CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE ABRUZZO - Sentenza 23 gennaio 2002 n. 32 - Pres. Minerva, Est. Pozzato - Procuratore Regionale Perin c. N. O. (n.c.).
Giudizio di responsabilità - Responsabilità contabile e amministrativa – Sindaco – Danni derivanti da sinistri stradali – Mancata chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice – Colpa grave – Sussiste.
Poiché il Sindaco deve presiedere al regolare andamento dei servizi comunali, la mancata chiamata in garanzia della società assicuratrice che, per contratto, doveva manlevare il Comune dai danni derivanti da sinistri stradali, si configura come grave omissione dei propri obblighi di mandato.
Il comportamento omissivo del Sindaco di un Comune di ridotte dimensioni, derivante dalla mancata attivazione della copertura assicurativa, risulta improntato alla evidente inosservanza di regole e princìpi generali di buona organizzazione, essendo assolutamente pronosticabile (in ciò consiste la colpa grave con previsione) che tale incuria organizzativa poteva provocare gravi disguidi produttivi di danno erariale.
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 242/E.L. del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale per l'Abruzzo nei confronti del signor O.N., nato a omissis.
Visto l’atto introduttivo della causa;
Visti tutti gli atti e documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 20.11.2001:
il giudice relatore dott. Marcovalerio Pozzato;
il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Massimo Perin, che ha insistito per la domanda della dedotta pretesa.
FATTO
L’atto di citazione della Procura regionale per l'Abruzzo riferisce che il Comune di Silvi ha versato ai signori Florindi Vincenzo e Lorena la somma di lire 8.916.954 facendo seguito sentenza civile di condanna (n. 25/96 del 5.3.96) del V. Pretore di Teramo-sez. distaccata di Atri, emessa nei confronti del predetto Comune.
Tale somma, costituente ad avviso della Procura procedente danno erariale, fu erogata a seguito dell'adozione della delibera n. 525 del 21.6.1996 della Giunta Comunale di Silvi.
La condanna al pagamento delle spese in questione è derivata da procedimento giudiziario nel quale il Comune di Silvi era stato citato, a seguito del sinistro automobilistico causato dal crollo di un albero, che aveva investito, in data 14.11.1991, sul lungomare di Silvi, l’autovettura di proprietà del sig. Florindi Vincenzo, condotta dalla sig.ra Florindi Lorena.
A seguito del sinistro l’Amministrazione comunale, al cui vertice era posto il Sindaco N. O., ritualmente convenuta in giudizio, né si costituiva in quest’ultimo, né si attivava per ottenere la copertura assicurativa del danno, essendo in corso all’uopo apposito contratto con la società Unipol.
L’atto di citazione evidenzia che il sinistro automobilistico all’origine della richiesta di risarcimento si era prodotto a causa di un fatto fortuito (improvviso temporale), le cui conseguenze non potevano essere addebitate al funzionario responsabile del settore dei lavori pubblici del Comune di Silvi; d’altro canto, la responsabile del settore affari finanziari ha documentato che la copertura assicurativa dell’evento (alla data del sinistro) era perfettamente in corso.
Con lettera prot. 4908 in data 30.6.2000 il Comune di Silvi, nel riferire sulle attività dell’Ente conseguenti alla richiesta di risarcimento danni inoltrata alla competente autorità giudiziaria, ha posto in rilievo che la responsabilità della mancata chiamata in garanzia dell’assicurazione, ovvero del mancato recupero della somma presso la stessa, andava addebitata al Sindaco dell’epoca (N. O.).
Secondo la Procura regionale per la Regione Abruzzo gli importi pagati dal Comune di Silvi costituiscono danno erariale, del quale deve essere chiamato a rispondere (in quanto Sindaco) il sig. N. O., che si sarebbe in ipotesi dovuto fare parte diligente per ottenere l’intervento in garanzia dell’Unipol in modo da salvaguardare le finanze dell’Ente locale.
