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n. 2-2015 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I -
Sentenza 17 febbraio 2015 n. 3696
Pres. Tosti, Est.
Perna.
Società Holcim (Italia) spa (Avv.ti I. Niola e G. L. Zampa) c.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) |
1. Concorrenza e mercato – Antitrust – Sanzioni –
Continuità economica e funzionale dell’impresa – Principio – Applicabilità
– Società infragruppo – Sussiste – Ragioni.
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2. Concorrenza e mercato – Antitrust – Responsabilità –
Continuità economica e funzionale dell’impresa – Ratio.
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3. Concorrenza e mercato – Antitrust – Sanzioni – Art. 27
legge n. 689/81 – Maggiorazioni – Natura.
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4. Concorrenza e mercato – Antitrust – Sanzioni – Art. 27
legge n. 689/81 – Maggiorazioni – Natura – Esigibilità – Presupposti.
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5. Concorrenza e mercato – Antitrust – Sanzioni – Art. 27
legge n. 689/81 – Maggiorazioni – Intervenuto annullamento della sanzione
– Conseguenze – Fattispecie.
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1. Nel diritto antitrust, è ammesso il trattamento
sanzionatorio delle società del gruppo determinato alla luce del principio
della continuità economica e funzionale dell’impresa, quando la
responsabilità per la violazione originariamente compiuta da un
determinato soggetto sia trasmessa al soggetto che ne abbia proseguito
l’attività economica, così come accertata nei confronti del primo, e
dunque comprensiva anche delle eventuali aggravanti e/o attenuanti, atteso
che il secondo soggetto subentra in tutto e per tutto nella posizione del
primo.
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2. Nel diritto antitrust, dove i divieti sono indirizzati
alle imprese, il principio per cui può essere chiamato a rispondere il
soggetto che costituisce il successore economico della precedente entità
non comporta l'imputazione dell'illecito ad un'impresa diversa, né
contraddice al principio della responsabilità personale degli illeciti
amministrativi, né, infine, si pone rispetto ad esso in un rapporto di
eccezione; al contrario, proprio il principio di continuità economica
consente un'applicazione del principio di personalità dell’illecito
coerente con l'impostazione di tipo sostanziale seguita nel diritto della
concorrenza, secondo cui è necessario evitare che i mutamenti di forma
giuridica nell’esercizio dell’impresa abbiano per effetto una sorta di
impunità dell’organismo economico per le infrazioni commesse, impedendo
così l'effetto utile delle norme sulla concorrenza(1).
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3. Nel diritto antitrust, la maggiorazione di cui
all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, rappresenta una sanzione
ulteriore, irrogabile a fronte di un pesante ritardo nell'adempimento, che
la discrezionalità del legislatore ha identificato in ogni semestre a
decorrere dall'esigibilità della sanzione principale(2)2; è quindi
principio acquisito che la maggiorazione ha natura sanzionatoria, con
funzione deterrente del ritardo ultrasemestrale nel pagamento della
sanzione e che il presupposto per l'applicabilità della sanzione
aggiuntiva è dunque costituito dall'esigibilità di quella principale e dal
ritardo ultrasemestrale(3) .
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4. La maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista
dal citato art. 27, comma 6, a carico dell'autore di un illecito
amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha
funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o
corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al
momento in cui diviene esigibile la sanzione principale(4). Proprio in
ragione della sua natura di sanzione aggiuntiva, l'obbligazione di
pagamento della maggiorazione in questione non può che nascere al momento
in cui diviene esigibile la sanzione principale a carico dell'autore
dell'illecito amministrativo. Pertanto, la maggiorazione in questione
presuppone la ricorrenza di precisi elementi oggettivi (la esigibilità
della sanzione principale, il ritardo rispetto ai termini di pagamento
indicati nel provvedimento sanzionatorio) e soggettivi (imputabilità e
volontarietà del ritardo stesso)(5).
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5. Con la decisione del Giudice Amministrativo che
annulla il provvedimento sanzionatorio di AGCM relativa al quantum delle
sanzioni si produce l'eliminazione dall'ordinamento giuridico di quella
parte dell’originario provvedimento (che diventa inesistente e inidonea a
produrre alcun effetto), neppure, quindi, ai fini dell’applicazione della
maggiorazione del richiamato art. 27, comma 6. E invero, se gli effetti
dell'annullamento dell'atto ad opera del giudice amministrativo
retroagiscono al momento dell'emanazione dello stesso, con conseguente
necessità, per l'Autorità emanante, di rideterminare la propria volontà
sulla base di quanto indicato nella pronuncia, ne discende che, laddove la
sentenza del Giudice Amministrativo sia intervenuta, annullando in tutto
ovvero in parte il provvedimento dell'Autorità, quest'ultimo è da
intendersi tamquam non esset, con conseguente impossibilità per lo stesso
di costituire il termine di decorrenza ai fini del pagamento della
sanzione; mentre il dies a quo per l'applicazione della maggiorazione deve
essere individuato nella data di emanazione ad opera dell'Autorità del
nuovo provvedimento sanzionatorio(6). Ne consegue che qualora il parziale
annullamento del provvedimento sanzionatorio originario interviene prima
dello spirare del termine di tolleranza fissato da AGCM nel provvedimento
stesso per il pagamento della sanzione senza applicazione della
maggiorazione, tale ultimo termine non può mai venire a compimento, con
l’ulteriore conseguenza che l’impresa, nel non procedere al pagamento
della sanzione originaria determinata dall’Autorità, non incorre nella
mora ultrasemestrale costituente presupposto legittimante l'applicazione
della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/81(7). In
definitiva, solo a seguito del nuovo provvedimento sanzionatorio
dell'Autorità la nuova sanzione per la pratica anticoncorrenziale diventa
esigibile, mentre nel periodo intermedio difetta proprio il provvedimento
sanzionatorio cui prestare ottemperanza, e pertanto manca in radice il
presupposto per l’applicazione della maggiorazione in parola.
