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CORTE DEI CONTI, SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE - Sentenza 30 luglio 2001, n. 259 - Pres. Soria - Rel. Casaccia PM Auriemma - Procura Piemonte c/B.A. e B.P. (Avv.ti Corsetti e Romanelli)

Giudizio di responsabilità – Responsabilità amministrativa - Vizi e difetti di opere pubbliche – Responsabilità del Direttore dei lavori – Sussiste – Cumulabilità con quella dell’appaltatore e del collaudatore.

Va affermata la responsabilità del direttore dei lavori quando, con inosservanza gravemente colposa dei propri doveri, ha reso possibile le inadempienze contrattuali dell’appaltatore, con i conseguenti vizi e difetti delle opere realizzate. Tale responsabilità può sussistere unitamente a quella dell'appaltatore e del collaudatore.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dal seguenti Magistrati:

Nicola Soria Presidente

Edoardo Andreucci Consigliere

Sergio Maria Pisana Consigliere

Mario Casaccia Consigliere Relatore

Camillo Longoni Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, iscritto al n. 12296/R del Registro di Segreteria, proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte avverso la sentenza n.1061/EL99 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte in data 24.2.1999, depositata il 10.6.1999.

Visti gli atti e i documenti di causa; uditi nella pubblica udienza dell'11 luglio 2001 il Consigliere Relatore Mario Casaccia, l'Avv. Guido Francesco Romanelli, nonché il P.M. nella persona del V.P.G Dott. Sergio Auriemma.

FATTO

La Procura di prime cure aveva convenuto in giudizio i Sigg. B.A. e B.P. per sentirli condannare a L. 513.071.282 oltre gli interessi, la rivalutazione e le spese di giustizia. La responsabilità amministrativa era stata individuata da parte attrice nei seguenti fatti.

Il Comune di B.G. con varie deliberazioni (n. 115 del 1982, n. 42 del 1983, n. 119 de1 1985 e n. 60 del 1987) aveva approvato un progetto generale e tre progetti di stralcio per la costruzione di una nuova scuola elementare.

I lavori furono eseguiti dall'Impresa R sotto la direzione dei progettisti B., che avevano sottoscritto i certificati di regolare esecuzione dei tre lotti.

A seguito di segnalazione del corpo docente circa la presenza di lesioni diffuse su varie pareti della struttura edilizia, l'Amministrazione fu costretta a incaricare l’Ing. M per verificare l'agibilità dell'edificio. II tecnico incaricato ritenne l'edificio non agibile per mancanza dei requisiti di sicurezza e gravi errori costruttivi. A questo punto il Comune incaricò il C.T.U. Arch. E.M.R., il quale concluse che l'edificio era addirittura ai limiti delle condizioni di equilibrio. Di qui la necessità di lavori per l'adeguamento statico ed il ripristino con un costo di L. 499.500.000, oltre le spese per l'accertamento danni, pari a L. 13.571.282.

Conseguentemente lo stesso P.M., attesa l'esistenza del danno e la grave imperizia nella direzione dei lavori da parte dei Signori B., nonché l'esistenza di un rapporto di servizio con la stessa Amministrazione danneggiata, ne chiese la citazione in giudizio con la relativa condanna sopra richiamata.

I giudici di prime cure hanno assolto i convenuti, disponendo anche il dissequestro dei beni oggetto del provvedimento cautelare.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Procura Regionale, contestandone le argomentazioni.

La Sezione piemontese, infatti, sulla base dell'art. 1669 del codice civile, richiamati dagli artt. 110 e 117 del R.D. 25.5.1895, n. 350, aveva limitato la responsabilità per i difetti strutturali dell'opera soltanto all'appaltatore. Di contro, invece, la Procura, confortata anche da consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che la responsabilità, sulla base dello stesso precitato articolo, si estenda anche al direttore dei lavori progettista; tant'è che la stessa Procura mette in evidenza una contraddizione, proprio su questo punto della sentenza impugnata; perché se è vero che dallo stesso fatto imputabile possono sorgere distinte responsabilità, contemporaneamente sia a carico dell'appaltatore che del direttore dei lavori, è evidente che occorre verificare se la condotta contestata ai progettisti potevasi o meno considerare gravemente colpevole, oltre che in rapporto causale col danno verificatosi.