A seguito della notifica dell’invito di cui all’art. 5, comma 1 del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14 gennaio 1994, n. 19, il sig. O. non ha fornito alcuna controdeduzione.
DIRITTO
La fattispecie in esame concerne il danno erariale conseguente alla soccombenza nella controversia giudiziaria promossa dai signori Florindi Vincenzo e Lorena, danneggiati dal crollo di un albero sul lungomare di Silvi in data 14.11.91.
Come esposto in narrativa, il Comune di Silvi fu condannato dal V. Pretore di Teramo a risarcire i danni conseguenti a sinistro, pur essendo in corso regolare copertura assicurativa con la Soc. Unipol, che garantiva per l’appunto l’Ente locale con riferimento all’evento.
La Procura Regionale per la Regione Abruzzo ha ritenuto sussistenti in capo al convenuto N. O. elementi di responsabilità amministrativo-contabile in relazione a un comportamento contrario ai propri doveri di ufficio e gravemente colposi, consistente nell'essersi astenuto da preoccuparsi, una volta ricevuta la citazione in giudizio dei soggetti danneggiati, di attivarsi affinché l’assicurazione Unipol mallevasse l’Ente locale del danno prodotto da un albero di proprietà comunale.
Il danno erariale in evidenza nella presente fattispecie, in ipotesi ascrivibile al convenuto, risulterebbe dal risarcimento corrisposto ai danneggiati (lire 8.916.954, cfr. delibera G.M. di Silvi n. 525 del 21.6.96), di esclusiva spettanza della Società assicuratrice.
All'odierna udienza il rappresentante del Pubblico Ministero, dott. Massimo Perin, si è riportato all'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendo l'accoglimento della pretesa ivi dedotta.
Il convenuto deve essere condannato.
L'esame degli atti di causa evidenzia, infatti, la insussistenza di ragioni ostative alla chiamata in garanzia della Società Unipol, o giustificative della grave omissione di evidenti obblighi connessi al diligente adempimento del mandato di Sindaco di Silvi, chiamato a presiedere al regolare andamento dei servizi comunali.
Devono essere pertanto integralmente accolti i motivi posti dalla procedente Procura regionale a sostegno della pretesa azionata, risultando da elementari regole di comune diligenza la necessità che l’Amministrazione si metta in moto per conoscere ed, eventualmente, attivare, le coperture assicurative inerenti a un sinistro di cui l’Ente locale è responsabile.
Proprio le ridotte dimensioni dell’ente avrebbero consigliato e consentito l’individuazione e l’attivazione della copertura assicurativa in essere, atteso che la (in)tempestività della trattazione di atti sensibili può indurre la causazione di rilevanti danni erariali (specie quando si tratti di svolgere attività connesse a procedimenti giudiziari, sanzionatori o tributari).
Alla luce di quanto esposto, fornite di pregio si appalesano pertanto le richieste attoree, fondate sulla manifesta antidoverosità del comportamento serbato dall’odierno convenuto (Sindaco di Silvi).
Il comportamento omissivo del convenuto, risultano improntati alla evidente inosservanza di regole e princìpi generali di buona organizzazione, essendo assolutamente pronosticabile (in ciò consiste la colpa grave con previsione) che l’incuria organizzativa –nell’attivare la copertura assicurativa- poteva e poté provocare gravi disguidi (ai fini che qui rilevano, produttivi di danno erariale).
Si può dunque conclusivamente inferire che al disordine nell’organizzazione amministrativa (consistente in particolare nella mancata chiamata in garanzia della soc. Unipol) sono direttamente e causalmente conseguiti i fatti che hanno determinato l’esborso economico, da parte del Comune di Silvi, conseguente a condanna della Pretura di Teramo al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati dell’incidente automobilistico.
Questa Sezione ritiene pertanto che il danno erariale di complessive Lire 8.916.954, vada integralmente posto a carico del convenuto.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
CONDANNA
il convenuto signor N. O. al pagamento in favore del Comune di Silvi della somma di lire 8.916.954, con rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi dalla predetta ultima data fino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in lire omissis