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(1) Tale principio della continuità economica e
funzionale dell’impresa è da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza
comunitaria (Corte Giust., 7.1.2004, in causa C-97/08 Aalborg Portland e
altri; Trib. 1° grado, 17.12.1991, in causa T-6/89, Enichem) così come dal
giudice nazionale (Cons. Stato, VI, 16.3.2006, n. 1397; id., 23.4.2002, n.
2199).
(2) Cons Stato, Parere n. 1993/2008 del 22 ottobre
2008.
(3) Cons. St., Sez. VI, 25 maggio 2012, n. 3058.
(4)
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 308/1999 del 7 luglio 1999.
(5)
TAR Lazio, I, 11.6.2013, nn. 5796 e 5822.
(6) Cons. Stato, VI, 25
maggio 2012, n. 3058; TAR Lazio, I, 24.1.2013, n. 867; id., 11.4.2013, n.
3724.
(7) TAR Lazio, n. 5796/2013; TAR Lazio, n. 5822/2013. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3617 del
2014, proposto da: Società Holcim (Italia) Spa, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Isidoro Niola e
Gian Luca Zampa, con domicilio eletto presso Gian Luca Zampa in Roma,
piazza del Popolo, 18;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato,
presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Società Unicalcestruzzi Spa, in persona del
legale rappresentante p.t., non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione
dell’esecuzione,
- del provvedimento n. 24680 del 10 dicembre
2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il quale è
stata rideterminata nei confronti di Holcim (Italia) S.p.A. (HI) (oltre
che di Holcim Aggregati e Calcestruzzi, HAC, ricorrente con separato atto)
la sanzione originariamente irrogata con il provvedimento n. 13457 del 29
luglio 2004 a Holcim Cementi S.p.A. (società successivamente fusa per
incorporazione in HI):
• nella parte in cui ha accertato la
responsabilità in solido di HI per € 217.473,11 rispetto alla condotta
posta in essere dalla società Ambrosiana Calcestruzzi S.r.l. (cui è
succeduta HAC); nonché
• nella parte in cui ha ordinato a HI il
pagamento della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della Legge n. 689/81
"...da computarsi sulla somma della sanzione così come rideterminata per
il periodo di ritardo nel pagamento intercorrente dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento della sanzione originariamente
fissato e sino a quello in cui è stata depositata la sentenza n. 5864 del
2009 del Consiglio di Stato che ha demandato all'Autorità la
rideterminazione della sanzione";
— di ogni altro atto antecedente,
successivo o comunque connesso al provvedimento di cui al punto
precedente, ancorché non conosciuto, relativo all'importo richiesto a
titolo di maggiorazione sulla sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 6,
della Legge n. 689/81.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19
novembre 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1.Holcim (Italia) S.p.a. (di seguito anche
“Holcim Italia” o “HI” oppure “ricorrente”), odierna esponente,
rappresenta quanto segue.
1.1 Con provvedimento n. 13457 del 29 luglio
2004, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche
“AGCM” o “Autorità”), riscontrando l'esistenza di un'intesa nel settore
del calcestruzzo preconfezionato tra varie imprese, tra cui tre società
del "gruppo Holcim", ossia Ambrosiana Calcestruzzi S.r.l. (Ambrosiana),
Holcim Calcestruzzi S.r.l. (successivamente divenuta HAC) e Holcim Cementi
S.p.A. (Holcim Cementi, successivamente fusasi in Holcim Italia S.p.a. o
“Holcim Italia” oppure “HI”), infliggeva ai soggetti coinvolti sanzioni
pecuniarie per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro.
L'Autorità nel provvedimento finale accertava che l'intesa in
questione interessava un'area geografica limitata (provincia di Milano) e
aveva avuto per oggetto e per effetto una significativa alterazione della
concorrenza, in violazione dell'art. 2 comma 2, lett. a) e lett. c), della
legge n. 287/1990. In particolare, secondo l'Autorità l'intesa era stata
posta in essere tra il 1999 e il 2002 ed era consistita nella ripartizione
a opera di diversi produttori di calcestruzzo delle relative forniture
destinate ai diversi cantieri edili nella zona di Milano.
Per quanto di
stretto interesse, l'Autorità riteneva il gruppo Holcim unitariamente
considerato meritevole di una sanzione in misura pari a Euro 10.000.000,
suddividendo l’importo tra le tre società in misura proporzionale ai
rispettivi fatturati: Holcim Cementi Euro 8.999.000, Ambrosiana Euro
1.000.000 e Holcim Calcestruzzi Euro 1.000.
