Contestualmente venivano prodotti:

deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Geser;

convenzione Comune di L’Aquila-Geser in data 20.11.1992;

convenzione Comune di L’Aquila-Geser in data 20.4.2000;

verbale di verifica del Comando Nucleo di Polizia Tributaria di L’Aquila in data 10.7.2000;

verbale di verifica del Comando Nucleo di Polizia Tributaria di L’Aquila in data 30.8.2000.

In data 18.5.2001 la Geser, per il tramite dell’avv. Stefano Di Salvatore, provvedeva al deposito del Conto dei corrispettivi introitati per la gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di L’Aquila dal 1991 al 1999 e ai bilanci dal 1991 al 1999 con i verbali del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, dell’Assemblea dei Soci della Geser s.r.l., precisando che tale deposito non costituisce acquiescenza alla sottoposizione della predetta società al giudizio per resa di conto, giacché la parte insiste sulle eccezioni pregiudiziali sollevate.

Considerato in

DIRITTO

Secondo l’intimata Soc. Coop. Geser (cfr. avv. Di Salvatore, atto depositato in data 19.4.2001; conclusioni orali rassegnate nel corso dell’odierna udienza) sussisterebbe il difetto di giurisdizione nella fattispecie in esame, atteso che la connotazione nettamente privatistica della società sottolineerebbe la totale estraneità della medesima alla soggezione della giurisdizione della Corte dei conti, stante la sostanziale incompatibilità con la figura dell’agente contabile, quale quella configurata ex art. 74 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, sulla quale può essere incardinato il giudizio di resa di conto ex art. 44 del R.D. 12.7.1934 n. 1214.

Riferisce l’avv. Di Salvatore che tale assunto troverebbe decisive conferme tanto nella giurisprudenza del Giudice delle leggi che della Suprema Corte di Cassazione: quest’ultima ha rilevato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile sussiste limitatamente agli atti che si configurino come espressione di poteri autoritativi di natura pubblicistica e, pertanto, l’accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori e dei dipendenti di tali enti, derivante dalla commissione di reati nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Viene, in particolare, sottolineata la veste giuridica della Geser, che, quale società privata, rimane soggetto pienamente distinto dal Comune di L’Aquila, dotato di piena autonomia e di propria personalità, privo finanche della qualificazione di organo indiretto dell’amministrazione pubblica, agente secondo le regole del codice civile, preposto alla gestione di un pubblico servizio.

Essendo posto un incombente a società privata e non già (neanche) mista, non verrebbe ravvisata alcuna competenza della Corte dei conti nel siffatto sindacato sulla rendicontazione, essendo stato introdotto con la L. n. 142/1990 (art. 58, c. 2) un oggetto esclusivo su tale giudizio rappresentato solamente da quello dei conti degli enti locali, limitatamente al solo conto del tesoriere e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti stessi.

La natura privatistica trova ulteriore riscontro nella Convenzione stipulato tra la Geser e il Comune di L’Aquila nella quale, venendo determinata l’erogazione di una pluralità di servizi per l’organizzazione e la gestione della sosta in aree pubbliche, a fronte dell’introito di un corrispettivo con il correlativo versamento di una percentuale, pari al 23%, al Comune, viene disciplinato il rapporto iure privatorum: ne conseguirebbe che le funzioni e i compiti svolti dalla Geser, disciplinati unicamente dalla suddetta Convenzione non consentirebbero l’attribuzione della qualificazione soggettiva di "agente contabile", rigorosamente tipizzata sia nell’art. 74 del R.D. n. 2440/1923 (quanto all’elemento soggettivo), che nell’art. 44 del R.D. n. 1214/1934, per la soggezione al giudizio di conto e di responsabilità.

