CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 7 novembre 2002 n. 439 – Pres. RUPERTO, Red. CHIEPPA - (giudizio promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 2001 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Programma Maurizio e Azienda trasporti milanesi s.p.a., iscritta al n. 874 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2001).
1. Giurisdizione e competenza - Lavoro – Autoferrotranvieri – Controversie in materia di sanzioni disciplinari – Competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo – Sussistenza ex artt. 1 L. n. 628/1952, 1, 3 e 4 L. n. 1054/1960 e 58 all. A) R.D. n. 148/1931 – Questione di legittimità costituzionale – Sollevata con riferimento all’art. 3 Cost. – Manifesta infondatezza – Attribuzione di tutte le controversie di lavoro al G.O. – Non comporta necessariamente che per alcuni tipi di controversie permanga la giurisdizione del G.A., anche se tali controversie involgano questioni relative a diritti soggettivi.
2. Giurisdizione e competenza – Generalità – Potere discrezionale del legislatore di ripartire la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, a seconda della tipologia e del contenuto dell'atto oggetto di tutela giurisdizionale – Sussiste - Limiti.
3. Giustizia amministrativa – Generalità – Tutela offerta dal G.A. – Non è inferiore a quella assicurata dal G.O.
1. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario, la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri.
In realtà, la scelta discrezionale del legislatore di non intervenire (modificandola) sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle anzidette aziende (in mano pubblica o privata) di trasporto, non è censurabile sul piano costituzionale, non essendo manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria, né potendo configurarsi un obbligo, per lo stesso legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione dell'intero riparto della giurisdizione, anche per i settori particolari caratterizzati da specialità di rapporti, di esigenze e di disciplina.
La scelta discrezionale operata dal legislatore, in tema di tutela giurisdizionale, nella specifica materia, in cui si configurano posizioni di diritto soggettivo (sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende dell'anzidetto settore di trasporti), è scelta costituzionalmente non obbligata e, quindi, è suscettibile di altra soluzione (purché egualmente non irragionevole o arbitraria) in relazione a diversa valutazione di preminenti esigenze o a differente assetto organizzativo o sostanziale del settore (1).
2. Resta in ogni caso rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario (con i consueti limiti della non manifesta irragionevolezza e palese arbitrarietà) - suscettibile di modificazioni in relazione ad una nuova valutazione delle esigenze di giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali - ripartire la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, a seconda della tipologia e del contenuto dell'atto oggetto di tutela giurisdizionale, conferendo anche un potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge (2).
3. Non si può affermare, in linea di principio, che dinanzi al giudice amministrativo sia offerta una tutela meno vantaggiosa o appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario (3).
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(1) Cfr. Corte Cost., ordinanza n. 161 del 2002.
(2) Cfr. Corte Cost., sentenza 23 luglio 2001 n. 275, in questa Rivista n. 7/8-2001; ordinanze n. 161 del 2002; n. 414 del 2001.
(3) Cfr. Corte Cost., sentenza n. 62 del 1996, ordinanza n. 161 del 2002, in fattispecie identica alla presente; v. anche sentenze n. 140 del 1980; n. 47 del 1976; n. 43 del 1977.
V. anche Corte Cost., ordinanza 21 luglio 1988 n. 867, in questa Rivista, con commento di G. VIRGA, Interessi legittimi e diritti soggettivi: una distinzione ancora utile per conseguire una migliore tutela.
ORDINANZA N. 439
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) - rectius: del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane) e degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 2001 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Programma Maurizio e Azienda trasporti milanesi spa, iscritta al n. 874 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione dell'Azienda trasporti milanesi;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 17 agosto e depositata il 20 agosto 2001, il Tribunale di Milano - sezione lavoro - nel corso di un giudizio in cui un dipendente dell’Azienda trasporti milanesi spa aveva impugnato la destituzione dal servizio disposta dal Consiglio di disciplina dell’Azienda stessa - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) - rectius: del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane) e degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 - nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario, la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri;
che la norma impugnata sarebbe, secondo il rimettente, tuttora in vigore non essendo stata abrogata, né espressamente né implicitamente, dalla normativa che si è succeduta nel tempo (art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; art. 102 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");
che la Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 1996, ha giustificato la differente disciplina in punto di giurisdizione cui è sottoposto il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri rispetto a quello dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in considerazione della specialità del primo rapporto e della esigenza di tutelare l’interesse collettivo al buon funzionamento e alla sicurezza dei trasporti;
che tale giustificazione - secondo il giudice a quo - se era sostenibile nel periodo in cui le controversie relative ai dipendenti pubblici erano conosciute dal giudice amministrativo con consequenziale "assimilazione - solo parziale - dell’autoferrotranviere all’impiegato pubblico", non lo sarebbe più a seguito del mutamento del quadro normativo avvenuto con la c.d. privatizzazione del pubblico impiego;
che il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo determinerebbe, pertanto, conclude il rimettente, la violazione dell’art. 3 della Costituzione per illogicità della previsione normativa censurata;
che si è costituita l’Azienda trasporti milanesi spa chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, non essendo mutati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali era stata emanata la citata sentenza della Corte costituzionale;
che con successiva memoria del 6 maggio 2002, l’Azienda trasporti milanesi spa ha ripreso il contenuto delle argomentazioni addotte nella precedente memoria, sottolineando, in particolare, che la norma impugnata sarebbe espressione di una discrezionalità legislativa ragionevolmente esercitata;
che con un ulteriore scritto difensivo del 6 giugno 2002 l'Azienda trasporti milanese spa ha ribadito le argomentazioni contenute nell' ultima memoria.
