REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4504 del
2010, proposto da:
Corrado Marino, Giuseppe Vitale, Salvatore Cortese,
Olimpia Abete, Ciro Cozzolino, Ennio Romano, Paola Di Sarno, Lucia Laura
Anniballo, Antonio Carrino, Giuseppina Roberti, Michele Pisapia, Attilio
Rosolia, Aldo Corrado, Antonio Novissimo, Annunziata Sorrentino, Gabriella
Mirone, Claudia Dello Iacovo, Enrico La Mura, Annamaria Sannino, Filomena
Rita D'Anna, Anna Maria De Lucia, Vincenzo D'Anna, Pellegrino Di Lorenzo,
Giuseppe Ferrara, Giovanbattista Petrillo, Duilio Lamberti, Antonio Vinci,
Domenico Della Peruta, Salvatore Iodice, Alfonso Magnifico, Antonio Sepe,
Vincenzo Sepe, Maria Maglio, Alessandro Caprio, Raffaele Aiello, Rosa
Pirolo, Antonio Tortora, Matteo Pizzolorusso, Nunzio Zollo, Bruno
Capriglione, Giovanni Nastri, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi
Rispoli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via
Cosseria, 2;
contro
Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e
difeso dagli avv. Giuseppe Barone Avv. Prof., Angelo Clarizia, con
domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde,
2; Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento
RIGETTO DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI -
RICORSO EX ART. 25 L. N. 241/1990.
ACCERTAMENTO del diritto all’accesso
agli atti richiesti:
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ordine
Nazionale dei Biologi e di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 14 luglio 2010 il consigliere Carlo Taglienti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 12 maggio 2010 e
depositato il 20 successivo i nominati in epigrafe, dottori biologi
iscritti all’albo e componenti dell’Ordine Nazionale dei biologi, hanno
impugnato la nota del 26.4.2010 dell’Ordine suddetto di sostanziale
diniego di accesso agli atti della stessa amministrazione, richiesti dai
ricorrenti e riguardanti i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dal
1999 al 2009 nonché gli allegati e tutta la documentazione comprovante le
voci e poste dei conti consuntivi dei suddetti esercizi finanziari.
In
particolare i ricorrenti hanno richiesto di accedere ai seguenti
atti:
- atti relativi ad eventuali investimenti mobiliari o/e
finanziari, e relative delibere del Consiglio dell’Ordine per gli anni dal
1999-2009;
-numero di tutti gli eventi di EMC organizzati e svolti dal
Consiglio dell’Ordine negli anni dal 2003 al 2009, numero di partecipanti
e introiti derivanti dal costo sostenuto da ciascun partecipante e
relative delibere del Consiglio;
-atti relativi all’indennità e ai
rimborsi del Presidente e dei Consiglieri per gli anni dal 1999 al 2009 e
le relative delibere dell’Ordine;
-elenco di tutti coloro che hanno
svolto attività professionale e/o collaborazione, e comunque a qualsiasi
titolo con l’Ordine negli anni 1999-2009 e le relative delibere di
conferimento degli incarichi;
-atti relativi alle spese legali e alle
spese per prestazioni di opera da parte di terzi per gli anni 1999-2009 e
relative delibere di conferimento d’incarico;
-atti relativi alle spese
di rappresentanza sostenute dal Presidente e/o dai consiglieri negli anni
1999-2009 e relative delibere;
copia del libro unico (ex libro
matricola) e delle delibere del Consiglio dell’Ordine aventi ad oggetto
l’assunzione di dipendenti per gli anni 1999-2009;
-copia del libro
cassa relativo agli anni 1999-2009.
Assumono di avere un interesse
diretto alla conoscenza dei suddetti atti in quanto iscritti all’albo ed
in quanto le risorse dell’ente derivano esclusivamente dai contributi
annuali degli iscritti.