Secondo l’avv. Di Salvatore sarebbe infondata una verifica giudiziale sull’obbligo di conto, insussistendo un’obbligazione di rendiconto innanzi a questa Giustizia per i seguenti ordini di motivi:

assenza di un rapporto giuridico, quale elemento costitutivo e di fondamento di siffatto conto, tra l’amministrazione e l’agente contabile, al punto da legittimare un tempestivo adempimento dell’obbligazione di rendiconto riferita alla necessità che il rapporto di gestione sia sottoposto alla verifica giudiziale, non rappresentando la Soc. Coop. Geser la concessionaria di un servizio di riscossione e quindi destinataria di una potestà pubblica traslata;

la mancanza di qualificazione della medesima società come agente contabile e quindi di soggezione nonché di obbligo e/o obbligazione di rendiconto, trattandosi di una società che opera, sul piano giuridico, come soggetto di diritto privato distinto dall’Amministrazione comunale e dotata di autonoma personalità e regolata dalle disposizioni civilistiche.

Secondo un secondo e generico ordine di censure sussisterebbe, inoltre, difetto dei presupposti processuali per mancato rispetto del disposto dell’art. 39 del R.D. 13.8.1933, n. 1038, avendo le norme processuali carattere assoluto e cogente.

Ribadisce l’avv. Di Salvatore come terzo e conclusivo ordine di censure il difetto della qualificazione soggettiva di agente contabile, essendo contestato l’obbligo alla resa del conto da parte della Geser, non rivestendo quest’ultima la figura di agente contabile.

Tale assunto pone a proprio fondamento l’art. 44 del R.D. n. 121471934, afferendo il giudizio di conto necessario ad amministratori e dipendenti pubblici, non essendo la sola provenienza pubblica di denaro elemento di qualificazione di quest’ultimo di denaro pubblico e, quindi, di identificazione di agente contabile, con tutte le conseguenze in ordine all’obbligo di conto e di assoggettamento al relativo giudizio dinanzi a questa adita Giustizia.

Nella fattispecie in esame non ricorrerebbe, in particolare una concessione traslativa di potestà pubbliche di riscossione di tributi, ma un contratto che legittimerebbe alla gestione dei parcheggi siti nel territorio del Comune di L’Aquila. La Geser non sarebbe affatto concessionaria in nome e per conto di quest’ultimo della fase riscossiva e esecutiva di un tributo, ma solo soggetto preposto alla gestione di un servizio pubblico di parcheggio la cui tariffa non si inquadra nella casistica dei tributi, ma come corrispettivo di un servizio.

Gli introiti per l’organizzazione e la gestione della sosta sarebbero un corrispettivo per il servizio reso e non un tributo non meglio denominato: allo scopo l’avv. Di Salvatore evidenzia che le somme riscosse sono soggette a IVA.

Il rapporto tra il gestore della sosta a pagamento e l’utente di servizio dovrebbe quindi qualificarsi come contratto a prestazioni corrispettive, essendo evidente il nesso di reciprocità che lega i rispettivi adempimenti, appalesandosi per conseguenza del tutto priva di fondamento la tesi che le somme pagate dagli utenti per la sosta degli autoveicoli avrebbero natura tributaria.

Nel corso dell’odierna udienza il P.R. dott. Borrelli ha controdedotto ai motivi offerti dalla Soc. Geser riportandosi alle tesi esposte in sede di istanza di fissazione del termine per il deposito del conto, ritenendo sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie in esame.

In particolare, ad avviso della Procura regionale per la Regione Abruzzo, infatti, le somme percepite dai cittadini da parte della Geser costituiscono denaro pubblico, anche se la riscossione viene affidata a un soggetto privato in virtù di un contratto di tipo esattoriale o, più propriamente, di una concessione amministrativa con la quale l’Ente locale conferisce a un privato la pubblica funzione della riscossione di tributi di pertinenza comunale.

Sussisterebbe, nella fattispecie in esame, un rapporto di servizio tra il Comune di L’Aquila e la Geser, all’interno del quale si rinviene l’obbligazione specifica attinente alla riscossione e alla custodia di pubblico denaro: di conseguenza, il maneggio di pubblico denaro, è sufficiente a qualificare la Cooperativa quale agente contabile secondo la nozione di cui all’art. 74 del R.D. n. 2440/1923, con gli obblighi che ne derivano.

Tanto premesso ritiene preliminarmente questo Collegio che l’atto denominato "ricorso in opposizione contabile", depositato il 19.4.2001,non può avere natura di opposizione ritualmente prodotta ai sensi dell’art. 51 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214, non essendo prodotto avverso una decisione di questa Corte contenente condanna al pagamento di somme oppure statuente la non ammissione al discarico di poste attinenti al conto, resa ai sensi del precedente art. 48 dello stesso R.D. .

