T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 21 maggio 2008 n. 1530
Pres. De Zotti, est. M. Buricelli |
Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo.
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Il provvedimento con il quale si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, deve comunque essere correlato alla presenza di elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida. Occorre infatti che dalle modalità concrete con le quali si è svolto l'incidente emergano elementi di obiettiva incertezza in ordine alla condotta di guida del soggetto responsabile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza sezione
con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 457/1997 proposto da
Luciano Gabbiani, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Simonetti e Maria Caburazzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia -Mestre, via Pepe n. 84;
contro
l' Amministrazione dei Trasporti e della Navigazione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco n. 63;
per l’annullamento
dei seguenti provvedimenti:
1)provvedimento n. 390 del 22.3.1994 della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione –Ufficio provinciale di Venezia, concernente revisione di patente di guida; e
2)d. m. 23 maggio 1996 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento sub 1);
visto il ricorso, notificato il 31 gennaio 1997 e depositato in segreteria il 7 febbraio 1997, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza cautelare n. 271 del 1997, con la quale la prima sezione del Tar ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dei Trasporti depositato il 6 dicembre 2007, con i relativi allegati;
vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella pubblica udienza del 23 aprile 2008 - relatore il consigliere Marco Buricelli -, gli avvocati Caburazzi per il ricorrente e Bonora per la P. A.;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento sub 1) il Direttore dell’Ufficio provinciale di Venezia della MCTC dispose la revisione della patente di guida di cui il Gabbiani è titolare “vista la comunicazione MCTC PN 22.3.1994 dalla quale risulta che (il Gabbiani) , il giorno 7.12.1993, non dava la precedenza a motociclista”, e considerato che tale condotta fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico –fisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”.
Il Gabbiani ricorse dinanzi al Ministro dei trasporti deducendo insufficienza della motivazione e carenza dei presupposti.
Con il d. m. sub 2) il ricorso è stato respinto.
Avverso e per l’annullamento dei due atti sopra indicati il Gabbiani ha formulato due motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
L’istanza cautelare è stata accolta.
In prossimità dell’udienza di discussione del ricorso nel merito l’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso.
DIRITTO
In via preliminare va ricordato che l'art. 128 del codice della strada (rubricato ”revisione della patente di guida”) dispone che “gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il Prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”.
Sempre in via preliminare va rammentato che in tema di revisione della patente di guida si sono affermati due distinti orientamenti giurisprudenziali. Il primo, formatosi nella vigenza del precedente codice della strada –abrogato nel 1992- sostiene che l'art. 89 del t. u. n. 393 del 1959 (novellato dalla disposizione riportata in precedenza), il quale attribuiva ai Prefetti la facoltà di disporre la sottoposizione a visita o ad esame di idoneità dei titolari di patente di guida, nel caso in cui fossero emersi fondati dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità, andava inteso nel senso che a sostegno di tali dubbi non fosse richiesto alcun elemento specifico di giudizio, ben potendo anche il fatto di un'infrazione alle norme di comportamento del codice della strada costituire, di per sé, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente di guida (Tar Piemonte, I, 4 marzo 1993, n. 79 e 10 aprile 1997, n.238; Tar Sicilia – Catania, 23 febbraio 1995, n.335).
Un diverso orientamento giurisprudenziale ritiene, viceversa, che una sola infrazione alle norme del codice della strada, anche se di una certa rilevanza, non possa costituire -di per sé ed indipendentemente da valutazioni ulteriori in ordine alla idoneità e alla capacità alla guida del conducente l'autovettura- “il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo di attività del cittadino e che richiede, pertanto, una puntuale motivazione” (cfr. Tar Campania –Napoli, III, 30 0ttobre 2003, n.8706; Tar Friuli Venezia Giulia nn. 965 del 2003 e 87 del 2004; Tar Lombardia –Milano, sent. n. 1078 del 2006).
Orbene, indipendentemente da quale dei due orientamenti sopra riassunti risulti maggiormente persuasivo, non sembra contestabile che l’espressione contenuta nel citato art. 128 del nuovo codice della strada (“qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei (...) requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”) imponga, perlomeno, anche alla luce di quanto dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una motivazione sufficientemente approfondita delle ragioni poste a sostegno del provvedimento impugnato (sulla necessità di una motivazione adeguata da porre a sostegno del provvedimento di revisione della patente v. anche Tar Emilia –Romagna –Bologna, n. 1571 del 2006).
