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n. 9-2010 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE III - Sentenza 27 settembre 2010 n. 17536
Pres. S. Romano,
est. I. Pisano
Vincenzo Barbuto, Caterina Scarpa e Fabio Taglialatela
(Avv.ti Giovanni Tagliatatela e Monica Taglialatela) c. Agenzia Regionale
Protezione Ambiente Campania (Arpac) (Avv. Giovanni Scotto Di Carlo) c.
Regione Campania (Avv. Rosaria Palma) |
Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego –
Controversie – Assunzione in servizio – Giurisdizione dell’A.G.O. –
Sussiste – Fattispecie
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Tutte le controversie relative alla assunzione in
servizio di un pubblico dipendente anche se relative ad atti di
macroorganizzazione (nella specie differimento della loro assunzione a
causa di criticità finanziaria della P.A. e, quindi, impossibilità di
sottoscrivere contratti di assunzione a dipendenti vincitori di un
concorso) sono devolute alla giurisdizione esclusiva dell’A.G.O. (1)
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1. cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 30 aprile
2010 , n. 5300; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 16 marzo 2010 , n. 639;
T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 13 gennaio 2010 , n. 84; T.A.R. Campania
Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010 , n. 73 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso
numero di registro generale 3650 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
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Vincenzo Barbuto, Caterina Scarpa e Fabio Taglialatela,
rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Tagliatatela e Monica
Taglialatela, con domicilio eletto presso Monica Taglialatela in Napoli,
via C.Rosaroll,70,Avv.Ruoppolo;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa)
- Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Giovanni Scotto Di Carlo, con domicilio eletto presso
Giovanni Scotto Di Carlo in Napoli, via Vicinale S.Maria del Pianto,
Centro Polifunzionale, Torre 1; Regione Campania, in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Palma, con
domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia 81 /Avv.Ra
Regionale;
per l'annullamento:
con il ricorso principale:
del
provvedimento prot.n 0018314 del 19/05/2010 con cui il Direttore Generale
dell'A.R.P.A.C. ha comunicato il differimento della stipula dei contratti
con i vincitori dei pubblici concorsi banditi dall'Agenzia, a causa
dell'attuale criticità finanziaria dell'Ente, e la necessità di
rappresentare tale circostanza anche alla nuova Giunta Regionale, per
l'adozione deglii eventuali provvedimenti di competenza;
e, con i
motivi aggiunti del 26 luglio 2010,:
della delibera del Direttore
Generale n. 506 del 6 luglio 2010 e relativi allegati, con cui si dispone
il divieto di ogni tipologia di assunzione in ossequio alla disposizione
dell'art. 77-ter commi 15 e 16 del Decreto legge 112/08 in quanto non
applicabile dall'ARPAC;
di ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.
Visti
il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa)
- Campania e della Regione Campania;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 23 settembre 2010 la dott.ssa Ines Simona
Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
La controversia in esame è rivolta all’attuazione del diritto
dei ricorrenti – i quali sono già stati dichiarati vincitori del concorso
pubblico a 3 posti di Dirigente Geologo dell’ARPAC, codice DD06,
pubblicato sul BURC n.22 del 26.04.2005- alla concreta immissione in
servizio degli stessi, previa stipula dei relativi contratti.
In
particolare l’Ente, pur dopo aver richiesto ai predetti la produzione
della necessaria documentazione, inizialmente differiva l’assunzione in
virtù di presunte ragioni di criticità finanziaria; quindi opponeva
l’intervenuta delibera del D.G. n.506/2010, con la quale si vieta ogni
tipologia di assunzione.
Ciò premesso, è evidente come la questione è
relativa ad una fase successiva alla conclusione della procedura
concorsuale, in cui la suindicata delibera viene ad inserirsi non come
mero atto di macroorganizzazione bensì come motivazione ostativa alla
concreta attualizzazione dell’interesse dei ricorrenti all’assunzione.
Ora, come è noto, la riserva alla giurisdizione del giudice
amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, operata
dall'art. 63 T.U. di cui al d.lgs. 165/2001, non può considerarsi estesa a
ricomprendere l'azione di chi rivendica in sostanza la spettanza di un
determinato posto di lavoro (l'assunzione).
A tale conclusione si
perviene ugualmente sia che si voglia percorrere la strada del criterio
"classico" di riparto, imperniato sulla natura della situazione giuridica
fatta valere, sia che si voglia, invece, percorrere la strada alternativa
del riparto, in subiecta materia, secondo un canone di riparto per blocchi
di materia (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 30 aprile 2010 , n.
5300).
Restando, invece, devolute al G.O tutte le controversie relative
alla fase successiva, ed in primis quelle relative alla concreta
assunzione in servizio (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 16 marzo 2010 ,
n. 639; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 13 gennaio 2010 , n. 84) pur
quando, come nel caso in esame, vengano coinvolti atti di
macro-organizzazione che, eventualmente, potranno essere disapplicati dal
G.O. competente (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010 , n.
73).
Il sistema dell'art. 68, d.lg. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 29, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 63, d.lg. 30 marzo 2001
n. 165) istituisce, infatti,una sorta di giurisdizione "esclusiva" del
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, su tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A.,
incluse le controverse concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento
e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale,
ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (con la sola
eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle P.A., che restano devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo). Invero, tale tecnica di
attribuzione di giurisdizione, per certi versi speculare a quella ante
vigente attributiva della cognizione di tale materia al giudice
amministrativo, segue il modello del riparto per blocchi di materia e
prescinde, per definizione, dal criterio ordinario della consistenza della
posizione soggettiva fatta valere (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12
gennaio 2010 , n. 73).
In conclusione, va dichiarato il difetto di
giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia
spettante al Giudice Civile, in funzione di Giudice del lavoro.
Le
spese possono essere compensate, ai sensi dell’art.92 cpc come riformato,
in considerazione della complessità e dei contrasti giurisprudenziali in
materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice
amministrativo, trattandosi di controversia spettante al Giudice Civile,
in funzione di Giudice del lavoro.
Compensa spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010
con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Ines
Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
Paola
Palmarini, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2010
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