T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2012 n. 73
Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore. |
1. Autonomia e decentramento – Giurisdizione e competenza – Ente locale – Commissione straordinaria di liquidazione – Credito vantato da un privato – Non ammissione al passivo – Controversia – Cognizione del giudice amministrativo.
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2. Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Credito di un privato – Incarico – Valida autorizzazione – Totale carenza – Massa passiva di un Comune – Non ammissione – Legittimità.
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1. E’ devoluta alla cognizione del giudice amministrativo la controversia concernente la legittimità del provvedimento con il quale la Commissione straordinaria di liquidazione di un ente locale ha deliberato la non ammissione, al passivo dell’ente, del credito vantato da un ente privato.
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2. E’ legittimo il provvedimento di non ammissione alla massa passiva di un Comune, del credito asseritamente vantato da un privato, in caso di totale carenza di una valida autorizzazione all’incarico, capace di spiegare effetti giuridicamente vincolanti per l’ente locale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Banca Intesa San Paolo Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Dissesto del Comune di Taranto; Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Capece Minutolo, con domicilio eletto presso Giuseppe Rizzo in Lecce, piazza Mazzini 7;
per l'annullamento
della deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n.20 del 04.03.2010, con la quale è stata disposta la non ammissione alla massa passiva dell' Ente comunale del credito avanzato da Banca Intesa San Paolo ed ammontante a Euro 141.774,00, della nota n.2260 del 13 maggio 2010, pervenuta il 26 maggio 2010, con la quale la Commissione straordinaria di liquidazione ha comunicato la deliberazione succitata; di ogni e qualsivoglia atto connesso, presupposto e/o consequenziale e fra questi, in particolare: della nota n. 19 del 19 febbraio 2009, adottata dal Dirigente della Direzione "Programmazione Economico/Finanziaria" - UO Rapporti OSL , e della nota n. 17146 del 25 novembre 2009, resa dal Dirigente della Direzione "Programmazione Economico/Finanziaria" - UO Rapporti OSL, con le quali la Direzione "Programmazione Economico/Finanziaria" del Comune di Taranto esprimeva parere negativo in ordine all'ammissione alla massa passiva del credito vantato da Banca Intesa San Paolo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Sticchi Damiani Ernesto, Rizzo, in sostituzione di Capece.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Banca ricorrente espone che:
con atto di G.M. n.310 del 16.4.2004, il Comune di Taranto deliberava di autorizzare l’individuazione di un partner finanziario cui affidare il servizio di “consulenza finanziaria concernente la fattibilità di un’operazione di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare disponibile per la successiva realizzazione dell’operazione finanziaria prescelta “;
con il medesimo atto il Comune di Taranto esprimeva la necessità di dare corso a quelle attività di natura propedeutica e necessarie per una corretta individuazione e determinazione del valore di mercato del patrimonio immobiliare del Comune , nella prospettiva di una successiva alienazione finalizzata a reperire risorse finanziarie ;
attraverso la delibera in questione, il Comune prevedeva di fare ricorso alla trattativa privata preceduta da una gara ufficiosa con scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri di valutazione venivano contestualmente individuati con la delibera medesima , la quale recava anche approvazione tanto dello schema della lettera di invito, quanto del capitolato speciale di appalto;
con lettera invito prot. n.4978 del 25.5.2004, il Comune di Taranto invitava Banca Intesa Spa a formulare l’offerta con riferimento alla procedura in oggetto;
all’esito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n.24 del 19 luglio 2004, il Comune di Taranto aggiudicava definitivamente il servizio in oggetto all’odierna ricorrente, la quale aveva avanzato un’offerta che non prevedeva la corresponsione di alcun compenso;
in data 5.11.2004 la Banca Intesa consegnava all’ente comunale il report relativo all’attività di consulenza affidatale (“ consulenza finanziaria per l’analisi di fattibilità di un’operazione di valorizzazione e finanziarizzazione del patrimonio immobiliare”);
successivamente, con nota 22.12.2004, Banca Intesa trasmetteva al Comune di Taranto una proposta di mandato di consulenza “in merito agli impatti che ciascuna fase prodromica ad un’operazione di cartolarizzazione possa comportare per la strutturazione della stessa(il progetto)”;
con la nota in questione, Banca Intesa , oltre a fornire i dettagli relativi allo svolgimento di tale attività consulenziale , precisava che per l’espletamento della stessa erano previste commissioni pari a € 150.000,00 annue;
con provvedimento del 23.12.2004, il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Taranto accettava la proposta di consulenza formulata da Banca Intesa e conferiva alla stessa l’incarico-mandato relativo alla medesima;