Il Consiglio ha genericamente richiamato il
regolamento interno per l’accesso agli atti ed ha quindi addotto ragioni
contingenti, pratiche e di natura logistica, per escludere, quanto meno
allo stato, l’accesso stesso, con un comportamento quindi che i ricorrenti
hanno considerato sostanziale diniego.
I ricorrenti deducono
quindi:
violazione dell’art. 24 e dell’art. 25 della legge n. 241/90;
degli artt. 15 e 16 della legge 24 maggio 1967 n. 396; violazione del
giusto procedimento; carenza di motivazione; violazione degli artt. 1, 3 e
10 del Regolamento dell’Ordine Nazionale dei biologi: assumono di avere un
interesse concreto e diretto ed una legittimazione a conoscere come
vengono spese le risorse finanziarie alle quali contribuiscono; affermano
che le motivazioni del sostanziale diniego appaiono pretestuose; che la
richiesta di accesso è a documenti amministrativi, che tra l’altro
rivestono particolare importanza nella gestione dell’ente; che il buon
diritto deriva anche dal loro elettorato attivo; che il regolamento
interno non configura alcun limite all’accesso richiesto.
Costituitosi
l’Ordine Nazionale dei biologi nella persona del Presidente, premesso che
entro l’anno si svolgeranno le elezioni degli organi deliberanti dell’ente
e dato conto del carteggio intercorso tra Presidente e richiedenti, nonché
di richiesta di parere ad illustre giurista, ha eccepito
preliminarmentel’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto nei
confronti di atto meramente interlocutorio; ne ha quindi sostenuto
l’infondatezza, sia in base all’art. 3 del Regolamento interno, sia ai
sensi dell’art, 24 comma 3 della legge n. 241/90.
Con memoria l’Ordine
ha ribadito tesi e ragioni, insistendo sul divieto di un controllo
generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione.
Risulta
formalmente costituito in giudizio anche il Ministero di
Giustizia.
Tanto premesso il Collegio ritiene di poter soprassedere
dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, in quanto il
ricorso non può essere accolto poiché l’istanza di accesso avanzata dai
ricorrenti deve ritenersi non ammissibile ai sensi dell’art. 24 comma 3
della legge n. 241/90.
Come noto la norma dichiara non ammissibili
istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato
della pubblica amministrazione,
Nel caso in esame sia la natura dei
documenti richiesti e la generalità degli stessi (in disparte la
circostanza che verosimilmente i bilanci dell’ente sono pubblicati), sia
le stesse esplicite ammissioni contenute nell’istanza di accesso e nel
ricorso, che cioè s’intende far luce sulla gestione finanziaria dell’ente
per la durata di 11 anni, depongono chiaramente nel senso che i
ricorrenti, con l’azione di accesso, intendono proprio svolgere un
sindacato generale sull’operato dell’Ordine nazionale dei biologi; tra
l’altro indicando solo genericamente gli atti richiesti.
Per tale
sindacato non è idonea l’azione di accesso che essi hanno intrapreso, la
quale, in base alla legge, ha tutt’altra finalità e richiede un
collegamento diretto concreto ed immediato tra il documento richiesto e
l’interesse che s’intende tutelare (tra le tante cfr Cons di St. sez. VI 6
marzo 2009 n. 1351; 11 gennaio 2010 n. 14; TAR Molise 13 maggio 2010 n.
210), ed incontra l’esplicito limite della norma contenuta nell’art. 24 c.
3, della legge n. 241/90 ,come novellato dall’art. 16 della legge n. 15
del 2005.
La riscontrata finalità di controllo generalizzato
sull’attività finanziaria dell’ente per l’arco di 11 anni, esclude quindi
che i ricorrenti rientrino tra i soggetti legittimati ad accedere agli
atti della P.A., con conseguente inammissibilità del
ricorso.
Considerata la particolarità della fattispecie sussistono
tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sede di Roma, sezione terza quater, dichiara inammissibile il ricorso in
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l'intervento dei
Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Carlo Taglienti,
Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/08/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)