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CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE CALABRIA - Sentenza 7 febbraio 2002 n. 71 – Pres. f.f. e Est. Buscema – Consiglieri Scerbo e Leoni - Procuratore Regionale Leone – Camera di Commercio Vibo Valentia - Banca Nazionale del Lavoro e Banca Antoniana Popolare Veneta (Avv.ti Sacchi, Napoli, Chiriano, Filippone).

1. Giudizio di conto – Natura e oggetto – Accertamento della correttezza e della regolarità delle gestioni – Obbligo della resa del conto – Chiunque effettui attività di riscossione, pagamento, conservazione, maneggio di denaro o beni pubblici

2. Camere di commercio - Amministratori e dipendenti – Sottoposizione al giudizio di conto e di responsabilità amministrativa – Natura giuridica delle camere di commercio – Enti pubblici – Natura parafiscale del sistema di finanziamento.

1. Il giudizio di conto è un giudizio diretto all'accertamento del diritto patrimoniale dell'amministrazione alla corretta gestione e restituzione del denaro o dei beni da parte di soggetti ai quali è demandata una funzione pubblica o che esplicano un'attività rilevante per l'ordine pubblico; tale accertamento deve avvenire in sede giurisdizionale in conseguenza dell'indisponibilità dell'azione di recupero da parte dell'Amministrazione pubblica.

Oggetto dell'accertamento nel giudizio di conto è la correttezza e la regolarità della gestione di denaro o di beni pubblici da parte di ciascun agente contabile, con la conseguenza che a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica ed a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente pubblico è consentito di sottrarsi a tale fondamentale dovere.

La giurisprudenza della Cassazione ha affermata che l'obbligo della resa del conto incombe su chiunque, in base ad un rapporto di servizio, compia una attività gestionale che comporti mansioni di riscossione, pagamento e conservazione e di maneggio di denaro o beni pubblici.

Il rapporto di servizio, ai fini della configurabilità della sottoposizione all'obbligo di resa del conto giudiziale, si realizza, secondo la Suprema Corte, quando un soggetto sia investito in modo continuativo di una determinata attività, da svolgersi con l'osservanza di vincoli ed obblighi che ne assicurino la rispondenza alle esigenze pubbliche cui l'attività medesima è preordinata e che contrassegnano l'appartenenza del soggetto alla struttura funzionale dell'ente per il quale opera.

2. Con la legge n. 580 del 1993 è stato uniformato per gli amministratori e i dipendenti delle Camere di commercio il sistema delle responsabilità vigente per gli impiegati civili dello Stato, nel quadro del più generale allineamento del sistema delle garanzie introdotto, a suo tempo, con la legge n. 142 del 1990 per gli enti locali territoriali. Tale uniformazione del sistema delle garanzie obiettive in ragione della destinazione e gestione di mezzi pubblici si manifesta con la sottoposizione anche per gli amministratori e dipendenti delle Camere di commercio alla giurisdizione contabile, con i due strumenti del giudizio di conto e di quello di responsabilità amministrativa.

Le Camere di commercio sono enti pubblici gravitanti sullo Stato e le loro funzioni, pur interessando direttamente le categorie economiche del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, hanno riflessi di carattere generale e, quindi, natura decisamente pubblica.

Il sistema di finanziamento delle Camere di Commercio introdotto con la citata legge n. 580 del 1993 è oggi orientato verso una finanza parafiscale integrata da contributi statali e da proventi vari per servizi resi, finanza comunque pubblica, con particolarità autonomistiche, ma collocata sempre nell'ambito pubblicistico.

Argomenti correlati: Cassazione S.U. 9 ottobre 2001, n. 12367 (per la nozione di agente contabile e susseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti), in Giustizia amm. n. 11 del 2001, pag. 1230 ss.

 

 

DECISIONE

Nel giudizio di conto sulla gestione dei tesorieri della Camera di commercio di Vibo Valentia per gli esercizi finanziari 1994 e 1995, Istituto- Banco di Napoli s.p.a, filiale di Vibo Valentia, per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a, per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, costituito con delega a favore dell’avvocato Francesco Sacchi, Istituto- Banca Antoniana Popolare Veneta, costituito con delega a favore dell’avvocato Francesco Napoli, promosso dal magistrato relatore sui conti delle Camere di commercio della Regione Calabria, giudizio iscritto al n.6165 del registro di segreteria.

Uditi alla pubblica udienza del 10 gennaio 2002 il relatore nella persona del Cons. Angelo Buscema, gli avvocati Vittorio Chiriano e Stefania Filippone per delega dell’avvocato Francesco Napoli per la Banca Antoniana Popolare Veneta ed il rappresentante del P.M. nella persona del Procuratore regionale dott. Nicola Leone.

FATTO

(omissis)

DIRITTO

La relazione del magistrato relatore sui conti delle Camere di Commercio della Regione Calabria ha chiesto la sottoposizione al giudizio della Sezione delle situazioni emerse dai conti dei tesorieri per gli esercizi dal 1994 al 2000 per le irregolarità contabili emerse dall’esame del predetto magistrato relatore e dalle relazioni dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Vibo Valentia.

Si tratta quindi di un giudizio di conto il cui svolgimento si connette al dovere pubblico per i soggetti ai quali è demandata una funzione pubblica o che esplicano un'attività rilevante per l'ordine pubblico, non essendo sufficiente il controllo amministrativo per una garanzia obiettiva dell'interesse pubblico. L'accertamento del diritto patrimoniale dell'Amministrazione alla corretta gestione e restituzione del denaro o dei beni devono avvenire in sede giurisdizionale e ciò in conseguenza dell'indisponibilità dell'azione di recupero da parte dell'Amministrazione pubblica. Tale accertamento avviene dinanzi alla Corte dei conti, giudice esclusivo in ragione della sua particolare posizione costituzionale ed ha carattere di giurisdizione sostanziale ed obiettiva; oggetto dell'accertamento è la correttezza e la regolarità della gestione di denaro o di beni pubblici da parte di ciascun agente contabile.

