Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2010 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 12 agosto 2010 n. 30789
Pres. Di Giuseppe - Est. Taglienti
C. Marino ed altri (Avv. L. Rispoli) / Ordine Nazionale dei Biologi (Avv.ti A. Clarizia e G. Barone)


Procedimento amministrativo - Accesso- Collegamento diretto tra documento richiesto e interesse da tutelare - Carenza - Diniego – Legittimità

 

 

L’azione di accesso tesa a svolgere un sindacato generale sull’operato della Pubblica amministrazione (nella specie l’Ordine Nazionale dei Biologi) non è idonea in quanto in base alla legge richiede un collegamento diretto concreto ed immediato tra il documento richiesto e l’interesse che si intende tutelare ed inoltre incontra esplicito limite della norma contenuta nell’ art. 24 c. 3 della Legge 241/90. Nella specie sia la natura dei documenti richiesti e le generalità degli stessi, sia le esplicite ammissioni contenute nell’istanza di accesso e nel ricorso, che cioè si intende far luce sulla gestione finanziaria dell’ente per la durata di 11 anni,depongono nel senso che i ricorrenti ,con l’azione di accesso, intendono proprio svolgere un sindacato sull’operato dell’Ordine Nazionale dei biologi.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 4504 del 2010, proposto da:
Corrado Marino, Giuseppe Vitale, Salvatore Cortese, Olimpia Abete, Ciro Cozzolino, Ennio Romano, Paola Di Sarno, Lucia Laura Anniballo, Antonio Carrino, Giuseppina Roberti, Michele Pisapia, Attilio Rosolia, Aldo Corrado, Antonio Novissimo, Annunziata Sorrentino, Gabriella Mirone, Claudia Dello Iacovo, Enrico La Mura, Annamaria Sannino, Filomena Rita D'Anna, Anna Maria De Lucia, Vincenzo D'Anna, Pellegrino Di Lorenzo, Giuseppe Ferrara, Giovanbattista Petrillo, Duilio Lamberti, Antonio Vinci, Domenico Della Peruta, Salvatore Iodice, Alfonso Magnifico, Antonio Sepe, Vincenzo Sepe, Maria Maglio, Alessandro Caprio, Raffaele Aiello, Rosa Pirolo, Antonio Tortora, Matteo Pizzolorusso, Nunzio Zollo, Bruno Capriglione, Giovanni Nastri, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Rispoli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro



Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Barone Avv. Prof., Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento



RIGETTO DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI - RICORSO EX ART. 25 L. N. 241/1990.
ACCERTAMENTO del diritto all’accesso agli atti richiesti:

