n. 11-2001 - riportiamo qui di seguito lo schema di disegno di legge contenente
"Norme per l'emanazione del codice del processo amministrativo, per la
definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia
amministrativa, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato", non ancora approvato dal Consiglio dei Ministri.
Lo schema del ddl riprende solo alcune delle norme contenute nel
decreto legge 18 maggio
2001, n. 179 (in G.U. n. 115 del 19-5-2001) recante "Disposizioni urgenti
per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonchè per l'organizzazione della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato", il quale non era stato
convertito nei termini.
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE recante "Norme per l'emanazione del codice del processo amministrativo, per la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato" (non ancora approvato dal Consiglio dei Ministri).
Articolo 1
Contenuti e finalità della legge
1. La presente legge contiene norme per l'emanazione del codice del processo amministrativo, prevedendo misure ordinamentali, organizzative e processuali finalizzate a migliorare l'efficienza del sistema della giustizia amministrativa e ad assicurare la rapida definizione dei giudizi pendenti davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, in conformità alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia concernenti la ragionevole durata del processo, anche in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
2. La presente legge detta altresì disposizioni concernenti l’organizzazione, il funzionamento e l’attività della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato.
Articolo 2
Delega per il codice del processo amministrativo
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad emanare un testo unico per il riordino, la semplificazione e l’adeguamento delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il processo amministrativo davanti ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed agli altri organi di giustizia amministrativa.
2. Il testo unico assume la denominazione di "Codice del processo amministrativo" e contiene, distintamente:
a) le norme legislative vigenti, con le modifiche e le integrazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, tenendo anche presenti gli indirizzi consolidati della giurisprudenza, nonché per l'attuazione dei principi e dei criteri contenuti nel presente articolo;
b) le norme legislative transitorie;
c) le norme regolamentari di attuazione ed esecutive.
3. Il codice attua compiutamente e sistematicamente i principi della Costituzione riguardanti il giusto processo, la durata ragionevole del processo e la tutela del cittadino, singolo od associato, nei confronti della pubblica amministrazione.
4. Il codice si conforma alla disciplina dell'ordinamento processuale e sostanziale dell'Unione europea, perseguendo l'obiettivo del progressivo avvicinamento tra gli ordinamenti processuali dei diversi paesi dell'Unione.
5. Nell'attuazione della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi direttivi:
a) ricognizione e precisa indicazione dei criteri di riparto della giurisdizione, con puntuale delimitazione delle ipotesi vigenti di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo determinate mediante regole omogenee;
b) specifica individuazione delle norme applicabili ai giudizi concernenti le materie di giurisdizione esclusiva e le domande di risarcimento del danno, con particolare riferimento al rapporto tra l'azione di annullamento del provvedimento amministrativo e la domanda di risarcimento del danno, assicurando la certezza del diritto nei rapporti tra cittadino ed amministrazione;
c) riordino della disciplina concernente i poteri di cognizione e di decisione del giudice con specifico riguardo alle azioni di accertamento e di condanna, proposte per le tutela di diritti soggettivi e di interessi legittimi, anche mediante la definizione dell'ambito del potere di disapplicazione delle norme regolamentari;
d) previsione che nelle controversie in materia di opere pubbliche, di pubblici servizi, di procedimenti di aggiudicazione dei contratti ed in altri casi particolari, l'accoglimento del ricorso pronunciato dopo la stipulazione del contratto, può comportare il solo risarcimento del danno, senza annullamento dell'atto impugnato entro i termini di decadenza;
e) massima semplificazione nello svolgimento del pro cesso, con eliminazione di ogni atto od attività non essenziale del giudice,. delle parti e degli uffici di segreteria, anche in rapporto al regime delle preclusioni e delle decadenze non rispondenti ad apprezzabili interessi;
f) adeguamento della disciplina processuale e del sistema delle notificazioni ai nuovi strumenti informatici e di comunicazione;
g) riordino della disciplina della competenza territoriale, ed eventuale previsione di particolari regole per la connessione, anche al fine di ridurre la concentrazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e di stabilire eventuali ipotesi di competenza inderogabile;
h) disciplina degli istituti della successione nel processo, della chiamata in causa e della opposizione di terzo, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale;
i) riduzione ed uniformità dei termini complessivi per lo svolgimento dei giudizi, salvaguardando il diritto di difesa delle parti e la razionale successione delle diverse fasi processuali;
j) disciplina del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, anche in relazione alle regole concernenti l'accesso ai documenti amministrativi, e prevedendo, salve particolari ragioni, un unico termine;
k) adeguamento ed omogeneizzazione della disciplina dei processi speciali e dei giudizi in camera di consiglio, definendo le regole comuni ed il rapporto con la normativa generale del processo, anche in relazione alla connessione tra giudizi soggetti a riti diversi;
l) revisione del processo speciale in materia di silenzio, con definizione dei poteri di cognizione del giudice e del contenuto delle pronunce adottabili, stabilendo che il giudice può indicare, in modo vincolante per l’amministrazione, il contenuto non discrezionale del provvedimento richiesto, se lo chiede la parte interessata e se non sono necessari particolari valutazioni od accertamenti tecnici riservati all'amministrazione;
m) razionalizzazione del contenzioso elettorale, prevedendo regole uniformi in relazione ai diversi tipi di giudizi e stabilendo la concentrazione presso il giudice amministrativo di tutte le controversie in materia, ancorché riguardanti le questioni di eleggibilità;