Come più volte ripetuto in diverse pronunce dalla Corte costituzionale requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica ed a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi a questo fondamentale dovere. La Corte costituzionale con diverse pronunce ha ribadito che requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica ed a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi a questo fondamentale dovere. Ed ha altresì precisato che se la giurisdizione contabile non avesse tale carattere non potrebbe assolvere alla sua obiettiva funzione di garanzia, che si attua con lo strumento del conto giudiziale. Sul principio di necessarietà del giudizio sul conto la Corte ha specificato che assume un duplice significato, in quanto comporta tanto che non possono essere poste condizioni in grado di rendere eventuale o aleatorio il giudizio stesso, quanto che nessuna parte del conto può essere sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti.

La necessarietà del giudizio, secondo la stessa Corte, comporta che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni di qualunque specie. Secondo la Suprema Corte di Cassazione il giudizio necessario di conto rientra tra le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti ed anzi ne costituisce l'espressione più tipica. Costituisce, inoltre, principio generale del nostro ordinamento il necessario assoggettamento del pubblico denaro alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, attuata con lo strumento del conto giudiziale. Ha affermato la Suprema Corte che l'obbligo della resa del conto incombe su chiunque in base ad un rapporto di servizio compia una attività gestionale che comporti mansioni di riscossione, pagamento e conservazione e di maneggio di denaro o beni pubblici. Il rapporto di servizio, ai fini della configurabilità della sottoposizione all'obbligo di resa del conto giudiziale, si realizza, secondo la Suprema Corte, quando un soggetto sia investito in modo continuativo di una determinata attività, da svolgersi con l'osservanza di vincoli ed obblighi che ne assicurino la rispondenza alle esigenze pubbliche cui l'attività medesima è preordinata e che contrassegnano l'appartenenza del soggetto alla struttura funzionale dell'ente per il quale opera.

Con la legge n. 580 del 1993 è stato uniformato per gli amministratori e dipendenti delle Camere di commercio il sistema delle responsabilità vigente per gli impiegati civili dello Stato, nel quadro del più generale allineamento del sistema delle garanzie introdotto con la legge n. 142 del 1990 per gli enti locali territoriali. Tale uniformazione del sistema delle garanzie obiettive in ragione della destinazione e gestione di mezzi pubblici si manifesta con la sottoposizione anche per gli amministratori e dipendenti delle Camere di commercio alla giurisdizione contabile, con i due strumenti del giudizio di conto e di quello di responsabilità amministrativa. Entrambi questi strumenti sono fondati sulla indisponibilità dell'azione da parte dei pubblici amministratori, in diretta connessione con la previsione dell'art.103 della Costituzione. Tale disciplina si applica anche per le Camere di commercio in ragione della natura pubblica dei mezzi di finanziamento, oltre che per la natura di enti autonomi di diritto pubblico.

Le Camere di commercio sono enti pubblici gravitanti sullo Stato e le loro funzioni, pur interessando direttamente le categorie economiche del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, hanno riflessi di carattere generale e quindi natura decisamente pubblica. Prescindendo da una ricostruzione storica circa le oscillazioni legislative nel corso degli anni circa il sistema di finanziamento delle stesse Camere, il sistema introdotto con la citata legge n. 580 del 1993 è oggi orientato verso una finanza parafiscale integrata da contributi statali e da proventi vari per servizi resi, finanza comunque pubblica, con particolarità autonomistiche, ma sempre nell'ambito pubblicistico. Già nel gennaio 1991 la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite civili sentenze nn.404, 405, 406 e 407 del 17 gennaio 1991) ha riconosciuto la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, UnionCamere e Camere di commercio, ai sensi dell'art.103, comma 2, della Costituzione, nel duplice aspetto del giudizio di conto e del giudizio di responsabilità amministrativa. Già il tesoriere dell'UnionCamere, su espresso invito del Collegio dei revisori, ha reso il conto giudiziale per gli esercizi 1991 e 1992.

La svolta dovuta all'applicazione della legge n. 580 del 1993 è conseguente all'introduzione di un sistema organico di finanziamento, all'uniformazione del sistema delle responsabilità a quello vigente per lo Stato, ed al riconoscimento della potestà statutaria, potestà formalmente simile a quella riconosciuta a Province ed ai Comuni dall'art. 4 della legge n.142 del 1990. Tale ultima legge n. 142 ha disciplinato, innovando profondamente, il sistema della rendicontazione nel quadro del sistema delle garanzie obiettive, definendo principi e regole procedurali che costituiscono precisi punti di riferimento per la successiva disciplina nelle analoghe materie riguardante gli altri enti non territoriali, quali le Camere di commercio. In definitiva, la legge n.142 del 1990, oggi trasfusa nel testo unico n. 267 del 2000, costituisce una disciplina generale di principi ai quali vanno tendenzialmente ad uniformarsi le successive leggi in materia. Difatti, la legge n. 580 del 1993, successiva alla citata legge n.142 del 1990, non ha disciplinato la materia dei conti giudiziali da rendere da parte dei soggetti tenuti in ragione del maneggio dei beni o del denaro pubblico gestito; ciò in quanto già nell'art. 58 della legge n.142 del 1990 era stato recepito, come conseguenza dell'allineamento del sistema delle responsabilità a quelle dello Stato, l'applicazione dell'obbligo della resa del conto giudiziale della gestione alla Corte dei conti. Di conseguenza, la legge n. 580 del 1993 non si è dovuta occupare della materia essendo questa una conseguenza automatica dell'allineamento previsto dall'art.21 della stessa legge. Va inoltre considerato che, stante la oggettiva inderogabilità delle linee essenziali della giurisdizione contabile, la legge n.580 del 1993 non si è occupata dei conti giudiziali, ma soltanto di aspetti accessori della responsabilità amministrativa. La procedura di verifica e di controllo amministrativo di ciascun conto giudiziale dovrebbe essere disciplinata dal regolamento previsto dall'art.4, comma 3, della legge n. 580 del 1993 e comunque ritardi o lacune nella predetta disciplina non possono comunque paralizzare la resa del conto giudiziale, per sua natura, come già detto, necessario. Per i giudizi di conto la individuazione degli agenti contabili di ciascuna Camera di commercio tenuti alla resa del conto giudiziale viene effettuata, come nel caso in specie per la Camera di commercio di Vibo Valentia, dagli organi responsabili di ciascuna Camera (Presidente e Segretario Generale) e comunicata alla Segreteria della competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

