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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 20 gennaio 2012 n. 661
Pres. Tosti- Est. Stanizzi
F. Gioia (Avv. N. Massari, S. Lamarina) / Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. St.)


Militare – Guardia di Finanza - Arruolamento – Mancanza dei requisiti morali – Per singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti – Esclusione – Illegittimità – Fattispecie

 

 

Un unico singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti non può essere considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile da parte di soggetti candidati all’arruolamento nelle Forze armate e comunque nei corpi armati dello Stato (nella specie, durante un controllo da parte dei Carabinieri era stata rinvenuta una bustina contenente marijuana nella vettura in cui si trovava il ricorrente insieme ad altri amici, cui era seguito il decreto di archiviazione da parte del GIP e l’ammonimento del Prefetto).

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 8490 del 2004, proposto da:

 

Francesco GIOIA, rappresentato e difeso dagli Avv. Nicola Massari, Salvatore Lamarina, con domicilio eletto presso Giampaolo Maria Cogo in Roma, l.go Messico, 7;

contro



COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Difesa;

per l'annullamento



- del provvedimento datato 16 giugno 2004 della Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni, costituita presso la Guardia di Finanza, con il quale è stata disposta la non ammissione del ricorrente all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza;
- del provvedimento datato 26 luglio 2004 e del messaggio del Ministero della Difesa con i quali è stata disposta la cessazione dal trattenimento in servizio del ricorrente dalla data del 26 luglio 2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Espone in fatto l’odierno ricorrente – in ferma breve volontaria dal 2001 - di essere stato ammesso a partecipare al corso per l’arruolamento definitivo nel Corpo della Guardia di Finanza e che, con provvedimento del 16 giugno 2004, la Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni, costituita presso la Guardia di Finanza, ne ha disposto la non ammissione all’arruolamento per mancanza del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993, avendo posto in essere un comportamento censurabile ed inconciliabile con le attribuzioni e le funzioni degli appartenenti al Corpo.
Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente il seguente motivo di censura:
- Violazione di legge ed eccesso di potere.
Afferma parte ricorrente come l’episodio su cui si basa il contestato giudizio – consistente nell’avere i Carabinieri, durante un controllo intervenuto in data 14 marzo 1999, rinvenuto una bustina contenente marijuana nella vettura in cui si trovava il ricorrente insieme ad altri amici, cui è seguito il decreto di archiviazione da parte del GIP e l’ammonimento del Prefetto di Catania – non possa costituire causa ostativa all’arruolamento, lamentando la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che, nel 2001, lo ha ammesso al corso prodromico all’arruolamento.
Afferma, inoltre, il ricorrente l’intervenuta abrogazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993 alla data di adozione del gravato provvedimento, sostenendo come l’assunzione episodica di modiche quantità di droghe leggere non possa integrare un comportamento tale da precludere l’arruolabilità nei Corpi di Polizia.
Si è costituito in resistenza il Comando Generale della Guardia di Finanza sostenendo l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con ordinanza n. 6323/2004, in accoglimento dell’istanza cautelare, è stata disposta l’ammissione del ricorrente, in via provvisoria, al Corpo.
Con ordinanza n. 439/2005 è stata accolta la domanda del ricorrente di esecuzione dell’ordinanza n. 6323/2004.
Con ordinanza n. 1291/2005 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso la citata ordinanza n. 6323/2004.
Con memorie successivamente depositate le parti del presente giudizio hanno insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per le decisione, come da verbale.

DIRITTO



Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza in quanto ritenuto non in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993, avendo egli posto in essere un comportamento censurabile ed inconciliabile con le attribuzioni e le funzioni degli appartenenti al Corpo.
Tale provvedimento è stato adottato per avere i Carabinieri, durante un controllo intervenuto in data 14 marzo 1999, rinvenuto una bustina contenente marijuana nella vettura in cui si trovava il ricorrente insieme ad altri amici, cui è seguito il decreto di archiviazione da parte del GIP e l’ammonimento del Prefetto di Catania.
Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad illustrare, merita favorevole esame.
E’ pacifico tra le parti come il giudizio inerente il mancato possesso del requisito delle qualità morali e di condotta si fonda sull’unico episodio, sopra illustrato, riferito al possesso di una modica quantità di marijuana.
Ciò posto, ritiene il Collegio come un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti non possa essere considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile da parte di soggetti candidati all’arruolamento nelle Forze armate e comunque nei corpi armati dello Stato.
Nella specie, il ricorrente si è reso responsabile di un singolo episodio di detenzione di stupefacenti nel 1999, per il quale non si sono determinate conseguenze penali, ma solo un ammonimento da parte del Prefetto a non ricadere più in una situazione della specie.
Tale vicenda, ha rappresentato effettivamente un fatto isolato nella vita del ricorrente, lontano nel tempo e, per quanto sicuramente non edificante, deve essere considerata nella sua occasionalità non essendosi ripetute più altre vicende disdicevoli nella vita del medesimo, dovendo pertanto come tale ritenersi inidonea ad assurgere ad elemento talmente negativo e decisivo da inibire la possibilità dell’arruolamento nella Guardia di Finanza (in senso conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2007 n. 6848).
La delicatezza e la specificità delle funzioni che gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza sono chiamati a svolgere, nell’imporre particolare rigore nella valutazione della sussistenza dei prescritti requisiti di condotta, richiede comunque che il giudizio sul possesso delle qualità morali e di condotta sia effettuato nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, potendo l’esclusione dall’arruolamento disporsi laddove da un singolo episodio di detenzione di droghe leggere emergano sicuri indici di inconciliabilità e di incompatibilità del soggetto con i compiti di istituto, da congruamente esplicitare, non essendo sufficiente ad assolvere al necessario canone di ragionevolezza e di proporzionalità ai fini del riscontro della mancanza dei prescritti requisiti il richiamo ad un unico episodio peraltro piuttosto risalente nel tempo.
Discende dalle considerazioni sin qui illustrate che il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 8490/2004 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012





 

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