CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LAZIO – Sentenza parziale 6 febbraio 2001 n. 698/R/2001 –
Pres. Sanzi, Est. Orefice – P.M. Palumbi c. De Lorenzo, Marone, Paterni, Gambarotta (Avv.ti Scoca, Costa, Annesi).Responsabilità amministrativa – Giudizio – Estinzione del processo – Estinzione parziale – Possibilità nel caso di autonomia dei rapporti.
Nei giudizi innanzi alla Corte dei conti deve essere dichiarata l’estinzione del processo, a mente degli artt. 26 del r.d. n. 1038/1933 e 307, III comma, del codice procedura civile, quando la parte cui spetta di integrare il giudizio non vi abbia provveduto entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
Premesso che il principio di unità del rapporto processuale impedisce che esso possa estinguersi solo in parte, può, invece, determinarsi anche l’estinzione parziale del processo nell’ipotesi in cui i rapporti dedotti nel giudizio siano sostanzialmente autonomi.
SENTENZA PARZIALE
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 901/R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale contro i sigg. Francesco DE LORENZO, Giovanni MARONE, Sergio PADERNI ed Angelo GAMBAROTTA.
Uditi, nella pubblica udienza del 27 novembre 2000, il relatore Consigliere Mauro OREFICE, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Giuseppe PALUMBI, gli avv. Franco Gaetano SCOCA, difensore del sig. De Lorenzo, Michele COSTA, difensore del sig Marone, Massimo ANNESI per il sig. Gambarotta.
Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione in data 19 dicembre 1997, ritualmente notificato, la Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio i sig.ri prof. Francesco De Lorenzo, quale ex Ministro della sanità e dott. Giovanni Marone, quale ex segretario particolare dello stesso ex Ministro, per sentirli condannare al pagamento in solido della somma di lire 14.612 milioni per il danno derivante dalla inutilità della spesa sostenuta per l’intervento sostitutivo dello Stato per lo svolgimento, nelle regioni Campania, Sardegna e Abruzzo, del prescritto servizio di controllo a lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche, nonché al pagamento della somma corrispondente al danno arrecato all’ immagine dello Stato, "valutato in misura non inferiore all’ entità delle tangenti e di corrispondenti benefici indebitamente versati al ministro o alle parti politiche dallo stesso rappresentate".
Parte attrice, premesso in fatto di avere formulato contestazioni con atti di invito trasmessi ai predetti signori, nonché al dott. Angelo Gambarotta, amministratore delegato della società FINSIEL (concessionaria del servizio di lettura ottica delle ricette nell’ ambito della Regione Campania) e riassunti i momenti salienti, sotto il profilo amministrativo nonché sotto quello penale, della vicenda relativa all’intervento dello Stato nei confronti delle Amministrazioni regionali inadempienti all’obbligo di istituire il servizio, ha evidenziato "irregolarità verificatesi tanto in sede procedimentale di aggiudicazione del servizio, quanto in sede gestionale dello svolgimento operativo".
I conseguenti pregiudizi arrecati, per effetto dei fatti denunciati al Fondo sanitario nazionale, sono stati così sintetizzati:
- costi gonfiati tra il 25%, secondo le originarie contestazioni intervenute in sede penale, ed il 300%, secondo le stime consulenziali sopravvenute, rispetto al valore oggettivo di mercato;
- illecito conferimento di attrezzature informatiche e distacco di personale presso la segreteria dell’ ex ministro, per un valore di circa 100 milioni;
- carente svolgimento del servizio in dipendenza di ma/accorta gestione da parte dell’impresa affidataria, al punto di doversi procedere alla riduzione dello stesso servizio, fino alla sua sostanziale neutralizzazione, ed alla sua limitata conservazione, evidentemente in corrispondenza delle effettive capacità operative, nella assai esigua entità del 5% rispetto alle originarie previsioni.
- mancato contenimento delle erogazioni finanziarie pubbliche a carico del Fondo sanitario nazionale in corrispondenza della riduzione delle prestazioni del concessionario".
In diritto premesso che l’azione della Procura è volta all’accertamento e alla condanna "in materia di danno erariale, di quanto arrecato al Fondo sanitario nazionale e che "non sussiste, pertanto, alcuna alterità nell’imputazione del pregiudizio rispetto allo Stato, anche volendo considerare il ruolo che veniva ad assumere l’istituto regionale nell’ambito delle predette misure ha rilevato quanto segue.
