FATTO
La società ricorrente impugna, in via principale,
la determinazione n. 27 in data 2 dicembre 2013 del Responsabile del
Servizio Area Sviluppo del Comune di Corciano, di approvazione delle
operazioni di gara per l’individuazione del concessionario della gestione
della farmacia comunale di Corciano, sita in località San Mariano; in
forza di tale provvedimento, prima graduata è risultata la società Antica
Farmacia dei Caldari di Ceccarelli dott. Gianluca con un punteggio pari a
91,31/100, mentre al secondo posto è stata collocata la Leisa con punti
88,25/100.
Premette, ai fini della graduazione dei motivi di ricorso
concernenti la procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
n. 163 del 2006, di avere interesse in primo luogo all’esclusione
dell’aggiudicataria, ed in subordine al travolgimento dell’intera
procedura.
A) Quanto all’ammissione alla gara della controinteressata
Antica Farmacia dei Caldari, deduce che sia illegittima per violazione di
legge e violazione della lex specialis di gara, in quanto la
posizione giuridica della società confligge con la disciplina generale in
tema di titolarità ed esercizio-gestione delle farmacie nel nostro
ordinamento. In particolare, seppure l’art. 7 della legge n. 362 del 1991
consente alle società di persone di gestire fino a quattro farmacie, al
comma 3 prescrive comunque che la direzione della farmacia sia affidata ad
uno dei soci che ne è il responsabile. La società controinteressata
pretende di superare il vincolo normativo attribuendo la direzione della
seconda farmacia ad un non socio.
Inoltre, sempre con riguardo
all’ammissione alla gara della controinteressata, va rilevato che l’art.
15 del bando, in tema di “modalità di presentazione delle offerte”,
dispone che «tutti i documenti a pena di esclusione dalla procedura,
devono essere firmati dal partecipante alla gara», adempimento che non è
stato rispettato nel caso di specie.
B) Motivi comportanti l’intero
travolgimento della gara :
1) Illegittimità del bando per violazione
dell’art. 83, comma 4, del codice degli appalti e dell’art. 6 del
regolamento dei contratti del Comune di Corciano.
L’art. 11 del bando
di gara, pure fatto oggetto di gravame, non rispetta la regola secondo cui
devono essere messi a disposizione dei concorrenti, prima che formulino
l’offerta, tutti i criteri che saranno utilizzati dalla Commissione per
l’aggiudicazione dell’appalto; in particolare, l’art. 83, comma 4, del
codice dei contratti pubblici dispone che il bando preveda i sub-criteri
ed i sub-pesi o sub-punteggi; analogamente l’art. 15 del regolamento
comunale sui contratti dispone che il bando debba essere improntato alla
massima chiarezza ed indicare i criteri di aggiudicazione. I criteri di
cui ai punti a) e b), che coprono un punteggio pari a 45 su 100 punti,
sono molto generici, il che attribuisce alla Commissione un’amplissima
discrezionalità.
2) Illegittimità dell’operato della Commissione
giudicatrice, nella considerazione che la medesima ha predisposto i
sub-criteri di valutazione dell’offerta dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica, e quindi allorché erano già noti i nomi dei
concorrenti.
3)Violazione dell’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163 del
2006 in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice,
lamentando che dall’esame dei curricula professionali dei
componenti la Commissione appare evidente che gli stessi non erano
titolari delle competenze tecniche necessarie per la valutazione
dell’offerta tecnica predisposta dalle società concorrenti; la dr.ssa
Vania Ceccarani riveste la carica di segretario comunale, la dr.ssa
Daniela Vincenzini è il responsabile dell’Area Amministrativa comunale, la
dr.ssa Barbara Paltriccia è la responsabile dell’Area Sviluppo del
Territorio, Politiche Comunitarie e Polizia Amministrativa, attività,
queste, che non hanno alcuna attinenza con lo specifico oggetto del
contratto.
Sarebbe stata necessaria una competenza tecnica qualificata
nel settore farmaceutico, ed anche di natura finanziaria, trattandosi di
un’attività imprenditoriale che deve produrre reddito nell’interesse non
solo del concessionario, ma anche dell’Amministrazione titolare del
servizio.