Considerato che non sono stati dedotti né sussistono motivi per pervenire ad una diversa soluzione della questione già oggetto di esame con sentenza n. 62 del 1996 (non fondatezza) e con ordinanza n. 161 del 2002 (manifesta infondatezza), non essendo mutati i presupposti, sia di diritto sia di fatto, in base ai quali sono state emesse le pronunce di infondatezza sulla base del medesimo parametro costituzionale;
che, infatti, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 29 del 1993 (invocata nell’ordinanza di remissione) preesisteva alla sentenza n. 62 del 1996, mentre il d.lgs. n. 80 del 1998 deve essere considerato come completamento di riforma già delineata con l’anzidetto d.lgs. n. 29 del 1993;
che questa Corte in ordine alla questione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di provvedimenti sanzionatori disciplinari del predetto personale dei trasporti in concessione, ha escluso la violazione del principio di eguaglianza, in mancanza di omogeneità di situazioni, con riferimento sia agli enti pubblici economici (sentenza n. 208 del 1984), sia alle Ferrovie dello Stato anche dopo la delegificazione del rapporto di lavoro e l'autorizzazione alla contrattazione collettiva di categoria, in deroga alle disposizioni dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 (sentenza n. 62 del 1996), sia, infine, al rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (ordinanza n. 161 del 2002);
che la specialità (sia pure residuale: cfr. sentenza n. 190 del 2000) del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e soprattutto la peculiarità delle scelte organizzative delle relative aziende e del compiuto ed organico sistema disciplinare hanno giustificato la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a tutelare l'interesse collettivo - ritenuto preminente - al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto anzidetto, avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti (sentenza n. 62 del 1996; ordinanza n. 161 del 2002);
che la richiamata specialità (con conseguente disomogeneità del tertium comparationis, indicato dal giudice rimettente) del corpus compiuto ed organico, che regola la materia disciplinare delle aziende (si noti, sia in mano pubblica sia privata) dell'anzidetto settore di servizio pubblico dei trasporti, rende - sul piano costituzionale - la ripartizione della giurisdizione non necessariamente dipendente dalla giurisdizione ormai spettante al giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (ordinanza n. 161 del 2002);
che, in realtà, la scelta discrezionale del legislatore di non intervenire (modificandola) sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle anzidette aziende (in mano pubblica o privata) di trasporto, non è censurabile sul piano costituzionale, non essendo manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria, né potendo configurarsi un obbligo, per lo stesso legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione dell'intero riparto della giurisdizione, anche per i settori particolari caratterizzati da specialità di rapporti, di esigenze e di disciplina;
che questa Corte ha ripetutamente affermato che resta rimesso alla scelta discrezionale (con i consueti limiti della non manifesta irragionevolezza e palese arbitrarietà) del legislatore ordinario - suscettibile di modificazioni in relazione ad una nuova valutazione delle esigenze di giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali - ripartire la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, a seconda della tipologia e del contenuto dell'atto oggetto di tutela giurisdizionale, conferendo anche un potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge (sentenza n. 275 del 2001; ordinanze n. 161 del 2002; n. 414 del 2001);
che non si può affermare, in linea di principio, che dinanzi al giudice amministrativo sia offerta una tutela meno vantaggiosa o appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario (sentenza n. 62 del 1996, ordinanza n. 161 del 2002, in fattispecie identica alla presente; v. anche sentenze n. 140 del 1980; n. 47 del 1976; n. 43 del 1977);
che è opportuno, infine, sottolineare che la scelta discrezionale operata dal legislatore, in tema di tutela giurisdizionale, nella specifica materia, in cui si configurano posizioni di diritto soggettivo (sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende dell'anzidetto settore di trasporti), è scelta costituzionalmente non obbligata e, quindi, è suscettibile di altra soluzione (purché egualmente non irragionevole o arbitraria) in relazione a diversa valutazione di preminenti esigenze o a differente assetto organizzativo o sostanziale del settore (ordinanza n.161 del 2002);
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2002.