 |
|
 |
 |
n. 2-2006 - © copyright |
SAUL MONZANI
(Dottorando di ricerca – Università di Bergamo)
|
|
Il potere di sostituzione
nell’ulteriore riforma costituzionale: una proposta migliorativa?
Sommario: 1. Divergenze interpretative
nella vigenza dell’attuale testo costituzionale.
2. Il progetto di riforma costituzionale: una
conferma dell’operatività del potere di sostituzione
in ambito legislativo.
1. Divergenze interpretative nella vigenza dell’attuale
testo costituzionale.
La disciplina dell’intervento sostitutivo, dettata
dal vigente testo costituzionale, nonché dalla legislazione
ordinaria attuativa[1], è stata oggetto
di vivaci discussioni circa la natura del potere
ad esso sotteso, soprattutto nella misura in cui
esso è chiamato ad incidere sulla ripartizione ordinaria
delle competenze tra Stato e autonomie territoriali
e locali allo scopo di assicurare effettività alla
realizzazione di esigenze di carattere unitario,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione[2].In particolare, le opinioni
si sono divise tra chi limita la possibilità di
un intervento sostitutivo alla funzione amministrativa
e quanti ammettono, invece, una sostituzione in
via legislativa.L’art. 8 della l. n. 131/2003, in
particolare, fa esplicito riferimento alla natura
“anche normativa” dei provvedimenti da adottare,
fornendo un argomento testuale alla tesi secondo
cui il potere sostitutivo possa spingersi fino al
livello della normazione primaria e sollevando,
per questo, rilevanti problemi interpretativi.Considerato
che nella attuale formulazione costituzionale l’organo
deputato ad adottare i provvedimenti sostitutivi
è individuato nel Governo, la sostituzione normativa
dovrebbe avvenire nelle forme del decreto-legge,
una volta scartata l’ipotesi di fare ricorso ad
una legge di delega che, magari con cadenza annuale,
autorizzi in via generale la surrogazione (in difetto
del requisito della fissazione sia dei principi
e criteri direttivi, che è preclusa allo Stato nelle
materie di potestà residuale delle Regioni, sia
dell’oggetto, che non potrebbe essere così generico
da comprendere tutte le materie attribuite alla
competenza legislativa regionale). Senonché si tratterebbe
di un decreto-legge atipico in quanto vincolato
a presupposti formali diversi da quelli indicati
nell’art. 77 Cost.: in particolare, nel caso della
sostituzione prevista dal primo comma dell’art.
8 l. 131/2003, è previsto lo svolgimento di una
procedura preparatoria, consistente nella messa
in mora dell’ente territoriale e nella fissazione
di un termine per provvedere, la quale appare incompatibile
con la natura di un provvedimento che si giustifica
solo per l’indifferibilità dell’intervento. In ogni
caso, l’inutile decorso del termine e l’audizione
dell’organo interessato vanno a costituire ulteriori
presupposti procedimentali che alterano lo schema
predisposto dalla Costituzione in merito. Nemmeno
il modello di sostituzione previsto dal comma 4
dell’art. 8 cit., prevista per i casi di assoluta
urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia
procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità
tutelate dall’art. 120 Cost., ricalca lo schema
di cui all’art. 77 Cost., in quanto attribuisce
alla Conferenza Stato-Regioni o Stato-Città ed autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità
montane, la facoltà di chiedere un riesame che,
perfettamente compatibile quando l’atto sostitutivo
abbia natura amministrativa, mal si concilia con
la struttura del decreto-legge: la richiesta non
può avere efficacia sospensiva di un atto legislativo,
ma nel contempo non dovrebbe essere uno strumento
meramente politico, dovendoglisi riconoscere una
certa efficacia giuridica. Si potrebbe allora ipotizzare
che la richiesta debba assumere la veste di un emendamento,
anche soppressivo, che il Governo sarebbe tenuto
a presentare in sede di conversione[3]).Sull’istituzione
da parte della l. n. 131/2003 di decreti-leggi atipici,
ossia di atti integrativi dell’elenco costituzionale