con il medesimo atto dirigenziale , il responsabile della Direzione Risorse finanziarie specificava che l’attività di consulenza finanziaria in questione avrebbe comportato lo svolgimento da parte di Banca Intesa di una complessa attività di assistenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale, i cui contenuti principali si articolavano nelle seguenti attività:
svolgimento delle operazioni prodromiche all’eventuale operazione di cartolarizzazione immobiliare ;valutazione dell’adeguatezza dei terzi consulenti legali, fiscali e tecnici selezionati dal Comune per la realizzazione del progetto; verifica degli impatti che il lavoro svolto dal Comune e dai terzi consulenti legali , fiscali e tecnici avesse potuto comportare per la strutturazione dell’eventuale operazione di cartolarizzazione immobiliare ;
con il medesimo atto, al punto 4 (“spese e commissioni”), il Comune di Taranto specificava che “quale corrispettivo per l’attività svolta, il mandante- e cioè il Comune di Taranto- riconoscerà al mandatario un compenso ,oltre al pagamento dell’IVA relativa, di € 37.500, da corrispondersi nel termine di ciascun trimestre”, e che “ l’ammontare totale di tali commissioni avrà un limite massimo quantificabile in € 150.000,00 all’anno”;
con nota del 12.1.2005 Banca Intesa accettava l’incarico e in data 7 novembre 2005 consegnava al Comune il report relativo all’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidato( “consulenza finanziaria sulle attività prodromiche ad un’operazione di cartolarizzazione immobiliare”);
con nota 16.11.2005 , la Commissione per l’attuazione del programma di risanamento finanziario del Comune di Taranto , in persona del dirigente Dr.ssa Rosa De Benedetto, con riferimento al mandato conferito a Banca Intesa in data 23.12.2004/12-17.1.2005, e cioè con riferimento al mandato relativo all’attività di consulenza , assistenza e valutazione con riferimento agli impatti che ciascuna fase prodromica ad un’operazione di cartolarizzazione immobiliare avesse potuto apportare alla strutturazione della stessa( attività che la stessa nota comunale qualificava come successiva allo “studio di fattibilità di un’operazione di valorizzazione e finanziarizzazione del patrimonio immobiliare” consegnato in data 5.11.2004), dato atto dell’avvenuta consegna in data 7.11.2005 del report concernente l’incarico in oggetto, comunicava che il Comune di Taranto aveva approvato il Regolamento relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare disponibile e, quindi, ritenendo esaurita l’attività consulenziale oggetto dell’incarico conferito, comunicava a Banca Intesa di recedere anticipatamente dal mandato, chiedendo contestualmente che la mandataria( cioè Banca Intesa) rinunciasse ad esigere il termine di preavviso previsto dall’art.5.3 del mandato di 60 giorni e di considerare quindi, conclusa la propria opera con decorrenza retroattiva alla data del 31.10.2005;
con la medesima nota , il Comune specificava che in caso di accettazione della rinunzia al preavviso ai termini di cui sopra , “ il mandato dovrà intendersi come tra noi non più vincolante dalla data del 31.10.2005, ad eccezione delle previsioni richiamate all’art.5.4. del mandato stesso, che seguiteranno a produrre i propri effetti fino al termine predetto e cioè fino al 31.10.2005;
la nota comunale si concludeva , quindi, con l’invito, rivolto a Banca Intesa, a “ comunicare il Vs consenso alla risoluzione del contratto con l’espressione della volontà di sciogliere il Comune di Taranto dall’impegno di cui all’art 3.2. del mandato, nonché dal vincolo a non conferire incarico ad altri soggetti”;
con nota del 28.11.2005, Banca Intesa dichiarava di accettare la dichiarazione di recesso da parte del Comune salvo richiedere la seguente modifica: “resta tra di noi inteso che, qualora accettasse di rinunciare al preavviso ai termini sopra individuati, il mandato dovrà intendersi come fra di noi non più vincolante dalla data del 31.10.2005, ad eccezione delle previsioni richiamate dall’art 5.4. del mandato stesso, che seguiteranno a produrre i propri effetti fino al termine ivi espressamente stabilito, ovvero, in difetto, nei termini di legge”;
con nota del 22.12.2005 la Commissione per l’attuazione del programma di risanamento finanziario del Comune di Taranto accettava la modifica proposta da Banca Intesa ;
successivamente, con note del 5.5.2005, 29.7.2005, 20.10.2005 e 28.11.2005 Banca Intesa trasmetteva, a richiesta di compenso per l‘attività svolta, una serie di fatture per un importo complessivo di € 141.774,00 ;
con nota del 17.1.2006, Banca Intesa sollecitava il pagamento delle predette fatture;
con deliberazione del Commissario straordinario n.234 del 17.10.2006 veniva dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Taranto;
successivamente alla dichiarazione di dissesto e all’insediamento dell’organo straordinario di liquidazione, Banca Intesa, in data 11.3.2008, faceva istanza per l’insinuazione del proprio credito nella massa passiva dell’Ente;
con nota del 20.8.2008, il Comune di Taranto, Direzione Programmazione Economico Finanziaria, su richiesta della Commissione straordinaria di Liquidazione , premesso che “ la Commissione straordinaria di liquidazione, con la nota in oggetto indicata, ha inoltrato richiesta di istruttoria secondo l’istanza da voi prodotta per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva in data 11.3.2008 per € 141.774,00”, chiedeva a Banca Intesa di fornire tutta la documentazione in possesso della stessa a dimostrazione della sussistenza del credito vantato;
Banca intesa con nota del 29/30.9.2008 trasmetteva la documentazione richiesta e, in particolare, conferimento del mandato da parte del Comune in favore della Banca in data 23.12.2004; accettazione del mandato da parte della Banca in data 12.1.2005;comunicazione di recesso anticipato da parte del Comune in data 16.11.2005; accettazione , da parte della Banca, del recesso con proposta di modifica; copia dello studio effettuato dalla Banca;
con nota del 24.8.2009, Banca Intesa richiedeva informazioni circa lo stato di liquidazione del credito vantato;
con nota fax dell’1.09.2009 il Dirigente della Programmazione Economico Finanziaria del Comune di Taranto comunicava di avere fornito alla Commissione Straordinaria di Liquidazione tutti gli atti istruttori necessari per l’attività di liquidazione in data 19.2.2009;
sta di fatto che con nota del 13.5.2010 la Commissione straordinaria di Liquidazione comunicava che con deliberazione della stessa n.20 del 4.3.2010 era stata disposta la non ammissione alla massa passiva dell’ente del credito vantato dalla Banca sul presupposto che detto credito, sulla scorta della documentazione e dei dati forniti dall’amministrazione comunale, sarebbe risultato privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.
La nota da ultimo richiamata è stata impugnata per questi motivi:
eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto e travisamento dei fatti; istruttoria carente e/o insufficiente e contraddittoria. Ingiustizia manifesta
La ricorrente ha poi impugnato con motivi aggiunti di ricorso due note con le quali il Dirigente della Programmazione Economico Finanziaria del Comune di Taranto aveva espresso parere negativo in ordine all’ammissione, alla massa passiva dell’ente, del credito vantato da Banca Intesa San Paolo .
Il Comune di Taranto si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti eccependo, in primis, il difetto di giurisdizione del G.A; in linea subordinata, si insiste per il respingimento del ricorso e dei motivi aggiunti siccome infondati.
La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 12 gennaio 2011
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In primo luogo deve ribadirsi la giurisdizione del Giudice amministrativo.
A tal riguardo, giova rammentare che l’art 7, comma 1 bis del d.l. 29 marzo 2004, n.80 ha stabilito che “ I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell' articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, e dell' articolo 254 , comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purchè tali mezzi non siano stati azionati in precedenza “
Deriva da tanto che la controversia concernente la legittimità del provvedimento con il quale la Commissione straordinaria di liquidazione di un ente locale ha deliberato la non ammissione al passivo dell’ente del credito vantato da un ente privato è devoluta alla cognizione del G.a. .
Detta controversia attiene, infatti, all’esercizio di una potestà pubblicistica di settore, la quale si manifesta per mezzo di determinazioni di natura autoritativa e non può essere considerata pertinente alla mera esecuzione di un contratto di mandato intercorso tra l’ente locale e il privato, come asserito dalla difesa del Comune di Taranto.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Con la determinazione impugnata, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Dissesto del Comune di Taranto ha comunicato a Banca Intesa spa di avere deliberato la non ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del comune di Taranto del presunto credito vantato dalla Banca ricorrente in dipendenza di una attività di consulenza prestata in favore della P.a. locale .
La decisione è stata assunta “ in quanto non esistono atti autorizzativi della prestazione per l’attività di consulenza necessaria per la valutazione di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, né tale prestazione risulta attestata. Peraltro, - prosegue la nota impugnata- ove anche fosse stato affidato alla Banca il servizio di consulenza, questo non avrebbe dovuto costituire per il Comune di Taranto alcun onere finanziario , dal momento che l’offerta economica pervenuta dalla Banca prevedeva l’esecuzione della prestazione a titolo gratuito”.
Le valutazioni espresse sono , ad avviso del Collegio, immuni dalle censure prospettate.
Infatti, in un primo momento , il Comune di Taranto, in una cornice di riferimento costituita da apposite delibere adottate da organi di governo ha avviato una gara ufficiosa per l’individuazione di un partner finanziario cui affidare il servizio di consulenza per la fattibilità di un’operazione di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare disponibile , per la successiva realizzazione dell’operazione finanziaria .