E, invero, gli errori costruttivi evidenziati nelle perizie e concernenti sia la sottoarmatura dei solai che le strutture portanti del tetto erano di tale grossolana evidenza, che sicuramente potevano essere evitati se i convenuti avessero adempiuto correttamente ai loro compiti. Del resto, ai sensi degli artt. 3 e 13 del R.D. 25.5.1895, n. 350, il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell’accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali.

Il P.M. appellante ha messo in evidenza, peraltro, che i convenuti, oltre ad avere assunto la direzione dei lavori, erano anche i progettisti degli stessi lavori ed avevano sottoscritto i certificati di regolare esecuzione.

Quanto al preteso difetto di legittimazione passiva, sostenuto dalla controparte appellata, trattasi di un'eccezione del tutto inconferente, perché i convenuti avevano accettato l'incarico della direzione dei lavori, con la conseguenza che la contestazione non poteva che riguardare proprio gli obblighi di servizio del direttore dei lavori, materia coinvolgente appunto la legittimazione passiva.

Pertanto il P.M. di prime cure conclude per l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, la condanna dei convenuti al pagamento della somma precitata, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria, alle spese di giudizio e, qualora si dovesse accogliere la questione relativa alla legittimazione passiva, trattandosi di questione pregiudiziale, lo stesso P.M. chiede l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice, ai sensi dell'art. 105 del R.D. 12.8.1933, n. 1038.

Hanno resistito a tale atto d'appello gli avv.ti Alessandro Crosetti e Francesco Romanelli in rappresentanza degli appellati B.A. e B.P.

In particolare, nel contestare l’atto d’appello gli stessi Avvocati hanno ricordato che le conclusioni del Procuratore sono state sottoposte a verifica da parte di un tecnico specializzato, ovvero l'Ing. C.B. di Torino, dalla relazione tecnica del quale risulta che le responsabilità non possono essere ricondotte in capo ai resistenti, perché da un lato per le opere di cemento armato il relativo computo spetta all'impresa appaltatrice, e, dall'altro, non sono state portate prove a carico per la dimostrazione degli errori costruttivi e strutturali. Ricordano poi, gli appellati che il collaudo dell'opera aveva dato esito positivo e che dal 1985, e cioè dall'ultimazione e consegna dei lavori al Comune, le strutture erano state praticamente abbandonate per sopravvenuta mancanza di risorse finanziarie. Nel 1987 le strutture furono interessate da calamità naturali, così come riconosciuto dal D.P.C.M. 13.2.1987. Quindi, soltanto a distanza di 15 anni il Comune di B.G avviava una procedura dì verifica sulla stabilità strutturale. Perciò gli appellati ritengono giusta la sentenza e di conseguenza infondato ed improponibile l'appello, sollevando, peraltro, l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto e carenza di contraddittorio con parti necessarie nel relativo giudizio di responsabilità; ciò perché, come ritiene la Corte di Cassazione, l’appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione dei lavori e tale responsabilità non è esclusa nemmeno quando l’opera sia stata eseguita sotto la vigilanza ed il controllo di un direttore dei lavori che non abbia ostacolato le libertà di decisione dell’appaltatore nella organizzazione ed esecuzione degli stessi. Inoltre, sempre per gli appellati, responsabile sarebbe anche il collaudatore, nel caso di specie l'Ing. G.R., sicché il difetto di contraddittorio sarebbe palese. in secondo luogo i resistenti ritengono che mancano i presupposti giuridici per invocare la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori; quest'ultimo sarebbe infatti responsabile solo nel caso in cui facesse difetto l'attività di alta sorveglianza nella quale non rientrerebbe la sorveglianza su operazioni di natura esecutiva. Perciò, i difetti strutturali dovrebbero essere imputati alla ditta appaltatrice, mentre i convenuti difetterebbero di legittimazione passiva. Peraltro, mancherebbe nella condotta dei progettisti convenuti, che hanno assunto la direzione dei lavori, il dolo e la colpa grave; elementi che non sono stati affatto provati, tant'è che il Comune soltanto dopo dodici anni ha contestato ai resistenti i pretesi difetti di struttura; ove poi si consideri la positività del collaudo, il difetto dell'elemento soggettivo appare del tutto evidente. Per gli appellati il gravame è anche inammissibile perché si sarebbe verificata la prescrizione.