n) riordino della disciplina delle controversie in materia di opposizione alle sanzioni amministrative punitive affidate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, in conformità ai principi processuali della legge 689/81;
o) revisione ed eventuale eliminazione delle ipotesi di giurisdizione estesa al merito;
p) ricognizione delle norme generali del processo amministrativo, e raccordo con le disposizioni del Cpc applicabili, stabilendo quali tra esse possono essere estese alle azioni proposte davanti al giudice amministrativo;
q) riordino e adeguamento della disciplina concernente l'istruzione probatoria e la consulenza tecnica d'ufficio, anche in riferimento alla eventuale istituzione di appositi albi di consulenti ed alla individuazione delle funzioni affidate al giudice delegato per l'istruttoria ed al collegio;
r) riordino e compiuta disciplina del processo esecutivo, prevedendo la competenza del tribunale amministrativo regionale per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, definendo il regime di impugnazione delle determinazioni del commissario ad acta;
s) razionalizzazione e completamento della disciplina del giudizio arbitrale, con eventuale ampliamento delle ipotesi previste, con specifico riguardo agli accordi sostitutivi di provvedimenti, alle concessioni di beni, ai servizi pubblici, alle materie dell'espropriazione, dell'edilizia e dell'urbanistica, garantendo in ogni caso la presenza di arbitri imparziali e di elevata capacità professionale;
t) introduzione di forme di definizione della controversia in ambito precontenzioso ed in sede di conciliazione giudiziale e stragiudiziale, anche mediante il. potenziamento delle funzioni del difensore civico, delle autorità indipendenti e di altri organi dotati di particolari competenze tecniche e mediante la razionalizzazione di adeguati strumenti di ricorsi amministrativi, eventualmente pregiudiziali, entro un termine massimo non superiore ai novanta giorni, alla proposizione del ricorso giurisdizionale;
u) individuazione di ipotesi di in cui il Tribunale Amministrativo Regionale giudica in composizione monocratica, con specifico riferimento ai ricorsi per l’esecuzione del giudicato ed agli altri giudizi in camera di consiglio;
v) razionalizzazione del contenuto e della forma delle decisioni del giudice, con esplicita indicazione della loro tipologia, con eliminazione delle modalità superflue, ed ampliamento delle ipotesi di pronunce succintamente motivate, anche al fine di assicurare elevati livelli di produttività dei magistrati;
w) semplificazione delle regole concernente la rappresentanza in giudizio delle parti private e delle amministrazioni pubbliche, con ampliamento delle ipotesi in cui la parte può stare in giudizio personalmente od a mezzo di idonei funzionari dell'amministrazione e con soppressione del divieto della procura generale alle liti;
x) riordino della disciplina della tutela cautelare, con la previsione che nelle controversie in materia di opere pubbliche, di pubblici servizi, di aggiudicazione dei contratti ed in altri casi particolari, la sospensione dell'atto impugnato possa essere esclusa quando, in relazione a specifici interessi pubblici considerati, le conseguenze negative risultino superiori a quelle positive e non siano pregiudicati irreversibilmente diritti costituzionali fondamentali;
y.) revisione della disciplina della tutela cautelare monocratica, stabilendo fra l'altro, che, in casi eccezionali, il presidente del collegio può adottare pronunce provvisorie anche in assenza di contraddittorio, salva conferma del collegio entro un congruo termine;
z) riordino della disciplina del giudizio di appello, con particolare riguardo alla previsione del divieto delle domande nuove, ed alla riduzione o alla soppressione delle ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza del tribunale;
aa) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi ed esecutivi del processo e le attività a questo connesso, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 59/1997, e successive modificazioni, ed inserimento delle relative norme nel regolamento di attuazione del codice;
bb) previsione che nel regolamento siano inserite solo le norme di carattere organizzativo ed esecutivo e che tutte le restanti disposizioni conservino o, se necessario, assumano, forza di legge.
6. Nell'esercizio della delega, il Governo si conforma, inoltre, ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme, aggiornato e rivisto secondo i criteri di cui al comma 5 ed alla lettera d) del presente comma, anche al fine di assicurare l'omogeneità e la chiarezza delle disposizioni;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando tutte le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) puntuale individuazione delle vigenti norme di rango legislativo e di quelle di livello regolamentare;
g) previsione di una disciplina transitoria ed attuativa;
7. Lo schema del testo unico, deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmesso al Consiglio di Stato ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che devono esprimere il loro parere entro centoventi giorni dalla richiesta.
8. Lo schema è poi inviato, con apposita relazione cui sono allegati i pareri indicati al comma 7, alle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono i loro pareri entro sessanta giorni dal ricevimento.
9. Il codice è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri espressi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
10. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo apporta le eventuali modificazioni ed integrazioni, osservando la procedura di cui ai commi 5 e 6. In tal caso, i termini per la pronuncia dei pareri sono stabiliti in trenta giorni.
11. Per la redazione del testo la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio e può costituire un'apposita commissione di studio.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire .........................
si provvede .........
Articolo 3
Istituzione del giudice monocratico presso i tribunali amministrativi regionali
1. Il tribunale amministrativo regionale giudica in composizione monocratica per la definizione dei ricorsi concernenti:
a) tutte le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 45, comma 17, secondo periodo, del D.Lgs. 80/1998;
b) tutte le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1 luglio 1998, e le controversie a queste connesse, ivi comprese quelle proposte con i motivi aggiunti, con esclusione delle controversie indicate dall'articolo 23bis della legge 1034/71.
2. Restano salve le speciali disposizioni la composizione del tribunale regionale di giustizia amministrativa e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano istituiti con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol, approvato con Dpr 670/72.