La norma generale cui occorre fare riferimento per la individuazione degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale è l'art. 44 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti secondo cui "la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti"."La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni". Sulla base di tale norma sono tenuti alla resa del conto giudiziale nell'ambito di ciascuna Camera di commercio:

a) il tesoriere o cassiere dell'ente incaricato, sulla base di apposita convenzione, di riscuotere e pagare secondo gli ordini ricevuti dai competenti organi dell'ente;

b) l'economo incaricato della erogazione delle spese all'interno e della gestione dei beni mobili utilizzati negli uffici dell'ente;

c) gli incaricati della gestione di somme anche se non provenienti dal bilancio dell'ente;

d) i consegnatari di valori o beni di proprietà dell'ente, compresa la partecipazione alle formule organizzatorie previste dall'art.2, comma 2, della legge n.580 del 1993.

Va ricordata, pregiudizialmente, l’autonomia del giudizio di conto rispetto a quello di responsabilità: nel senso che qualora nel corso di un giudizio su un conto emergano ipotesi di responsabilità d’impiegati o amministratori è fatta immediata segnalazione al competente Procuratore regionale, il quale può procedere ad autonome iniziative ed accertamenti istruttori ai fini dell’eventuale atto di citazione in giudizio di responsabilità. Tali accertamenti sono preclusi in sede d’esame della gestione dei contabili, salvo che non si tratti di un evento lesivo imputabile congiuntamente al contabile ed ai funzionari o agli amministratori. Nella fattispecie si verte in sede di giudizio di conto che ha per oggetto l’accertamento della regolarità delle operazioni di gestione svolte dal tesoriere e non riguarda, con le precisazioni ora esposte, la regolarità dei comportamenti degli amministratori della Camera di commercio.

L'oggetto del giudizio sul conto del tesoriere concerne l'esame della regolarità delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella gestione finanziaria e per i quali il tesoriere ha avuto il conferimento del mandato. Nell'accertamento della regolarità della gestione del tesoriere occorre verificare i rapporti di credito e di debito tra tesoriere ed amministrazione per conto della quale ha svolto la gestione. Il contenuto dei rapporti, desumibile oltre che dalla normativa sostanziale in tema di svolgimento dei fini istituzionali dell'ente, anche dalla convenzione di tesoreria, consiste in una serie di obblighi e di poteri che vanno dall'onere di controllare la regolarità formale dei titoli di pagamento alla facoltà di riscuotere per conto dell'ente pubblico rilasciando quietanza, all'obbligo di corrispondenza tra pagamenti del tesoriere e ordini di pagamento da parte dell'amministrazione, alla rispondenza del calcolo degli interessi attivi e passivi rispetto alle vigenti condizioni di legge ed ai tassi previsti nella stessa convenzione, all'amministrazione dei valori di pertinenza dello stesso ente pubblico, all'incombenza del versamento di contributi previdenziali.

Il giudizio della Sezione prende spunto da alcune osservazioni in ordine ad alcune errate contabilizzazioni da parte dell’istituto tesoriere, formulate dai revisori dei conti della Camera di commercio di Vibo Valentia. In proposito si ricorda l’essenzialità del compito affidato ai revisori nei confronti dei conti giudiziali nel senso che svolgono il riscontro della documentazione allegata al conto del tesoriere, secondo la disciplina prevista nei rispettivi regolamenti di contabilità. In particolare, al fine di realizzare un giudizio di conto "essenziale" , "snello" e "proficuo", appare necessario che siano trasmessi, con sistematicità, alle sezioni giurisdizionali della Corte i verbali di verifica di cassa effettuati dai revisori dei conti e dagli altri organi interno di riscontro contabile e più in generale siano portati a conoscenza delle predette sezioni giurisdizionali da parte di tutti gli organi e gli uffici coinvolti nella gestione e nel relativo riscontro contabile gli eventuali elementi che evidenzino possibili profili d’irregolarità della gestione o comunque nel rapporto credito- debito tra ente ed agente contabile.