1.2 Nel provvedimento
sanzionatorio emesso nei confronti di Holcim Cementi e notificato alla
stessa il 9 agosto 2004, l’Autorità ordinava di procedere al pagamento del
relativo importo entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento
medesimo (e quindi, entro il 7 novembre 2004) con l'espresso avvertimento
che, in caso di ulteriore ritardo nel pagamento eccedente il semestre
decorrente da tale termine (e quindi, oltre il 7 maggio 2005), la società
sarebbe stata costretta al pagamento della maggiorazione prevista
dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, in misura pari a un decimo
per ogni semestre di ritardo.
1.3 Sennonché, con sentenza n. 12835 del
2 dicembre 2005, pronunciata sul ricorso delle imprese sanzionate, il Tar
del Lazio, sez. I, annullava parzialmente il provvedimento "nella parte in
cui le sanzioni da esso inflitte non risultano proporzionate ai limitati
effetti dell'intesa", in ragione del fatto che "...la quantificazione
delle sanzioni [risulta essere] inficiata da una sopravvalutazione delle
conseguenze pratiche scaturite dall’intesa, ed in particolare da
un'illegittima qualificazione della stessa infrazione come ‘molto grave’
piuttosto che in termini di gravità semplice...".
Il dispositivo di
sentenza (n. 73/2005) veniva pubblicato il 23 marzo 2005, e quindi
anteriormente alla scadenza del richiamato periodo di tolleranza (7 maggio
2005).
1.4 Avverso la sentenza n. 12385/2005 Holcim Italia (in qualità
di successore di Holcim Cementi), oltre che Holcim Calcestruzzi (in
proprio e in qualità di successore di Ambrosiana, nel frattempo fusa per
incorporazione nella prima), proponevano ricorso in appello.
1.5 Con
sentenza n. 5864 del 29 settembre 2009, la sezione VI del Consiglio di
Stato confermava l'annullamento parziale del provvedimento n. 13457 del 29
luglio 2004 dell'Autorità, anch'essa derubricando la pratica
anticoncorrenziale in questione da “molto grave” a “grave”; il giudice di
appello accoglieva inoltre la censura relativa alla durata dell'intesa,
ritenendo che dalla corretta interpretazione delle risultanze istruttorie
raccolte dall'Autorità, non emergessero elementi tali da far ritenere che
l’intesa si fosse protratta per più di quindici mesi e che, pertanto,
l'intesa sarebbe stata posta in essere tra il 1999 e la fine del 2000, e
non già tra il 1999 e la fine del 2002, come ritenuto da AGCM.
In
relazione a tale ultima circostanza il Giudice d’appello chiariva quindi
che la norma sanzionatoria rilevante nel caso di specie era l'art. 15
della legge n. 287/90 nella formulazione precedente il 4 aprile 2001, e
non già nella versione novellata dall'art. 11 della legge n. 57/2001.
Nello specifico, l'art. 15, ante novella, della legge n. 287/90
prevedeva che "...[n]ei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della
gravità e della durata dell'infrazione, [l'Autorità] dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non
inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del
fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai
prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante,
determinando í termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento
della sanzione..."; nel testo successivo, in vigore dal 4 aprile 2001, la
disposizione in questione veniva riformulata nei seguenti termini: "...
[n]ei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata
dell'infrazione, [l'Autorità] dispone inoltre l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato
realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini
entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della
sanzione".
1.6 Con il provvedimento n. 24345 del 22 maggio 2013
l'Autorità avviava quindi il procedimento volto alla rideterminazione
delle sanzioni irrogate, chiarendo che "...la nuova quantificazione della
sanzione da comminare alle suddette società, deve avvenire in
contraddittorio con le parti, sulla base della diversa qualificazione
dell'intesa come grave e in applicazione dell'originaria versione
dell'articolo 15 della legge n. 287/90, prendendo, dunque, come parametro
di riferimento il fatturato realizzato dalle imprese nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, relativamente al
solo calcestruzzo, anche al di fuori della provincia di Milano...".
1.7
Con delibera del 10 dicembre 2013 n. 24680 AGCM applicava quindi a HAC e
HI, odierna ricorrente, una sanzione pari al 2% del fatturato di
riferimento per il "gruppo Holcim" (e quindi in misura pari a Euro
362.455,18, in ragione di un fatturato di riferimento nel calcestruzzo
pari a Euro 18.122.759 euro) ritenendo che "...Holcim Aggregati
Calcestruzzi S.r.l. e Holcim (Italia) S.p.A. sono responsabili in solido
per il pagamento della sanzione loro comminata per una quota pari al 60%
della stessa, per ciò che riguarda Holcim (Italia) S.p.A., e del restante
40%, per ciò riguarda Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l...". Nella
Tabella 3 del provvedimento veniva pertanto indicato in Euro 217.473,11 la
sanzione direttamente irrogata alla ricorrente.
L'Autorità ordinava il
pagamento degli importi così determinati entro 30 giorni dalla
notificazione del provvedimento prevedendo che "...[e]ntro lo stesso
termine devono essere pagate le maggiorazioni dovute ai sensi
dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, da computarsi sulla
somma della sanzione così come rideterminata per il periodo di ritardo nel
pagamento intercorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine
del pagamento della sanzione originariamente fissato e sino a quello in
cui è stata depositata la sentenza n. 5864 del 2009 del Consiglio di Stato
che ha demandato all'Autorità la rideterminazione della sanzione".
1.8
L’odierna ricorrente procedeva in data 5 febbraio 2014 al pagamento
dell'importo della sanzione pari a Euro 217.473,11 mentre non provvedeva
al pagamento della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n.
689/81.
2. Con il ricorso in epigrafe HI si è dunque gravata, per
chiederne l’annullamento in parte qua previa sospensione, avverso la
delibera AGCM del 10 dicembre 2013 n. 24680, laddove con essa si è: -
rideterminata nei confronti di HI la sanzione originariamente irrogata a
HAC; - accertata la responsabilità in solido di HI per € 217.473,11
rispetto alla condotta posta in essere dalla società Ambrosiana
Calcestruzzi S.r.l. (cui è succeduta HAC); - ordinato a HI il pagamento
della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della Legge n. 689/81, da
computarsi sulla somma della sanzione come rideterminata.
Questi i
motivi dedotti con il ricorso:
I. Violazione dell'art. 15 della legge
n. 287/90 nella versione ante-novella disposta dall'art. 11 della legge n.
57/2001. Violazione del principio della responsabilità personale
dell'illecito amministrativo (art. 3 l. n. 689/81 e violazione art. 27
Cost.). Illegittimità del provvedimento impugnato per non aver dato
corretta esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 29
settembre 2009:
L'art. 15 della legge n. 287/90 ratione temporis
applicabile prevedeva che l'Autorità potesse sanzionare le imprese che
avessero posto in essere intese restrittive della concorrenza facendo
riferimento esclusivamente al fatturato generato dalla vendita dei
prodotti oggetto dell'intesa; poiché Holcim Cementi non aveva realizzato
nel 2003 (e né prima, né dopo, quale HI) alcun fatturato sul mercato del
calcestruzzo preconfezionato, ne consegue che, qualora AGCM nel 2004
avesse applicato l’art. 15, legge n. 287/1990, non avrebbe potuto
assoggettare Holcim Cementi ad alcuna sanzione per le condotte accertate
nel procedimento, né in via diretta, né in via indiretta e/o
solidale.
Poiché HI è il successore giuridico di Holcim Cementi, ne
discende che HI non può subentrare in una responsabilità che il suo dante
causa non aveva.
Le determinazioni assunti dall’Autorità nei confronti
di HI sono in contrasto con la prassi decisionale dell'AGCM in casi
analoghi.
E’ del tutto contrario al principio della responsabilità
personale degli illeciti amministrativi il sanzionare un soggetto (HI)
sulla base del fatturato riportato da un altro soggetto giuridico
(Ambrosiana).
Il riferimento contenuto nel provvedimento sanzionatorio
al "gruppo Holcim" è del tutto ingiustificato e violativo del principio
della personalità della responsabilità per gli illeciti amministrativi,
posto che nel caso di specie il procedimento dell'Autorità era stato
avviato, in ossequio al principio di legalità e di responsabilità
personale, nei confronti delle distinte società Holcim Calcestruzzi,
Holcim Cementi e Ambrosiana, ciascuna di esse chiamata a rispondere
direttamente ed esclusivamente in relazione alle proprie condotte.
II.
Illegittimità del provvedimento dell'Autorità n. 24680/2013 per violazione
e falsa applicazione dell'articolo 27, comma 6, della legge n.
689/81:
La maggiorazione imposta è illegittimamente imposta, abnorme e
totalmente contra ordinem.
3. Nel presente giudizio si costituiva
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per resistere al
ricorso, di cui chiedeva il rigetto per infondatezza nel merito.
4.
Con ordinanza collegiale n. 1676/2014 del 10.4.2014 la Sezione accoglieva
la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’atto
impugnato.
5. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2014 la causa era
trattenuta in decisione; nella discussione in camera di consiglio il
Collegio si riservava, rinviandone la decisione alla camera di consiglio
del 28 gennaio 2015.
DIRITTO
1. La società Holcim Italia, odierna ricorrente,
impugna il provvedimento n. 24680/13 dell’AGCM che ridetermina l’importo
della sanzione comminata per un'intesa nel settore del calcestruzzo
preconfezionato; con articolate censure essa contesta sia la
quantificazione della sanzione a carico di HI per un importo pari a €
217.473,11, sia l’ordine, rivolto da AGCM alla società medesima, di
pagare, sull’importo come rideterminato, la maggiorazione di cui all'art.
27, comma 6, della legge n. 689/81.
2. Quanto al primo motivo di
gravame il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
2.
1 La ricorrente non censura alcun autonomo vizio della sanzione nei suoi
confronti applicata mentre sostanzialmente contesta che, in virtù del
principio della successione giuridica, le sia stata irrogata una sanzione
per l’infrazione commessa da Holcim Cementi, giuridicamente non più
esistente, lamentando altresì l’errata applicazione dell'articolo 15 della
legge n. 287/1990, nella versione anteriore alla legge n. 57/2001.
Holcim rappresenta infatti che, nella originaria versione, l’art. 15
predetto disponeva: “[ .. ] Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto
della gravità e della durata dell'infrazione, [l'Autorità] dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non
inferiore all’1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato
realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti
oggetto dell'intesa o dell’abuso di posizione dominante [ ... ]".
