Francesco GIOIA, rappresentato e difeso dagli Avv. Nicola
Massari, Salvatore Lamarina, con domicilio eletto presso Giampaolo Maria
Cogo in Roma, l.go Messico, 7;
contro
COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope
legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12; Ministero della Difesa;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 16 giugno 2004
della Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle
informazioni, costituita presso la Guardia di Finanza, con il quale è
stata disposta la non ammissione del ricorrente all’arruolamento nel Corpo
della Guardia di Finanza;
- del provvedimento datato 26 luglio 2004 e
del messaggio del Ministero della Difesa con i quali è stata disposta la
cessazione dal trattenimento in servizio del ricorrente dalla data del 26
luglio 2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di
Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il
Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente – in ferma
breve volontaria dal 2001 - di essere stato ammesso a partecipare al corso
per l’arruolamento definitivo nel Corpo della Guardia di Finanza e che,
con provvedimento del 16 giugno 2004, la Sottocommissione per
l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni, costituita
presso la Guardia di Finanza, ne ha disposto la non ammissione
all’arruolamento per mancanza del requisito delle qualità morali e di
condotta di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993, avendo posto in
essere un comportamento censurabile ed inconciliabile con le attribuzioni
e le funzioni degli appartenenti al Corpo.
Avverso tale provvedimento
deduce parte ricorrente il seguente motivo di censura:
- Violazione di
legge ed eccesso di potere.
Afferma parte ricorrente come l’episodio su
cui si basa il contestato giudizio – consistente nell’avere i Carabinieri,
durante un controllo intervenuto in data 14 marzo 1999, rinvenuto una
bustina contenente marijuana nella vettura in cui si trovava il ricorrente
insieme ad altri amici, cui è seguito il decreto di archiviazione da parte
del GIP e l’ammonimento del Prefetto di Catania – non possa costituire
causa ostativa all’arruolamento, lamentando la contraddittorietà
dell’operato dell’Amministrazione che, nel 2001, lo ha ammesso al corso
prodromico all’arruolamento.
Afferma, inoltre, il ricorrente
l’intervenuta abrogazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993 alla data
di adozione del gravato provvedimento, sostenendo come l’assunzione
episodica di modiche quantità di droghe leggere non possa integrare un
comportamento tale da precludere l’arruolabilità nei Corpi di
Polizia.
Si è costituito in resistenza il Comando Generale della
Guardia di Finanza sostenendo l’infondatezza del ricorso con richiesta di
corrispondente pronuncia.
Con ordinanza n. 6323/2004, in accoglimento
dell’istanza cautelare, è stata disposta l’ammissione del ricorrente, in
via provvisoria, al Corpo.
Con ordinanza n. 439/2005 è stata accolta la
domanda del ricorrente di esecuzione dell’ordinanza n. 6323/2004.
Con
ordinanza n. 1291/2005 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello
proposto avverso la citata ordinanza n. 6323/2004.
Con memorie
successivamente depositate le parti del presente giudizio hanno insistito
nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.
Alla pubblica
udienza dell’11 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per le
decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame è proposta azione
impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei
suoi estremi – con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente
dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza in quanto ritenuto
non in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui
all’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993, avendo egli posto in essere un
comportamento censurabile ed inconciliabile con le attribuzioni e le
funzioni degli appartenenti al Corpo.
Tale provvedimento è stato
adottato per avere i Carabinieri, durante un controllo intervenuto in data
14 marzo 1999, rinvenuto una bustina contenente marijuana nella vettura in
cui si trovava il ricorrente insieme ad altri amici, cui è seguito il
decreto di archiviazione da parte del GIP e l’ammonimento del Prefetto di
Catania.
Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad
illustrare, merita favorevole esame.
E’ pacifico tra le parti come il
giudizio inerente il mancato possesso del requisito delle qualità morali e
di condotta si fonda sull’unico episodio, sopra illustrato, riferito al
possesso di una modica quantità di marijuana.
Ciò posto, ritiene il
Collegio come un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze
stupefacenti non possa essere considerato di per sé ostativo al possesso
della condotta incensurabile da parte di soggetti candidati
all’arruolamento nelle Forze armate e comunque nei corpi armati dello
Stato.
Nella specie, il ricorrente si è reso responsabile di un singolo
episodio di detenzione di stupefacenti nel 1999, per il quale non si sono
determinate conseguenze penali, ma solo un ammonimento da parte del
Prefetto a non ricadere più in una situazione della specie.
Tale
vicenda, ha rappresentato effettivamente un fatto isolato nella vita del
ricorrente, lontano nel tempo e, per quanto sicuramente non edificante,
deve essere considerata nella sua occasionalità non essendosi ripetute più
altre vicende disdicevoli nella vita del medesimo, dovendo pertanto come
tale ritenersi inidonea ad assurgere ad elemento talmente negativo e
decisivo da inibire la possibilità dell’arruolamento nella Guardia di
Finanza (in senso conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2007
n. 6848).
La delicatezza e la specificità delle funzioni che gli
appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza sono chiamati a svolgere,
nell’imporre particolare rigore nella valutazione della sussistenza dei
prescritti requisiti di condotta, richiede comunque che il giudizio sul
possesso delle qualità morali e di condotta sia effettuato nel rispetto
dei criteri di ragionevolezza, potendo l’esclusione dall’arruolamento
disporsi laddove da un singolo episodio di detenzione di droghe leggere
emergano sicuri indici di inconciliabilità e di incompatibilità del
soggetto con i compiti di istituto, da congruamente esplicitare, non
essendo sufficiente ad assolvere al necessario canone di ragionevolezza e
di proporzionalità ai fini del riscontro della mancanza dei prescritti
requisiti il richiamo ad un unico episodio peraltro piuttosto risalente
nel tempo.
Discende dalle considerazioni sin qui illustrate che il
ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento del
gravato provvedimento.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le
parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
- Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul
ricorso N. 8490/2004 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti,
Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Elena Stanizzi,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012