Nella fattispecie, è stato emesso solamente un provvedimento ordinatorio che fissa i termini per la presentazione del conto giudiziale da parte della Geser.

Pertanto l’atto in questione costituisce mero atto defensionale, nel quale vengono sollevate eccezioni intese a contestare in radice la esistenza della giurisdizione della Corte nella subiecta materia, la qualificazione di agente contabile della GESER, il conseguente suo obbligo alla resa del conto giudiziale.

La complessità delle questioni poste nell’odierno giudizio induce questo giudice ad alcune generali riflessioni in ordine alla configurabilità del pubblico servizio, alla natura delle somme percepite a riscontro della prestazione di quest’ultimo, alla qualificabilità dell’agente contabile.

Preliminarmente, ritiene questa Sezione che non può dubitarsi che l’attività svolta dalla Geser risulti posta in essere in attuazione di pubbliche finalità: a prescindere dalla Convenzione tra il Comune di L’Aquila e la Geser (nel quale il rapporto viene definito di concessione), il medesimo avv. Di Salvatore (cfr. atto difensivo del 19.4.2001, pag. 5) riconosce che l’attività autoritativa del Comune di L’Aquila, nell’istituzione dei parcheggi non custoditi a pagamento, "è tesa a facilitare la mobilità dei veicoli nel centro cittadino al fine di favorire la sosta in alcune zone e limitarla in altre in armonia con le linee programmatiche per la gestione della mobilità urbana. Il tutto per consentire l’elevata rotazione dei veicoli, evitando la sosta libera e gratuita, che trasformerebbe gli spazi, adibiti a parcheggio, in soste condominiali a tempo indeterminato".

A prescindere dalla elevata connotazione pubblicistica della gestione dei parcheggi, va rilevato che la giurisprudenza e la dottrina più accreditate affermano la pubblicità del servizio reso qualora:

- i criteri di gestione di una attività divergano da elementi qualificanti come quello di una correlazione di principio fra il corrispettivo richiesto per le prestazioni fornite e i costi di produzione;

- risulti inesistente un "rischio di impresa";

- le finalità sociali perseguite risultino prevalenti rispetto alle valutazioni di ordine economico e gli obiettivi di azione (come nella specie) risultino fissati in modo rigoroso e puntuale dalla legge.

L’ordinamento italiano fa riferimento, nel provvedere al pubblico servizio, a due schemi organizzativi fondamentali, costituiti dalla gestione diretta di quest’ultimo da parte della P.A., ovvero dall’affidamento in concessione a soggetti privati (come nella specie a favore della Geser)

La concessione è peraltro attribuita con estrema varietà morfologica, con scelta a favore di azienda di erogazione, di impresa-organo, di consorzio di servizi, di società cooperativa, ecc. (cfr., sul punto, Cass. SS. UU., n. 400 in data 5.6.2000, in ordine alle attribuzioni della Corte dei conti con riferimento al contenzioso contabile).

Particolare rilevanza assume poi, nel concreto esplicarsi del servizio pubblico, la circostanza che vengano esercitati poteri autoritativi (quali quelli riconnessi alla possibilità di elevare sanzioni a carico dei soggetti che abbiano omesso, in tutto o in parte, di versare il ticket orario per il parcheggio); non va sottaciuto, in proposito, che gli importi riscossi a titolo di sanzione (amministrativa) non possono in alcun modo trovare collocazione in un rapporto contrattuale caratterizzato dal puro sinallagma.

Ma, in disparte tali osservazioni, ritiene questo giudice non rilevante ai fini del presente giudizio stabilire previamente la natura tributaria o meno (nella loro totalità o parzialità) delle somme versate dai cittadini per la sosta su strada, posto che la natura "pubblica" di tali importi monetari è fuori di ogni dubbio, qualsiasi sia la specifica componente dell’importo versato, atteso che, una volta pagata la somma dovuta dal cittadino, questa diventa di pertinenza dell’Ente proprietario del suolo pubblico, donde nasce in capo al concessionario l’obbligo di rendicontazione. E ciò tanto più considerando le finalità perseguite nello specifico dal Legislatore attraverso la gestione della sosta a pagamento.