3. Con apposite fonti normative, conformi all'autonomia legislativa della Regione Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adozione di adeguate misure organizzative concernenti il tribunale di cui al comma 1. Sono comunque applicabili le disposizioni processuali ed organizzative non incompatibili con la particolare composizione del tribunale e, segnatamente le norme contenute negli articoli 3 (ricognizione dei procedimenti pendenti); 11, commi 2 (decreti fuori udienza) 4, 5 e 6 (forma della sentenza) 12 (domanda di fissazione dell'udienza ed estinzione dei giudizi) 13 (accertamento dell'interesse al ricorso), 14, commi 1 e 2 (impugnazione).
Articolo 4
Misure per la ricognizione dei procedimenti pendenti
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun presidente di Tribunale Amministrativo Regionale o di Sezione Staccata individua un apposito ufficio per la ricognizione dei procedimenti pendenti, indicati nel comma 1 dell'articolo 2, per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
2. L'ufficio, presieduto dal presidente del tribunale o della Sezione Staccata, è composto dai presidenti delle Sezioni interne, se costituite od esistenti, nonché da uno o più magistrati designati dal presidente, ed è coadiuvato dal segretario generale del tribunale o da un funzionario delegato.
3. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, entro i successivi sessanta giorni, valuta i programmi elaborati da ciascun ufficio, ai fini della distribuzione ottimale dei magistrati e del personale ausiliario, secondo le modalità definite dall'articolo 5.
Articolo 5
Assegnazione alle funzioni di giudice monocratico e carichi di lavoro
1. Il Consiglio di Presidenza, sulla base dei programmi pervenuti individua ed aggiorna periodicamente il numero dei posti di giudice monocratico assegnati a ciascun tribunale e formula proposte per la determinazione degli organici del personale di segreteria, sentiti i competenti uffici del Segretariato Generale.
2. Il numero complessivo dei posti di giudice monocratico, comprensivo dei
magistrati amministrativi onorari di cui all'articolo 6, è fissato in misura non superiore alle cento unità.
3. Il Consiglio di presidenza, sulla base di criteri predeterminati, assegna alle funzioni monocratiche i magistrati amministrativi in servizio, nel numero massimo di sessanta, che ne facciano richiesta entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di assicurare una parziale perequazione economica tra i magistrati dei tribunali amministrativi regionali, hanno comunque titolo di precedenza, nell'ordine, coloro che alla scadenza del termine per la presentazione della domanda rivestano la qualifica di:
a) referendario di Tar con due anni nella qualifica;
b) primo referendario di Tar;
c) consigliere di Tar, il quale non abbia fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 333/92, convertito, con modificazioni, dalla legge 359/92.
5. Nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate al comma 1 ha titolo di precedenza il magistrato con maggiore anzianità nella qualifica.
6. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa può individuare ulteriori criteri selettivi e di preferenza, al fine di valorizzare l'apporto professionale dei magistrati che non svolgono incarichi extragiudiziari retribuiti.
7. Il Consiglio di Presidenza, tenendo conto delle preferenze di sede espresse dagli interessati, forma la graduatoria dei candidati, che può essere utilizzata per un periodo di due anni, per coprire le sopravvenute vacanze dei posti.
8. In qualsiasi momento, il Consiglio di Presidenza, se la graduatoria degli idonei non è utilizzabile, può procedere alla copertura dei posti disponibili di giudice monocratico, mediante interpelli rivolti ai magistrati in servizio.
9. Le funzioni di giudice monocratico hanno la durata di due anni, rinnovabili anche consecutivamente. Con il consenso del magistrato interessato, la durata delle funzioni è prorogata nei casi in cui è opportuno assicurare la continuità dell'ufficio.
10. Ogni due anni, il consiglio di presidenza provvede a rinnovare la procedura di selezione dei magistrati monocratici, anche allo scopo di attuare il principio di rotazione degli incarichi.
11. Nelle procedure previste dal comma 10 si applicano i criteri di preferenza indicati ai commi 4 e 5, riferiti al termine di scadenza per la presentazione della domanda. Il Consiglio di Presidenza può prevedere, come titolo di precedenza, il criterio della continuità dello svolgimento delle funzioni nello stesso ufficio.
12. Fino alla definizione ed all'adeguamento generale dei carichi di lavoro, i magistrati amministrativi assegnati alle funzioni monocratiche non sono distolti dall'ordinario impegno nel tribunale in composizione collegiale e ricevono il trattamento economico integrativo previsto all'articolo 10.
13. In deroga al limite numerico di sessanta unità stabilito al comma 3, le funzioni di giudice monocratico in primo grado possono essere svolte anche dai magistrati amministrativi in posizione di fuori ruolo che ne facciano richiesta, secondo i criteri e le modalità definite dal Consiglio di Presidenza, senza diritto a compensi integrativi.
14. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio di Presidenza determina i carichi di lavoro dei giudici monocratici.
15. Il Consiglio di Presidenza procede alla revoca delle funzioni monocratiche nei confronti dei magistrati che, senza giustificato motivo, non osservano i criteri generali di produttività.
Articolo 6
Magistrati amministrativi onorari
1. Le funzioni di giudice monocratico in primo grado possono essere svolte anche da magistrati onorari amministrativi secondo le modalità e i termini previsti dalla presente legge, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Il numero massimo dei magistrati amministrativi onorari in servizio è fissato in ottanta unità, fermi restando il limite numerico complessivo di cento giudici monocratici e la precedenza accordata alle richieste dei magistrati amministrativi in servizio o in posizione di fuori ruolo.