delle fonti normative di rango primario, si addensano,
dunque, dubbi di legittimità costituzionale. Infatti,
premesso che il principio di tassatività delle fonti
primarie preclude alla legge ordinaria la possibilità
di istituire fonti a sé concorrenziali in assenza
di una autorizzazione costituzionale, si tratta
di verificare se quest’ultima possa essere individuata
nel vigente art. 120, secondo comma, Cost., nella
parte in cui esso affida alla legge il compito
di definire “le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio di
leale collaborazione”.Su tale punto cruciale si
registra, come già anticipato, una divergenza tra
la posizione che ammette l’esercizio diretto del
potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma,
Cost., in via legislativa[4] e quella che
invece si esprime in senso opposto[5].Dal
primo punto di vista, si potrebbe argomentare che
l’art. 8 della l. n. 131/2003 specifica, in diretta
attuazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.,
le condizioni procedimentali in cui trova espressione
il principio costituzionale di leale collaborazione,
venendo così elevato al rango di norma interposta
in un eventuale giudizio di legittimità costituzionale
sugli atti di sostituzione in via legislativa (così,
in ipotesi, il decreto-legge sostitutivo che, in
contrasto con l’art. 8, fosse adottato prima del
decorso del termine fissato per l’adempimento o
senza avere sentito l’organo interessato, sarebbe
incostituzionale per violazione mediata dell’art.
120 Cost., ed in particolare del principio di leale
collaborazione ivi enunciato)[6].Dal secondo
punto di vista il disposto di cui all’art. 8 l.
n. 131/2003 andrebbe interpretato nel senso che
il Governo può disciplinare con decreto-legge solo
modalità di esercizio del potere sostitutivo, attivando
istituti come la nomina del commissario ad acta
o l’annullamento in via amministrativa previa diffida
ad adempiere, ma senza la possibilità di alterare
il regime giuridico dell’atto sostituito, proprio
in ossequio all’art. 120, secondo comma, Cost. che
impone significativamente di limitarsi a disciplinare
“le procedure”.A prescindere, poi, dalla posizione
adottata rimane ferma la constatazione che la Costituzione,
nell’attribuire poteri normativi primari all’esecutivo,
ha sempre ribadito con enfasi la natura eccezionale
del conferimento, fondando il principio che il Governo,
soggetto lessicale dell’art. 120 Cost. nella formulazione
vigente, non è abilitato ad esercitare funzioni
di rango legislativo se non in presenza di una espressa,
inequivoca autorizzazione costituzionale, la quale
non potrebbe essere rinvenuta nel disposto di cui
all’art. 120, secondo comma, Cost. nella misura
in cui esso si presta ad essere interpretato in
maniere diametralmente opposte[7].
2. Il progetto di riforma costituzionale: una
conferma dell’operatività del potere di sostituzione
in ambito legislativo.
La disciplina del potere sostituivo contenuta nel
testo di legge costituzionale (recante “Modifiche
alla Parte II della Costituzione”) approvato in
seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi, dei membri di ciascuna Camera
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del
18 novembre 2005, costituisce, insieme all’attribuzione
allo Stato di ulteriori competenze legislative esclusive
(in un’ottica di bilanciamento rispetto alla competenza
esclusiva regionale) e al sindacato parlamentare
sulle leggi regionali per contrasto con l’interesse
nazionale, un “contrappeso” alla logica della c.d.
devoluzione che pervade l’intero disegno[8].Il
progetto di riforma, tramite la modifica dell’art.
120, secondo comma, Cost., sembra fornire elementi
in grado di sciogliere alcuni nodi testuali che
fondavano i dubbi in precedenza segnalati, attribuendo,
da un lato, il potere in esame allo “Stato” (anziché
al “Governo”), in modo da eliminare uno degli ostacoli
che attualmente si oppongono alla sua esercitabilità
in ambito legislativo, e riferendolo espressamente,
d’altro lato, anche alle funzioni di cui all’art.
