CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE - Sentenza 13 gennaio 2003 n. 1/2003/QM – Pres. Castiglione Morelli, Est. Mastropasqua - PM Rebecchi.
Corte dei conti – Questioni di massima – Proposizione da parte del Procuratore generale – Sopravvenuta pronuncia del giudice d’appello – Improcedibilità.
Va dichiarata improcedibile la questione di massima introdotta dal Procuratore generale, qualora prima della sua risoluzione, da parte delle Sezioni riunite intervenga la sentenza del giudice d’appello, che per il suo carattere definitivo, rende inutile la soluzione della questione relativamente alla fattispecie in ordine alla quale è stata proposta.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato nella Segreteria delle Sezioni riunite in data 24 maggio 2002 ed iscritto al n. 145/SR/QM il Procuratore Generale ha chiesto a queste Sezioni Riunite di pronunciarsi sulla seguente questione di massima: "se nell’esecuzione delle opere pubbliche, anche mediante l’istituzione di cantieri scuola, l’esordio della prescrizione si individua nel momento dei singoli pagamenti o, invece, si determina mediante la diversa decorrenza del periodo prescrizionale dall’esito del collaudo".
Più in particolare rispetto al casi in relazione al quale propone la questione se "in ipotesi di danno per discordanza nell’esecuzione di lavori pubblici, anche mediante cantieri di lavoro, tra le opere effettivamente eseguite e la rappresentazione cartolare e documentale attestata dal direttore dei lavori, il dies a quo della prescrizione coincide con il collaudo o, a tal fine rilevano i singoli pagamenti eseguiti durante il corso dei lavori e delle forniture".
La questione veniva proposta nel corso del giudizio instaurato dal competente Procuratore Regionale nei confronti di Vito I, Antonino F, Antonio C per danni asseritamente arrecati al Comune di P in conseguenza di lavori finanziati con leggi regionali riguardanti l’apertura di cantieri di lavoro di sistemazione di strade effettuata con materiale di cattiva qualità.
Il giudizio si era concluso in primo grado con sentenza della Sezione giurisdizionale Regione Siciliana n. 77/2000/Resp. del 12 giugno 2000, avverso la quale il Procuratore regionale presso la Sezione d’appello per la Sicilia aveva proposto gravame.
Con detta sentenza era stata dichiarata la prescrizione del diritto nei confronti dei sigg. F e I, facendo coincidere l’esordio della prescrizione con la data di pagamento della spesa sostenuta per i cantieri di lavoro.
Con ampia argomentazione il Procuratore Generale contesta la ora esposta tesi chiedendo che l’esordio della prescrizione venga fissata alla data di collaudo delle opere.
Nel presente giudizio si è costituito Vito I, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Palmieri, giusta procura a margine della memoria depositata in data 21 ottobre 2002.
Nell’atto il difensore ricorda che la Sezione d’appello per la Regione Siciliana con sentenza n. 136/A/02 del 4 settembre 2002 si è pronunciata sul gravame proposto dalla parte pubblica avverso la sentenza di primo grado, confermando l’intervenuta prescrizione del diritto. Conseguentemente chiede che venga dichiarata la improcedibilità ed inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale per intervenuta definizione del giudizio in relazione al quale la questione era stata sollevata.
Eccepisce anche la improcedibilità ed inammissibilità del ricorso sotto altro profilo.
Nella discussione orale sia il Pubblico Ministero che l’Avv. Palmieri hanno chiesto che la questione di massima venga dichiarata improcedibile.
Con atto depositato in data 30 maggio 2002 ed iscritto al 146/SR/QM del registro di Segreteria della Sezioni riunite il Procuratore Generale ha proposto questione di massima in ordine all’esordio della prescrizione in materia di opere pubbliche, for-mulando il seguente quesito: "Nell’esecuzione delle opere pubbliche, anche mediante l’istituzione di cantieri-scuola, l’esordio della prescrizione si individua nel momento dei singoli pagamenti o, invece, si determina mediante la diversa decorrenza del termine prescrizionale dall’esito del collaudo e/o dall’indispensabile verifica di utilità pubblica dell’opera".
La questione è stata proposta nel corso del giudizio instaurato dal competente Procuratore regionale nei confronti di Vincenzo R, Andrea LG, Benedetto N concluso in primo grado con la sentenza della Sezione giurisdizionale Regione Sicilia n. 94/2000/Resp. del 25 luglio 2000 gravata dal Procuratore regionale presso la Sezione di appello Regione Sicilia.
Il Procuratore Generale prospetta considerazioni analoghe a quella esposta relativamente alla precedente questione di massima.
Con atto depositato in data 16 settembre 2002 si è costituito in giudizio Andrea LG, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Rao.
Nella memoria il difensore contesta che in sede di collaudo possa o debba essere accertata la demanialità dell’opera ed afferma che nella fattispecie, il Comune era venuto a conoscenza dei fatti almeno dal momento dell’esercizio dell’azione penale nei confronti dei tecnici comunali. Chiede pertanto che venga respinta la tesi avanzata dal Procuratore Generale.
Il Procuratore Generale ha depositato in udienza copia della sentenza della Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, (n. 135/A/02 in data 3/9/2002) definitiva del giudizio in quel grado, chiedendo conseguentemente pronuncia di improcedibilità del giudizio.
I due giudizi vengono riuniti per connessione oggettiva.
I giudizi nel momento nel quale sono stati proposti erano ammissibili in quanto a quel momento pendevano i rispettivi appelli avverso la sentenza di primo grado.
Nelle more sono però intervenute le sentenze pronunciate dal giudice di appello sui gravami innanzi a lui pendenti, anteriormente alla soluzione da parte di queste Sezioni Riunite delle deferite questioni di massima.
Dette sentenze hanno comunque il carattere della definitività, con la conseguenza che qualsiasi pronuncia di questo giudice sulle deferite questioni di massima non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie in ordine alle quali sono state proposte.
Va di conseguenza dichiarata la improcedibilità dei giudizi.
P.Q.M.
La Corte dei conti a Sezioni riunite dichiara la improcedibilità dei giudizi, riuniti in rito, per le questioni di massima indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2002.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Nicola MASTROPASQUA) (Francesco CASTIGLIONE MORELLI )
Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2003.