Detta gara, estrinsecatasi nella predisposizione di lettere di invito ad una serie di istituti di credito è poi culminata nell’affidamento a Banca Intesa del servizio di consulenza predetta , peraltro offerto dal medesimo istituto di credito senza pretesa di alcun compenso, ed al medesimo istituto aggiudicato proprio in virtù della vantaggiosità dell’offerta.
Sta di fatto che, non senza qualche singolarità , lo stesso Istituto di credito, stavolta a mezzo della Direzione Corporate Finanza Strutturata Real Estate, con nota del 22.12.2004 – che peraltro reca la dicitura “ confidenziale e riservata “-ha inoltrato al Comune di Taranto, ma senza riferimento ad alcun ufficio peculiare , autonoma e distinta “proposta di mandato di consulenza, relativo all’attività di assistenza e consulenza finanziaria di Banca Intesa in merito agli impatti che ciascuna fase prodromica ad un’operazione di cartolarizzazione immobiliare possa comportare per la strutturazione della stessa ( il progetto)”., prevedendo il pagamento di commissioni pari a € 150.000, 00 annui “.
Su questa ultima proposta, il Collegio osserva che il dirigente della direzione risorse finanziarie del Comune di Taranto , con nota del 23 dicembre 2004, e cioè appena un giorno dopo la proposta autonoma e innovativa di Banca Intesa , pur affermando di agire in esecuzione della procedura di cui alla lettera di invito prot. 4978 del 25 maggio 2004 , ha finito col manifestare l’anomala volontà provvedimentale di estendere l’oggetto del mandato conferito a Banca Intesa fino al punto di comprendere anche l’analisi degli impatti che la dismissione del patrimonio immobiliare del comune di Taranto avrebbe potuto comportare.
Il dirigente medesimo ha aderito, peraltro, alle condizioni economiche particolarmente onerose che venivano , stavolta, proposte dall’interlocutore privato con ciò stesso contraddicendo la premessa in forza della quale asseriva di agire in esecuzione della procedura di cui alla lettera di invito prot.4978 del 25 maggio 2004.
Questa ricostruzione dei rapporti intercorsi tra Banca Intesa e Comune di Taranto è sufficiente al fine di trarre la conclusione che , in realtà, l’attività di consulenza finanziaria prestata da Banca Intesa in favore del Comune si è svolta nell’ambito di una procedura legale tipica solo con riferimento alla prima fase dell’incarico che, pertanto, può assumere valore ed efficacia vincolante per il Comune di Taranto.
Per quel che concerne, invece, l’attività “in merito agli impatti che ciascuna fase prodromica ad un’operazione di cartolarizzazione possa comportare per la strutturazione della stessa(il progetto)”, si deve ritenere che detta attività non sia stata assistita da una base giustificativa costituita da provvedimenti regolarmente adottati dagli organi di governo dell’ente locale.
La Banca ricorrente ha conseguito l’aggiudicazione di un servizio di consulenza finanziaria da svolgere in favore del Comune di Taranto in forza di una procedura ad evidenza pubblica con oggetto limitato alla verifica della fattibilità delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare del civico ente.
Entro questi limiti, che hanno trovato riscontro in ben individuabili atti collegiali assunti dagli organi di governo dell’ente , il Comune di Taranto può e deve ritenersi impegnato sul piano giuridico .
La esecuzione di una distinta attività volta a monitorare le conseguenze di ciascuna fase prodromica alla procedura di cartolarizzazione finalizzata alla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Taranto è avvenuta al di fuori di una cornice di vincolatività per l’ente locale atteso che , anche in questo caso, si sarebbe dovuta prescegliere,da parte dell’organo competente (cioè il Consiglio comunale in base all’art. 42 lett. l) del d.lgs. n.267 del 2000 ), analoga procedura ad evidenza pubblica, in ossequio ad un principio di legalità che permea di sé ogni attività amministrativa.
E’ , perciò, coerente a siffatto ordine di argomentazioni il provvedimento di non ammissione alla massa passiva dell’ente , del credito asseritamente vantato da Banca Intesa , proprio per la totale carenza di una valida autorizzazione all’incarico , capace di spiegare effetti giuridicamente vincolanti per il Comune di Taranto , tale non potendo considerarsi la nota del 23 dicembre 2004 , posta a base del perfezionamento di un accordo destinato a rimanere confinato al rapporto fra il privato e il funzionario autore dell’incarico ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n.267 del 2000,in quanto tale non idoneo a generare obbligazioni per il Comune resistente.
Quanto sopra a prescindere dai “ seri dubbi sull’effettiva resa prestazione “sollevati nella nota 19 febbraio 2009 inviata dalla Direzione programmazione economico.
-finanziaria del Comune di Taranto alla commissione straordinaria di Liquidazione.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2012
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