117 Cost. (a conferma dell’estensione alla legislazione).
Esso, infatti, dispone che “Lo Stato può sostituirsi
alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province
e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite
dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica
e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali e nel rispetto dei principi di leale
collaborazione e di sussidiarietà”.La riconosciuta
dimensione normativa del potere sostitutivo, che
risulterebbe dalla nuova formulazione dell’art.
120 Cost., potrebbe conferire un rinnovato slancio
all’operatività di tale meccanismo come strumento
in grado di attenuare la rigidità del riparto delle
competenze legislative per materia[9] che
caratterizza il nostro sistema costituzionale, in
un’ottica di avvicinamento alle principali esperienze
federali europee[10]. Da questo punto di
vista, il riferimento allo Stato, piuttosto che
al Governo, eliminerebbe una delle incongruenze
presenti nell’attuale testo dell’art. 120 Cost.,
il quale, attribuendo al secondo piuttosto che al
primo l’adozione dei provvedimenti volti a realizzare
le esigenze di unitarietà ivi indicate, escluderebbe
da tale processo il Parlamento e le sue leggi[11],
con ciò obbligando l’interprete a quella faticosissima
ricostruzione dogmatica circa i decreti-legge “atipici”
illustrata in precedenza, sulla cui conformità alla
Costituzione pare legittimo perlomeno un dubbio[12].Inoltre,
l’eliminazione del riferimento alla definizione
delle modalità di esercizio del potere sostitutivo
ad opera della legge sembra confermare ulteriormente
come essa stessa possa costituire diretto esercizio
del potere sostitutivo, e non semplicemente uno
strumento di fissazione delle sole procedure di
un intervento che si svolgerebbe poi in via amministrativa.In
definitiva, i correttivi apportati dal progetto
di ulteriore riforma della Costituzione nel campo
in esame sembrano seguire una logica migliorativa,
in particolare nella misura in cui si recupera il
ruolo del Parlamento nell’esercizio del potere sostitutivo,
soprattutto se, come viene proposto, il Senato sarà
configurato come una Camera espressiva, in qualche
modo, delle esigenze delle comunità regionali, non
legata al Governo da alcun rapporto di fiducia,
così come avviene negli Stati federali[13].
Peraltro, da tale meccanismo non possono attendersi
effetti maggiori di quanti possa produrne un potere
“sostitutivo”, cioè la facoltà riconosciuta ad un
soggetto altrimenti incompetente di sostituirsi
provvisoriamente al titolare della competenza mediante
atti da questo derogabili, con conseguente impossibilità
di ravvisarvi uno strumento di unificazione della
disciplina (o di nazionalizzazione delle regole)
in quel settore[14].E’ pur vero che il suo
esercizio è previsto, già dal testo vigente, anche
“quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica
o dell’unità economica”, secondo un concetto di
flessibilità caratteristico di un tipo di potestà
legislativa presente nei modelli federali mitteleuropei[15],
ma tale previsione, ripresa dall’art. 72, comma
2, della Legge fondamentale tedesca, non tiene conto
della circostanza che gli obiettivi di tutela posti
dall’art. 120 Cost. possono essere adeguatamente
realizzati solo spostando al centro la competenza
legislativa (che è quanto accade in Germania con
la competenza concorrente), non certo mediante l’esercizio
di un potere precario[16] che non sposta
alcuna competenza, ma che si limita a provvedere
temporaneamente all’esercizio di funzioni che rimangono
comunque attribuite all’ente sostituito.Non a caso,
infatti, lo strumento individuato nell’ordinamento
tedesco per assicurare la tutela dell’unità del
diritto è non già il potere sostitutivo, bensì l’esercizio,
da parte del Parlamento, della konkurrierende
gesetzgebung, la quale non comporta l’adozione
provvisoria di atti da parte di un organo costituzionalmente
incompetente per ovviare all’inerzia, o al comportamento
illegittimo, dell’ente competente, ma l’attrazione
al centro di poteri spettanti alla periferia in
determinate materie. In altri termini, il meccanismo
in esame, a differenza di quello adottato nel nostro
ordinamento, non interviene sull’esercizio, bensì
sulla titolarità della competenza, rendendola derogabile,
sulla base del principio che una disciplina unitaria
è attuabile solo dal legislatore centrale, non certo
da quelli periferici[17].