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ordine Nazionale dei Biologi e di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 il consigliere Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con ricorso notificato il 12 maggio 2010 e depositato il 20 successivo i nominati in epigrafe, dottori biologi iscritti all’albo e componenti dell’Ordine Nazionale dei biologi, hanno impugnato la nota del 26.4.2010 dell’Ordine suddetto di sostanziale diniego di accesso agli atti della stessa amministrazione, richiesti dai ricorrenti e riguardanti i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dal 1999 al 2009 nonché gli allegati e tutta la documentazione comprovante le voci e poste dei conti consuntivi dei suddetti esercizi finanziari.
In particolare i ricorrenti hanno richiesto di accedere ai seguenti atti:
- atti relativi ad eventuali investimenti mobiliari o/e finanziari, e relative delibere del Consiglio dell’Ordine per gli anni dal 1999-2009;
-numero di tutti gli eventi di EMC organizzati e svolti dal Consiglio dell’Ordine negli anni dal 2003 al 2009, numero di partecipanti e introiti derivanti dal costo sostenuto da ciascun partecipante e relative delibere del Consiglio;
-atti relativi all’indennità e ai rimborsi del Presidente e dei Consiglieri per gli anni dal 1999 al 2009 e le relative delibere dell’Ordine;
-elenco di tutti coloro che hanno svolto attività professionale e/o collaborazione, e comunque a qualsiasi titolo con l’Ordine negli anni 1999-2009 e le relative delibere di conferimento degli incarichi;
-atti relativi alle spese legali e alle spese per prestazioni di opera da parte di terzi per gli anni 1999-2009 e relative delibere di conferimento d’incarico;
-atti relativi alle spese di rappresentanza sostenute dal Presidente e/o dai consiglieri negli anni 1999-2009 e relative delibere;
copia del libro unico (ex libro matricola) e delle delibere del Consiglio dell’Ordine aventi ad oggetto l’assunzione di dipendenti per gli anni 1999-2009;
-copia del libro cassa relativo agli anni 1999-2009.
Assumono di avere un interesse diretto alla conoscenza dei suddetti atti in quanto iscritti all’albo ed in quanto le risorse dell’ente derivano esclusivamente dai contributi annuali degli iscritti.
Il Consiglio ha genericamente richiamato il regolamento interno per l’accesso agli atti ed ha quindi addotto ragioni contingenti, pratiche e di natura logistica, per escludere, quanto meno allo stato, l’accesso stesso, con un comportamento quindi che i ricorrenti hanno considerato sostanziale diniego.
I ricorrenti deducono quindi:
violazione dell’art. 24 e dell’art. 25 della legge n. 241/90; degli artt. 15 e 16 della legge 24 maggio 1967 n. 396; violazione del giusto procedimento; carenza di motivazione; violazione degli artt. 1, 3 e 10 del Regolamento dell’Ordine Nazionale dei biologi: assumono di avere un interesse concreto e diretto ed una legittimazione a conoscere come vengono spese le risorse finanziarie alle quali contribuiscono; affermano che le motivazioni del sostanziale diniego appaiono pretestuose; che la richiesta di accesso è a documenti amministrativi, che tra l’altro rivestono particolare importanza nella gestione dell’ente; che il buon diritto deriva anche dal loro elettorato attivo; che il regolamento interno non configura alcun limite all’accesso richiesto.
Costituitosi l’Ordine Nazionale dei biologi nella persona del Presidente, premesso che entro l’anno si svolgeranno le elezioni degli organi deliberanti dell’ente e dato conto del carteggio intercorso tra Presidente e richiedenti, nonché di richiesta di parere ad illustre giurista, ha eccepito preliminarmentel’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto nei confronti di atto meramente interlocutorio; ne ha quindi sostenuto l’infondatezza, sia in base all’art. 3 del Regolamento interno, sia ai sensi dell’art, 24 comma 3 della legge n. 241/90.
Con memoria l’Ordine ha ribadito tesi e ragioni, insistendo sul divieto di un controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione.
Risulta formalmente costituito in giudizio anche il Ministero di Giustizia.
Tanto premesso il Collegio ritiene di poter soprassedere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, in quanto il ricorso non può essere accolto poiché l’istanza di accesso avanzata dai ricorrenti deve ritenersi non ammissibile ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge n. 241/90.
Come noto la norma dichiara non ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione,
Nel caso in esame sia la natura dei documenti richiesti e la generalità degli stessi (in disparte la circostanza che verosimilmente i bilanci dell’ente sono pubblicati), sia le stesse esplicite ammissioni contenute nell’istanza di accesso e nel ricorso, che cioè s’intende far luce sulla gestione finanziaria dell’ente per la durata di 11 anni, depongono chiaramente nel senso che i ricorrenti, con l’azione di accesso, intendono proprio svolgere un sindacato generale sull’operato dell’Ordine nazionale dei biologi; tra l’altro indicando solo genericamente gli atti richiesti.
Per tale sindacato non è idonea l’azione di accesso che essi hanno intrapreso, la quale, in base alla legge, ha tutt’altra finalità e richiede un collegamento diretto concreto ed immediato tra il documento richiesto e l’interesse che s’intende tutelare (tra le tante cfr Cons di St. sez. VI 6 marzo 2009 n. 1351; 11 gennaio 2010 n. 14; TAR Molise 13 maggio 2010 n. 210), ed incontra l’esplicito limite della norma contenuta nell’art. 24 c. 3, della legge n. 241/90 ,come novellato dall’art. 16 della legge n. 15 del 2005.
La riscontrata finalità di controllo generalizzato sull’attività finanziaria dell’ente per l’arco di 11 anni, esclude quindi che i ricorrenti rientrino tra i soggetti legittimati ad accedere agli atti della P.A., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Considerata la particolarità della fattispecie sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione terza quater, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento