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n. 6-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 7 maggio 2008 n. 3722
S. Baccarini Pres. - D. Lundini Est.
Prof. P. Pastori (Avv.ti R. Tagliaferri e R. Righi) contro l’Università degli Studi di Camerino ed il Ministero dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) |
Università – Professori universitari ordinari - Richiesta di trattenimento in servizio fino al 72° anno di età ex art. 16 D.Lgs. n. 503 del 1992 - Diniego - Illegittimità
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È illegittimo il diniego al trattenimento in servizio fino al 72° anno di età richiesto da un professore universitario ordinario ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 503 del 1992. Difatti ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'art. 19 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Ne consegue pertanto che, in caso di mancata opzione per il collocamento fuori ruolo, l’unico limite è quello dell’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età, superabile per un periodo massimo di due anni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma,
Sezione III,
composto dai Signori:
Stefano Baccarini - Presidente
Domenico Lundini - Cons. rel. est.
Giuseppe Sapone - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2571/2007, proposto dal
Prof. Paolo Pastori, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Tagliaferri e Roberto Righi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo di essi, in Roma, Via Carducci n. 4;
CONTRO
-l’Università degli Studi di Camerino, in persona del Rettore p.t.;
-il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;
per l’annullamento previa sospensiva
-della nota dell’Università degli Studi di Camerino con la quale è stato comunicato al ricorrente che la data del suo pensionamento sarà il 31.10.2007;
-della incognita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Camerino del 19.12.2006, con la quale tale organo “Anche in attuazione della legge 4 novembre 2005 n. 230 relativa alle nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari, che indica come limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori ordinari e associati il termine dell’anno accademico nel quale gli stessi compiono il 70° anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’art. 16 del D.Lgs. 503/92, ha ritenuto opportuno modificare quanto precedentemente deliberato in relazione al trattamento di quiescenza del personale docente di I^ fascia entrato in ruolo dopo l’11.3.1980”; nonché, ove lesiva, della incognita circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 29 luglio 1996 richiamata dalla deliberazione impugnata e quindi
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a permanere in servizio (almeno) sino al 72° anno di età in applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. 503/92;
per l’annullamento, altresì,
-ove lesiva, della comunicazione del Rettore dell’Università degli Studi di Camerino n. prot. 2550 del 19 marzo 2007 (impugnata con motivi aggiunti depositati il 6.7.2007) avente ad oggetto la disciplina del collocamento a riposo dei docenti di I fascia dell’Università degli Studi di Camerino il primo novembre successivo al compimento del 70° anno di età, casualmente conosciuta dal ricorrente;
-del Decreto Rettorale n. 301 del 5 giugno 2007 (impugnato con motivi aggiunti depositati il 20.7.2007), con cui il Rettore dell’Università di Camerino ha decretato che “a decorrere dall’1.11.2007 il Prof. Paolo Pastori, nato a Firenze il 14.05.1937, cessa dall’Ufficio di Professore Ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza di questa Università per raggiunti limiti di età”;
Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive dell’Avvocatura dello Stato, per l’Università e l’Amministrazione ministeriale intimata;
Vista l’ordinanza n. 4467 del 4.9.2007, di accoglimento dell’istanza cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per la pubblica udienza del 9 gennaio 2008, il Consigliere D. Lundini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente è stato nominato Professore Straordinario nel 2001 e Professore Ordinario nel 2004 presso l’Università degli Studi di Camerino, settore Scientifico Disciplinare SPS/02 “Storia delle Dottrine Politiche”. Essendo nato il 14.5.1937, ha fatto richiesta, una prima volta il 5.10.2004, ed ancora il 26 gennaio 2007, di rimanere in servizio attivo per un ulteriore biennio successivo al compimento del 70° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/92, espressamente dichiarando, altresì (istanza del 5.10.2004), “di non voler optare per il fuori ruolo”.
L’istante, nelle domande come sopra prodotte, si è anche richiamato alla delibera del Senato Accademico dell’Università di Camerino assunta nell’adunanza del 22.9.2004 e nella quale si era stabilito, in sede interpretativa del quadro normativo di riferimento, che i docenti di I fascia immessi in ruolo dopo l’entrata in vigore del DPR n. 382/80, i quali al compimento del 65° anno di età non intendessero optare per il fuori ruolo, avrebbero potuto prestare servizio attivo fino al 70° anno di età con possibilità poi di chiedere una proroga del servizio stesso di due anni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/92.
