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n. 10-2010 - © copyright

 

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Ordinanza 30 settembre 2010 n. 1054
Pres. ed Est. E. Quadri
Consart Soc. Coop. a r.l. (Avv. G. Aliquo) c/
Comune di Tremezzo (Avv.ti M. Chiesa, V. Latorraca e M. Lavatelli).


Processo amministrativo – Costituzione in giudizio – Fase cautelare – D.lgs. n. 104/2010 (Codice processo amministrativo) – Applicabilità - Tardività – Errore scusabile – Sussiste.

E’ tardiva la costituzione in giudizio nella fase cautelare, ma in considerazione della recentissima entrata in vigore del codice del processo amministrativo si deve ritenere sussistente l’errore scusabile.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2010, proposto da:

Consart Soc. Coop. A R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aliquo, con domicilio eletto presso Valerio Novati in Milano, via Francesco Sforza, 14;

contro



Comune di Tremezzo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Chiesa, Vincenzo Latorraca, Mario Lavatelli, con domicilio eletto presso Micaela Chiesa in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;

nei confronti di
Co.Ge.Tri S.r.l., A.T.I. con Brescia Impianti Srl e Grandi Impianti Srl;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale del 5.7.2010 dell'aggiudicazione provvisoria intervenuta in data 6.7.2010, dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determina n.146 (R.G. N.72 Area Tecnica) del 10.7.2010, comunicata con nota prot. n.2907 del 10.7.2010 e, ove occorra, del bando di gara (contenente anche la disciplina di gara), nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tremezzo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori Giuseppe Aliquo per la parte ricorrente; Mario Lavatelli per il Comune di Tremezzo;

Ritenuta l’applicabilità dell’errore scusabile in relazione alla eccepita inammissibilità della costituzione tardiva dell’amministrazione intimata, in considerazione della recentissima entrata in vigore del codice;
Ritenuto che le censure dedotte dalla ricorrente non paiono supportate da alcuna documentazione probatoria, ma, al contrario, risultano smentite dagli atti prodotti dall’amministrazione intimata;
Ritenuto di disporre sulle spese della fase cautelare in base al principio della soccombenza;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
respinge l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare nei confronti dell’amministrazione resistente, che liquida in euro 500. Nulla sulle spese nei confronti del controinteressato non costituito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF, Estensore
Mauro Gatti, Referendario
Marco Poppi, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2010


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