Secondo la lettura offerta dalla ricorrente, la disposizione normativa
in esame, applicabile al caso de quo, prevedeva che la AGCM potesse
sanzionare le imprese che avessero posto in essere intese restrittive
della concorrenza facendo riferimento esclusivamente al fatturato generato
dalla vendita dei prodotti oggetto dell'intesa, il che equivarrebbe a dire
che un'impresa che non avesse realizzato ricavi in relazione al "prodotto
oggetto dell'intesa" non sarebbe giuridicamente sanzionabile né in via
diretta né in via indiretta/solidale, da parte dell'Autorità. A tanto
consegue che, qualora AGCM nel 2004 avesse applicato la suddetta
disposizione normativa nella versione ante novella, Holcim Cementi – dante
causa dell’odierna ricorrente - non avrebbe potuto essere assoggettata ad
alcuna sanzione per le condotte accertate nel procedimento, né in via
diretta, né in via indiretta e/o solidale, la medesima società non avendo
incontestabilmente realizzato nel 2003 (e né prima, né dopo, quale HI)
alcun fatturato sul mercato del calcestruzzo preconfezionato; ma se ciò è
vero, neppure Holcim Italia potrebbe oggi essere assoggettata alla
sanzione impugnata in virtù del principio di continuità economica e
funzionale dell’impresa – introdotto dall’Autorità nel provvedimento - non
potendo essa subentrare, per effetto della successione giuridica a Holcim
Cementi, in una responsabilità che il suo stesso dante causa non aveva. In
ogni caso, l'Autorità erra, laddove sembra ritenere che la sentenza del
Consiglio di Stato qui in rilievo abbia inteso vincolare la
discrezionalità di AGCM solo quanto al parametro di riferimento cui
rapportare la sanzione e non anche quanto all'individuazione dei soggetti
cui irrogare la sanzione. In definitiva, l’interpretazione forzata che
l'Autorità cerca di dare alla sentenza del Consiglio di Stato nonché
all'art. 15 della legge n. 287/90, nella sua versione originaria, sarebbe
viziata, sia dal punto di vista logico, sia da quello
tecnico-giuridico.
2.2 Le censure attoree vanno disattese perché
smentite dalla motivazione del provvedimento impugnato, che nell'applicare
un’unica sanzione nei confronti delle società del gruppo Holcim, risulta
essere in stretta aderenza e consequenzialità con i principi enucleati
dalla decisione del giudice d’appello, la cui esecuzione per l’Autorità
rappresentava un atto dovuto; d’altra parte, AGCM correttamente ha
ritenuto sanzionabile l’odierna ricorrente quale successore giuridico di
Holcim Cementi.
2.2.1 Sotto il secondo profilo, come si dà atto nel
provvedimento, Holcim Italia è la holding italiana del gruppo svizzero
Holcim ed è attiva nel settore della produzione di cemento, nonché del
calcestruzzo, tramite la sua controllata Holcim Aggregati Calcestruzzi;
con delibera del 19 luglio 2004 la società incorporava Holcim Cementi
S.p.a..
2.2.2 Orbene, avuto riguardo alla circostanza che Holcim Italia
è il successore giuridico ed economico di Holcim Cementi, così come Holcim
Aggregati Calcestruzzi è il successore giuridico ed economico di Holcim
Calcestruzzi e di Ambrosiana, il trattamento sanzionatorio delle società
del gruppo Holcim è stato determinato nel provvedimento gravato alla luce
del principio della continuità economica e funzionale dell’impresa; e
invero, essendosi ritenuto che “la responsabilità per la violazione
originariamente compiuta da un determinato soggetto sia trasmessa al
soggetto che ne abbia proseguito l’attività economica, così come accertata
nei confronti del primo, e dunque comprensiva anche delle eventuali
aggravanti e/o attenuanti”, stante che il secondo soggetto subentra in
tutto e per tutto nella posizione del primo, AGCM ha ritenuto HAC
sanzionabile per l’infrazione commessa da Holcim Calcestruzzi e da
Ambrosiana, HI sanzionabile per l’infrazione commessa da Holcim
Cementi.
2.2.3 A tal proposito, al Collegio sembra utile rimarcare che
nel diritto antitrust, dove i divieti sono indirizzati alle imprese, il
principio per cui può essere chiamato a rispondere il soggetto che
costituisce il successore economico della precedente entità non comporta
l'imputazione dell'illecito ad un'impresa diversa, né contraddice al
principio della responsabilità personale degli illeciti amministrativi,
né, infine, si pone rispetto ad esso in un rapporto di eccezione; al
contrario, proprio il principio di continuità economica consente
un'applicazione del principio di personalità dell’illecito coerente con
l'impostazione di tipo sostanziale seguita nel diritto della concorrenza,
secondo cui è necessario evitare che i mutamenti di forma giuridica
nell’esercizio dell’impresa abbiano per effetto una sorta di impunità
dell’organismo economico per le infrazioni commesse, impedendo così
l'effetto utile delle norme sulla concorrenza. E tale principio della
continuità economica e funzionale dell’impresa è da tempo riconosciuto
dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giust., 7.1.2004, in causa C-97/08
Aalborg Portland e altri; Trib. 1° grado, 17.12.1991, in causa T-6/89,
Enichem) così come dal giudice nazionale (Cons. Stato, VI, 16.3.2006, n.
