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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 17 settembre 2009 n. 2082
Pietro Morea – Presidente, Roberta Ravasio – Estensore
Comune di Barletta (avv. I. Palmiotti) c. A.N.A.S. e altro (Avv. Stato)


1. Circolazione stradale – Strade e autostrade – Proprietà delle strade – Effetto traslativo – Presupposti.

 

2. Circolazione stradale – Strade e autostrade – Decreti di passaggio di proprietà – Solo funzione ricognitiva di effetti già verificatisi.

1. L’effetto traslativo della proprietà delle strade, fra gli enti proprietari di esse, deve essere collegato alla emanazione dei decreti di classificazione e declassificazione delle strade disciplinati dagli artt. 2 e 3, d.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, ovvero agli atti che classificano una strada statale, dismessa a seguito di variante ed ancora utilizzabile, come strada provinciale o comunale.

 

2. In tema di strade, deve attribuirsi ai decreti di passaggio di proprietà solo funzione ricognitiva di effetti già verificatisi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1762 del 1998, proposto da:
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Palmiotti, con domicilio eletto in Bari, c/o avv. De' Robertis via Davanzati, 33;

contro



A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma, Anas Spa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Bari;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso principale: del verbale di consegna ex art. 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 della S.S. n. 16 adriatica tra i km. 742-752-650 per un’estensione complessiva di mt. 10650;
quanto al ricorso con motivi aggiunti: del provvedimento del 6.4.2000, n. di protocollo 14916, con cui la Direzione Generale dell'ANAS approvava definitivamente il verbale di consegna ex art. 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 della S.S. n. 16 adriatica tra i km. 742-752-650 per un’estensione complessiva di mt. 10650;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 16/07/1998 e depositato il successivo 30/07/1998 il ricorrente Comune di Barletta, premettendo di aver ricevuto dall’ANAS, in data 12/01/1998, la consegna del tratto di strada statale n. 16 compreso tra il Km. 742 ed il Km. 752+650, tratto di strada che l’ANAS aveva deciso di dismettere, impugna il verbale redatto in occasione della consegna, notificato al Comune in data 19/05/1998.
Deduce il ricorrente i seguenti motivi di censura:
I) illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 4 D.P.R. 495/92, incompetenza e difetto di legittimazione, nonché cattivo uso del potere, in quanto il verbale di consegna risulta sottoscritto solo da due funzionari privi del potere di esternare la volontà dell’Ente;
II) violazione dell’art. 4 D.P.R. 495/95, eccesso di potere, violazione del principio del contraddittorio, difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 L. 241/90, in quanto il trasferimento unilaterale e coattivo di un tratto di strada statale può avvenire solo nei confronti della amministrazione che ingiustificatamente rifiuti di assumere la consegna, allorché nel caso di specie il Comune ricorrente aveva esternato i motivi per cui non intendeva assumere la responsabilità del tratto di strada statale in questione;
III) violazione dell’art. 3 C.d.S., eccesso di potere per manc
Alla Camera di Consiglio del 26/08/1998 veniva rigettata l’istanza cautelare avanzata dal Comune di Barletta.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 09/11/2000 e depositato il 20/11/2000 il Comune di Barletta impugnava il provvedimento dell’ANAS 06/04/2000 prot. 14916, con il quale veniva approvato in via definitiva il verbale di consegna gravato con il ricorso principale, deducendone illegittimità derivata.
Si è costituito in giudizio con memoria 21/10/1999 l’Ente Nazionale Strade, per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza dell’11/06/2009 il ricorso è stato introitato a decisione.

DIRITTO



1. Risulta dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio che la Giunta Municipale del Comune di Barletta, con delibera n. 496 del 17/06/1993, in esecuzione di quanto disposto dall’at. 4 del Codice della Strada, procedeva alla delimitazione del centro abitato individuandone i limiti, sulla strada statale n. 16, in coincidenza con il Km. 743,00, a nord, e con il Km. 751,40, a sud.
Risulta inoltre che l’ANAS si sia determinata a consegnare il tratto di statale 16, oggetto dei provvedimenti gravati, in esecuzione delle determinazioni di cui alle note n. 49/296 del 06/06/1995 e n. 17489 del 04/12/1997 (cfr. nota ENAS 26/01/2000 n. 2235), non impugnate, e precisamente in quanto tratto di strada sotteso alla variante esterna all’abitato di Barletta, denominata “Cerignola Barletta Bari”(cfr. verbale di consegna 12/01/1998), e perciò dismesso dall’ANAS.