Articolo 7
Requisiti generali e professionali per la nomina a magistrato amministrativo onorario
1. Per la nomina a magistrato onorario amministrativo sono previsti i seguenti requisiti di ordine generale:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non aver compiuto i settantasei anni di età all'atto della domanda;
g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
2. Non possono essere nominati magistrati onorari amministrativi:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
3. Possono essere chiamati all'ufficio di magistrato onorario presso i tribunali amministrativi regionali:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e gli avvocati di enti pubblici iscritti negli elenchi speciali presso gli albi professionali, a riposo;
b) i professori universitari di ruolo ed i ricercatori confermati in materie giuridiche, in servizio o a riposo, che non esercitano la professione forense.
Articolo 8
Nomina dei magistrati amministrativi onorari ed assegnazione agli uffici giudiziari
1. I magistrati onorari amministrativi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Con decreto del presidente del Consiglio, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono determinate le misure per la selezione dei magistrati onorari amministrativi.
3. Le graduatorie dei candidati giudicati idonei all'esito della prima selezione conservano validità per tre anni e sono utilizzabili per sopperire alle sopravvenute vacanze dei posti. Ove occorra, si procede a nuove selezioni, eventualmente riferite solo a particolari sedi.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa determina il numero dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale o Sezione, e procede alla loro destinazione ai rispettivi uffici, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda.
5. I magistrati onorari amministrativi svolgono esclusivamente le funzioni monocratiche previste dalla presente legge e non possono sostituire gli altri magistrati amministrativi in servizio presso il tribunale, neppure per il compimento di singoli atti.
6. In ogni caso, la durata dell'ufficio di giudice monocratico non può superare il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9
Trattamento indennitario per i magistrati assegnati alle funzioni monocratiche
1. Nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 4.400 milioni di lire annue, il trattamento economico dei giudici monocratici è stabilito secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai magistrati onorari amministrativi è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo determinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, secondo criteri che tengano conto, prioritariamente, del numero dei ricorsi definiti e delle pronunce adottate.
3. Il trattamento indennitario di cui al comma 2 è interamente cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
4. Ai magistrati amministrativi assegnati a funzioni monocratiche spetta un'indennità di funzione, determinata secondo le modalità di cui al comma 2.
Articolo 10
Assegnazione dei procedimenti ai giudici monocratici
1. Il presidente del tribunale o della sezione assegna ai giudici monocratici destinati all'ufficio i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, distribuendoli secondo criteri omogenei e funzionali alla rapida definizione del contenzioso, stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
2. In ogni momento, fino a quando la causa non sia trattenuta in decisione, e senza formalità, il presidente può procedere ad una diversa assegnazione, ritenuta utile alla migliore funzionalità dell'ufficio.
3. Entro tre mesi dall'assegnazione dei procedimenti, il giudice monocratico, coadiuvato dal personale di segreteria, predispone una relazione generale sui ricorsi esaminati e propone un programma di massima per la trattazione contestuale di ricorsi connessi o riferiti a questioni giuridiche analoghe.
4. Anche prima della scadenza del termine di cui al comma 3, il giudice esercita le funzioni di cui all'articolo 12, informandone il presidente.
5. Sulla base delle relazioni e delle proposte formulate dai giudici monocratici, il presidente del tribunale o della Sezione definisce ed aggiorna periodicamente un calendario di durata almeno semestrale delle udienze di trattazione dei ricorsi.
Articolo 11
Norme processuali speciali
1. Il giudice monocratico esercita tutte le funzioni spettanti al presidente ed al collegio, comprese quelle istruttorie di cui all'articolo 23 della legge Tar, nonché quelle riguardanti la definizione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 1034/71.
2. Nelle controversie di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto pronunciato fuori udienza, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio e adotta re tutte le pronunce di carattere interlocutorio, comprese quelle dichiarative dell'interruzione e della sospensione del processo.
3. Le decisioni del giudice monocratico sono sottoscritte dall'estensore.
4. Nella redazione della sentenza, il giudice, anche in deroga all'articolo 65 del regio decreto 642/07 indica le parti e i loro difensori, nonché il tenore delle domande e i soggetti intervenuti all'udienza di discussione, in modo conciso, mediante rinvio agli atti di causa.
5. Il giudice monocratico decide sempre con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
6. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, avvalendosi dell'Ufficio Studi e dell'Ufficio per l'informatica, predispone schemi formali di decisione, nonché modelli e programmi utilizzabili per la rapida ed omogenea definizione dei ricorsi.
7. Nelle controversie di cui all'articolo 3, comma 1, i decreti presidenziali di cui all'articolo 26, settimo comma, della legge 1034/71, che definiscono il ricorso in senso sfavorevole al ricorrente, sono impugnabili esclusivamente con il ricorso in appello e con il ricorso per revocazione, ferma restando la disciplina della correzione degli errori materiali.
Articolo 12
Domanda fissazione dell'udienza ed estinzione dei giudizi
1. Nelle controversie di cui all'articolo 3, comma 1, proposte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 1995, la parte interessata alla trattazione del merito del ricorso deve proporre una nuova istanza di fissazione dell'udienza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. L'istanza può essere proposta anche dalla parte personalmente. In mancanza, il processo è estinto.
2. Il processo è altresì estinto se, dopo la fissazione dell'udienza, disposta in seguito all'istanza di cui al comma 1, non sono compiuti ulteriori atti di procedura per un periodo di sei mesi.
3. È abrogato l'articolo 9, comma 2, della legge 205/00, limitatamente ai giudizi davanti al Tar ed al Consiglio di Stato.