4) Illegittimità del soggetto che ha approvato i lavori della
Commissione, lamentandosi che l’impugnata delibera n. 27 del 2 dicembre
2013 è sottoscritta dal Responsabile del Servizio Barbara Paltriccia, che
è anche il funzionario che ha nominato la Commissione, di cui è poi stata
presidente. L’art. 7 del regolamento comunale prescrive che il verbale di
gara è trasmesso immediatamente al settore competente per l’adozione degli
atti conseguenti; e per “settore competente” non può che intendersi altro
settore rispetto a quello proprio dei dipendenti interni membri della
Commissione giudicatrice.
Si è costituita in giudizio l’Antica Farmacia
dei Caldari di Ceccarelli dr. Gianluca S.a.s. eccependo l’inammissibilità
e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con un primo atto di
motivi aggiunti la Leisa S.a.s. ha impugnato i verbali di gara del 27 e
del 29 novembre 2013, nei confronti dei quali vengono reiterate le censure
svolte nel ricorso introduttivo al punto B), sub nn. 1 e 2. In
particolare, dal verbale del 27 novembre si desume che la Commissione di
gara ha introdotto i “sottocriteri”, invero assolutamente nuovi e diversi
rispetto a quelli disposti dal bando, e per di più tali sottocriteri sono
stati previsti dopo l’apertura delle offerte tecniche, contenute nella
busta “B”, e della busta “A” contenente la documentazione amministrativa
dei concorrenti, e quindi dopo che i nominativi dei concorrenti erano già
noti.
Deduce inoltre la Leisa S.a.s. la non comprensibilità
dell’attribuzione di un giudizio di equivalenza alle due proposte con
riferimento al criterio a) del punto 11 del bando; analogamente la
mancanza di criteri rende non motivata l’attribuzione del giudizio per i
sottocriteri b4, b5 e b6; ancor più evidente il vizio della motivazione
con riguardo ai sub-criteri b1 e b2. Illogico è poi il giudizio relativo
al sottocriterio b1 “dotazione quantitativa e qualitativa del personale”,
rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto la valutazione “non presente”,
mentre avrebbe dovuto avere, quanto meno, il punteggio di “buono”, al pari
della controinteressata.
Viziato è anche il punteggio relativo ai
servizi offerti, rispetto al quale è stato attribuito ad entrambi i
concorrenti “buono”, mentre Leisa avrebbe dovuto ricevere un punteggio
sicuramente superiore in ragione della tipologia di prestazioni e servizi
resi.
La controinteressata Antica Farmacia dei Caldari, a sua volta, ha
proposto ricorso incidentale avverso il provvedimento con cui Leisa è
stata ammessa alla gara, deducendo i seguenti motivi di
diritto:
5)Violazione della lex specialis; violazione degli
artt. 7 ed 8 della legge n. 362 del 1991, dei principi in materia,
ricavabili anche dal r.d. n. 1265 del 1934, dagli artt. 3 e 32 della
Costituzione, dalla sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2003, n.
275; eccesso di potere per genericità, carenza assoluta dei motivi,
difetto di istruttoria, difetto e/o errata valutazione dei presupposti,
illogicità manifesta.
L’offerta della Leisa non doveva essere ammessa
alla gara per incompatibilità dell’oggetto sociale con lo svolgimento
dell’attività. L’art. 4, comma 1, n. 2, del bando era chiaro nel limitare
la partecipazione alla gara alle sole società di persone o di capitali
aventi un oggetto sociale compatibile con la “gestione della
farmacia”.
Dalle visure intestate alla Leisa risulta invece che la
stessa non ha nell’ambito del proprio oggetto sociale la gestione di una o
più farmacie, ma è stata costituita per esercitare, come attività
principale, la “compravendita di immobili effettuata su beni propri”, e
come secondarie, una gamma di altre attività che nulla hanno a che vedere
con la gestione di una farmacia, dallo “svolgimento di attività
turistico-alberghiera ricettiva rurale (agriturismo)” a “l’esercizio di
magazzini e di custodie e deposito e frigoriferi”.