La procedura amministrativa svolta, caratterizzata dall’affidamento del servizio ad una sola impresa (ITALSIEL), attraverso l’utilizzo del nomen iuris della concessione (strumentalmente elusivo delle regole della contabilità dello Stato) dissimulò un vero e proprio contratto di appalto, consentendo ampia possibilità di ricorso al subappalto, "aprendo così l’ingresso all’abnorme lievitazione dei costi posti a carico dello Stato, quale è risultata in sede penale. D’altra parte, gli inconvenienti operativi del sistema di rilevamento appaiono come derivazione della scarsa selettività del procedimento di affidamento, mentre la successiva riduzione dei controlli ad un esiguo 5% delle ricette (e nemmeno della spesa) vale a testimoniare che la sostituzione dello Stato alla Regione, .fu attuata in modo parziale, approssimativo ed inadeguato, oltreché, secondo l’espressione del decreto di rinvio a strumentale e clientelare. Sulla base di tali considerazioni parte attrice ha rilevato l’estraneità rispetto alla giurisdizione della Corte dell’ing. Gambarotta e il pieno coinvolgimento, per contro, dell’ex ministro e del suo segretario particolare, avendo quest’ultimo rivestito una posizione giuridica espressamente prevista, nel contesto della pubblica Amministrazione, dall’ art. 5 del R. D. 10 luglio 1924, n. 100 ed essendone stata dimostrata "l’ingerenza nelle attività della stessa Amministrazione e un ruolo determinante nei contatti con le imprese che avevano relazioni illegali con il Ministro.
Il Procuratore regionale nell’atto di citazione, ha fatto espresso rinvio alle "ampie e razionali indicazioni rinvenibili nelle richieste del Pubblico ministero e nei finali decreti di rinvio a giudizio "ed ha stimato il danno (provvisoriamente radicato sul valore del contratto salvo ulteriori puntualizzazioni - per effetto degli accertamenti in corso e dell’ulteriore svolgimento delle procedure penali in lire 14.612 milioni, corrispondenti alla quota di inutilità della spesa sostenuta (95% dell’ onere assunto per lo svolgimento del servizio di lettura e controllo delle ricette).
Il prof. Francesco De Lorenzo si è costituito in giudizio a mezzo degli avvocati prof. Franco Gaetano Scoca e Vania Romano, i quali hanno depositato in data 22 dicembre 1998 una memoria difensiva, rappresentando, in via preliminare, l’opportunità della sospensione del presente giudizio amministrativo contabile, in attesa della definizione dei giudizi penali promossi dalla magistratura di Napoli e di Roma contro il prof. De Lorenzo, per l’accertamento dei medesimi fatti indicati dal Procuratore regionale come fondamento della responsabilità.
Ancora, in via preliminare, i citati difensori sollevano eccezione di incompetenza territoriale della Sezione - giurisdizionale per il Lazio, sostenendo la competenza della Sezione per la Campania ed affermano, altresì, il difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 1, comma quarto, della legge n. 14 del 1994, come modificato dalla legge n. 639 del 1996, trattandosi di fatti risalenti al 1991, dai quali si assume essere derivato un danno a carico di ente (la Regione Campania diverso da quello di appartenenza del convenuto (Ministero della sanità). Nel merito, comunque, hanno sostenuto l’insussistenza del danno erariale, nonché dell’elemento soggettivo e del nesso di causalità. Conclusivamente difensori del convenuto hanno chiesto in via preliminare, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei direttori generali della programmazione sanitaria all’ epoca dei fatti (sig.ri Paderni Sergio e Falcitelli Nicola), nonché del Presidente della regione Campania p.t. Antonio Fantini e dell’ assessore alla sanità dell’ epoca, ovvero, qualora non si fosse ritenuto di disporre l’integrazione del contraddittorio l’assunzione dei testimoni nelle persone dei predetti, oltre che del sig. Angelo Gambarotta, in ordine allo svolgimento del rapporto concessorio di cui è causa.
In via pregiudiziale hanno poi chiesto la dichiarazione del difetto di giurisdizione, anche in ordine al danno morale e nel merito1 la reiezione di tutte le richieste formulate dal Procuratore regionale per insussistenza (e, in ogni caso, perché non e stata fornita prova della sussistenza) dei presupposti l’affermazione della responsabilità amministrativa.