1397; id., 23.4.2002, n. 2199); di tal che, sotto il profilo in esame,
deve senz’altro concludersi per la correttezza dell’operato dell’Autorità
la quale, sulla base di tale principio, ha ritenuto Holcim Italia
sanzionabile per l’infrazione commessa da Holcim Cementi, di cui è il
successore giuridico.
2.3 Venendo ora al primo profilo delle
contestazioni mosse con il primo mezzo, osserva il Collegio che la
responsabilità di Holcim Cementi - dante causa dell’odierna ricorrente -
per l’infrazione commessa nel settore del calcestruzzo preconfezionato,
non è in questa sede contestabile, essendo stata già definitivamente
accertata e affermata nella ripetuta sentenza n. 5864/2009 del Consiglio
di Stato; eventuali censure al riguardo mosse sono pertanto
inammissibili.
2.3.1 E invero, il giudice di seconde cure, dopo aver
considerato che:
- il dott. Salvadore (a un tempo direttore commerciale
di Holcim Cementi, Presidente e amministratore delegato di Holcim
Calcestruzzi e Presidente di Ambrosiana) è stato il promotore dell’intesa
e la sua segreteria ha svolto il ruolo di centro di raccolta dati e di
centrale operativa dell’accordo;
- in presenza di tale situazione
risulta difficile distinguere la posizione del dott. Salvadore, per
affermare che lo stesso avrebbe partecipato alle riunioni solo
nell’interesse di Holcim Calcestruzzi e di Ambrosiana, ma non per Holcim
Cementi;
- il fatto che avesse una unica segreteria costituisce indice,
quanto meno presuntivo, del coinvolgimento di tutte le tre società e tale
presunzione non è stata superata con contrari elementi forniti
dall’appellante;
- in presenza di tale intreccio di incarichi la
presunzione non può che estendersi alla necessaria conoscenza, o
conoscibilità, da parte di Holcim Cementi dell’operato del proprio
direttore commerciale mentre sarebbe stata necessaria una dissociazione
espressa per escludere l’impresa dall’intesa, a cui comunque la società
aveva un interesse diretto;
ha conclusivamente ritenuto “che anche
Holcim Cementi abbia partecipato all’intesa”.
Non solo, ma nel capo 6
della sentenza de qua, relativo alle sanzioni, è specificato che “le
considerazioni svolte con riguardo alla prova della partecipazione
all’intesa di Holcim Cementi e del ruolo assunto dal suo direttore
commerciale sono idonee ad includere anche tale società tra i promotori
dell’accordo illecito e lo stesso ruolo va attribuito anche alle due
società del gruppo (Ambrosiana e Holcim Calcestruzzi)”, altresì rimarcando
che, alla luce di quanto chiaramente emergeva dagli atti, “solo la
sinergia delle tre imprese ha consentito la realizzazione
dell’intesa”.
2.3.2 In definitiva, il giudice d’appello ha ritenuto
(anche) la Holcim Cementi responsabile dell’illecito antitrust, avendo
essa direttamente partecipato all’intesa, addirittura - unitamente alle
altre due società del gruppo – come promotore dell’accordo illecito e
compartecipe della sinergia tra le tre imprese che, sola, aveva consentito
la realizzazione dell’intesa sanzionata.
2.4 Né ad escludere la
sanzionabilità di Holcim Cementi – e per l’effetto quella di HI – potrebbe
sovvenire, ove pure ammissibile, la lettura dell’art. 15 (ante novella)
della legge n. 287/1990 suggerita dall’odierna ricorrente, secondo la
quale, dovendo la sanzione (ri)calcolarsi sulla base del fatturato
realizzato dalla vendita dei ''prodotti oggetto dell’'intesa", l’obiettiva
assenza di un fatturato di riferimento in capo alla società osterebbe alla
sanzionabilità della medesima.
2.4.1 Orbene, a parte la evidente
considerazione che, nell’art. 15 in esame, il riferimento alla produzione
di fatturato relativo a prodotti oggetto dell’intesa non si pone quale
condizione di punibilità dell’impresa responsabile di un illecito
antitrust ma è un mero elemento di computo della sanzione, vi è la
fondamentale considerazione che nella sentenza n. 5864/2009 – all’esito
della minuziosa ricostruzione dei rapporti infragruppo e delle rispettive
condotte e responsabilità delle tre società nella partecipazione
all’intesa - la pretesa esclusione di Holcim Cementi (e, di riflesso, di
HI) dall’applicazione delle sanzioni, non solo non è per nulla
considerata, ma anzi, verrebbe a porsi in contrasto con la lettera e la
ratio della decisione, che chiaramente afferma la responsabilità della
società medesima e, a corredo di ciò, detta - in via generale e senza
eccezioni - i criteri di riferimento per la determinazione delle sanzioni
in applicazione dell’originario testo dell’art. 15 richiamato, criteri
dunque doverosamente applicabili anche alle società del gruppo
Holcim.
2.4.2 Tenuto conto di tali criteri, l’Autorità ha rideterminato
la sanzione “prendendo come riferimento non l’intero fatturato delle
imprese, ma quello relativo al prodotto del calcestruzzo, senza però
limitarlo a quello conseguito nell’ambito geografico di riferimento
(provincia di Milano)” (par. 6.2 della sentenza).
