 |
|
 |
 |
n. 12-2014 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III
- Sentenza 27 novembre 2014 n. 5876
Pres. Cirillo – Est.
D’Alessio
Regione Abruzzo (Avv. Stato) c. Tiberio (avv. Laureti) |
Farmacie – Dispensari farmaceutici – Criteri di
affidamento della gestione – Individuazione – Vicinanza – Non ha valore
tassativo – Individuazione a mezzo gara dell’offerta più rispondente alle
esigenze del pubblico interesse – Prevalenza
|
Per l’affidamento di un dispensario farmaceutico il
criterio della preferenza del farmacista titolare della sede farmaceutica
più vicina previsto dall’art. 1, comma 4, della L. 8 marzo 1968 n. 221 non
è tassativo e va interpretato nel senso che il requisito della maggiore
vicinanza debba recedere di fronte ad un offerta che, pur se presentata da
un farmacista titolare di altra sede farmaceutica, risulta secondo
l’apprezzamento dell’amministrazione più rispondente alle esigenze di
pubblico interesse per la qualità dei servizi proposti a tutela della
salute della popolazione assistita.
|
|
----------------
|
|
A conclusioni analoghe erano pervenuti, in
giurisprudenza, Cons. St., sez. III, 16 luglio 2012 n. 4172 e, in
dottrina, G. Fares, Brevi note sul criterio preferenziale della vicinitas nell’affidamento dei dispensari farmaceutici, in GiustAmm.it – Diritto farmaceutico, N. 1/2011. |
FATTO E DIRITTO
1.- La dr.ssa Rosaria Tiberio, titolare di
Farmacia sita nel Comune di Pescosansonesco (PE), ha impugnato davanti al
T.A.R. per l’Abruzzo, Sede di Pescara, la nota del 12 settembre 2013, con
la quale la Regione Abruzzo ha invitato i titolari delle sedi
farmaceutiche dei Comuni limitrofi al Comune di Corvara (PE) a manifestare
la propria disponibilità a ricevere l'affidamento del dispensario
istituito temporaneamente in detto Comune, nonché il provvedimento, in
data 6 novembre 2013, con il quale la Regione ha affidato la gestione del
dispensario farmaceutico al dr. Salvatore Pirrone, titolare di sede
farmaceutica nel Comune di Pietranico (PE).
2.- Il T.A.R. per
l’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sezione I, con sentenza n. 86
dell’11 febbraio 2014, ha accolto il ricorso.
Secondo il T.A.R.,
infatti, in materia di valutazioni comparative, «onde evitare che la
discrezionalità nella scelta dell’offerta da preferire finisca per essere
rimessa all’arbitrio dell’Amministrazione, in violazione del principio di
trasparenza e imparzialità dell’agire amministrativo, il potere valutativo
deve essere esercitato all’interno di una cornice predeterminata di
criteri generali di valutazione, i quali pertanto devono essere
preventivamente individuati ed indicati dall'Amministrazione» mentre,
nella fattispecie, nella lettera d’invito del 12 settembre 2013, erano
state richieste solo genericamente «indicazioni delle condizioni di
gestione che si intendono predisporre al fine di garantire un idoneo
servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione residente», con
la conseguenza che illegittimamente l’Amministrazione, in sede di
valutazione, «senza alcuna predeterminazione», aveva «ritenuto
arbitrariamente di dare valore preponderante al maggiore numero di ore
offerto da uno dei soggetti interessati, anche rispetto a quello della
maggiore vicinitas di cui all’articolo 1 della legge n. 221 del
1968».
3.- La citata sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione
Staccata di Pescara, è stata appellata dalla Regione Abruzzo che ne ha
sostenuto l’erroneità sotto diversi profili.
All’appello si oppone la
dr.ssa Tiberio che ne ha chiesto la conferma.
3.1.- Nella Camera di
Consiglio del 26 giugno 2014 la domanda di sospensione cautelare della
sentenza appellata è stata accolta con ordinanza n. 2803 del
2014.
3.2.- Alla Pubblica Udienza del 13 novembre 2014 l’appello è
passato in decisione.
4.- L’appello è fondato e deve essere
accolto.
L’art. 1 della legge n. 221 dell’8 marzo 1968 prevede, al
comma 4, come sostituito dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
che la gestione dei dispensari «è affidata alla responsabilità del
titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per
il titolare della farmacia più vicina».
Come si evince dalla
lettura dell’indicata disposizione, per la scelta del farmacista al quale
affidare un dispensario, la legge accorda una preferenza al titolare della
farmacia più vicina ma non esclude che l’Amministrazione possa valutare
proposte più convenienti (per l’interesse pubblico) presentate da altri
titolari di farmacie «della zona».
Questa Sezione ha, in
proposito, sostenuto che la scelta dell’autorità sanitaria può pertanto
discostarsi dal criterio della preferenza per il titolare della farmacia
più vicina, per motivate ragioni inerenti alla migliore organizzazione del
servizio (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4172 del 16 luglio
2012).
