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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Ordinanza 1 ottobre 2010 n. 428
Pres. Speranza, est. Calvari
P. B. (Avv.ti G. Bulgarini D'Elci, E. Cicigoi, G. Corbyons) c. Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Provinciale di Verona, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto (Avv. Stato)


Processo amministrativo - Giudizio cautelare -Resistente - Attività difensiva - Carenza - Art. 2 Codice Processo Amministrativo - Obbligo di cooperazione - Violazione - Conseguenze - Istanza cautelare - Accoglimento

Alla luce dell'art. 2, co. 1 del Codice del Processo amministrativo, che obbliga giudice e parti a cooperare per la ragionevole durata del processo, il mancato svolgimento di attività difensiva sostanziale da parte dell'amministrazione resistente costituisce motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza cautelare (con condanna alle spese del soccombente in fase cautelare), tenuto conto che la suddetta inerzia è idonea a frustrare l'esigenza di sollecita definizione del giudizio cautelare per fatto imputabile all'amministrazione resistente


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7743 del 2010, proposto da:

Patrizia Bolcato, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Bulgarini D'Elci, Elisabetta Cicigoi, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;

contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto dirigenziale prot. 7505/C.02.C emesso dal dirigente dell'Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona in data 12 luglio 2010;
- del decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010 concernente l'indizione, lo svolgimento della procedura di selezione per l'accesso ala mobilità professionale (art. 4, comma 3, CCNL del 3 dicembre 2009), nella parte in cui per la provincia di Verona ammette alla formazione per la mobilità 10 unità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Verona e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 2, comma 1, c.p.a il quale così dispone: "Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la ragionevole durata del processo";
Premesso che l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio ma con memoria di stile, la quale ovviamente non consente di apprezzare compiutamente le prospettazioni svolte in ricorso;
Ritenuto che il mancato dispiegamento di sostanziale attività difensiva da parte dell'amministrazione resistente non consente al collegio di procede ad una valutazione dialettica delle opposte tesi difensive, tale da favorire la fisiologica sollecita definizione del giudizio cautelare;
Ritenuto infatti che, nella rappresentata situazione, non potrebbe che differirsi la decisione sull'istanza cautelare all'esito delle risultanze istruttorie da acquisirsi con apposita ordinanza collegiale, così frustando l'esigenza della sollecita definizione del giudizio cautelare per fatto imputabile all'amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di formazione professionale per cui è causa;
ordina al legale rappresentante dell'amministrazione resistente di depositare, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione documentata relazione con la quale, riferendo sui fatti di causa, si controdeduca puntualmente sulle censure svolte in ricorso;
fissa all'11 gennaio 2011 l'udienza di discussione nel merito del ricorso;
condanna l'amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento,00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore


 




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