4. Resta ferma l'estinzione dei giudizi per i quali la perenzione sia già maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 13
Accertamento dell'interesse delle parti alla trattazione del ricorso
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 13, per valutare la persistenza dell'interesse delle parti alla trattazione del merito, il giudice monocratico può richiedere informazioni alle parti in causa, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 23 della legge 1034/71, e può celebrare apposite udienze in camera di consiglio.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le comunicazioni della segreteria possono essere effettuate nelle forme più idonee individuate dal giudice.
3. Nelle udienze di cui ai commi 1 e 2, il giudice, verificata la regolarità delle comunicazioni alle parti costituite, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 della legge 1034/71, per l'immediata decisione del ricorso, dispone la cancellazione dal ruolo dei ricorsi per i quali non sia formulata espressa dichiarazione di interesse alla trattazione del merito.
4. Negli altri casi, il giudice rinvia la trattazione del merito del ricorso ad udienza fissa, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
5. In tutte le ipotesi in cui il giudice dispone la cancellazione del ricorso dal ruolo, la nuova domanda di fissazione dell'udienza di merito va proposta nel termine perentorio di sei mesi, decorrente dalla data di celebrazione dell'udienza. In ogni caso, dopo la cancellazione del ricorso, il processo è estinto se non sono compiuti atti di procedura per un periodo di sei mesi.
6. Il presidente del tribunale o della sezione staccata può stabilire che gli avvisi di udienza siano sostituiti, od integrati, dalla pubblicazione del calendario delle udienze presso idonei locali dell'ufficio giudiziario, almeno quattro mesi prima della loro celebrazione e dal contestuale inserimento nel sito internet della giustizia amministrativa.
Articolo 14
Impugnazioni delle decisioni del giudice monocratico
1. I termini per l'impugnazione delle decisioni del tribunale in composizione monocratica e del Consiglio di Stato nella composizione di cui all'articolo 16 sono ridotti alla metà. Il termine lungo decorre in ogni caso dal deposito della sentenza.
2. In deroga all'articolo 35 della legge 1034/71, il Consiglio di Stato, in tutte le ipotesi previste dall'articolo 16, se non annulla la pronuncia senza rinvio, decide nel merito la controversia.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche nelle ipotesi di appello contro sentenza del tribunale erroneamente pronunciata dal giudice in composizione monocratica, o, comunque, con l'intervento di un magistrato onorario, in controversie non rientranti nella previsione dell'articolo 3. comma 2.
4. Nelle controversie indicate dall'articolo 3, comma 2, la trattazione del ricorso da parte del collegio, anziché dal giudice monocratico, non comporta nullità della sentenza e non costituisce motivo di impugnazione.
Articolo 15
Collegi per la definizione dei giudizi pendenti davanti al Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato giudica in collegi composti da tre magistrati per la definizione dei ricorsi concernenti:
a) tutte le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 45, comma 17, secondo periodo, del D.Lgs. 80/1998;
b) le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1 luglio 1998, e le controversie a queste connesse, ivi comprese quelle proposte con i motivi aggiunti e con l'appello incidentale, con esclusione delle controversie indicate dall'articolo 23 bis della legge 1034/71;
c) gli appelli contro le sentenze del giudice monocratico.
2. Per i ricorsi proposti contro le decisioni della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa il collegio è formato da tre magistrati, ma restano salve le speciali disposizioni contenute nell'articolo 14 del D.Lgs. 426/84.
Articolo 16
Assegnazione ai collegi del Consiglio di Stato
1. Il numero complessivo dei posti di magistrato assegnati ai collegi di cui all'articolo 16, comprensivo dei magistrati amministrativi onorari di cui all'articolo 18, è fissato in misura non superiore alle venticinque unità.
2. Il Consiglio di presidenza, sulla base di criteri predeterminati, assegna le funzioni di componenti dei collegi di cui al comma 1, nel numero massimo di quindici, ai magistrati amministrativi che ne facciano richiesta entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel seguente ordine di precedenza:
a) consiglieri di Stato in servizio presso le Sezioni giurisdizionali e consultive, con preferenza ai consiglieri i quali non abbiano fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 333/92, convertito, con modificazioni, dalla legge 359/92;
b) i consiglieri di Stato in posizione di fuori ruolo, senza diritto a compensi aggiuntivi.
3. Ai consiglieri assegnati ai collegi di cui all'articolo *, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 5.
4. I magistrati assegnati ai collegi di cui all'articolo 15, comma 1, non sono distolti dall'ordinaria attività di istituto e ricevono il compenso di cui all'articolo 10.
Articolo 17.
Magistrati amministrativi onorari presso il Consiglio di Stato
1. Fino alla concorrenza del numero massimo complessivo di venticinque unità, e ferma restando la precedenza accordata ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, le funzioni di componente del collegio possono essere altresì assegnate a magistrati amministrativi onorari.
2. Possono essere chiamati all'ufficio di magistrato onorario presso il Consiglio di Stato i magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato a riposo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
3. Ai magistrati amministrativi onorari presso il Consiglio di Stato si applicano gli articoli 6, 8, (requisiti) 9, comma 3 (compenso) ... ..
Articolo 18
Norme speciali di procedura per i giudizi di appello
1. Il presidente della sezione assegna ai giudici assegnati ai collegi per la definizione del contenzioso pendente i procedimenti di cui all'articolo 16, comma 1, nominandoli relatori e conferendo loro la delega per l'esercizio delle funzioni istruttorie monocratiche di cui all'articolo 23 della legge, 1034/71 nonché per la definizione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 26 della legge 1034/71, distribuendoli secondo criteri omogenei e funzionali alla rapida definizione del contenzioso.
2. In ogni momento, fino a quando la causa non sia trattenuta in decisione, e senza formalità, il presidente può procedere ad una diversa assegnazione, ritenuta utile alla migliore funzionalità dell'ufficio.
3. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, commi 2 (decreti fuori udienza) 4, 5 e 6 (forma della sentenza) 12 (domanda di fissazione dell'udienza ed estinzione dei giudizi) 13 (accertamento dell'interesse al ricorso).
4. I collegi sono sempre presieduti da uno dei magistrati di cui all'articolo 17, comma 2.
5. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio di Presidenza determina i carichi di lavoro dei giudici assegnati ai collegi per la definizione del contenzioso pendente in appello.
6. Il Consiglio di Presidenza adotta le conseguenti iniziative nei confronti dei magistrati che, senza giustificato motivo, non osservano i criteri generali di produttività, procedendo alla revoca dell'assegnazione alle funzioni presso i collegi di appello.
Articolo 19
Giudizi pendenti davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana
1. Nel rispetto dell'autonomia legislativa della Regione Sicilia, sono adottate adeguate misure organizzative per la definizione del contenzioso pendente presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana.
2. Ai giudizi di cui all'articolo 3, comma 1, pendenti davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana sono applicabili, in quanto compatibili, le speciali disposizioni processuali contenute nell'articolo 19.
Articolo 20
Istituzione di nuove sezioni interne nei Tribunali Amministrativi Regionali
1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa individua dodici nuove sezioni interne presso i Tribunali Amministrativi Regionali, determinando i criteri generali di ripartizione dei ricorsi nell'ambito di ciascun tribunale, anche al fine di adeguare l'organizzazione degli uffici giudiziari ai nuovi istituti processuali introdotti dal D.Lgs. 80/1998 e dalla legge 205/00.
2. Alle nuove sezioni interne sono preferibilmente attribuite le competenze riguardanti i procedimenti in camera di consiglio, i riti speciali e le controversie in materia di rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 21
Incentivi economici per i dirigenti e per il personale
1. In aggiunta agli istituti economici già previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, il segretariato generale, nell'ambito delle risorse disponibili, individua appositi fondi di incentivazione per i dirigenti e per il personale di segreteria, direttamente riferiti alla produttività riguardante la definizione dei procedimenti pendenti.
2. In sede di contrattazione collettiva si procede alla determinazione dei criteri applicativi della previsione di cui al comma 1.
Articolo 22
Istituzione dell'albo dei commissari per l'esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi
1. È istituito l'albo dei commissari per l'esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 400/88, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono dettate le norme riguardanti la definizione dei requisiti di iscrizione all'albo, e le modalità della gestione e la determinazione dei compensi spettanti.
3. In via transitoria, gli incarichi di commissario sono preferibilmente attribuiti ai magistrati amministrativi a riposo ed ai soggetti di cui all'articolo 8.
Articolo 23
Istituzione di nuove Sezioni presso il Consiglio di Stato
1. L'articolo 1, comma secondo, della legge 186/82, è sostituito dal seguente:
"Consiglio di Stato si suddivide in nove sezioni: le prime quattro con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali".
2. Dopo l'articolo 1, comma quarto, della legge 186/82, sono aggiunti i seguenti:
"Una delle Sezioni consultive compie l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
"Una delle Sezioni consultive assume i compiti di ufficio studi e documentazione del Consiglio di Stato. La Sezione cura e promuove l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e processuale, con riferimento, altresì, all'ordinamento dell'Unione europea, al diritto internazionale ed al diritto comparato e con particolare riguardo all'organizzazione dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, anche in vista del miglioramento della normativa legislativa e regolamentare ed al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 58 del regolamento approvato con Rd 444/42; cura il raccordo con gli uffici legislativi delle amministrazioni e con i servizi competenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, della Corte costituzionale, delle autorità amministrative indipendenti; assicura la divulgazione dell'attività, anche mediante pubblicazioni e riviste; sovraintende alla promozione di convegni e altre iniziative culturali anche a carattere periodico; favorisce lo sviluppo delle relazioni culturali internazionali nel campo degli studi pubblicistici, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e telematiche; fornisce elementi al presidente del Consiglio di Stato per la segnalazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri delle lacune normative e delle opportune iniziative conseguenti, nonché per una relazione sull'attuazione della giustizia amministrativa; a tal fine verifica l'adeguamento dell'amministrazione ai pareri resi dal Consiglio di Stato.
La Sezione svolge, altresì le funzioni riguardanti:
a) la classificazione e lo studio preliminare dei ricorsi e degli affari consultivi ripartiti per sezioni, anche al fine di individuare le questioni giuridiche di particolare rilevanza;
b) l'esame delle ordinanze di rimessione degli incidenti di legittimità costituzionale e delle relative decisioni della Corte costituzionale al fine di informarne i magistrati;
c) l'esame delle decisioni pronunciate dal tribunale e dalla Corte di giustizia delle comunità europee."
"Alla Sezione possono essere associati esperti di materie giuridiche economiche ed amministrative, per lo studio di particolari problemi. Con regolamento del presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono dettate le regole per l'accesso alla funzione di esperto, in conformità ai principi desumibili dal Dpr 338/94."
3. L'articolo 172 comma 28, della legge 127/97, è abrogato.
Articolo 24
Potenziamento degli organici della magistratura amministrativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 186/82, come modificata dall'articolo 14 della legge 205/00, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità, quello dei consiglieri di Stato di venticinque unità, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di cinquanta unità.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali è ulteriormente aumentato, rispettivamente, di quindici e di trenta unità.
3. Anche in deroga all'articolo 19 della legge 186/82, il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può disporre l'utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa.
