CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 4 dicembre 2002 n. 516 - Pres. RUPERTO, Red. CAPOTOSTI - (giudizio promosso con ordinanza dell’11 febbraio 2002 dal T.A.R. Lombardia, sul ricorso proposto da GABRI & C. sas contro il Comune di Besnate iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2002).
Edilizia ed urbanistica - Denuncia di inizio attività (DIA) - Disciplina prevista dall’art. 1, comma 6°, della L. n. 443/2001 (c.d. "legge obiettivo") - Applicabilità alle regioni a statuto ordinario - Ex art. 13 della L. n. 166/2002 - Nel caso di regioni che abbiano già adottato una disciplina conforme - Questione di legittimità costituzionale - Sollevata dalla Regione Lombardia per la disciplina regionale riguardante i sottotetti - Restituzione degli atti al fine di verificare la persistente rilevanza della questione - Necessità.
La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) ha esteso (con l’art. 1, comma 6), il regime della denuncia di inizio di attività (DIA) a molteplici interventi fra i quali anche le ristrutturazioni edilizie, i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni; tale legge, all’art. 1, comma 12, ha espressamente previsto che "le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge" e che "le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia";
Successivamente è entrata in vigore la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la quale, all’art. 13, comma 7 e 8, modificando il predetto art. 1, comma 12, della legge n. 443 del 2001, ha stabilito l’immediata applicabilità delle disposizioni del comma 6 nel caso che "leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici";
A seguito dell’entrata in vigore di tali disposizioni debbono pertanto restituirsi gli atti al giudice a quo - il quale aveva sollevato q.l.c. degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18 e dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, come interpretato dall’art. 3 legge regionale n. 18 del 2001 - per un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza (1).
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(1) Come risulta dalla motivazione della ordinanza in rassegna, il T.A.R. Lombardia aveva sollevato q.l.c. delle richiamate norme regionali sotto il profilo che:
a) gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2001 (sopraggiunta nel corso del giudizio principale), nella parte in cui prevedono che la facoltà di recupero, in deroga agli strumenti urbanistici, dei sottotetti esistenti, sia riferibile a tutti i sottotetti "esistenti al momento della presentazione della domanda di recupero abitativo (art. 1)", violerebbero il criterio generale di ragionevolezza delle leggi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, recando una disciplina, autoqualificata di interpretazione autentica, la quale contrasterebbe con le finalità in origine perseguite dal legislatore regionale trasformando il beneficio del recupero da deroga eccezionale "in una forma di esonero generalizzato delle mansarde dal rispetto dei consueti limiti urbanistici";
b) le predette disposizioni (artt. 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2001) risulterebbero altresì lesive della funzione giurisdizionale, con conseguente violazione degli artt. 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, in quanto recherebbero una disciplina retroattiva non giustificata "né dall’esigenza di porre rimedio ad una situazione del tutto eccezionale, né dalla presenza di un interesse pubblico", essendo solo volta a "neutralizzare l’orientamento restrittivo già assunto in materia" dal medesimo giudice rimettente;
c) gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2001, ad avviso del Tar, comprimerebbero l’autonomia comunale riconosciuta dall’art. 114, secondo comma, della Costituzione, e, in particolare, la funzione assegnata al Comune di sovrintendere allo sviluppo edilizio del proprio territorio;
d) infine, secondo il giudice rimettente, gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2001, nella parte in cui prevedono la facoltà di recupero dei sottotetti esistenti in deroga agli strumenti urbanistici, e l’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 22 del 1999, come interpretato dall’art. 3 della legge regionale n. 18 del 2001, nella parte in cui consente che gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione (e quindi anche gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti) siano realizzati mediante denuncia di inizio di attività (DIA), piuttosto che con concessione, violerebbero i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia e quindi l’art. 117 della Costituzione, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
A seguito dell’entrata in vigore della legge obiettivo (21 dicembre 2001, n. 443) e della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", il Giudice delle leggi ha ritenuto necessaria la restituzione degli atti al T.A.R. Lombardia per un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.