5.- In base a tale previsione normativa, la Regione Abruzzo,
avendo ritenuto di dover istituire un dispensario temporaneo nel Comune di
Corvara, a causa della chiusura della sede farmaceutica unica per rinuncia
del titolare, ha quindi invitato, nelle more della procedura volta al
conferimento della nuova titolarità della sede, con nota del 12 settembre
2013, la dr.ssa Rosaria Tiberio, titolare di Farmacia sita nel Comune di
Pescosansonesco, il dr. Salvatore Pirrone, titolare di sede farmaceutica
nel Comune di Pietranico, e la dr.ssa Marcozzi Silvia, titolare di sede
farmaceutica nel Comune di Cugnoli, a manifestare il proprio intendimento
in merito all’eventuale affidamento della gestione del dispensario.
In
tale nota la Regione ha chiesto ai farmacisti interpellati di «fornire
cortese indicazione delle condizioni di gestione che si intendono
predisporre al fine di garantire un idoneo servizio di assistenza
farmaceutica alla popolazione residente … riferendosi soprattutto agli
orari di apertura del dispensario, agli eventuali servizi aggiunti resi,
nonché alla figura professionale che ad esso verrà dedicata, nel rispetto
della normativa vigente».
6.- Ricevute le proposte inviate dalla
dr.ssa Tiberio e dal dr. Pirrone, la Regione, con determinazione del 6
novembre 2013, ha ritenuto di dover affidare il dispensario al dr.
Pirrone.
Come si evince dall’ampia ed esaustiva motivazione della
citata determina, la Regione, ha innanzitutto evidenziato che la distanza
fra il Comune di Pescosansonesco (sede della dr.ssa Tiberio) e il Comune
di Corvara era di 4,20 Km, mentre la distanza fra il Comune di Pietranico
(sede del dr. Pirrone) e il Comune di Corvara era di 6,10 Km.
Dopo aver
ricordato che il criterio preferenziale per la farmacia più vicina, di cui
all’art. 1 della legge n. 221 dell’8 marzo 1968, non doveva ritenersi
tassativo, la Regione ha rilevato la sostanziale assimilabilità della
distanza fra i due citati Comuni (Pescosansonesco e Pietranico) e il
Comune di Corvara ed ha, quindi, ritenuto preferibile l’offerta presentata
dal dr. Pirrone (titolare della sede di Pietranico) che nella sua proposta
aveva previsto per il dispensario un periodo maggiore di apertura al
pubblico.
6.1.- In effetti, come si rileva dalle proposte presentate,
mentre la dr. Tiberio aveva previsto la «disponibilità di almeno 4 ore
al giorno, per cinque giorni alla settimana, da distribuirsi tra la
mattina e il pomeriggio», con la presenza in loco del Farmacista
titolare o del dipendente e con l’offerta di una serie di servizi
aggiuntivi (consegna domiciliare dei farmaci urgenti, misurazione della
pressione, prenotazione di esami e visite specialistiche in via
telematica, effettuazione autoanalisi cliniche di base), il dr. Pirrone
aveva proposto di gestire personalmente il dispensario «con apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16» e con apertura
«nella giornata di sabato dalle ore 10 alle ore 12 (totale 32 ore
settimanali) ». Anche il dr. Pirrone aveva poi proposto una serie di
servizi aggiuntivi (consegna a domicilio dei farmaci, misurazione gratuita
della pressione arteriosa, noleggio apparecchi elettromedicali, servizio
CUP se ripristinato).
6.2.- Sulla base di tali elementi, come si è già
sostenuto nella citata ordinanza cautelare di questa Sezione, il
provvedimento con il quale è stata ritenuta preferibile la proposta di
gestione del dispensario fatta dal titolare della farmacia di Pietranico
dr. Salvatore Pirrone, non risulta irragionevole.
7.- Né la scelta
effettuata dalla Regione può ritenersi arbitraria, come ha invece
sostenuto il T.A.R., a causa della mancanza di criteri predeterminati per
la valutazione delle proposte presentate dai titolari delle farmacie che
erano stati invitati a presentare una loro offerta di
esercizio.
Infatti, i criteri sulla base dei quali sarebbe stata
effettuata la scelta si ricavavano con chiarezza dalla lettera di invito
che, come si è già ricordato, richiedeva l’indicazione delle condizioni di
gestione che si intendevano predisporre al fine di garantire un idoneo
servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione residente, con
riferimento «soprattutto agli orari di apertura del dispensario, agli
eventuali servizi aggiunti resi, nonché alla figura professionale che ad
esso verrà dedicata».
7.1.- Tali indicazioni, tenuto conto
dell’estrema semplicità della procedura, non possono ritenersi generiche,
né la procedura può ritenersi viziata per la mancata predeterminazione di
rigidi criteri di valutazione delle proposte.
7.2.- Peraltro la stessa
dr.ssa Tiberio non evidenzia ragioni per le quali la sua proposta poteva
essere preferita alla proposta presentata dal dr. Pirrone.
8.- In
conclusione l’appello deve essere accolto e, in integrale riforma
dell’appellata sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione Staccata di
Pescara, Sezione I, n. 86 dell’11 febbraio 2014, deve essere respinto il
ricorso di primo grado.
9.- Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in integrale riforma
della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna
l’appellata Rosaria Tiberio al pagamento, in favore della Regione Abruzzo,
di € 3.000.00 (tremila) per le spese e competenze di giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
|
|
|
 |
|
|
|