In ogni caso, il
r.d. n. 1265 del 1934, all’art. 102, dispone che l’esercizio della
farmacia non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti
sanitarie; per i farmacisti di farmacie comunali l’art. 372 dello stesso
r.d. n. 1265 del 1934, rinviando all’art. 78, sancisce l’incompatibilità
con qualsiasi forma di attività commerciale. L’art. 7, comma 2, della
legge n. 362 del 1991 dispone che quando titolare dell’esercizio di una
farmacia privata sia una società (di persone), questa debba avere come
oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La sentenza n. 275 del 2003
della Corte costituzionale, da parte sua, ha ribadito che, per essere
ammessa a concorrere alla concessione di una farmacia comunale, una
società deve avere come oggetto sociale solo la gestione di una farmacia e
deve essere composta da soli farmacisti regolarmente iscritti all’albo, ed
inoltre che non può svolgere altra attività nel settore della produzione,
intermediazione ed informazione scientifica del farmaco. Pertanto la Leisa
doveva essere esclusa in quanto : a) ha un oggetto sociale che le consente
di svolgere una gamma indeterminata di attività lato sensu commerciali, ma non comprende la gestione di una farmacia ed annovera tra
i propri soci, come accomandanti, almeno due soggetti che non sono
farmacisti (Leonardo Rossi ed Isabella Rossi); b) con un simile oggetto
sociale esercita già attività di fornitura ed intermediazione nel
commercio di farmaci, come risulta dalla relazione prodotta in
gara.
Ove l’ammissione alla gara della Leisa fosse ritenuta possibile
dall’art. 4, comma 1, n. 2, dell’avviso pubblico del 27 settembre 2013,
fatto oggetto di gravame, sarebbe illegittima per contrasto con le norme
ed i principi prima ricordati.
6) Violazione della lex
specialis; violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991,
nonché dei principi in materia; eccesso di potere per carenza assoluta dei
motivi, difetto di istruttoria, difetto e/o errata valutazione dei
presupposti, illogicità manifesta.
Il farmacista che, a qualunque
titolo personale, disponga di una farmacia (quale titolare, gestore
provvisorio, etc.), non può partecipare ad una società che, a sua volta,
sia titolare od ambisca a gestire, in qualsiasi forma, altre
farmacie.
L’oggetto sociale della Leisa comprende ben due farmacisti
titolari di farmacie private : si tratta del socio accomandatario, che è
titolare individualmente della “Farmacia Cortonese di Rossi Alessandro” e
della moglie del dr. Rossi, socia accomandante, che è titolare, sempre
individualmente, della “Farmacia Bianchi di Marek dott.ssa Heidemarie” con
sede in Cortona, viale Matteotti n. 6. Lo schermo societario è dunque un
espediente per permettere ai due farmacisti titolari (Rossi e Marek) di
divenire titolari o comunque gestire, violando i divieti di legge, altre
farmacie, private o pubbliche che siano.
7) Violazione dell’art. 46 del
d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto dei presupposti,
illogicità ed arbitrarietà manifesta.
La società Leisa ha invocato
l’esclusione dell’attuale aggiudicataria (provvisoria) in quanto, a suo
dire, l’art. 15, comma 4, dell’avviso pubblico in data 27 settembre 2013
comminerebbe la sanzione a carico del ricorrente che non avesse
sottoscritto tutti i documenti allegati all’offerta, ovvero quelli diversi
dalla domanda di partecipazione e dall’offerta; a scopo cautelativo viene
impugnata la predetta prescrizione della lex specialis, ove
interpretata nel senso proposto dalla ricorrente principale, per
violazione dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici,
che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione;
ne deriverebbe infatti la nullità delle norme gravate
incidentalmente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Corciano,
eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo avente ad oggetto
l’aggiudicazione provvisoria, l’irricevibilità con riguardo
all’impugnativa (dell’art. 11) del bando di gara, e comunque la sua
infondatezza nel merito.
La Leisa S.a.s. ha dunque esperito ulteriori
motivi aggiunti avverso la determinazione n. 5 in data 7 marzo 2014,
disponente l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della Società
Antica Farmacia dei Caldari di Ceccarelli dr. Gianluca, reiterando le
censure svolte con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti,
anche nella prospettiva dell’illegittimità derivata, allegando altresì la
violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 de 2006, nell’assunto che la
Stazione appaltante non avrebbe accertato la regolarità fiscale e
contributiva in capo all’Antica Farmacia dei Caldari anche al momento
della presentazione dell’offerta.
A seguito della proposizione
dell’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva da parte della ricorrente
principale, la controinteressata Antica Farmacia dei Caldari ha reiterato
il proprio ricorso incidentale, finalizzato principalmente ad ottenere
l’esclusione dalla gara della Leisa S.a.s.
All’udienza del 24 settembre
2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Seguendo l’insegnamento giurisprudenziale, da
ultimo, riaffermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9,
occorre preliminarmente esaminare il ricorso incidentale esperito dalla
controinteressata Antica Farmacia dei Caldari avverso l’ammissione alla
gara della Leisa S.a.s., avente quindi carattere escludente.
