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n. 11-2002.

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 31 ottobre 2002 n. 433 - Pres. RUPERTO, Red. MARINI - (giudizio promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 2002 dal T.A.R. Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Luca Gianpiero contro il Ministero della Giustizia ed altra, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2002).

Professioni - Notai - Iscrizione nel ruolo - Sospensione cautelare - Disciplina prevista dall’art. 5 della L. n. 89/1913 e dall’art. 1 della L. n. 328/1995 - Previsione di tale misura cautelare come obbligatoria, in relazione a procedimenti penali per determinati reati -  Illegittimità costituzionale - Va dichiarata  - Valutazione delle esigenze cautelari del singolo caso - Necessità.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall’art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall’Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nel singolo caso preso in considerazione (1).

Il legislatore può eccezionalmente istituire misure cautelari obbligatorie solo in riferimento ad ipotesi circoscritte nelle quali l’esigenza cautelare che fonda la sospensione è apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge e sempre che la misura stessa sia contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili per la protezione dell’interesse pubblico che essa è diretta a tutelare nell’attesa di un successivo accertamento giudiziale, in ossequio al criterio di proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all’art. 3 della Costituzione (2). Tale criterio risulta violato nel caso di previsione di una sospensione cautelare destinata a durare a tempo indeterminato fino alla definitiva conclusione del procedimento penale (3).

La disciplina prevista per i notai dalle norme de quibus, nella parte in cui in atto stabilisce che l’esercizio dell’azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato, è costituzionalmente illegittima, sotto il duplice e concorrente profilo dell’ampiezza ed eterogeneità dei reati alla quale fa riferimento quale presupposto della misura cautelare e della durata indeterminata della sospensione dell’iscrizione fino al definitivo giudicato sull’accusa penale.

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(1) Ha osservato in generale la Corte che la sospensione dell’iscrizione nel ruolo dei notai è una misura cautelare, finalizzata alla tutela, in via provvisoria, dell’interesse pubblico alla affidabilità della funzione notarile che potrebbe risultare compromessa dalla titolarità della funzione stessa in capo a soggetti imputati di reati di non trascurabile gravità.

La disciplina in atto prevista (art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328), finisce per far configurare la sospensione cautelare in questione come una misura obbligatoria, collegata solo al verificarsi di determinate circostanze di fatto (imputazione per determinati reati), indipendentemente da una valutazione in concreto della sua opportunità e della sua rispondenza al pubblico interesse; mentre la durata della misura stessa, coincidendo con la definitiva conclusione del procedimento penale, può prolungarsi per un periodo di tempo pari a quello, talvolta assai lungo, di prescrizione del reato.

Per ritenere la misura cautelare de qua costituzionalmente legittima, occorre affermare invece la necessità, ai fini dell’adozione della misura, di una valutazione dell’Amministrazione sulla ricorrenza di concrete esigenze cautelari.

La discrezionalità della misura fa, infatti, venir meno la esigenza, costituzionalmente imposta, del riferimento legislativo ad ipotesi specifiche e circoscritte di reato affermata dalla stessa Corte Costituzionale solo per le misure cautelari obbligatorie; ferma restando, per le altre misure, la insindacabile libertà del legislatore di fissare, con il rispetto del generale limite della non manifesta irragionevolezza, gli specifici presupposti della loro adozione.

Su tale base è stata anche superata la censura riguardante la mancanza di un termine massimo di durata della sospensione, diverso dal proscioglimento o dalla declaratoria di estinzione del reato, dovendosi per le misure sospensive a carattere discrezionale escludere la necessità della previsione di un limite temporale di efficacia, proprio in quanto tali misure sono in ogni momento revocabili, in relazione al possibile venir meno delle esigenze cautelari che le giustificano (cfr. Corte Cost., sentenza 2 novembre 2000, n. 454, in questa Rivista n. 11-2000).

(2) Cfr. Corte Cost., sentenza 3 maggio 2002, n. 145, in questa Rivista n. 5-2002 e 3 giugno 1999, n. 206, ivi, n. 6-1999.

(3) Cfr. Corte Cost., sentenza n. 206 del 1999, cit.

 

 

SENTENZA N. 433

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall’art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 2002 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Luca Gianpiero contro il Ministero della giustizia ed altra, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza emessa il 12 marzo 2002 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, 41, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall’art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui prevede che l’esercizio dell’azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato.

