CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 23 luglio 2002 n. 383 – Pres. RUPERTO, Red. ONIDA – (giudizio promosso con ordinanza del 5 ottobre 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2002).
Elezioni – Ineleggibilità ed incompatibilità – Consiglieri regionali – Disciplina dell’incompatibilità prevista dall’art. 4 della L. n. 154/1981 – Per i consiglieri che siano anche assessori di un Comune compreso nel territorio della Regione – Questione di legittimità costituzionale – Sollevata in riferimento agli artt. 5, 122 e 123 della Costituzione – Manifesta infondatezza.
Fonti - Generalità – Riforma del titolo V della Costituzione – Operata dalla L. cost. n. 3/2001 – Effetti sulla normativa statale preesistente – Applicabilità del principio di continuità – Permanenza in vigore delle norme, anche se incompatibili, fino a quando il legislatore regionale non sostituisca le norme incompatibili.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione - dell’art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), il quale prevede l’incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione.
Il nuovo testo dell’art. 122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l’altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali (con il rispetto dei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica) – infatti dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità (1), l’efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all’epoca della sua emanazione (2).
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(1) Cfr. Corte cost., sentenza n. 13 del 1974 e ordinanza n. 269 del 1974.
(2) Sul principio v. anche Corte Cost., sentenza 23 luglio 2002 n. 376, in questa Rivista Internet, pag.
http://www.giustamm.it/private/corte/ccost_2002-07-23-1.htm
ORDINANZA N. 383
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e dell’art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza del 5 ottobre 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Ugo Sodano, di Simone Gargano, del Comune di Roma e della Regione Lazio nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Andrea Guarino per Ugo Sodano, Federico Tedeschini e Piero Sandulli per Simone Gargano, Achille Chiappetti e Aldo Rivela per la Regione Lazio.
Ritenuto che – nel corso di un giudizio promosso dal primo dei non eletti per sentire dichiarare la decadenza per incompatibilità dalla carica di un consigliere della Regione Lazio, candidatosi nella stessa lista elettorale del ricorrente, in quanto successivamente nominato assessore del Comune di Roma – il Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 29 gennaio 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 5, 76 (quest’ultimo deducibile, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione), 122 e 123 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e dell’art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);
che il remittente, esposto lo svolgimento del processo dinanzi a lui pendente, osserva che le norme denunciate prevederebbero l’incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione;
che il giudice a quo ritiene l'art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, interpretato come norma di disciplina delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali, costituzionalmente illegittimo, sia per invasione della sfera di autonomia riservata alle Regioni dall’art. 122 della Costituzione (il quale, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dall’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, attribuisce alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali), sia per superamento dei limiti della delega legislativa conferita al Governo con l’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (in contrasto quindi con l’art. 76 della Costituzione);
che anche l’art. 4 della legge n. 154 del 1981 violerebbe l’art. 122 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti Ugo Sodano, ricorrente nel giudizio a quo, nonché Simone Gargano e la Regione Lazio, parti convenute nel giudizio medesimo, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che la difesa di Ugo Sodano ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o (manifestamente) infondata;
che la questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000 sarebbe inammissibile per irrilevanza, dato che questa norma, inserita nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali, disciplinerebbe soltanto l’incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale;
che l’unica disposizione applicabile sarebbe l’art. 4 della legge n. 154 del 1981, ma rispetto a quest’ultima disposizione il giudice remittente non avrebbe motivato le ragioni del presunto contrasto con l’art. 122 della Costituzione, contravvenendo all’obbligo di motivazione delle ragioni di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
che, in ogni caso, la questione avente ad oggetto l’art. 4 della legge n. 154 del 1981 sarebbe manifestamente infondata: in primo luogo perché dalla norma transitoria dettata dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 si ricaverebbe che il legislatore costituzionale ha disposto il mantenimento in vita della legislazione statale vigente finché la Regione non abbia esercitato il potere normativo ad essa attribuito dal nuovo art. 122 della Costituzione; in secondo luogo perché nelle materie riservate alla potestà concorrente di Stato e Regioni le disposizioni statali di dettaglio continuerebbero ad applicarsi fino a quando la Regione non abbia provveduto ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai principi posti dal legislatore statale; in terzo luogo perché l’art. 4 della legge n. 154 del 1981 sarebbe norma di principio, posta a tutela del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione degli enti locali, essendo volta a garantire il libero espletamento delle cariche elettive;