|
|
_____________________________
|
|
[1] In generale, sul tema,
si v. De Marco C., Sussidiarietà, federalismo,
potere sostitutivo, in L’attuazione del Titolo
V della Costituzione, atti del L convegno di
studi di scienza dell'amministrazione, Varenna,
16-18 settembre 2004, Milano, 2005, 839; R. Dickmann,
Note sul potere sostitutivo nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, ivi, 853;
F. Biondi, I poteri sostitutivi, in N. Zanon,
A. Concaro, L’incerto federalismo, Milano,
2005, 99-142; P. Bianchi, Poteri sostitutivi
statali e perseguimento degli interessi unitari,
in Id., Il rispetto delle regole, Milano,
2005, 273-284; P. Capacci, A. Martin, Il potere
sostitutivo dopo la modifica del Titolo V della
Costituzione (brevi note a margine della sentenza
della Corte costituzionale 27 gennaio 2004, n. 43),
in Il diritto della Regione, 2004, 393 ss.;
G.P.M. Aiello, Il potere sostitutivo di
cui all’art. 120 della Costituzione: dalla dottrina
alla giurisprudenza costituzionale del 2004,
in Comuni d’Italia, 2004, 60-63; R. Dickmann,
Osservazioni in tema di sussidiarietà e poteri
sostitutivi dopo la legge cost. n. 3 del 2001 e
la legislazione di attuazione, in Giur. cost.,
2003, 485 ss.; C. Mainardis, Il potere sostitutivo
(commento all’art. 8), in G. Falcon (a cura
di), Stato, Regioni ed enti locali nella legge
5 giugno 2003, n. 131, Bologna, 2003, 157 ss.;
A. Papa, Art. 8, in AA.VV., Il nuovo ordinamento
della Repubblica. Commento alla L. 5 giugno 2003
n. 131 (La Loggia), Milano, 2003, 233 ss.; V.
Cerulli Irelli, Attuazione dell’art. 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo, in AA.VV,
La legge “La Loggia”, Rimini, 2003, 172 ss;
P. Iovino, Brevi considerazioni sul potere sostitutivo
normativo introdotto dalla l. n. 131/2003. gli atti
sostitutivi normativi: inquadramento nel sistema
delle fonti, in Nuove autonomie, 2003,
943-945; Q. Lorelli, Il potere sostitutivo: ambito
e limiti, in S. Gambino (a cura di), Diritto
regionale e degli enti locali, Milano, 2003,
181.
[2] Come è noto, in tale prospettiva la Corte
Costituzionale, a partire dalla sentenza 27 gennaio
2004, n. 43, in Foro amm. CdS, 2004, 83,
, ha riconosciuto la legittimità di un potere sostituivo
regionale nei confronti degli enti locali. Sul punto
di v. anche S. Brizi, Il potere sostitutivo nelle
leggi regionali, in Amm. it., 2005, 174
ss.; R. Todero, Il principio di leale collaborazione:
la Corte precisa i limiti e le modalità di esercizio
del potere sostitutivo da parte delle Regioni nei
confronti degli enti locali, in Cons. Stato,
2004, 1685 ss.; C. Ventimiglia, La Corte costituzionale
ammette i poteri sostitutivi regionali: una scelta
coerente con i principi di sussidiarietà e leale
collaborazione, in Foro amm. CdS, 2004;
F. Benvisto, Affermati e confermati i limiti
del potere di controllo sostitutivo da parte delle
Regioni nei confronti degli enti locali, in
Enti pubblici, 2004, 463 ss.; F. Merloni,
Una definitiva conferma della legittimità dei
poteri sostitutivi regionali, in Le Regioni,
2004, 1074 ss.; R. Dickmann, I poteri sostitutivi
regionali al vaglio della Corte, in Foro
amm. CdS, 2004, 637 ss.