Nella fattispecie le osservazioni del magistrato relatore si possono concentrare nei seguenti punti:

Mancanza su tutti i conti dell’attestazione di parificazione da parte del Servizio finanziario;

Con riferimento agli esercizi 1999 e 2000, ritardi ed inadempienze del tesoriere nella trasmissione del saldo di cassa con la specifica dei mandati e delle riversali ineseguiti e delle partite sospese;

Per l’esercizio 1999, errata contabilizzazione di somme in entrata non corrispondenti ad alcun credito della Camera di commercio;

Per gli esercizi 1999 e 2000, discordanze tra i dati del saldo di cassa del tesoriere e quello della competente tesoreria provinciale dello Stato;

Per l’esercizio 1999, ritardi nel versamento delle ritenute erariali con conseguente esposizione della Camera alla sanzione amministrativa per il ravvedimento operoso;

Per gli esercizi 1999 e 2000, incassi di consistente importo ai quali non sono corrisposte tempestive riversali;

Con riferimento all’esercizio 2000, discordanze tra mandati emessi dalla Camera e situazione di cassa trasmessa dal tesoriere;

Con riferimento all’esercizio 2000, la tenuta di due distinti registri per le entrate e per le spese, anziché di un unico giornale di cassa, con conseguente difficoltà nell’ufficializzare i dati relativi alle verifiche di cassa (art.49, comma 2, lettera c del regolamento di contabilità delle Camere di commercio).

13. Su tali osservazioni, la documentazione presentata e le precisazioni espresse dalla Banca Antoniana Popolare Veneta per il tramite degli avvocati difensori e dal Segretario Generale della Camera di commercio di Vibo Valentia sono di grand’utilità per la definizione del giudizio di conto perché consentono di chiarire alcuni fatti:

è stata trasmessa l’attestazione di parificazione dei dati della gestione di cassa dei tesorieri per gli esercizi 1994 – 2000 rispetto alle scritture contabili relative alla gestione amministrativa della Camera nei medesimi esercizi;

la procedura informatica applicata dalla Banca consente la stampa del giornale di cassa giornaliero comprensivo del dettaglio di tutte le operazioni eseguite, nonché una situazione riepilogativa riportante la situazione di cassa dell’ente progressiva dal 1 gennaio di ciascun esercizio finanziario e quindi con cadenza giornaliera la Camera di commercio è in grado di accertare tutta la movimentazione eseguita dal Cassiere per proprio conto e quindi provvedere, ove necessario, all’emissione dei mandati e/o delle riversali a copertura delle partite sospese, nonché di effettuare, se ritenuto opportuno, il raccordo con la propria contabilità e la conseguente verifica di cassa.

il ritardo nella formalizzazione della fusione per incorporazione della Banca Regionale Calabrese s.p.a nella Banca Antoniana Popolare Veneta è conseguente alla ritardata richiesta della Camera di commercio.

il rapporto contrattuale tra Camera di commercio e Banca riguarda il c.d. servizio di cassa della Camera, con limitazione delle responsabilità della Banca all’esatta esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento, fermo restando che i restanti adempimenti, formali e sostanziali (regolarità dei titoli di introito e pagamento, gestione del bilancio, accertamento della sufficienza dei capitoli, rispetto delle scadenze, ecc) restano a capo ai dirigenti amministrativi della Camera di commercio.

I mandati ineseguiti alla data del 31 dicembre 1999 a seguito di un mero errore materiale dell’addetto al servizio sono stati annullati come esercizio 1999 e riemessi come esercizio 2000, residuo 1999.

Il versamento di lire 13.590.481, erroneamente eseguito in favore della Camera in data 31 marzo 1999 con bolletta "gestione sospesi" n.183 è stato successivamente regolarizzato dalla Camera.

L’importo di lire 18.889, pagato in più rispetto al totale dei mandati inviati dalla stessa Camera di commercio è stata riversata alla Camera con bolletta n.84 del 15 febbraio 2000 e regolarizzata con riversale n.113 del 2000.

La pretesa discordanza del saldo di cassa al 31 dicembre 1999 per lire 26.846.160 tra il dato esposto nel giornale del tesoriere ed il saldo evidenziato in pari data nel modello 56T della Banca d’Italia è lo sbilancio positivo a favore della Camera delle operazioni eseguite in data 29 dicembre 1999, che per un disguido di procedura è stato versato in Banca d’Italia nella contabilità speciale della Camera di commercio il 15 febbraio 2000.

Il ritardo da parte del tesoriere nell’esecuzione dei mandati di pagamento n.739 per lire 16.526.000 e n.954 per lire 12.767.000 relativi ai versamenti delle ritenute erariali è da attribuire ad una temporanea difficoltà tecnico- organizzativa e comunque la Banca ha comunque regolarizzato la situazione accollandosi le spese relative alla sanzione amministrativa.

Gli incassi eseguiti dall’istituto cassiere sono comunicati giornalmente alla Camera di commercio con la trasmissione del giornale di cassa ove sono indicati tutti gli estremi necessari alla medesima Camera per la loro regolarizzazione ed i ritardi accertati nell’emissione dei documenti a copertura non sono attribuibili alla Banca ma alla Camera di commercio, che aveva tutti gli elementi utili e necessari per il controllo della movimentazione, per la gestione dei sospesi e per il riscontro contabile.

Circa l’importo di lire 700.600 si precisa che non si tratta di incassi in sospeso a favore della Camera bensì dello sbilancio della movimentazione del 29 dicembre 2000 da riversare in Banca d’Italia con modello 62 SC entro il terzo giorno lavorativo successivo, operazione eseguita il 4 gennaio 2001 e comunque riguarda i rapporti tra Cassiere e Banca d’Italia;

La presunta segnalazione di mandati inevasi relativi all’esercizio 2000 si giustifica con il fatto che la verifica contabile è stata effettuata in data 13 novembre 2000 che non ha tenuto in considerazione i tempi tecnici per assumere in carico gli ordinativi e provvedere alla loro esecuzione.