Nella specie l’autorità emanante, a sostegno della disposta revisione, si è limitata a richiamare “la comunicazione MCTC PN 22.3.1994 dalla quale risulta che (il Gabbiani) , il giorno 7.12.1993, non dava la precedenza a motociclista”, senza alcuna indicazione ulteriore relativa alle circostanze del caso concreto, in presenza delle quali si è verificato il sinistro.
Ora, da un lato va rilevato che gli uffici della MCTC dispongono la revisione della patente di regola a seguito di rapporto di incidente stradale da parte degli organi che espletano servizi di polizia stradale.
Nel caso in esame, dopo che, con ordinanza istruttoria del magistrato delegato n. 56 del 2007 erano stati chiesti, all’Amministrazione dei trasporti, gli atti e i documenti del procedimento, compreso, quindi, il rapporto della Polizia stradale di Pordenone del 21 gennaio 1994, relativo all’incidente stradale accaduto il 7 dicembre 1993 e che aveva visto coinvolto il Gabbiani, con nota SIIT Venezia del 3 dicembre 2007 è stato comunicato che il rapporto suddetto ha formato oggetto di scarto d’archivio da parte dell’Ufficio Motorizzazione di Pordenone e della Sezione della Polizia stradale di Pordenone.
D’altra parte, dagli atti di causa (v. nota Gabbiani 9 dicembre 1993 diretta alla SAI Assicurazioni e constatazione amichevole di incidente sottoscritta, peraltro, a quanto consta, da uno solo dei due conducenti) non appare possibile desumere con esattezza quale sia stato il ruolo del ricorrente nella causazione del sinistro.
A questo proposito va ribadito che il provvedimento con il quale si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve comunque essere correlato alla presenza di elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida, elementi che vanno specificamente indicati (cfr. Tar Lombardia -Milano, III, sentenze nn. 1078 del 2006 e 390 del 2005).
In altri termini, occorre che dalle modalità concrete con le quali si è svolto l'incidente emergano elementi di obiettiva incertezza in ordine alla condotta di guida del soggetto responsabile, evidenziati da fatti rilevanti tra i quali, ad esempio, vi è la particolare gravità delle conseguenze del sinistro (cfr. Consiglio di Stato, VI , n. 1252 del 1988; Tar Lazio, I, n. 914 del 1993 e altre) oppure la violazione reiterata di norme del codice stradale.
L’Amministrazione avrebbe dovuto, dunque, valutare i fatti nel loro complesso e motivare adeguatamente in relazione alla gravità dei danni e della condotta tenuta dall’interessato e infine, attraverso un’attenta valutazione della dinamica del sinistro, enucleare gli elementi in virtù dei quali sarebbe stato possibile esprimere ragionevoli dubbi in ordine alla perizia e alla capacità del conducente.
Non appare inutile aggiungere che non solo il provvedimento sub 1) ma anche il d. m. di rigetto del ricorso gerarchico a suo tempo proposto dal ricorrente non risulta supportato da una motivazione sufficientemente specifica. Pur di fronte, infatti, alle specifiche deduzioni contenute nel ricorso gerarchico, il decreto ministeriale si è limitato a rilevare che “in base alle risultanze degli atti, in relazione al comportamento irregolare di guida tenuto dal ricorrente all’atto dell’incidente stradale, indicato nel provvedimento di revisione, sorgono dubbi sulla persistenza nel ricorrente stesso dei requisiti psico –fisici e dell’idoneità alla guida; e che la facoltà discrezionale dell’Amministrazione di cui al citato art. 128 va esercitata in relazione a qualsiasi comportamento di guida che dia adito a dubbi sulla persistenza nel conducente dei requisiti di idoneità a condurre veicoli a motore”.
L’Amministrazione centrale ha eluso l'obbligo di prendere in esame i singoli motivi di doglianza dedotti nei confronti dell'atto di base e di verificarne la fondatezza con una motivazione direttamente proporzionata all'ampiezza e alla perspicuità delle ragioni addotte dall'interessato.
Per le ragioni su esposte il ricorso va accolto e il decreto impugnato annullato.
Nonostante l’esito del ricorso concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 aprile 2008.
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