4. All'articolo 14, comma primo, della legge 1034/71, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza".
5. All'articolo 14, comma primo, numero 5, le parole: "Regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali," sono sostituite dalle seguenti: "amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 65/01".
Articolo 25
Personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali
1. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è aumentata a decorrere dal 1° gennaio 2002, di centoventi unità, da ascriversi all'area di inquadramento C, posizione funzionale Cl, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unita, da ascriversi all'area di inquadramento B, posizione funzionale B1.
2. Quaranta unità del contingente di cui al comma 3 sono adibite, con qualifica di assistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all'informatizzazione dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella utilizzazione delle attrezzature informatiche.
3. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, di cui all'articolo 39 della legge 449/97, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2002, il numero dei posti di dirigente generale è elevato a cinque unità.
Articolo 26
Strutture amministrative degli organi di giustizia amministrativa
1. L'organizzazione e la disciplina degli uffici amministrativi dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa sono determinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/88.
2. Il regolamento è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e delle commissioni parlamentari competenti, che devono pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Le disposizioni regolamentari attuano i principi posti dal D.Lgs. 165/01, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) puntuale definizione della struttura organizzativa e dei compiti del segretario generale e dei segretari delegati della giustizia amministrativa, con previsione che il segretariato generale opera alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio di Stato; assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del presidente del consiglio; coordina gli uffici e le attività amministrative da questi svolte; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al presidente del Consiglio di Stato;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, entro il limite massimo di cinque unità e ricognizione dei compiti spettanti ai dirigenti, prevedendo che a questi spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti i quali impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
c) definizione delle sfere di attribuzione dei segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, stabilendo che il Presidente del Consiglio di Stato assume tutti gli atti necessari per assicurare il raccordo funzionale tra gli uffici e, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le funzioni e i compiti, i quali, per i loro caratteri di unitarietà, indivisibilità od omogeneità, restano assegnati al segretario generale;
d) previsione di una apposita struttura di diretto supporto del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, di livello dirigenziale, adeguata ad assicurare l'indipendenza dell'organo di autogoverno e dotata di autonomia funzionale;
e) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
f) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
g) previsione di decreti del presidente del Consiglio di Stato, di natura non regolamentare, per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4. Il regolamento di cui al comma 1 raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'organizzazione ed al funzionamento degli organi di giustizia amministrativa. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
5. Fino all'entrata in vigore della presente legge e del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme legislative e regolamentari vigenti.
Articolo 27
Delega per la organizzazione e razionalizzazione dell’Avvocatura dello Stato
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato e delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Ridefinire e riordinare le funzioni e gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in relazione al potenziamento del principio di autonomia professionale e riordinare il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato prevedendo, oltre ai casi di patrocinio obbligatorio il principio generale del patrocinio facoltativo in favore di organismi di diritto pubblico su base convenzionale anche solo per singole controversie;
b) Potenziare la funzione consultiva dell'Avvocatura dello Stato anche al fine di prevenire il contenzioso dinanzi, a tutte le giurisdizioni prevedendo altresì l'istituzione di sedi all'estero per quanto attiene al contenzioso comunitario ed internazionale;
c) Prevedere la disciplina da applicare, anche in via transitoria, in materia di rappresentanza in giudizio e di consulenza nei casi di conferimento di funzioni statali a regioni ed altri enti pubblici, nonché nei casi di trasformazione in enti privati di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato;
d) Prevedere che l'Avvocatura dello Stato eserciti le funzioni di patrocinio nel giudizio e di assistenza legale del Governo della Repubblica e delle articolazioni ed istituzioni amministrative dello Stato, anche se organi indipendenti dotati di personalità giuridica e che, qualora emerga conflitto tra le anzidette articolazioni e istituzioni, l'Avvocatura dello Stato informi il Presidente del Consiglio dei Ministri ed esprima, se richiestane, parere;
e) Prevedere e disciplinare l'esercizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di funzioni di coordinamento delle attività nelle materie di cui agli articoli 33 e 34 del D.Lgs. 80/1998, come sostituito dall'articolo 7 della legge 205/00 in modo da garantire l'unità di indirizzo nelle relative controversie, nonché funzioni di raccordo di amministrazioni, istituzioni o enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, finalizzate all'uniforme applicazione dei principi costituzionali, della normativa europea e della legislazione nazionale;
f) Determinare le forme ed i modi di valutazione dei casi nei quali per un conflitto di interesse emergente o potenziale le autorità indipendenti, le regioni, gli enti pubblici, e gli organismi di cui alla lettera a), patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, non si possono avvalere del patrocinio stesso;
g) Ridefinire e riordinare le ipotesi di contenzioso seriale e non coinvolgente questioni di massima nelle quali le amministrazioni o enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato possono essere rappresentati in giudizio da propri dipendenti, disciplinando le modalità di una previa intesa, a riguardo, con l'Avvocatura dello Stato, in modo da conseguire la migliore utilizzazione delle risorse professionali di quest'ultima e da salvaguardare l'unità di indirizzo nella gestione del contenzioso.