Dispone, infatti, l’art. 7, c. 7, lett. "f" del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, che "i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana".

Quindi in questo caso, oltre che nei principi generali contenuti nella Costituzione, nella legge di contabilità generale dello Stato nonchè nell’art.93, comma 2° richiamato, l’obbligo di rendicontazione, trova fondamento specifico normativo anche nella richiamata disposizione di cui al Decreto Leg.vo n.285.

Osserva, peraltro, questo Collegio che il carattere generale della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica deriva direttamente dall’art.103 Cost. e che la responsabilità contabile è essenzialmente quella cui sono soggetti gli agenti contabili, vale a dire, secondo la definizione originaria, coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato.

Per quanto riguarda la legge di contabilità generale dello Stato, va ricordato che l’art.74 pone, come principio, l’obbligo di resa del conto giudiziale, in generale, con riferimento a tutti gli "agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie".

La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, univocamente chiarito che qualsiasi soggetto è in grado di rivestire la qualifica di agente contabile, tanto privato che pubblico, tanto persona fisica singola che più persone unite tra loro da vincolo collegiale, o persona giuridica (ad esempio, gli istituti bancari), che operi a mezzo dei propri dipendenti; è, in altre parole, pacificamente ammesso che il rapporto contabile non presuppone necessariamente la sussistenza del rapporto di pubblico impiego, ma può sorgere anche (come effetto secondario) da una concessione amministrativa o da contratto.

Tale concetto è stato, peraltro, ribadito anche di recente dalle S.U. Civ. della Cassazione con sentenza 5 giugno 2000 n.400,che hanno avuto modo di riaffermare che sono sottoposti alla Giurisdizione della Corte anche i soggetti privati, quali le Società Cooperative legati con apposite convenzioni con la Pubblica Amministrazione per il conseguimento di un fine pubblico e perfino chi si inserisce di fatto nella gestione tra questa ultima e il soggetto concessionario.

Elemento decisivo ai fini della qualificabilità di agente contabile risulta essere, quindi, qualsiasi maneggio di pubblico denaro, a prescindere da formali investiture o da speciale status e,pertanto, la qualifica di agente contabile va riconosciuta, ai fini che qui interessano, in capo a chiunque (anche senza legale autorizzazione) si ingerisca negli incarichi attribuiti ai contabili di diritto.

Appare, quindi, priva di fondamento la tesi proposta in sede di memoria e ribadita in udienza secondo cui la società Geser, in quanto soggetto distinto dall’Ente Pubblico (Comune di L’Aquila), non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicabilità dell’art. 74 della Legge di contabilità generale dello Stato; né la addotta natura privata della Società appare rilevante ai fini della sua non assoggettabilità al giudizio di conto e/o della non sussistenza della qualità di agente contabile. Infatti, la qualità di agente contabile e il conseguente obbligo di resa del conto della propria gestione scaturiscono dalla natura pubblica dell’oggetto della gestione, ovverosia della natura del denaro di cui l’agente ha avuto il maneggio, nei sensi sopra indicati.

Benvero i proventi della sosta a pagamento non si configurano affatto come una controprestazione per i servizi resi dalla Geser (realizzazione e manutenzione della segnaletica, vigilanza dell’uso corretto delle attrezzature, diffusione delle informazioni necessarie): o, se lo sono lo sono, in misura relativa; gli stessi sono, invero, da porsi pressoché esclusivamente in relazione con l’occupazione del suolo pubblico.

Altra natura riveste, invece, il corrispettivo riconosciuto dall’Ente in sede di convenzione (che regola il rapporto interno Enti/Concessionario) a compensazione delle prestazioni rese dallo stesso Concessionario, secondo parametri che devono rispondere a criteri di ragionevolezza e di trasparenza, soggetti al vaglio di convenienza ed economicità rimesso agli organi assembleari.

In conclusione, la natura pubblica delle somme percepite è resa palese dal fatto che le stesse sono versate in relazione alla occupazione di suolo pubblico e/o a seguito della applicazione di sanzioni amministrative a fronte dell’omesso o insufficiente pagamento del ticket, così concretizzando versamenti aventi fonte e causa in norme di diritto pubblico e con pubbliche finalità.