Quanto alla rilevanza della questione il rimettente espone di essere chiamato a decidere su due ricorsi, riuniti per connessione, proposti dallo stesso attore per l’annullamento di altrettanti provvedimenti della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, riguardanti l’uno il rigetto dell’istanza diretta ad ottenere il certificato di idoneità per la funzione di coadiutore notarile, l’altro la nomina dei vincitori del concorso notarile, nella parte in cui esclude il ricorrente dal diritto di scelta della sede ai sensi del citato art. 5, primo comma, numero 3, della legge n. 89 del 1913.

Nel merito, il giudice a quo osserva che quella prevista dalla norma impugnata è una misura cautelare interdittiva de jure, quanto all’iscrizione nel ruolo dei notai, per colui nei cui confronti sia stata esercitata l’azione penale per un qualsiasi reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, e che detta misura trova rispondenza nella misura cautelare sospensiva discrezionale prevista dall’art. 140 della stessa legge n. 89 del 1913 e nelle misure sospensive e destitutive de jure previste dagli artt. 139 e 142.

Ricorda il rimettente che le due norme da ultimo citate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza n. 40 del 1990, proprio nella parte in cui escludevano qualsiasi discrezionalità nell’adozione, da parte del giudice, del provvedimento di inabilitazione del notaio a seguito di condanna penale non definitiva, per i medesimi reati di cui all’art. 5, numero 3, ovvero configuravano la destituzione come effetto automatico della condanna passata in giudicato.

Viceversa, l’art. 140 della medesima legge ha superato indenne lo scrutinio di legittimità costituzionale (sentenza n. 454 del 2000), in considerazione del carattere discrezionale del provvedimento di inabilitazione previsto da detta norma, revocabile in ogni momento in relazione al possibile venir meno delle esigenze cautelari.

Ricorda ancora il giudice a quo che, in precedenza, questa stessa Corte, con la sentenza n. 206 del 1999, aveva ritenuto costituzionalmente legittima la misura cautelare sospensiva obbligatoria del dipendente pubblico per effetto di rinvio a giudizio, prevista dall’art. 15 della legge n. 55 del 1990, in considerazione del circoscritto numero di reati ivi specificati e dell’esistenza di un limite di durata massima della misura stessa, desumibile in via interpretativa da altra norma dell’ordinamento.

Ritiene il rimettente che – pur tenuto conto delle differenze esistenti tra la posizione del notaio o del pubblico dipendente, da un lato, e quella di colui che ancora non abbia acquisito tali qualifiche pur avendo superato le prove concorsuali, dall’altro – siano tuttavia applicabili nella specie i medesimi principi enunciati nella richiamata giurisprudenza costituzionale e che pertanto una misura interdittiva, quale quella prevista dalla norma impugnata, che consegua automaticamente al mero rinvio a giudizio per reati individuati sulla base della sola pena edittale, senza previsione di un termine massimo di durata, se non il definitivo proscioglimento o l’estinzione del reato, si ponga in contrasto con gli artt. 3, 35, 41, 51 e 97 della Costituzione, in quanto non rispondente ad un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti.

La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata non priverebbe, d’altra parte, di tutela gli interessi pubblici in quanto, una volta intervenuta la nomina a notaio dell’interessato, potrebbe trovare applicazione il citato art. 140 della legge n. 89 del 1913, che prevede il provvedimento discrezionale di inabilitazione del notaio all’esercizio delle sue funzioni in caso di pendenza di procedimento penale per i medesimi reati previsti dall’art. 5, primo comma, numero 3.

2.- E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione, sulla scorta delle considerazioni svolte in una memoria depositata nell’imminenza della camera di consiglio.

La parte pubblica osserva, innanzitutto, che le censure svolte nell’ordinanza di rimessione non riguardano l’automatismo della misura cautelare interdittiva, ma solamente il fatto che questa consegua al rinvio a giudizio per reati definiti solo in ragione della pena edittale e senza prestabilire un limite certo di durata della sua efficacia se non il definitivo proscioglimento o l’estinzione del reato.

La questione, così posta, sarebbe – secondo l’Avvocatura - sicuramente infondata, avendo questa stessa Corte espressamente escluso, nella sentenza n. 454 del 2000, che sia costituzionalmente necessaria la determinazione di un limite massimo di durata della misura cautelare.