[3] G. Scaccia, Il potere di sostituzione
nella legge n. 131 del 2003, in Le Regioni,
2004, 883 ss.
[4] Sono favorevoli a tale ipotesi, tra gli
altri, G.M. Salerno, I poteri sostitutivi del
Governo nella legge n. 131 del 2003, in B. Caravita
(a cura di), I processi di attuazione del federalismo
in Italia, Milano, 2004, 348 ss; G. Fontana,
Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri
sostitutivi ex art. 120, comma 2, Cost., in
F. Modugno, P. Carnevale, Nuovi rapporti Stato-Regione
dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001,
Milano, 2003, 63 ss.; D. Piccione, Gli enigmatici
orizzonti dei poteri sostitutivi del Governo: un
tentativo di razionalizzazione, in Giur.
cost., 2003, 1211 ss.; G.U. Rescigno, Note
per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti,
in Dir. pubbl., 2002, 786 ss.; P. Caretti,
Rapporti tra Stato e Regioni: funzione di indirizzo
e coordinamento e potere sostitutivo, in Le
Regioni, 2002, 1334 ss.; A. Cerri, Alla ricerca
dei ragionevoli principi della riforma regionale,
in AA.VV., Problemi del federalismo, Milano,
2001, 211.
[5] Nel senso di limitare l’esercizio del
potere di sostituzione con riferimento alle sole
funzioni amministrative cfr. V. Cerulli Irelli,
C. Pinelli, Verso il federalismo. Normazione
e amministrazione nel nuovo assetto costituzionale
dei pubblici poteri, Bologna, 2004, 81; F. Sorrentino,
Le fonti del diritto amministrativo, in Trattato
di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello,
XXXV, Padova, 2004, 227; E. De Marco, Tutela
dei diritti e potere sostitutivo nel nuovo Titolo
V della Costituzione, in Studi per Giovanni
Motzo, Quaderni della Rassegna Parlamentare,
Milano, 2003, 174; A. Moscarini, Competenza e
sussidiarietà nel sistema delle fonti, Padova,
2003, 272; S. Mangiameli, La riforma del regionalismo
italiano, Torino, 2002, 151; A. Anzon, I
poteri delle regioni dopo la riforma costituzionale.
Il nuovo regime e il modello originario a confronto,
Torino, 2002, G. Veronesi, Il regime dei poteri
sostitutivi alla luce del nuovo art. 120, comma
2, della Costituzione, in Ist. fed.,
2002, 742; 217; L. Principato, I diritti costituzionali
e l’assetto delle fonti dopo la riforma dell’art.
117 della Costituzione, in Giur. cost.,
2002, 1186; G.U Rescigno, Attuazione regionale
delle direttive comunitarie e potere sostitutivo
dello Stato, in Le Regioni, 2002, 735;
G. Marchetti, Le autonomie locali fra Stato e
Regioni, Milano, 2002, 187; C. Mainardis, I
poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale
con (poche) luci e (molte) ombre, in Le Regioni,
2001, 1357.
[6] L’ordinamento costituzionale italiano
rappresenta, dopo la revisione effettuata con la
legge cost. n. 3 del 2001, un esempio unico di costituzionalizzazione
espressa del principio di leale collaborazione.
Una delle Costituzioni più esplicite in materia
è quella svizzera del 1999, la quale fa riferimento
alla “collaborazione fra Confederazioni e Cantoni”,
mentre nessun riferimento espresso è contenuto nelle
Carte fondamentali degli altri Paesi europei, benché
norme costituzionali indirettamente riconducili
al principio di leale collaborazione siano contenute
nelle Costituzioni di Germania, Austria, Spagna
e Belgio. Per un quadro comparato si rinvia a V.