ORDINANZA N. 516
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA ״
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18 (Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia"); dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia), come interpretato dall’art. 3 legge regionale n. 18 del 2001, promosso con ordinanza dell’11 febbraio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso proposto da GABRI & C. sas contro il Comune di Besnate iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto d’intervento della Regione Lombardia;
udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l’avvocato Nicolò Zanon per la Regione Lombardia.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza dell’11 febbraio 2002, nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento, previa sospensione, di un provvedimento con il quale il Comune di Besnate aveva ordinato di non effettuare i lavori di recupero a fini abitativi di alcuni sottotetti, dichiarati con denuncia di inizio di attività (DIA), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18 (Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia"), nonché dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia), come interpretato dall’art. 3 della legge regionale n. 18 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 102, 103, 104, 114 e 117 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice rimettente, gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2001 (sopraggiunta nel corso del giudizio principale), nella parte in cui prevedono che la facoltà di recupero, in deroga agli strumenti urbanistici, dei sottotetti esistenti, sia riferibile a tutti i sottotetti "esistenti al momento della presentazione della domanda di recupero abitativo (art. 1)", violerebbero il criterio generale di ragionevolezza delle leggi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, recando una disciplina, autoqualificata di interpretazione autentica, la quale contrasterebbe con le finalità in origine perseguite dal legislatore regionale trasformando il beneficio del recupero da deroga eccezionale "in una forma di esonero generalizzato delle mansarde dal rispetto dei consueti limiti urbanistici";
che, secondo il giudice a quo, le predette disposizioni (artt. 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2001) risulterebbero altresì lesive della funzione giurisdizionale, con conseguente violazione degli artt. 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, in quanto recherebbero una disciplina retroattiva non giustificata "né dall’esigenza di porre rimedio ad una situazione del tutto eccezionale, né dalla presenza di un interesse pubblico", essendo solo volta a "neutralizzare l’orientamento restrittivo già assunto in materia" dal medesimo giudice rimettente;
che, inoltre, gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2001, ad avviso del Tar, comprimerebbero l’autonomia comunale riconosciuta dall’art. 114, secondo comma, della Costituzione, e, in particolare, la funzione assegnata al Comune di sovrintendere allo sviluppo edilizio del proprio territorio;
che, infine, secondo il giudice rimettente, gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2001, nella parte in cui prevedono la facoltà di recupero dei sottotetti esistenti in deroga agli strumenti urbanistici, e l’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 22 del 1999, come interpretato dall’art. 3 della legge regionale n. 18 del 2001, nella parte in cui consente che gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione (e quindi anche gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti) siano realizzati mediante denuncia di inizio di attività (DIA), piuttosto che con concessione, violerebbero i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia e quindi l’art. 117 della Costituzione, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia chiedendo, nell’atto di intervento e nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2001 venga dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 22 del 1999, come interpretato dall’art. 3 della legge regionale n. 18 del 2001, venga dichiarata inammissibile per irrilevanza, o, in subordine, vengano restituiti gli atti al giudice a quo a causa dello ius superveniens ;
che all’udienza pubblica la Regione Lombardia ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato che la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) ha esteso il regime della denuncia di inizio di attività (DIA) a molteplici interventi fra i quali anche le ristrutturazioni edilizie, i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni (art. 1, comma 6);
che la predetta legge n. 443 del 2001, all’art. 1, comma 12, espressamente prevedeva che "le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge" e che "le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia";
che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la quale, all’art. 13, comma 7 e 8, modificando il predetto art. 1, comma 12, della legge n. 443 del 2001, ha stabilito l’immediata applicabilità delle disposizioni del comma 6 nel caso che "leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici";
che tale norma, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, influisce sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice a quo e quindi impone un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al rimettente, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.