14. Acclarato che le scritture dei conti dei tesorieri e dei conti consuntivi coincidono non vi sono ragioni ostative alla dichiarazione di regolarità della gestione contabile dei tesorieri per gli esercizi dal 1994 al 1998 in quanto per tali esercizi non sono emersi ulteriori aspetti meritevoli di esame da parte di questa Sezione, anche se occorre qui ribadire l’essenzialità che tale attestazione di corrispondenza di scritture contabili sia trasmessa con sistematicità a questa Sezione per un compiuto svolgimento del giudizio di conto nei confronti degli agenti contabili della Camera di commercio in questione.

15. Per quanto concerne gli ulteriori profili segnalati dai revisori dei conti, va tenuto presente che il giudizio di conto del tesoriere concerne l’esame della regolarità delle obbligazioni pecuniarie tra il medesimo tesoriere e l’amministrazione che le ha conferito il mandato e che l’esame giurisdizionale della Corte sul conto del tesoriere si riferisce ai rapporti finanziari tra l’ente ed il medesimo tesoriere, verificando l’adempimento degli obblighi che gravano sul contabile in applicazione della funzione da questo svolta. Il contenuto dei rapporti, desumibile oltre che dalla normativa sostanziale in tema di svolgimento dei fini istituzionali dell’ente, anche dalla convenzione di tesoreria, consiste in una serie d’obblighi e di poteri che vanno dall’onere di controllare la regolarità formale dei titoli di pagamento alla facoltà di riscuotere per conto dell’ente pubblico rilasciando quietanza, all’obbligo di corrispondenza tra scritture contabili del tesoriere e quelle tenute dall’amministrazione, alla rispondenza del calcolo degli interessi attivi e passivi rispetto alle vigenti condizioni di legge ed ai tassi previsti nella stessa convenzione, all’amministrazione dei valori di pertinenza dello stesso ente pubblico, all’incombenza del versamento di contributi previdenziali. Va anche verificata la sussistenza d’obblighi accessori in sede d’esame del conto del tesoriere, in diretta connessione del servizio di tesoreria su base concessoria pubblica, connotato essenziale allo svolgimento della c.d.attività di cassa. In particolare, nel controllo della regolarità delle operazioni contabili è ricompresa la determinazione della misura e del calcolo degli interessi attivi e passivi in conseguenza di movimenti di denaro da parte del tesoriere in entrata ed in uscita. Nell’attività di cassa, svolta dalla Banca, rientrano tutti gli adempimenti di esecuzione agli ordini di incasso e di pagamento disposti dalla Camera, senza potere sindacare la natura e la giustificazione della entrata e della spesa; è comunque obbligo della Banca che gestisce il servizio di cassa eseguire l’operazione contabile in conformità a quella ordinata dalla Camera, circostanza questa che non può ritenersi esistente allorquando vengano effettuati incassi senza riversali o pagamenti senza preventivi mandati. La regolarizzazione successiva da parte della Camera non sposta i termini della irregolarità contabile a carico della Banca cassiere che proceda ad incassi ed a pagamenti senza che siano stati presentati alla stessa Banca i regolari ordini di incasso e di pagamento.

16. Tale accertamento è di particolare significatività nel caso in questione. Difatti, il tesoriere ha contabilizzato con ritardo entrate riscosse senza riversale, senza la corresponsione di interessi legali maturati dal momento dell’effettiva disponibilità delle somme da parte del tesoriere a quello di contabilizzazione con emissione delle relative riversali di incasso. In altri termini, il tesoriere ha incassato somme di spettanza della Camera ma le ha contabilizzate, con decorrenza degli interessi attivi sulle somme stesse, allorquando sono stati emesse le riversali, cioè gli ordini di incasso; per il periodo intercorrente tra la data di effettiva disponibilità delle somme da parte della Banca e quella di emissione della riversale di incasso la medesima Banca ha lucrato interessi che vanno riversati alla Camera di commercio titolare delle somme stesse. Con il presente giudizio di conto viene determinato il diritto della Camera di commercio di Vibo Valentia al percepimento da parte della Banca Antoniana Popolare Veneta delle somme relative agli interessi legali maturati dal momento dell’effettiva disponibilità delle somme da parte del tesoriere a quello di contabilizzazione con emissione delle relative riversali di incasso negli esercizi 1999 e 2000. Della verifica dell’esattezza di tali operazioni la Sezione incarica il collegio dei revisori dei conti della predetta Camera che rilascerà apposita dichiarazione conclusiva.