Tamburrini, Il potere sostitutivo in Germania,
Spagna, Austria e Belgio, in Amministrare,
2004, 457 ss. Per un approfondimento sul principio
in esame si v. F. Merloni, La leale collaborazione
nella Repubblica delle autonomie, in Dir.
pubbl., 2002, 843; R. Bin, Il principio di
leale collaborazione nei rapporti tra poteri,
in Riv. dir. cost., 2001, 3 ss.
[7] Cfr. G. Scaccia, op. cit.
[8] Si v. in tal senso, A. D’Atena, La
nuova riforma del titolo V, la Costituzione a rigidità
debole ed il bipolarismo di coalizone, in Atti
del seminario sul d.d.l. costituzionale contenente
modifiche alla parte seconda della Costituzione,
Roma, Luiss Guido Carli, 16 maggio 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
2005. Si v. altresì sul tema R. Morzenti Pellegrini,
La ulteriore revisione costituzionale e le nuove
potestà legislative fra Stato e Regioni: è vera
riforma? in questa rivista, 2006.
[9] M. Scudiero, La legislazione: interessi
unitari e riparto della competenza. Relazione
al convegno organizzato dall’ISSiRFA-CNR su Regionalismo
in bilico tra attuazione e riforma della riforma,
Roma, 30 giugno 2004, in www.issirfa.cnr.it.
[10] P. Caretti, Relazione, in G.
Berti, G.C. De Martin (a cura di), Le autonomie
territoriali: dalla riforma amministrativa alla
riforma costituzionale, Milano, 2001, 63.
[11] Sul punto si v. E. Gianfrancesco, Il
potere sostitutivo, in T. Groppi, M. Olivetti
(a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni
e enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2003,
239 ss.
[12] In tema si v. S. Ganci, Brevi considerazioni
sul potere sostitutivo normativo introdotto dalla
l. n. 131/2003. La sostituzione normativa: un’ipotesi
di dubbia legittimità costituzionale, in Nuove
autonomie, 2003, 945-948.
[13] Sul fatto che la mancata regionalizzazione
di una delle due Camere del Parlamento renda il
potere di intervento di cui all’art. 120 Cost. meno
equilibrato rispetto alle corrispondenti esperienze
degli Stati federali cfr. A. D’Atena, Note introduttive
in tema di federalismo e regionalismo, in Id.,
Lezioni di diritto costituzionale, Torino,
2001, 45 ss. Tuttavia molti commentatori, tra cui
il medesimo a. appena citato, esprimono forti dubbi
circa il fatto che il modello di Senato proposto
dal progetto di riforma costituzionale sia effettivamente
di tipo “federale” : sul punto cfr. A. D’Atena,
La riforma del regionalismo riformato. A proposito
del testo licenziato dal Senato il 25 marzo 2004
- Intervento alla tavola rotonda su La riforma
della riforma svoltasi nel quadro del convegno
organizzato dall’ISSiRFA-CNR su Regionalismo
in bilico tra attuazione e riforma della riforma,
Roma, 30 giugno 2004, in Iustitia,
2004, 407-418; inoltre si v, per tutti, M. Della
Torre, Del Senato federale e della disfunzione
legislativa, in questa Rivista, 2006,
ivi ulteriori riferimenti.
[14] A. D’Atena, La nuova riforma del
Titolo V, la Costituzione a rigidità debole ed il
bipolarismo di coalizione, cit.
[15] Cfr. E. Gianfrancesco, op. cit.,
238.
[16] A. D’Atena, op. ult. cit..
[17] Cfr. A. D’Atena, Poteri sostitutivi
e konkurrierende gesetzgebung, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
2003.
|
|
|
|
 |
|
|
|