Peraltro, l’Ateneo intimato, mutato indirizzo interpretativo -con delibera, oggetto in parte qua d’impugnativa, del CdA in data 19.12.2006, ed anche in base ad una circolare ministeriale, impugnata anch’essa, del 29.7.1996- ha disposto, con gli atti specificati in epigrafe e contestati con il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dall’istante, che quest’ultimo dovesse comunque cessare dal servizio al termine dell’a.a. successivo al compimento del 70° anno di età, considerando appunto questo il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei Professori Ordinari assunti in ruolo (come nel caso del ricorrente) dopo l’entrata in vigore del DPR n. 382/80, e ciò anche in presenza di un eventuale biennio di mantenimento in servizio ex art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992.
L’istante è insorto tuttavia avverso le determinazioni suddette, deducendo, con il ricorso ed i motivi aggiunti, violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/92, dell’art. 1 comma 17 della legge n. 230/2005, incompetenza, violazione degli artt. 1, 3, 7, 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/90, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, del principio del contrarius actus, per carenza assoluta di motivazione, invalidità derivata. Ha sostenuto, in definitiva, di avere pienamente diritto a permanere in servizio fino al 72° anno di età, in applicazione del ripetuto art. 16 del D.Lgs. n. 503/92.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame.
L’istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza n. 4467/2007.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento.
In una sentenza intervenuta per un caso analogo (vedi TAR Toscana, I, n. 5537 del 3.11.2005), è stato condivisibilmente richiamato l’orientamento interpretativo del Consiglio di Stato (sez. VI, 19 febbraio 2001, n. 860), il quale in una controversia avente ad oggetto il trattenimento nella posizione di titolarità della cattedra, per un biennio, di un professore universitario di prima fascia (nominato prima dell’11 marzo 1980 e quindi beneficiario della disciplina di cui all'art. 110 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dalla L. n. 75 del 1985), che ne aveva fatto richiesta prima del collocamento in posizione fuori ruolo, a norma dell'art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992, ha precisato che:
- non influisce sulla soluzione il disposto dell'art. 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli artt. 19 e 110 del d.P.R. n. 382 del 1980;
- la disposizione contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 trova applicazione nei confronti dei professori universitari ordinari, secondo i meccanismi che caratterizzano le fasi del collocamento a riposo dell'anzidetta categoria, nel senso che la facoltà prevista dall'anzidetta disposizione, "di permanere in servizio", per un periodo massimo di un biennio "oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti" si riferisce, propriamente, a quella situazione di "servizio" in cui il professore universitario conserva la pienezza dei diritti e degli obblighi connessi alla posizione di titolarità della cattedra, riflettendosi poi, sui limiti di età per il collocamento a riposo, nel senso che, non incidendo ex se, sulla durata del "fuori ruolo", determina, per converso, il differimento, per un massimo di due anni del collocamento fuori ruolo e, conseguentemente, della data di collocamento a riposo.
Ebbene, la fattispecie in esame riguarda un professore ordinario nominato dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 382 del 1980 con conseguente applicazione della regola generale dettata dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, il quale prevede che il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Pertanto, in caso (come quello di cui trattasi) di mancata opzione per il collocamento fuori ruolo, l’unico limite è quello dell’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età, e tale limite è certamente superabile per un periodo massimo di due anni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/92 (cfr. sentenza predetta n. 5537/05).
Né può applicarsi alla posizione del ricorrente l’art. 1 comma 17 della legge n. 230/2005 (impropriamente richiamata dunque dall’Amministrazione negli atti impugnati), dal momento che la fissazione, ivi disposta, del limite massimo di età per il collocamento a riposo al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, vale soltanto per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della legge stessa, mentre il ricorrente ha conseguito la posizione di professore ordinario anteriormente al 2005.
Dunque, il ricorrente, non essendo mai stato collocato in posizione di fuori ruolo, deve considerarsi in servizio attivo vero e proprio fino al raggiungimento del 70° anno di età, per cui, tale essendo per l’interessato medesimo il normale limite di età stabilito dalla legge (art. 1 comma 1 della legge n. 239/1990) per il collocamento a riposo, egli ha pieno diritto (cfr. CdS, IV, n. 7210 del 7.12.2006) alla prosecuzione del rapporto lavorativo per un biennio ulteriore oltre detto limite.
Alla stregua delle esposte considerazioni e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, devono essere quindi accolti il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe, con annullamento, per l’effetto e nei limiti dell’interesse, degli atti impugnati.
Le spese di giudizio sono poste a carico del soccombente Ateneo e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione III, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe in epigrafe, con annullamento, per l’effetto e nei limiti dell’interesse, degli atti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Camerino a rifondere al ricorrente euro 2000,00 (duemila,00) a titolo di spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9.1.2008.
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