h) Definire le ipotesi nelle quali organi e dipendenti dei soggetti giuridici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato sono ammessi alla difesa e rappresentanza da parte di quest'ultima nei giudizi civili e penali con esclusione dei casi di concreto conflitto di interesse anche anticipatamente valutato;
i) Ridefinire la normativa sulle notificazioni alle amministrazioni e agli enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, sulla legittimazione a stare in giudizio e sul foro della Pubblica Amministrazione;
j) Riordinare, anche ai fini di cui alla precedente lettera b) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Consultivo di cui agli articoli 25 e 26 della legge 103/79;
k) Modificare la composizione e le modalità di elezione del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato assicurando la prevalenza della componente elettiva e la rappresentanza di entrambe le categorie professionali, rendendone vincolante il parere nelle ipotesi previste dall' articolo 23, primo comma, lettere-a), b) e c) della legge 103/79 e dall'articolo 15, quinto comma, del D.Lgs. 165/01 nonché in tutti i casi in cui ciò corrisponda alle funzioni degli organi di autogoverno operanti nella magistratura ordinaria, contabile e amministrativa e per l'ammissione al patrocinio facoltativo;
l) Adeguare lo stato giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato tenendo conto della vigente disciplina della professione forense e della magistratura, fermi restando i principi di equiparazione ai magistrati dell' ordine giudiziario e del doppio grado di concorso;
m) Valorizzare l'autonomia professionale degli avvocati dello Stato con ampliamento anche del numero dei casi nei quali è ammesso il loro patrocinio al di fuori del distretto di competenza;
n) Prevedere un meccanismo di perequazione dei compensi spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato relativo a quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione ai collegi arbitrali al fine di assicurare una più equa ripartizione dei compensi professionali, disciplinando i relativi aspetti ed adempimenti fiscali;
o) Ridisciplinare i ruoli . e le qualifiche del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, prevedendo forme di incentivazione. Sarà istituita la carriera dirigenziale e la figura professionale dell'assistente collaboratore, incaricato di fornire supporto specialistico agli avvocati dello Stato, al fine di assicurare ad essi un completo servizio di segreteria e di istruttoria;
p) Prevedere l'autonomia, finanziaria dell'Avvocatura dello Stato, con l'istituzione di un capitolo unico di bilancio, nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con la legge finanziaria e di bilancio dell'anno, prevedendo altresì l'esazione, quale entrata dell'Avvocatura dello Stato del rimborso forfettario delle spese generali secondo la tariffa professionale vigente, sull'importo degli onorari e dei diritti riscossi ,da destinarsi alle forme di incentivazione di cui alla precedente lettera o).
2. Nel rispetto del principi e criteri direttivi dettati dal comma 1 il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, uno o più decreti legislativi integrativi o correttivi.
Articolo 28
Interpretazione di norme processuali
1. In attesa del riordino di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) l'articolo 7 del R.d. 1611/33 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
L'articolo 6 non si applica, oltre che nel caso di intervento volontario di una amministrazione dello Stato, nei giudizi dinanzi ai giudici di pace e nei giudizi:
a) relativi a procedimenti esecutivi, fallimentari e di cui al D.Lgs. 270/99;
b) di cui all'articolo 590 del codice della navigazione;
c) di cui agli articoli 22, 444 e 447 bis del Cpc;
d) di cui all'articolo 28 della legge 300/70;
e) di opposizione a sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81 e al decreto del Presidente della Repubblica 148/ 88;.
f) di opposizione di terzo.
L'appello avverso le sentenze civili dei giudici di pace è proposto dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai giudizi in corso".
Articolo 29
Attività consultiva dell’Avvocatura dello Stato
1. Il parere dell'Avvocatura dello Stato in caso di specifica richiesta del Ministro o dell'organo di vertice dell'istituzione o ente patrocinato, è sempre reso nelle forme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 103/79.
2. Alle riunioni del comitato di cui agli articoli 25 e 26 della legge 103/79, l'amministrazione, istituzione o ente, patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, sono ammessi a partecipare, con funzione referente.
3. Il comitato di cui al precedente comma è assistito da una segreteria tecnica composta di Avvocati dello Stato ad essa assegnati. Il relativo incarico, di durata triennale e rinnovabile una sola volta , e conferito dall'Avvocato Generale su parere del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato.
4. La segreteria tecnica del Comitato Consultivo istruisce gli affari ad essa deferiti e coadiuva l'Avvocato Generale ed i Vice Avvocati Generali nelle loro funzioni di coordinamento, di referto e di proposta.
Articolo 30
Dotazioni organiche e funzionali dell’Avvocatura dello Stato
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui ai commi 2 e 3.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di quarantacinque e venti unità da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002, e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella A di cui alla legge 103/79, come sostituita dalla legge 3/1991, è conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all'allegato alla presente legge.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è aumentata della misura complessiva di sessanta unità da reclutare nella misura di trenta unità nell'anno 2002 e trenta unità nell'anno 2003.
4. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli Avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potrà avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unità rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
5. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unità di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale.
6. E autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato.
7. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 36/1990 si applica anche nei confronti degli avvocati e dei procuratori. dello Stato.
8. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 6642/86 l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia foto riprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 31
Personale di magistratura della Corte dei Conti
1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali della Corte dei Conti, il Consiglio di presidenza della stessa Corte è autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati.
2. Ai magistrati trasferiti di ufficio in sedi regionali dichiarate disagiate all'inizio di ogni anno dal Consiglio di presidenza, possono essere applicate, in quanto compatibili e secondo modalità stabilite in via generale dallo stesso Consiglio di presidenza, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 133/98, per il periodo di permanenza nelle sedi stesse.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio della Corte dei Conti.
Articolo 32
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli, valutati in lire 2.200 milioni per l'anno 2001, in lire 20.100 milioni per l'anno 2002, e in lire 36.800 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-20032 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 2001, lire 10.100 milioni per l'anno 2002, e lire 33.100 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2002, e lire 3.700 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATI
Tabella A - Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato
Qualifiche Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato 1
Avvocati dello Stato 344
Procuratori dello Stato 90
Totale 435