In data 9 gennaio 1999 è stata depositata in segreteria memoria difensiva prodotta per il convenuto dott. Giovanni Marone, dall’avvocato Michele Costa, il quale ha sostenuto, preliminarmente, l’improcedibilità dell’azione della Procura regionale, nonché il difetto di giurisdizione dell’adita Corte "perché l’azione di responsabilità può essere promossa solo ed esclusivamente nei confronti dei pubblici dipendenti e dei pubblici amministratori" qualifica, questa, mai posseduta dal suo assistito in quanto non riconducibile alle funzioni di segretario particolare del Ministro della sanità svolte nel periodo dal 23 luglio 1989 al 1 settembre 1992.
In occasione della pubblica udienza dell’11 gennaio 1999 questa Sezione adottava una sentenza parziale (n.344/99-R depositata il 13 aprile 1999) con la quale affermava la propria competenza a conoscere del fatto oggetto del presente giudizio, nonchè una separata ordinanza (n.0201/99-R) con la quale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. Sergio Paderni ed Angelo Gambarotta, il primo quale direttore generale del Ministero della sanità che aveva seguito le varie fasi del procedimento di stipula della convenzione per l’espletamento del servizio di lettura ottica delle ricette nell’ambito della regione Campania, approvando, da ultimo, la relativa convenzione; il secondo per la sua qualità di amministratore delegato della società FINSIEL concessionaria del servizio in questione.
In data 7.11.2000, l’ing. Gambarotta depositava memoria di costituzione e difesa a mezzo dell’avvocato Massimo Annesi, con la quale affermava la nullità dell’atto di citazione ex art.164 c.p.c., il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dell’azione promossa dal Procuratore - regionale e comunque l’infondatezza della domanda nel merito.
In data 17.11.2000, anche l’avvocato Scoca faceva pervenire ulteriore memoria difensiva per il sig. De Lorenzo, contestando la ritualità della richiesta integrazione del contraddittorio.
In occasione dell’odierna udienza, le parti hanno confermato sostanzialmente quanto riportato negli atti scritti, ribadendo in specie le questioni pregiudiziali in punto di estinzione del giudizio e di supposto difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Considerato in
DIRITTO
In via pregiudiziale la difesa dei ricorrenti ha eccepito il verificarsi di una delle ipotesi di estinzione del processo, prevista e disciplinata dall’art. 307, III comma, sostenendo che la parte alla quale spettava di integrare il giudizio non vi avrebbe provveduto completamente e comunque entro il termine perentorio di sei mesi. Il Procuratore regionale avrebbe infatti intempestivamente notificato l’atto di citazione e di adempimento istruttorio al Gambarotta (in data 30.12.1999) mentre non sarebbe andata a buon fine la notifica al Paterni. In proposito risulta in atti che l’ordinanza con la quale questo Giudice chiedeva al competente Ufficio di Procura l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Gambarotta e del Paderni è stata comunicata al predetto Ufficio lo stesso giorno del suo deposito (13 aprile 1999), con la fissazione di un termine semestrale ai fini dell’adempimento. In pratica, secondo la prescrizione del Giudice, la citazione in giudizio dei soggetti indicati nell’atto istruttoria sarebbe dovuta intervenire entro il 25 novembre 1999, tenuto anche conto dell’interruzione feriale dei termini. Risulta per altrettanto per tabulas che l’atto integrativo di citazione, adottato in data 7 settembre 1999, è stato notificato al Gambarotta il 30 dicembre 1999 e, quindi, oltre il termine di sei mesi indicato dal giudice, mentre per il Paderni risulta attivata la procedura di notifica ex art.140 c.p.c. in data 27 settembre 1999 cui esito peraltro non è dato conoscere. Atteso quanto sopra, questo Giudice deve ricordare che nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, quando la parte cui spetta di integrare il giudizio non vi abbia provveduto entro il termine perentorio stabilito dal giudice, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del r.d. n.1038/1933 e 307, III comma del codice procedura civile, avuto riguardo al fatto che l’eccezione di estinzione sia stata proposta dalla parte interessata prima di ogni altra difesa ex art.307, IV comma, c.p.c..