17. Altro profilo di particolare interesse è quello della tenuta, da parte della Camera di commercio, di due distinti registri per le entrate e per le spese, anziché di un unico giornale di cassa, con conseguente difficoltà dei revisori dei conti nell’ufficializzare i dati relativi alle verifiche di cassa. In proposito, il Servizio finanziario della Camera di commercio ha precisato che i registri di cassa vengono forniti automaticamente dalla società InfoCamere di Padova ed i revisori dei conti hanno richiamato l’attenzione sulla disposizione contenuta nell’art.49, comma 2, lettera c del regolamento di contabilità delle Camere di commercio. Va ricordato, in proposito, che la tenuta di due distinti registri per le entrate e per le spese risponde ad esigenze operative delle Camere di commercio all’interno dell’organizzazione amministrativo- contabile ed è espressamente previsto nell’art.49 del citato regolamento di contabilità delle Camere di commercio. Tuttavia, l’osservazione del collegio dei revisori dei conti, ripresa dal magistrato relatore, si riferisce al profilo dell’esatta conoscenza della situazione giornaliera di cassa della Camera di commercio da parte dei rispettivi organi di gestione e di controllo e tale osservazione non può essere superata sulla base della presentazione da parte della Banca cassiere di meri tabulati inviati periodicamente ovvero a richiesta dalla società InfoCamere con i dati sulle risultanze di cassa. Appare necessario che, per una chiara rappresentazione delle risultanze dei dati contabili, la Camera di commercio di Vibo Valentia, al pari di tutti gli enti a finanza derivata, sia dotata di scritture di cassa idonee a rappresentare con sistematicità ed organicità la situazione di cassa della medesima Camera in conseguenza degli incassi e dei pagamenti effettuati dal tesoriere, anche al fine di confrontare i dati presentati da quest’ultimo con le proprie scritture contabili. La circostanza che la rappresentazione della situazione di cassa sia fornita, al pari delle altre Camere di commercio, da una società di informatica non sposta i termini del problema, rimanendo a carico della stessa Camera l’onere di acquisire dalla richiamata società la predetta situazione di cassa con la richiamata sistematicità ed organicità. Si ricorda, infine, che la conoscenza della situazione di cassa è elemento utile, oltre che per il calcolo della valuta in relazione agli interessi attivi e passivi della gestione, anche per ulteriori rappresentazioni contabili di pertinenza del Ministro dell’economia e della finanza, quale la compilazione dei conti consolidati delle pubbliche amministrazioni. Nella fattispecie, si prende atto che la procedura informatica applicata dalla Banca ha consentito comunque alla Camera di conoscere la situazione riepilogativa della situazione di cassa giornaliera, con conseguente possibilità di verifica della giacenza di somme esistenti in cassa e del calcolo della valuta sulle somme stesse.

18. Circa i ritardi e le inadempienze dell’Istituto bancario, segnalati dai revisori dei conti, nell’applicazione della convenzione di tesoreria, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla Banca, ogni valutazione spetta comunque alla medesima Camera in ordine ad un eventuale recesso dalla medesima convenzione con l’attivazione di recuperi a carico della Banca inadempiente nello svolgimento del servizio di tesoreria e di cassa. Appare tuttavia quanto meno sintomatico di inefficienza il comportamento di un Istituto tesoriere che ritardi la formalizzazione della fusione per incorporazione con altra Banca in attesa della richiesta della Camera di commercio, tenuto conto che la Banca Regionale Calabrese svolgeva compiti di cassiere per conto della Camera di commercio e che la nuova Banca Antoniana Popolare Veneta comunque doveva rispondere delle obbligazioni giuridiche assunte dalla Banca precedente. Appare sintomatico di inefficienza che pur essendo stata effettuata in data 1 marzo 1999 la fusione per incorporazione della Banca Regionale Calabrese s.p.a nella Banca Antoniana Popolare Veneta la formalizzazione dell’avvenuta fusione sia avvenuta a distanza di oltre 1 anno (8 giugno 2000).

19. Altra irregolarità nella gestione si riferisce all’annullamento da parte della Banca cassiere di mandati di pagamento emessi nel corso dell’esercizio 1999 ed ineseguiti alla data del 31 dicembre 1999, con remissione nell’esercizio 2000, in conto residui 1999. Difatti, la Banca avrebbe dovuto restituire i titoli di spesa ineseguiti alla Camera di commercio per il loro annullamento e per la riemissione dei titoli in conto residui 1999 nell’esercizio 2000, non essendo consentito alla Banca di annullare, modificare o correggere titoli di pagamento dei quali è tenuta all’esecuzione in applicazione della convenzione di tesoreria. In tal modo la Banca cassiere ha interferito nello svolgimento di adempimenti facenti capo ai dirigenti della Camera di commercio in contrasto con la netta separazione tra gestione amministrativa ed esecuzione degli ordini di incasso e di pagamento.

20. Circa l’osservazione riguardante l’importo di lire 700.600 dell’esercizio 2000 la Banca ha precisato che non si tratta di incassi in sospeso bensì dello sbilancio della movimentazione del 29 dicembre 2000 che avrebbe dovuto essere versata in Banca d’Italia entro il terzo giorno lavorativo successivo e che è avvenuta il 4 gennaio 2001; su tale operazione la Banca ha espresso la considerazione che non rientrerebbe nell’esame di competenza della Camera di commercio, trattandosi di rapporti tra Banca cassiere e Banca d’Italia. Altra osservazione, assimilabile alla precedente è quella del versamento nella contabilità speciale della Camera di commercio il 15 febbraio 2000 dello "sbilancio positivo" a favore della Camera di commercio delle operazioni eseguite in data 29 dicembre 1999. In proposito, va ricordato che, prescindendo dalla collocazione della contabilità speciale intestata alla Camera di commercio in Banca d’Italia e dagli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Tesoreria Unica, la Camera di commercio è comunque il soggetto titolare delle predette contabilità ed è legittimato a conoscere ed a controllare il rispetto dei tempi previsti per il versamento e per il prelevamento delle somme dalle contabilità ad essa intestate presso la Tesoreria. Per questo aspetto nel giudizio di conto può essere verificato il rispetto da parte della Banca cassiere degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di Tesoreria Unica.

21. Altra osservazione riguarda il ritardo da parte del tesoriere nell’esecuzione dei mandati di pagamento n.739 per lire 16.526.000 e n.954 per lire 12.767.000 relativi ai versamenti delle ritenute erariali, dettato da difficoltà tecnico- organizzativa della Banca, che hanno portato al pagamento di una sanzione amministrativa comunque accollatasi dalla medesima Banca. In proposito, preso atto che non vi è stato un danno per la Camera di commercio e quindi nessuna rilevanza per le risultanze contabili della medesima Camera, rimane l’osservazione di inefficienza denotata dalla Banca cassiere nel rispetto delle scadenze previste per versamenti di ritenute erariali. Su tale osservazione ogni valutazione spetta comunque alla medesima Camera in ordine ad un eventuale recesso dalla medesima convenzione con l’attivazione di recuperi a carico della Banca inadempiente nello svolgimento del servizio di cassa.