Nessuno dei parametri evocati risulterebbe dunque violato, «posto che la compressione dell’interesse del soggetto che aspiri ad acquisire la posizione di professionista o di dipendente pubblico [. . .] appare giustificata dall’avvenuto esercizio di un’azione penale per un reato particolarmente grave che pregiudichi la credibilità della professione stessa».

La misura cautelare di cui si tratta non contrasterebbe, in definitiva, con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e sarebbe, in ogni caso, destinata ad essere sostituita dalla sanzione definitiva.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 35, 41, 51 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall’art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui prevede che l’esercizio dell’azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato.

Assume in buona sostanza il giudice a quo che la misura interdittiva obbligatoria così configurata, in quanto ricollegata al mero esercizio dell’azione penale per reati individuati sulla base della sola pena edittale, senza previsione di un termine massimo di durata se non il definitivo proscioglimento o la declaratoria di estinzione del reato, non sembrerebbe rispondere ad un ragionevole bilanciamento tra le esigenze cautelari e l’interesse del soggetto sottoposto a giudizio.

2.- La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

3.- Deve, anzitutto, ribadirsi la natura cautelare della sospensione dell’iscrizione nel ruolo dei notai in quanto misura finalizzata alla tutela, in via provvisoria, dell’interesse pubblico alla affidabilità della funzione notarile che potrebbe risultare compromessa dalla titolarità della funzione stessa in capo a soggetti imputati di reati di non trascurabile gravità. E va, altresì, precisato che trattasi di misura obbligatoria, essendo collegata solo al verificarsi di determinate circostanze di fatto (imputazione per determinati reati), indipendentemente da una valutazione in concreto della sua opportunità e della sua rispondenza al pubblico interesse; mentre la durata della misura stessa, coincidendo con la definitiva conclusione del procedimento penale, può prolungarsi per un periodo di tempo pari a quello, talvolta assai lungo, di prescrizione del reato.

Ora, il legislatore, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, può eccezionalmente istituire misure cautelari obbligatorie solo in riferimento ad «ipotesi circoscritte nelle quali l’esigenza cautelare che fonda la sospensione è apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge» e sempre che la misura stessa sia contenuta «nei limiti di durata strettamente indispensabili» per la protezione dell’interesse pubblico che essa è diretta a tutelare nell’attesa – come nella specie - di un successivo accertamento giudiziale, «in ossequio al criterio di proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all’art. 3 della Costituzione» (sentenze n. 145 del 2002 e n. 206 del 1999). Criterio che, sempre secondo questa Corte, risulta violato dalla previsione di una sospensione cautelare destinata a durare a tempo indeterminato fino alla definitiva conclusione del procedimento penale (sentenza n. 206 del 1999).

4.- Sulla base di quanto precede va, dunque, affermata l’illegittimità costituzionale della norma denunciata sotto il duplice e concorrente profilo dell’ampiezza ed eterogeneità dei reati alla quale fa riferimento quale presupposto della misura cautelare e della durata indeterminata della sospensione dell’iscrizione fino al definitivo giudicato sull’accusa penale.

Vizi, questi specificati, che devono essere eliminati attraverso una pronuncia che affermi la necessità, ai fini dell’adozione della misura de qua, di una valutazione dell’Amministrazione sulla ricorrenza di concrete esigenze cautelari.

La discrezionalità della misura fa, infatti, venir meno la esigenza, costituzionalmente imposta, del riferimento legislativo ad ipotesi specifiche e circoscritte di reato affermata da questa Corte solo per le misure cautelari obbligatorie; ferma restando, per le altre misure, la insindacabile libertà del legislatore di fissare, con il rispetto del generale limite della non manifesta irragionevolezza, gli specifici presupposti della loro adozione. Rimane su tale base anche superata la censura riguardante la mancanza di un termine massimo di durata della sospensione, diverso dal proscioglimento o dalla declaratoria di estinzione del reato, dovendosi per le misure sospensive a carattere discrezionale escludere la necessità della previsione di un limite temporale di efficacia, proprio in quanto tali misure sono in ogni momento revocabili, in relazione al possibile venir meno delle esigenze cautelari che le giustificano (sentenza n. 454 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall’art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall’Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2002.

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