che la difesa di Simone Gargano – dopo aver ricordato che il Consiglio regionale del Lazio, nella seduta del 4 luglio 2001, ha approvato una modifica del proprio regolamento interno, dettando, all’art. 116, una "misura di salvaguardia" che sospende qualsiasi procedimento volto all’accertamento delle cause di incompatibilità dei consiglieri regionali – ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia accolta, in particolare osservando che l’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000 sarebbe incostituzionale, perché la legislazione statale che continua a dettare la disciplina di una materia riservata alla competenza della Regione si porrebbe in contrasto con l’art. 122 della Costituzione (anche alla luce della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); e che l’incostituzionalità dell’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000 non determinerebbe la reviviscenza dell’art. 4 della legge n. 154 del 1981, non essendo configurabile una rinnovata vigenza di una norma ormai abrogata e contrastante con una norma di rango costituzionale;
che la Regione Lazio, premesso che, nelle more della pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, il Sindaco del Comune di Roma ha accolto le dimissioni del Gargano, il quale non riveste più la carica di assessore, ha concluso perché la questione sia dichiarata inammissibile per difetto sopravvenuto di rilevanza, e in subordine sia accolta;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per il rigetto dei dubbi di legittimità costituzionale, sul rilievo che il novellato art. 122 della Costituzione non precluderebbe l’applicazione della normativa statale vigente là dove la Regione non abbia ancora esercitato la propria potestà legislativa; e perché non sussisterebbe il denunciato vizio di eccesso di delega riguardante l’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, dato che la norma si riferirebbe esclusivamente all’ordinamento degli enti locali;
che, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Lazio ha articolato le proprie difese ribadendo in via preliminare che la cessazione dalla carica di assessore determinerebbe il sopravvenuto difetto di rilevanza della questione ed osservando che la disposta modifica del regolamento interno del Consiglio regionale avrebbe "congelato" ogni procedimento diretto all’accertamento di situazioni di incompatibilità fino all’adozione della nuova disciplina regionale in materia elettorale; e nel merito sostenendo che l’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000 si presterebbe ad una lettura restrittiva, conforme a Costituzione, nel senso che esso riguardi esclusivamente amministratori comunali e provinciali e consiglieri di questi enti locali, mentre l’art. 4 della legge n. 154 del 1981 sarebbe in contrasto con l’art. 122 della Costituzione, non potendosi, in mancanza di un’apposita legge di principio, assegnare valore cogente ai casi di incompatibilità indicati dalle leggi statali vigenti, emanate quando la competenza legislativa statale in materia era piena;
che anche Ugo Sodano ha depositato, in prossimità dell’udienza, una memoria illustrativa, nella quale si esclude che la questione di costituzionalità sia divenuta irrilevante per effetto della rimozione del Gargano dall’incarico di assessore comunale, in quanto detta rimozione sarebbe tardiva e non idonea a sanare la causa di incompatibilità, atteso che con l’inizio del procedimento amministrativo contemplato dall’art. 7 della legge n. 154 del 1981 o con la proposizione del ricorso al tribunale civile la situazione di incompatibilità da accertare si "cristallizzerebbe" a quel momento;
che in data 5 giugno 2002 si è costituito il Comune di Roma, chiedendo che sia disposta la restituzione degli atti al giudice remittente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.
Considerato che deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile l’atto di costituzione del Comune di Roma, in quanto depositato dopo che era trascorso il termine perentorio, stabilito dall’art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale (tra le molte, ordinanza n. 309 del 2002);
che l’accettazione, da parte del Sindaco del Comune di Roma, delle sopravvenute dimissioni di Simone Gargano dall’incarico di assessore comunale – a prescindere dall’idoneità della stessa a rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità – non impone la restituzione degli atti al Tribunale remittente, giacché il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 22 delle norme integrative: cfr., da ultimo, ordinanza n. 110 del 2000);
che la questione concernente l’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000 è irrilevante: la norma denunciata, inserita nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali, si riferisce infatti alle cause ostative alla carica di (sindaco o di) assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione (nonché di presidente della Provincia o di assessore provinciale), mentre nel giudizio a quo si controverte di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, ipotesi che continua ad essere disciplinata dall’art. 4 della legge n. 154 del 1981, considerato che l’art. 274, comma 1, lettera l, del citato testo unico, nel disporre l’abrogazione di quest’ultima legge, fa espressamente salve "le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali";
che il dubbio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 4 della legge n. 154 del 1981, sollevato in riferimento all’art. 122 della Costituzione (e agli artt. 5 e 123 della Costituzione, questi ultimi tuttavia richiamati soltanto nel dispositivo dell’ordinanza di remissione, senza alcuna specifica motivazione), è manifestamente infondato;
che, infatti, il nuovo testo dell’art. 122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l’altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali (con il rispetto dei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica) – dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità (cfr. sentenza n. 13 del 1974 e ordinanza n. 269 del 1974), l’efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all’epoca della sua emanazione;
che l’intervenuta modifica del regolamento interno del Consiglio regionale, con cui si dispone la sospensione delle procedure di esame delle cause di incompatibilità fino all’entrata in vigore della legge regionale in materia, non integra una disciplina regionale delle cause di incompatibilità medesime, suscettibile di sostituirsi a quella della legge statale in vigore.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
(a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe;
(b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.