Osserva il Collegio
che, nel caso all’odierno esame, AGCM ha correttamente individuato quale
fatturato rilevante i ricavi ottenuti nel 2003 dalla vendita di
calcestruzzo da una delle società del gruppo, la società Ambrosiana (in
seguito incorporata dalla società Holcim Calcestruzzi s.r.l, a sua volta
incorporata dalla società Holcim Aggregati Calcestruzzi), che era la
società direttamente operativa nel mercato del prodotto di riferimento,
tanto è vero che “nella sinergia delle tre imprese [che] ha consentito la
realizzazione dell’intesa” la sua “volontà di calmierare la propria
politica al fine di consentire il recupero di margini sul prezzo del
calcestruzzo” era risultata decisiva (par. 6.5 della sentenza).
2.4.3
Avuto riguardo alla struttura del gruppo svizzero Holcim, l'Autorità ha
pertanto tenuto conto del fatturato realizzato al tempo dalla società
Ambrosiana nel mercato di riferimento, e su tale base ha computato la
sanzione da irrogare nei confronti delle società del gruppo.
2.4.4
Orbene, considerato che in materia di determinazione delle sanzioni
antitrust, l’Autorità, è titolare di ampia discrezionalità nella
individuazione dei "criteri sanzionatori e nella sussunzione del caso
specifico nei criteri stessi, che trova limite nel solo rispetto dei
generali principi di ragionevolezza e proporzionalità" (Cons. Stato,
29.12. 2010, n. 9565), ritiene il Collegio che nella vicenda in esame i
suddetti criteri siano stati rispettati.
Questa conclusione può essere
tenuta ferma anche con riguardo alla proporzione dell’ammenda da
attribuire a ciascuna delle imprese del gruppo Holcim, che, in ossequio
alla giurisprudenza comunitaria, è stata dall'Autorità conformata alla
misura dell'apporto di ciascuna delle imprese originariamente responsabili
alla realizzazione del cartello (Corte Giust., 6.3.1974, in cause riunite
C-6173 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents);
id., 16.11.2000, in causa C- 294/98 P Metsa-Serla e altri); Trib. UE,
14.5.1998, in cause riunite T-339/94 a T-342/94 Metsa-Serla e altri); id.,
3.3.2011, in cause riunite da T-122/07 a T- l24/07 Siemes AG Osterreich).
3. Quanto al secondo motivo di gravame, il ricorso è invece fondato e,
in tali limiti, va accolto alla luce delle seguenti ragioni.
In merito
alla pretesa applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6,
della legge n. 689/81, sull’ammontare della sanzione come rideterminata,
correttamente la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento
impugnato per violazione e falsa applicazione della citata disposizione
normativa, sotto numerosi e vari profili.
3.1 Va premesso che, in
esecuzione della sentenza n. 5864/09 del Consiglio di Stato che annullava
parzialmente l’originario provvedimento sanzionatorio n. 13457/04
dell'Autorità, AGCM ha fissato in Euro 144.982,07 l'importo della sanzione
a carico dell'odierna ricorrente, ordinando di procedere al relativo
pagamento entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento
finale; inoltre, l'Autorità ha ordinato ad Holcim di maggiorare l'importo
così rideterminato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n.
689/81, precisando che la maggiorazione in questione dovesse decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della
sanzione originariamente imposta (8 novembre 2004) fino alla data di
deposito della sentenza del Consiglio di Stato che ha demandato
all'Autorità la rideterminazione della sanzione (29 settembre
2009).
3.2 Nel caso all’esame, il Collegio ritiene insussistenti i
presupposti legittimanti l’applicazione della maggiorazione in questione.
3.3 Come rilevato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, la
maggiorazione in parola si sostanzia in una sanzione ulteriore, irrogabile
a fronte di un pesante ritardo nell'adempimento, che la discrezionalità
del legislatore ha identificato in ogni semestre a decorrere
dall'esigibilità della sanzione principale (Parere n. 1993/2008 del 22
ottobre 2008); è quindi principio acquisito che la maggiorazione ha natura
sanzionatoria, con funzione deterrente del ritardo ultrasemestrale nel
pagamento della sanzione e che il presupposto per l'applicabilità della
sanzione aggiuntiva è dunque costituito dall'esigibilità di quella
principale e dal ritardo ultrasemestrale (Cons. St., Sez. VI, 25 maggio
2012, n. 3058).
La Corte Costituzionale ha precisato che la
maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dal citato art. 27,
comma 6, a carico dell'autore di un illecito amministrativo, cui sia stata
inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria come nel
caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di
sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la
sanzione principale" (ordinanza n. 308/1999 del 7 luglio 1999).
3.4
Proprio in ragione della sua natura di sanzione aggiuntiva, l'obbligazione
di pagamento della maggiorazione in questione non può che nascere al
momento in cui diviene esigibile la sanzione principale a carico
dell'autore dell'illecito amministrativo.
Pertanto, come la Sezione ha
avuto a precisare, la maggiorazione in questione presuppone la ricorrenza
di precisi elementi oggettivi (la esigibilità della sanzione principale,
il ritardo rispetto ai termini di pagamento indicati nel provvedimento
sanzionatorio) e soggettivi (imputabilità e volontarietà del ritardo
stesso) (TAR Lazio, I, 11.6.2013, nn. 5796 e 5822).