Vi è peraltro da aggiungere che il principio dell’unità del rapporto processuale inibisce che esso possa estinguersi solo in parte. Tuttavia, in relazione a tale principio, rispetto al processo cumulativo soggettivo, va distinto il caso in cui alla pluralità di parti corrisponde una sostanziale pluralità di rapporti processuali da quello in cui a detta pluralità faccia riscontro l’unità inscindibile del rapporto processuale. Nel primo caso può determinarsi l’estinzione parziale del processo, in quanto i rapporti sono sostanzialmente autonomi e quindi nulla impedisce l’estinzione parziale; nel secondo invece, il rapporto processuale sostanzialmente unico, non è suscettibile di estinzione parziale. Tale ultima ipotesi ricorre quando si tratti di litisconsorzio necessario che, nel processo contabile (giusta anche l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, 7 maggio 1993, n, 5263), ricorre quando la condotta addebitabile a ciascuno sia definibile come illecita solo in stretto collegamento con la valutazione della condotta degli altri (v. anche Corte dei conti, Regione Lazio, n.93 del 24.9.98).
Nel caso di specie, non vi è chi non veda come le condotte dei singoli convenuti, pur ruotando intorno ad una singola fattispecie dannosa (e non potrebbe essere altrimenti) conservino, invece, una loro individualità ed autonomia1 secondo ruoli ben precisi, così come d’altra arte specificato nell’ordinanza di questa Sezione n.0201/99-R, tesi questa, avvalorata dal fatto che quello stesso Giudice, nel disporre l’adempimento istruttorio, abbia omesso qualunque riferimento alla sussistenza di eventuali aspetti solidaristici fra i soggetti convenuti.
Atteso quanto precede, questo Collegio non può che pronunciarsi per l’intervenuta estinzione del processo, per intempestiva notifica dell’atto integrativo del contraddittorio, nei confronti del Gambarotta, mentre non può esimersi dal rivolgersi nuovamente al competente Ufficio di Procura per conoscere le sorti del procedimento di notifica al Paterni, avviato, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 27.9.1999.
Nulla invece muta nei confronti degli originari convenuti, sigg. De Lorenzo e Marone1 nei confronti dei quali il processo prosegue nelle sue forme di rito.
Peraltro, questo Giudice è anche dell’avviso che continui a permanere a fini di giustizia e nell’economia generale del presente procedimento, la necessità di conoscere e di approfondire rapporti intercorsi con la società FINSIEL titolare del contestato rapporto costituito ai fini dell’espletamento del servizio in questione. D’altra parte, questo Collegio condivide la tesi in base alla quale l’originaria chiamata dell’ing. Gambarotta "per la sua qualità di amministratore delegato della Società FINSIEL" fosse da considerare irrituale ed improcedibile nella considerazione della insussistenza di un rapporto diretto fra questa giurisdizione ed una figura soggettiva privata. La successiva, intervenuta estinzione del processo nei confronti del predetto professionista ha comunque eliminato in radice ogni possibile disquisizione circa l’eventuale difetto di giurisdizione di questo Giudice nel rapporto de quo.
Tuttavia, ciò non impedisce a questo Giudice nel convincimento della sussistenza della predetta necessità conoscitiva di disporre oggi un nuovo adempimento istruttorio da porre in essere da parte della Procura regionale nei confronti della FINSIEL, nella persona del suo legale rappresentante. Pertanto, e conclusivamente, questo Collegio dichiara estinto il presente processo nei confronti dell’ing. Angelo Gambarotta ed ordina alla Procura regionale di produrre ogni utile documentazione al fine di conoscere l’esito del procedimento di notifica dell’atto di citazione in integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Paderni, nonché di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della FINSIEL, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Nulla per le spese per ciò riguarda il rapporto processuale con l’ing. Gambarotta.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente processo nei confronti del sig. Gambarotta e
ORDINA
alla Procura regionale di produrre ogni utile, documentazione al fine di conoscere l’esito del procedimento di notifica dell’atto di citazione in integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Paderni, nonchè di disporre l’integrazione del contraddittorio medesimo nei confronti della FINSIEL nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Nulla per le spese per ciò riguarda iL rapporto processuale instaurato con l’ing.. Gambarotta. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre2000.
Omissis
Depositata il 6 febbraio 2001.