Non conferente alla presente fattispecie si appalesa la tesi della Geser in ordine al supposto difetto di giurisdizione della Corte dei conti, avente il suo fondamento nella richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici economici, ma con riferimento alla "diversa" materia della responsabilità amministrativa, prevista dall’ordinamento nei confronti dei soli amministratori di enti pubblici e per fatti attinenti alla loro gestione complessiva.

Per quanto concerne la responsabilità contabile negli Enti locali e la sua evoluzione legislativa e giurisprudenziale, la giurisdizione della Corte dei conti è stata confermata tanto dalla giurisprudenza costituzionale che dal legislatore, venendo disciplinata dall’art. 58, c.2, della citata L. n. 142/1990 (oggi sostituito dall’art.93, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267) in base a cui "il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".

Con riferimento, poi, all’eccezione svolta dall’avv. Di Salvatore in ordine al difetto dei presupposti processuali per mancato rispetto del disposto dell’art. 39 e seguenti del R.D. 13.8.1933, n. 1038, rileva questo giudice che, secondo gli atti di causa, risultano pienamente adempiuti gli incombenti processuali di cui alla disposizione da ultimo evocata.

Da non sottacersi che, nel corso della rassegna delle conclusioni orali, il P.R. dott. Marcello Borrelli, ha ritenuto essere cessata la materia del contendere, avendo la Soc. Geser comunque provveduto al deposito della richiesta documentazione contabile.

Orbene questa adita Giustizia, disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di rito poste dalla Geser, ritiene fondati i motivi della procedente Procura, secondo cui risulta, prima facie, soddisfatto l’obbligo del richiesto deposito, per cui in conseguenza è venuta a cessare la materia del contendere.

Non è fuor di luogo evidenziare che il conto, tuttavia, deve essere verificato previamente dall’Amministrazione comunale, che ne deve attestare la regolarità, anche con riferimento alla idoneità della documentazione allegata a dare giustificazione del riscosso e del versato.

Per quanto concerne la documentazione giustificativa del conto, questa deve essere conservata a cura della Amministrazione per le eventuali richieste istruttorie del magistrato della Corte dei conti relatore, competente territorialmente.

Ciò in relazione a quanto disposto dall’art. 93, c. 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ", che prevede che "Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

E’ opportuno anche ricordare che l’art. 233 del medesimo provvedimento stabilisce che:

"1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza: a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustificativa della gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 3. Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall’articolo 160".

Giova pertanto evidenziare che, in virtù delle disposizioni in parola, questa Sezione ritiene quindi la sussistenza dell’obbligo, in capo all’agente contabile, di presentazione del conto all’Amministrazione, con le modalità su indicate, e della necessità dei successivi adempimenti da parte dell’Ente locale, il cui Rappresentante deve trasmettere alla Corte dei conti il documento in questione munito del visto di regolarità..

E’ peraltro in facoltà della Corte di richiedere, ai fini della accelerazione dell’esame con il ricorso a procedure informatiche, anche la trasmissione del conto su supporto magnetico o in via telematica.

Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

dichiara la Soc. GESER tenuta alla resa del conto giudiziale in riferimento alla gestione dei parcheggi della città de L’Aquila

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio per resa di conto relativamente agli esercizi dal 1991 al 1999, avendo la Società stessa presentato i conti giudiziali delle somme derivanti per detti esercizi dalla gestione del servizio dei parcheggi pubblici e della sosta regolamentata a tariffa, riservato il giudizio sulla regolarità dei conti stessi da rendersi in sede di esame del conto secondo la procedura prevista dagli artt.28 e seguenti del regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933, n.1038.

Manda alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo affinché sia curato l’inoltro dei depositati conti al magistrato competente territorialmente, per l’esame di merito.

Spese compensate.

Copia della presente decisione va, a cura della stessa Segreteria, notificata al Sindaco del Comune dell’Aquila ed al Rappresentante Legale della Società GESER.

Così deciso in L’Aquila nella Camera di Consiglio in data 4.7.2001

Depositata in Segreteria il 17 luglio 2000

il Direttore della Segreteria omissis

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