2. - Con
il primo mezzo incidentale si deduce in particolare che l’offerta della
Leisa non poteva essere ammessa alla gara per incompatibilità del proprio
oggetto sociale con l’attività di gestione della farmacia, secondo quanto
prescritto dall’art. 4, comma 1, n. 2, dell’avviso di procedura aperta, ed
anche in forza dei principi desumibili dalla normativa di rango primario
vigente, in specie dagli artt. 102 e 372 del r.d. n. 1265 del 1934, nonché
dall’art. 7 della legge n. 362 del 1991, che stabiliscono
l’incompatibilità dell’esercizio della farmacia con qualsiasi altra forma
di attività commerciale, secondo l’interpretazione offertane dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 275 del 2003 proprio con riguardo alla
partecipazione a società di gestione di farmacie comunali; più
precisamente, ad avviso della ricorrente incidentale, Leisa non avrebbe
potuto partecipare alla gara in quanto il proprio oggetto sociale non
comprende la gestione di una farmacia, ed annovera fra i propri soci due
soggetti che non sono farmacisti.
Il motivo, nei termini che seguono, è
fondato, e meritevole pertanto di positiva valutazione.
L’attività
dichiarata come prevalente dalla Leisa è la “compravendita e locazione di
beni immobili propri”; nella “relazione tecnica” versata agli atti della
gara la stessa società incentra l’attenzione, tra le varie attività
declinate nell’oggetto sociale, su “il commercio all’ingrosso e/o al
dettaglio in sede nazionale ed internazionale di tutti i prodotti
commerciabili per il settore alimentare e per il settore non alimentare,
ivi inclusa l’attività di import-export”, sottolineandosene la
compatibilità con la gestione di farmacie.
Ritiene il Collegio che un
siffatto oggetto sociale non sia in realtà compatibile con la gestione
della farmacia, servizio oggetto di gara, ai sensi della normativa vigente
in materia di disciplina del settore farmaceutico, cui fa rinvio l’art. 4
dell’avviso pubblico.
Tale soluzione rinviene il proprio fondamento
nella normativa vigente; in generale, l’art. 7, comma 2, della legge n.
362 del 1991 dispone che le società titolari dell’esercizio della farmacia
privata hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia ed i
relativi soci sono farmacisti iscritti all’albo; il successivo art. 8
prevede che la partecipazione alle società titolari di farmacie è
incompatibile con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della
produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, con la
posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di
altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Proprio sull’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 362 del 1991 è
intervenuta la sentenza 24 luglio 2003, n. 275 della Corte costituzionale,
che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui
non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie
comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della
produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del
farmaco.
La preclusione alla partecipazione alla gara della Leisa
discende dunque dal fatto che nell’oggetto sociale della stessa non è
contemplata la gestione della farmacia.
Viene obiettato che un conto è
la titolarità di una farmacia, cui si riferisce la prescrizione dell’art.
7, comma 2, della legge n. 362 del 1991, un conto è la gestione di una
farmacia, verificandosi la scissione tra i due momenti nella
partecipazione alla gestione di una farmacia comunale. Peraltro, a bene
considerare, tale scissione giustifica la deroga all’art. 12, comma 11,
della legge n. 475 del 1968, consentendo dunque l’affidamento della
gestione a terzi della farmacia, ma non anche all’esclusività dell’oggetto
sociale, il cui fondamento va rinvenuto nell’obiettivo finale di evitare
conflitti di interesse che possano ripercuotersi negativamente sullo
svolgimento del servizio farmaceutico, e, mediatamente, sul diritto alla
salute.
Né a diverso opinamento può pervenirsi alla luce della
previsione conclusiva dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, il
cui riferimento è limitato agli esercizi commerciali nella stessa
disposizione contemplati (le c.d. parafarmacie).
Per quanto concerne,
poi, l’art. 2, comma 16, del d.lgs. n. 274 del 2007 , si limita a
prevedere che i farmacisti e le società di farmacisti titolari di farmacie
o che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di
distribuzione all’ingrosso dei medicinali, senza che ciò incida
sull’esclusività dell’oggetto sociale, che viene esteso dalla vendita al
pubblico alla distribuzione all’ingrosso.
