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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 27 settembre 2010 n. 17536
Pres. S. Romano, est. I. Pisano
Vincenzo Barbuto, Caterina Scarpa e Fabio Taglialatela (Avv.ti Giovanni Tagliatatela e Monica Taglialatela) c. Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania (Arpac) (Avv. Giovanni Scotto Di Carlo) c. Regione Campania (Avv. Rosaria Palma)


Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Controversie – Assunzione in servizio – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Fattispecie

 

 

Tutte le controversie relative alla assunzione in servizio di un pubblico dipendente anche se relative ad atti di macroorganizzazione (nella specie differimento della loro assunzione a causa di criticità finanziaria della P.A. e, quindi, impossibilità di sottoscrivere contratti di assunzione a dipendenti vincitori di un concorso) sono devolute alla giurisdizione esclusiva dell’A.G.O. (1)

 

 

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1. cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 30 aprile 2010 , n. 5300; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 16 marzo 2010 , n. 639; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 13 gennaio 2010 , n. 84; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010 , n. 73

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 3650 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Vincenzo Barbuto, Caterina Scarpa e Fabio Taglialatela, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Tagliatatela e Monica Taglialatela, con domicilio eletto presso Monica Taglialatela in Napoli, via C.Rosaroll,70,Avv.Ruoppolo;

contro



Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Scotto Di Carlo, con domicilio eletto presso Giovanni Scotto Di Carlo in Napoli, via Vicinale S.Maria del Pianto, Centro Polifunzionale, Torre 1; Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia 81 /Avv.Ra Regionale;

per l'annullamento:



con il ricorso principale:
del provvedimento prot.n 0018314 del 19/05/2010 con cui il Direttore Generale dell'A.R.P.A.C. ha comunicato il differimento della stipula dei contratti con i vincitori dei pubblici concorsi banditi dall'Agenzia, a causa dell'attuale criticità finanziaria dell'Ente, e la necessità di rappresentare tale circostanza anche alla nuova Giunta Regionale, per l'adozione deglii eventuali provvedimenti di competenza;

e, con i motivi aggiunti del 26 luglio 2010,:
della delibera del Direttore Generale n. 506 del 6 luglio 2010 e relativi allegati, con cui si dispone il divieto di ogni tipologia di assunzione in ossequio alla disposizione dell'art. 77-ter commi 15 e 16 del Decreto legge 112/08 in quanto non applicabile dall'ARPAC;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania e della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La controversia in esame è rivolta all’attuazione del diritto dei ricorrenti – i quali sono già stati dichiarati vincitori del concorso pubblico a 3 posti di Dirigente Geologo dell’ARPAC, codice DD06, pubblicato sul BURC n.22 del 26.04.2005- alla concreta immissione in servizio degli stessi, previa stipula dei relativi contratti.
In particolare l’Ente, pur dopo aver richiesto ai predetti la produzione della necessaria documentazione, inizialmente differiva l’assunzione in virtù di presunte ragioni di criticità finanziaria; quindi opponeva l’intervenuta delibera del D.G. n.506/2010, con la quale si vieta ogni tipologia di assunzione.
Ciò premesso, è evidente come la questione è relativa ad una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale, in cui la suindicata delibera viene ad inserirsi non come mero atto di macroorganizzazione bensì come motivazione ostativa alla concreta attualizzazione dell’interesse dei ricorrenti all’assunzione.
Ora, come è noto, la riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, operata dall'art. 63 T.U. di cui al d.lgs. 165/2001, non può considerarsi estesa a ricomprendere l'azione di chi rivendica in sostanza la spettanza di un determinato posto di lavoro (l'assunzione).
A tale conclusione si perviene ugualmente sia che si voglia percorrere la strada del criterio "classico" di riparto, imperniato sulla natura della situazione giuridica fatta valere, sia che si voglia, invece, percorrere la strada alternativa del riparto, in subiecta materia, secondo un canone di riparto per blocchi di materia (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 30 aprile 2010 , n. 5300).
Restando, invece, devolute al G.O tutte le controversie relative alla fase successiva, ed in primis quelle relative alla concreta assunzione in servizio (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 16 marzo 2010 , n. 639; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 13 gennaio 2010 , n. 84) pur quando, come nel caso in esame, vengano coinvolti atti di macro-organizzazione che, eventualmente, potranno essere disapplicati dal G.O. competente (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010 , n. 73).
Il sistema dell'art. 68, d.lg. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) istituisce, infatti,una sorta di giurisdizione "esclusiva" del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, su tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., incluse le controverse concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (con la sola eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle P.A., che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo). Invero, tale tecnica di attribuzione di giurisdizione, per certi versi speculare a quella ante vigente attributiva della cognizione di tale materia al giudice amministrativo, segue il modello del riparto per blocchi di materia e prescinde, per definizione, dal criterio ordinario della consistenza della posizione soggettiva fatta valere (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010 , n. 73).
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia spettante al Giudice Civile, in funzione di Giudice del lavoro.
Le spese possono essere compensate, ai sensi dell’art.92 cpc come riformato, in considerazione della complessità e dei contrasti giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia spettante al Giudice Civile, in funzione di Giudice del lavoro.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
Paola Palmarini, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2010





 

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