3.5 Alla luce dei
suddetti principi, appare evidente come nessuno degli elementi suddetti -
sia oggettivi sia soggettivi – ricorra nella fattispecie in
controversia.
3.5.1 Invero, nel caso all'odierno esame, il 23 marzo
2005 - e dunque prima del decorso del termine di tolleranza
ultrasemestrale (che sarebbe scaduto il 7 maggio 2005) - veniva pubblicato
il dispositivo della sentenza del TAR Lazio n. 12835/05 di annullamento
dell’originario provvedimento sanzionatorio dell'Autorità (del 29 luglio
2004). Per l’effetto, la sanzione originariamente determinata veniva
integralmente e retroattivamente cancellata; successivamente, la ricordata
sentenza del Consiglio di Stato confermava l'annullamento del
provvedimento dell'Autorità nella parte relativa alla determinazione delle
sanzioni, demandando all'Autorità medesima la rideterminazione degli
importi.
3.5.2 Con la decisione del TAR Lazio si è dunque avuta
l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della parte dell’originario
provvedimento sanzionatorio di AGCM relativa al quantum delle sanzioni:
invero, quella parte, oggetto di annullamento, ha cessato di avere valore
giuridico essendo divenuta inesistente (tamquam non esset) e inidonea a
produrre alcun effetto, neppure, quindi, – per quanto in questa sede
rileva – ai fini dell’applicazione della maggiorazione del richiamato art.
27, comma 6.
E invero, se gli effetti dell'annullamento dell'atto ad
opera del giudice amministrativo retroagiscono al momento dell'emanazione
dello stesso, con conseguente necessità, per l'Autorità emanante, di
rideterminare la propria volontà sulla base di quanto indicato nella
pronuncia, ne discende che, laddove la sentenza del giudice amministrativo
sia intervenuta, annullando in tutto ovvero in parte il provvedimento
dell'Autorità, quest'ultimo è da intendersi tamquam non esset, con
conseguente impossibilità per lo stesso di costituire il termine di
decorrenza ai fini del pagamento della sanzione; mentre il dies a quo per
l'applicazione della maggiorazione deve essere individuato nella data di
emanazione ad opera dell'Autorità del nuovo provvedimento sanzionatorio
(Cons. Stato, VI, 25 maggio 2012, n. 3058; TAR Lazio, I, 24.1.2013, n.
867; id., 11.4.2013, n. 3724).
3.5.3 Ne consegue che, a partire dal 23
marzo 2005, la sanzione originariamente determinata dall'Autorità, essendo
inesistente in quanto espunta con effetto ex tunc dall’ordine giuridico,
diveniva inesigibile, e la circostanza che il parziale annullamento del
provvedimento sanzionatorio originario intervenisse (ben) prima dello
spirare del termine di tolleranza fissato da AGCM nel provvedimento stesso
per il pagamento della sanzione senza applicazione della maggiorazione, ha
fatto sì che tale ultimo termine non potesse mai venire a compimento.
3.6 Tanto comportava che Holcim, nel non procedere al pagamento della
sanzione originaria determinata dall’Autorità, non incorreva nella mora
ultrasemestrale costituente presupposto legittimante l'applicazione della
maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/81 (TAR Lazio, n.
5796/2013 cit.).
3.7 D’altra parte, a seguito della pubblicazione del
dispositivo in questione, la sanzione diveniva non solo inesigibile, ma
anche in alcun modo conoscibile dalla società; pertanto, anteriormente
alla rideterminazione del quantum della sanzione ad opera dell’Autorità in
esecuzione della ripetuta decisione d’appello, non sussistendo il
provvedimento sanzionatorio cui prestare ottemperanza, difettavano in
radice i presupposti per l’applicazione della maggiorazione in parola (TAR
Lazio, n. 5822/2013 cit.).
In definitiva, solo a seguito del nuovo
provvedimento sanzionatorio dell'Autorità, oggetto dell’odierna
controversia, la nuova sanzione per la pratica anticoncorrenziale è
divenuta esigibile mentre nel periodo intermedio difettava proprio il
provvedimento sanzionatorio cui prestare ottemperanza, e pertanto
mancavano in radice i presupposti per l’applicazione della maggiorazione
in parola (TAR Lazio, sentenza n. 5822/2013).
3.8 Né tantomeno potrebbe
fondatamente sostenersi, a tanto ostando il principio di certezza del
diritto e quello di effettività della tutela giurisdizionale, che
l’odierna ricorrente, all'esito dell'accoglimento del proprio ricorso in
primo grado, avrebbe dovuto comunque provvedere a versare, a titolo di
sanzione pecuniaria, il maggiore importo originariamente determinato
dall’Autorità; tale versamento avrebbe infatti dato luogo ad un pagamento
indebito, con conseguente obbligo di restituzione dell’eccedenza da parte
dell'Autorità.
4. Per le argomentazioni complessivamente svolte il
ricorso in epigrafe è in parte infondato e in parte fondato e, pertanto,
solo limitatamente al secondo motivo di impugnazione deve essere accolto,
con conseguente annullamento, in parte qua, dell’atto impugnato.
5.
Stante la obiettiva difficoltà delle questioni trattate, si ritiene
sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per
l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato.
Compensa le
spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei
giorni 19 novembre 2014 e 28 gennaio 2015, con l'intervento dei
magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Rosa Perna, Consigliere,
Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2015
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