3. - L’accoglimento dello
scrutinato motivo del ricorso incidentale, comportando l’esclusione dalla
gara della ricorrente principale, esime il Collegio dalla disamina del
secondo motivo incidentale, come pure del terzo, quest’ultimo, indirizzato
nei confronti dell’art. 15, comma 4, della lex specialis di gara in
tema di “modalità di presentazione delle offerte”, peraltro condizionato
all’accoglimento del ricorso introduttivo, e comunque privo di carattere
escludente.
4. - L’accoglimento del ricorso incidentale determina, di
regola, l’inammissibilità del ricorso principale, per carenza di
legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario che doveva
essere escluso dalla gara.
Peraltro, secondo quanto chiarito dalla già
citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, recependo il dictum di Corte Giustizia U.E., Sez. X, 4 luglio 2013, in causa
C-100/12 (Fastweb), permane la legittimazione del ricorrente
principale, estromesso dalla gara per effetto dell’accoglimento del
ricorso incidentale, ad impugnare l’aggiudicazione disposta in favore del
solo concorrente rimasto in gara nell’ipotesi in cui le due offerte siano
affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale.
Nella
fattispecie in esame le offerte rimaste in gara sono solamente quelle
dell’Antica Farmacia dei Caldari e di Leisa S.a.s.; il vizio ritenuto
inficiante l’offerta di Leisa attiene al difetto del requisito soggettivo
di partecipazione, costituito dall’avere un oggetto sociale non
compatibile con la gestione di farmacia, mentre, nella prospettazione
della ricorrente principale, l’Antica Farmacia dei Caldari avrebbe dovuto
essere esclusa dal procedimento di valutazione comparativa concorrenziale
in quanto attribuiva la direzione della farmacia in concessione ad un non
socio, ed, ancora, in ragione della mancata integrale sottoscrizione della
documentazione di gara.
Ora, sempre applicando le coordinate
ermeneutiche tracciate dall’Adunanza Plenaria, sembra corretto ritenere
che la questione dell’attribuzione ad un non socio della direzione della
farmacia costituisca un “vizio escludente comune” (id est, una
causa di esclusione comune) a quello denunciato con il ricorso
incidentale, collocandosi nella medesima fase sub-procedimentale,
attinente ai “requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione
dell’impresa (comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici,
organizzativi e di qualificazione), tale dunque da imporne un esame
incrociato, mentre la censura relativa all’incompleta sottoscrizione della
documentazione di gara attiene alla diversa categoria della “carenza di
elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione”.
5. -
Ne consegue che deve essere scrutinata la censura del ricorso principale,
reiterata nei “secondi” motivi aggiunti, con cui Leisa S.a.s. lamenta
l’ammissione alla gara, disposta dal Comune di Corciano, della
controinteressata Antica Farmacia dei Caldari S.a.s. nella considerazione
che risulterebbe violato l’art. 7, comma 3, della legge n. 362 del 1991,
in quanto la direzione della seconda farmacia sarebbe affidata ad un non
socio.
Il motivo, secondo quanto già incidentalmente evidenziato al
punto sub 2), non appare meritevole di positiva valutazione, in
quanto nella gestione di una farmacia comunale si determina una scissione
tra titolarità (che rimane in capo al Comune) e gestione.
Ciò trova
conferma non solo nella lex specialis di gara, che, al punto 6.2,
peraltro non fatto oggetto di gravame, in tema di “requisiti
professionali”, si limita a stabilire che i soggetti ammessi alla gara
devono obbligarsi «a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di
Direttore della Farmacia un farmacista in possesso di esperienza nel
settore di almeno due anni», senza fare dunque alcun riferimento alla
qualità di socio, ma anche nella disciplina specifica delle farmacie
comunali contenuta essenzialmente nell’art. 9 della legge n. 475 del 1968,
nel testo novellato dalla legge n. 362 del 1991, che nessun riferimento
contiene alla circostanza che la direzione debba essere attribuita ad un
socio (per le farmacie private tale prescrizione si connette strettamente
al limite numerico di quattro farmacie, previsto dall’art. 7, comma 4-bis,
della legge da ultimo richiamata).
6. - In conclusione, alla stregua di
quanto esposto, deve essere accolto il ricorso incidentale, mentre deve
essere in parte respinto, ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso
principale, come pure i motivi aggiunti.
La complessità della questione
giuridica trattata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso incidentale, mentre in parte respinge ed in parte dichiara
inammissibile il ricorso principale ed i motivi aggiunti.
Compensa tra
le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità
amministrativa.