22. Le predette irregolarità tuttavia non sono tali da inficiare la gestione complessiva dell’Istituto tesoriere per gli esercizi 1999 e 2000, anche tenuto conto delle precisazioni contenute nella nota del Segretario Generale della Camera di commercio di Vibo Valentia.

23. Ultima questione attiene alla rendicontazione delle somme riscosse per il diritto Camerale a mezzo del ruolo esattoriale da parte della società concessionaria (ETR s.p.a) per la quale emerge dalla nota del Segretario generale della Camera di commercio che non viene presentato apposito conto giudiziale in qualità di agente contabile della riscossione e che i versamenti vengono effettuati nelle casse dell’istituto tesoriere senza dare chiarezza e certezza circa l’imputazione dell’accertamento in conto crediti ai quali riferire l’importo. Tali somme si riferiscono al "diritto annuale" (tributo parafiscale), previsto dall’art.18 della legge n.580 del 1993 a favore delle Camere di commercio nei confronti di tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese; tale diritto annuale, che costituisce la fondamentale fonte di entrata dell’intero sistema Camerale, è fissato annualmente dal Ministro dell’economia e della finanza su proposta del Ministro per le attività produttive. Per la riscossione di tale diritto annuale le Camere si avvalgono di esattori i quali esercitano le azioni per l’esazione delle somme spettanti alle Camere versandole nelle casse dell’Istituto tesoriere. Dal conto di quest’ultimo vengono poste in specifica evidenza le somme incassate dalle Camere per effetto dei versamenti da parte dell’esattore, generalmente legato alle Camere da atto di concessione. Nel caso di specie, il Segretario Generale della Camera di commercio ha posto in evidenza che l’esattore ha presentato un estratto conto delle operazioni effettuate, che non sostituisce l’obbligo di presentazione delle somme incassate e versate per conto della Camera in questione e che nell’effettuare i versamenti all’istituto cassiere non vengono distinti i riferimenti ai ruoli di esazione. Ciò basta perché debba essere chiarito che per la riscossione del diritto annuale la Camera di commercio ha il diritto di ricevere uno specifico rendiconto delle operazioni effettuate, da verificare e controllare con i ruoli emessi e con le scritture finanziarie prima di essere presentato alla Sezione giurisdizionale regionale per l’esame di competenza, trattandosi di gestione di pubblico denaro.

Può essere utile per la definizione della questione riassumere brevemente la disciplina normativa che riguarda i rapporti di ciascun esattore con gli enti titolari dei tributi riscossi a mezzo di ruoli e con il giudizio di conto. La concentrazione nello Stato del sistema tributario ha posto le basi per una profonda trasformazione del sistema esattoriale. Dopo la riforma tributaria – impostata con la legge di delega n. 825/1971 nel quadro della istituzione delle regioni a statuto ordinario – la integrale attuazione del nuovo sistema esattoriale è avvenuto con la delega della legge n. 657 del 1986 e n. 403 del 1987, cui hanno fatto seguito il d.P.R. 28/1/1988, n. 43 ed il d.P.R. 28/1/1988, n. 44 . Dal sistema normativo vigente – anche alla luce delle modificazioni apportate dal legislatore nel periodo più recente – si desume che il ruolo esattoriale – che costituisce manifestazione del potere impositivo che l’art. 23 della Costituzione riserva al Parlamento – comporta il riconoscimento legislativo a ciascun Ente impositore (Stato, Regione, Provincia, Comune, Consorzio di bonifica, Consorzio strade, Camera di commercio, altro, Ente parafiscale) della posizione di soggetto attivo del rapporto giuridico dell’imposta (fiscale o parafiscale) ed al concessionario del servizio di riscossione di esecutore del potere impositivo riconosciuto dalla legge a ciascun Ente. In termini generali la consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse, previa detrazione delle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenere (art. 32, 3° c., d.P.R. 28/1/1988, n. 43), e cioè: le quote che hanno formato oggetto di provvedimenti di sospensione o di dilazione dal pagamento dei tributi (art. 62); lo sgravio provvisorio di richiesta documentata effettuata dal concessionario all’ente impositore, ove quest’ultimo non l’abbia esaminata entro due mesi (art. 86). Per le entrate iscritte a ruolo con l’obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza: a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i sei decimi dell’importo di ciascuna rata: b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i residui decimi dell’importo di ciascuna rata. Per le entrate iscritte a ruolo senza l’obbligo del non riscosso come riscosso i versamenti debbono essere effettuati entro il giorno ventisette di ciascun mese, per l’importo delle rate effettivamente riscosse dall’uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per l’importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all’ultimo giorno del mese precedente (art. 72). Secondo il d. lgs. n. 112/1999 (art. 25) "nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l’utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale". Secondo tale norma, il conto giudiziale deve essere reso dal concessionario soltanto per le entrate statali, mentre per le entrate di tutti gli altri enti che emettono ruoli esattoriali, lo stesso concessionario è tenuto a rendere "un conto della gestione", utilizzando anche sistemi informatici, secondo "le modalità individuate con decreto ministeriale", cioè del Ministero delle Finanze. Nel primo caso, la modulistica deve essere predisposta dalla R.G.S. e sottoposta al parere delle SS.RR. della Corte dei conti mentre negli altri casi le "modalità" – cioè di contenuto e procedurali – sono affidate al Ministero dell’economia e della finanza. Tale differente disciplina era conseguenza del periodo di passaggio dalla riforma tributaria alla riforma delle autonomie locali; in tale periodo è continuata per gli esattori la distinzione tra quelli che gestivano i tributi statali e quelli che gestivano i tributi degli enti locali e degli altri enti. Per i primi era continuato l’assoggettamento alla resa del conto giudiziale, mentre per i secondi è proseguita la via del collegamento con la rendicontazione generale di ciascun ente. Il problema era già implicitamente risolto per gli enti che avevano affidato all’esattore-concessionario il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 32 (5°c.) del d.P.R. n. 43/1988. In tal caso, infatti, il conto giudiziale del tesoriere comprende anche le entrate tributarie. Mentre era in assestamento la normativa sulle esattorie, in conseguenza della riforma tributaria, è sopravvenuta la radicale riforma della giurisdizione contabile per gli enti locali con riflessi su tutti i gestori di "pubblico denaro" (art.58, comma 2, della legge n.142 del 1990 trasfuso nell’articolo 93, comma 2 del decreto legislativo n.267 del 2000). Da tale disciplina, avente carattere fondamentale anche per le Camere di commercio, discende la necessità di esaminare gli effetti che ha avuto la nuova normativa di principio sulla precedente disciplina che collocava "il rimborso di quote di imposta o sovrimposta inesigibili" tra gli "altri giudizi in materia contabile" anziché nell’alveo naturale del giudizio di conto. L’emanazione del testo unico n.267 del 2000 consente una soluzione organica del problema tenendo presente che gli esattori dovrebbero essere tenuti a rendere il conto giudiziale per tutti i ruoli esattoriali di ciascun ente impositore: Stato, regioni, province, Camere di commercio, altri enti pubblici legittimati ad emettere ruoli esattoriali. La soluzione del problema relativo alla presentazione del conto giudiziale da parte delle esattorie che effettuino riscossioni di tributi , come il diritto annuale delle Camere, può essere rinvenuta nell’art.93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, secondo il quale "il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro….. degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste nelle leggi vigenti".. Ne consegue che gli esattori – concessionari, come gli altri agenti contabili degli enti locali, debbono rendere all’ente interessato il conto giudiziale della gestione, intendendosi superata con la disposizione avente carattere e portata generale la deroga introdotta con il decreto legislativo n.112 del 1999 .