Dal certificato di ultimazione dei lavori decorre il termine di prescrizione decennale, per cui al momento dell'atto di citazione questa si era già consumata.

Da ultimo la spesa sarebbe del tutto sproporzionata ed illegittima, perché praticamente a 12 anni di distanza con la somma consumata si poteva costruire ex novo l'edificio scolastico; insomma si avrebbe un'ingiustizia grave e manifesta, perché, come del resto risulta dalla proposta del gruppo di minoranza in seno al Consiglio Comunale, si potevano scegliere soluzioni alternative che avrebbero evitato di spendere quella faraonica somma di danaro. In conclusione, i resistenti insistono nella reiezione del proposto appello con le conseguenze di legge.

Nella pubblica udienza del 6 maggio 2001 era intervenuto il P.M., il quale nel riportarsi all'atto scritto d'appello si era soffermato, in particolare, sull'eccezione relativa al difetto di contraddittorio, sostenendo, al riguardo, che tale eccezione è del tutto infondata in quanto non possono essere chiamati in giudizio soggetti estranei all'apparato pubblico.

Parimenti il P.M. aveva ribadito l'infondatezza e l'eccezione di prescrizione sul presupposto che i danni effettivi si erano verificati al momento in cui questi stessi sono stati accertati dall’amministrazione interessata.

Infine, lo stesso P.M. aveva evidenziato la responsabilità degli appellati, in quanto, cumulando la qualità di direttore dei lavori e di progettisti della stessa opera, avevano praticamente causato il danno contestato, e pertanto concludeva per l’accoglimento dell'appello con tutte le conseguenze di legge.

Con Ordinanza n. 026/2001/A il Collegio rilevava in rito che. la notifica del decreto di fissazione dell'udienza a cura della Procura Generale era stata eseguita presso l'Avv. Alessandro Crosetti di Torino, Corso Principe Eugenio n. 9, cui gli interessati B.A. e B.P. avevano conferito la relativa procura,. congiuntamente all'Avv. Guido Francesco Romanelli. Nondimeno gli stessi interessati avevano eletto domicilio presso l'Avv Guido Francesco Romanelli di Roma, in Via Cosseria n. 5.

Conseguentemente, considerato che, ai fini della tutela del principio del contraddittorio, nonché ai sensi dell'art. 141 del c.p.c., occorreva notificare il decreto di fissazione d'udienza presso il domicilio di Roma, ossia presso lo studio dell'avv. Guido Francesco Romanelli di Roma, Via Cosseria n. 5, il Collegio rinviava alla data odierna l'udienza per la discussione del presente giudizio.

Nella pubblica udienza di oggi 11 luglio 2001 è intervenuto il P.M. il quale, riportandosi agli atti scritti ed alle conclusioni precedentemente rassegnate dalla Procura Generale, ha chiesto l’accoglimento integrale dell'appello con tutte le conseguenze di legge. Di contro, l’Avv. Guido Francesco Romanelli, nel ribadire le conclusioni scritte ed in particolare nel riportarsi a tutte le questioni giuridiche già prospettate, si sofferma sul fatto che non sussiste una prova dei gravi difetti strutturali dell'opera edilizia ed insiste nella conferma della sentenza impugnata in quanto difetterebbe la colpa grave nel comportamento dei propri assistiti, oltre il rapporto di causalità rispetto all’evento dannoso.