2. Ciò chiarito in punto di fatto, si deve premettere, in via generale, che il trasferimento fra enti pubblici territoriali della proprietà di una strada è, secondo quanto emerge dalle disposizioni contenute nell’art. 2 D.L.vo 285/92 nonché negli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione al codice della strada), strettamente connesso alla classificazione delle strade stesse: é pur vero che l’art. 4 comma 5 D.P.R. 495/92 menziona i “decreti di passaggio di proprietà” come atti distinti da quelli che dispongono la classificazione o declassificazione di una strada nonché da quelli che dispongono la dismissione di strade statali o parti di esse; ma nella interpretazione della normativa di riferimento, non si può non considerare che oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono non i suddetti “decreti di passaggio di proprietà”, sibbene i provvedimenti di classificazione (art. 3 comma 4 e art. 4 comma 2 D.P.R. 495/92), i quali vengono registrati nell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226 del codice della strada e dai quali dipende anche la presa in carico delle strade statali, da parte dell’ANAS (art. 2 comma 3 D.P.R. 495/92).
Tali considerazioni inducono ad affermare che l’effetto traslativo della proprietà delle strade, fra gli enti proprietari di esse, deve essere collegato alla emanazione dei decreti di classificazione e declassificazione delle strade disciplinati dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 495/92 ovvero agli atti che classificano una strada statale, dismessa a seguito di variante ed ancora utilizzabile, come strada provinciale o comunale: di tanto si trae conferma anche dall’art. 4 del D.P.R. 495/92, la cui rubrica allude espressamente al trasferimento della proprietà di strade fra gli enti proprietari e che, però, menziona i “decreti di passaggio di proprietà” solo al comma 5, senza nulla disporre al riguardo.
Ai suddetti “decreti di passaggio di proprietà”, deve evidentemente attribuirsi solo funzione ricognitiva di effetti già verificatisi.
2.1. Deve in secondo luogo rilevarsi che mentre la declassificazione delle strade statali consegue normalmente alla adozione di appositi decreti ministeriali (art. 4 comma 2 D.P.R. 495/92), essa costituisce invece un effetto automatico quando consegua alla realizzazione di varianti che non alterino i capisaldi del tracciato della strada ed alla dismissione dei tratti di strada sottesi alle varianti medesime: statuisce infatti l’art. 4 comma 3 D.P.R. 495/92 che “In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune”.
2.2. Infine, l’art. 4 comma 4 D.P.R. 495/92, statuisce che “I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall’art. 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione della medesima”; correlativamente l’art. 2 comma 7 del D. L.vo 285/92m (nuovo codice della strada) stabilisce che “Le strade urbane di cui al comma , lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.

3. Orbene, in forza delle disposizioni sopra ricordate si può affermare che l’Ente ricorrente è divenuto proprietario del tratto della statale 16 compreso tra il Km 743+000 ed il Km. 751+400 quantomeno da quando l’ANAS ne ha disposto – verosimilmente con le determine del 06/06/95 e 04/12/97 - la dismissione, trattandosi di tronco stradale che con gli anni è stato interessato dall’ampliamento del centro abitato, così come accertato dalla delibera di Giunta Municipale n. 496 del 04/06/93.
3.1. Diverso discorso va fatto relativamente ai due tratti della statale 16 oggetto di consegna ma non compresi nel perimetro del centro abitato, e cioè ai tratti compresi tra il KM. 742+000 ed il Km. 743+000, e tra il KM. 751+400 ed il Km. 752+650: non risultando essere intervenuta una rettifica della perimetrazione del centro abitato né risultando essere intervenuto un provvedimento regionale che li ha altrimenti classificati – e quindi trasferiti - l’ANAS non avrebbe potuto effettuarne la relativa consegna, la quale presuppone la preventiva emanazione dei provvedimenti indicati all’art. 4 comma 5 D.P:R. 495/92.
Tuttavia tra i motivi di ricorso il Comune ricorrente non ha dedotto la insussistenza del titolo necessario per procedere a tale consegna, di guisa che il Collegio non può tenere conto di tale circostanza.

4. Venendo all’esame delle censure articolate in ricorso introduttivo, il Collegio osserva che il gravame ha ad oggetto solo il verbale di consegna, consegna che costituisce un atto dovuto a seguito del trasferimento della proprietà di una strada ed al quale il nuovo ente proprietario non può sottrarsi, rilevando il cattivo stato di manutenzione della strada o altri motivi.
4.1. Risulta quindi palesemente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il Comune ha eccepito l’incompetenza dei funzionari dell’ANAS che hanno proceduto a redigere il verbale di consegna, non venendo in considerazione un atto avente contenuto volitivo o decisorio.
4.2. Ugualmente infondata è la seconda censura, con la quale il Comune lamenta che la consegna è stata effettuata in via unilaterale dall’ANAS nonostante le legittime rimostranze del Comune: si è già precisato, infatti, che una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà della strada il nuovo ente proprietario non può sottrarsi alla consegna, il rifiuto della quale integra comunque un inadempimento.
4.3. Destituita di fondamento è poi l’ultima delle doglianze, con la quale il Comune ricorrente denuncia che l’ANAS non ha tenuto conto della incompletezza del procedimento di trasferimento per assenza di un formale provvedimento di dismissione, dello stato di manutenzione della strada nonché del fatto che essa collega due comuni e doveva quindi essere trasferita alla Provincia.
Il provvedimento di dismissione, come si è visto, deve individuarsi, stando a quanto risulta dalla nota dell’ANAS 26/01/2000, nelle determine del 06/06/95 e 04/12/97, che il Comune non risulta aver impugnato: rispetto ad esse la consegna ha avuto rilevanza meramente esecutiva.
Lo stato di manutenzione della strada non costituiva causa legittima del rifiuto a prendere in consegna la strada: solo ove oggetto di dismissione fosse stato un tratto di strada statale esterno al perimetro del centro abitato il Comune avrebbe potuto rifiutarne la classificazione come strada comunale, ma solo in ipotesi di non utilizzabilità, e non di semplice cattiva manutenzione (cfr. art. 4 comma 3 D.P:R. 495/92).
Infine, la circostanza che il tratto di strada consegnato funga da collegamento tra due comuni non è di per sé dirimente: fermi restando gli effetti derivanti dalla delibera di Giunta che delimitato il centro abitato e dalla successiva dismissione disposta dall’ANAS, il Comune, per la parte esterna ad esso, avrebbe dovuto impugnare anche i provvedimenti presupposti, rispetto ai quali la consegna costituisce solo un atto esecutivo.

5. In disparte il rilievo in rito della omessa notifica del ricorso alla Provincia, per quanto di interesse, il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Barletta alla rifusione delle spese processuali a favore dell’ente convenuto, che liquida in E. 3.000,00 (euro tremila), oltre CAP ed IVA se per legge dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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