25. Dalla intervenuta disciplina appare evidente l’intendimento legislativo di considerare i rapporti tra esattore ed ente impositore nella logica della giurisdizione contabile e non più in quella dei rapporti amministrativi. Ne consegue che per le gestioni degli esattori dei diritti Camerali deve trovare applicazione il giudizio di conto con la presentazione alle Camere di commercio impositori del conto giudiziale di cui al modello 21 approvato con il DPR n.194 del 1996, corredato dalla relativa documentazione giustificativa, per la successiva presentazione alle competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Alla luce di quanto esposto ritiene il Collegio che per la gestione della ETR in qualità di concessionario del servizio di esattoria dei diritti Camerali della Camera di commercio di Vibo Valentia negli esercizi dal 1994 al 2000, e comunque a decorrere dall’esercizio 2000, debba essere presentato alla medesima Camera il conto come agente contabile della riscossione. Tale conto dovrebbe comprendere le riscossioni ed i versamenti di somme spettanti alla Camera in questione ed indicate nei ruoli, nonché le cause documentate di eventuali inesigibilità delle riscossioni. Deve osservarsi che la mancata presentazione del conto giudiziale della riscossione da parte della società ETR alla Camera di commercio di Vibo Valentia ha impedito la possibilità di accertamento giudiziale dei rapporti di credito- debito tra società concessionaria e Camera Si ricorda, in proposito, che l’onere probatorio della regolarità delle operazioni di riscossione spetta all’agente della riscossione il quale deve darne dimostrazione nel conto giudiziale, ed è comprensivo dell’accertamento del presunto diritto di rimborso delle quote inesigibili. .Per tale aspetto la questione viene demandata al Procuratore regionale per le iniziative di competenza e per tale finalità al medesimo Procuratore la presente decisione va comunicata a cura della Segreteria della Sezione.

26. In conclusione, la gestione del tesoriere per gli esercizi 1999 e 2000 della Banca Antoniana Popolare Veneta può essere riconosciuta regolare, con il conseguente discarico del predetto agente contabile, ponendo a carico del medesimo l’obbligo del versamento alla Camera di commercio delle somme relative agli interessi legali maturati dal momento dell’effettiva disponibilità delle somme da parte del tesoriere a quello di contabilizzazione con emissione delle relative riversali di incasso negli esercizi 1999 e 2000. Della verifica dell’esattezza di tali operazioni la Sezione incarica il collegio dei revisori dei conti della predetta Camera che rilascerà apposita dichiarazione conclusiva.

P.Q.M.

Dichiara regolare la gestione contabile dei tesorieri della Camera di commercio di Vibo Valentia:

a) per gli esercizi finanziari 1994 e 1995, Istituto- Banco di Napoli s.p.a, filiale di Vibo Valentia;

b) per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a;

c) per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, Istituto- Banca Antoniana Popolare Veneta, con condanna della Banca Antoniana Popolare Veneta al versamento alla Camera di commercio medesima delle somme relative agli interessi legali maturati dal momento dell’effettiva disponibilità delle somme da parte del tesoriere a quello di contabilizzazione con emissione delle relative riversali di incasso negli esercizi 1999 e 2000.

Dispone che copia della presente decisione sia notificata al tesoriere e, per gli adempimenti di competenza, al legale rappresentante della Camera di commercio di Vibo Valentia e sia comunicata al Procuratore regionale per quanto attiene alla mancata presentazione del conto giudiziale delle somme riscosse a mezzo del ruolo esattoriale da parte della società concessionaria ETR s.p.a

Omissis

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