DIRITTO

In via preliminare, l'eccezione di prescrizione va respinta, perché, come anche ribadito dal giudice di prime cure, la reale diminuzione patrimoniale subita dall'ente locale non può che collegarsi temporalmente in un momento successivo agli accertamenti compiuti sull'edificio scolastico, ossia alla data del 31 luglio 1997 in cui venne presentata la relazione dell’Ing. M.

Parimenti, è da ritenere infondata l'eccezione relativa al difetto del contraddittorio. Bisogna ricordare, al riguardo, che la responsabilità dell'appaltatore di compiere l'opera secondo il contratto e le regole d'arte, malgrado la presenza del direttore dei lavori, non esclude la responsabilità dello stesso direttore dei lavori, così come quella del direttore dei lavori non esclude la responsabilità dell'appaltatore. Ai sensi dell’art. 1669 del c.c. la responsabilità si applica non solo nei confronti dell’appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista e del direttore dei lavori ancorché in quest'ultimo caso viene a versarsi in un tipo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.

La stessa giurisprudenza contabile, peraltro, ha ritenuto la responsabilità del direttore dei lavori, quando questi, con inosservanza gravemente colposa dei propri doveri, ha reso possibile anche le inadempienze contrattuali dell’appaltatore, con i conseguenti vizi e difetti delle opere realizzate.

Risulta quindi chiaro che può sussistete la responsabilità sia del direttore dei lavori come dell'appaltatore; non solo, ma può sussistere anche quella del collaudatore, che ha giudicato l’opera realizzata esente da vizi o difetti quando, invece, risulta esattamente il contrario.

Nella fattispecie in giudizio i gravi difetti costruttivi evidenziati nelle perizie sono dovuti alla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa ed all'utilizzo di materiali del tutto inidonei sia rispetto alle leggi vigenti che alle regole dell'arte.

I difetti strutturali, però, sono stati di così grossolana evidenza che gli appellati, i quali avevano curato i progetti stessi dell’opera, non potevano non conoscere tale situazione, con la conseguenza che avevano il dovere di prendere tutte le iniziative del caso affinché i lavori venissero eseguiti a regola d’arte.

E’ evidente allora, a questo punto, che dalla stessa fattispecie scaturiscono le responsabilità e dell’appaltatore e del collaudatore e del direttore dei lavori progettista dell’opera, le cui argomentazioni difensive, pertanto non possono non ritenersi infondate.

Come è del tutto ovvio, questa Sezione non può perché non convenuti, giudicare la responsabilità e del collaudatore e dell’appaltatore ma soltanto degli appellati convenuti rispetto ai quali parte attrice ha riconosciuto la sussistenza dell'appartenenza all’apparato pubblico con il coinvolgimento del rapporto di servizio e dell’adempimento dei relativi doveri; ciò non toglie, comunque, che la responsabilità dei Sig. B. debba essere limitata esclusivamente al loro rapporto causale al danno verificatosi. La conseguenza, sub specie iuris, si riflette sulla quantificazione del danno che, a giudizio di questa Sezione, va circoscritta alla somma complessiva di L. 160.000.000 oltre agli interessi.

L'incongruenza così di cui l'appellante si duole nel gravame, relativa alla sentenza di prime cure, e cioè che da uno stesso fatto risultano responsabilità di diversi soggetti con la conclusione dell'assoluzione degli stessi convenuti, va corretta e giuridicamente la decisione impugnata riformata nei sensi predetti.

Pertanto, gli appellati B.P. e B.A. vanno condannati alla somma complessiva di L. 160.000.000 a favore del Comune danneggiato, oltre agli interessi a decorrere dal deposito di questa sentenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni altra eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell’appello condanna i Sigg. B.A. e B.P. a L. 160.000.000 per quote uguali ovvero a L. 80.000.000 ciascuno, nonché agli interessi a decorrere dal deposito della sentenza ed alle spese del doppio grado di giudizio, che sino al deposito dell'originale di questa stessa sentenza vengono liquidate in L. 352.000.

Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2001.

II Consigliere Relatore II Presidente

Mario Casaccia Nicola Soria

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