TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 12 aprile 2002 n. 413 – Pres. Catoni, Est. Nazzaro – Chiavaroli (Avv. Cerceo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – e Ministero della Difesa – Distretto militare di Chieti (Avv.ra Stato) - (accoglie).
Militare e militarizzato - Servizio di leva - Dispensa - Ex art. 2 lett. A n. 10 del DPCM 9.2.2001 - Di soggetto selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell’assunzione - Presupposti - Individuazione - Concrete offerte di lavoro in fase di avanzata definizione - Sufficienza - Fattispecie.
Il combinato disposto dell’art. 9, comma 2-bis, lett. A della legge 230/1998 e dell’art. 2 lett. A n. 10 del DPCM 9.2.2001, consente la concessione del beneficio della dispensa con invio in L.I.S.A.A.C. nella ipotesi in cui il soggetto sia stato selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell’assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva, semprechè venga prodotta la comprovante documentazione.
Le richiamate disposizioni vanno interpretate nel senso che gli uffici competenti debbono accertare e fare riferimento a quelle che sono le dimostrate "concrete offerte di lavoro in fase di avanzata definizione", non occorrendo invece una "specifica posizione contrattuale" già acquisita (nella specie è stato ritenuto illegittimo il diniego di dispensa, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva esibito un preliminare di contratto ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, subordinata alla condizione che il selezionato "risulti esente dagli obblighi di leva").
PER L’ANNULLAMENTO
-del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, datato 20.2.2002 prot. N. UNSC/D-L/20010042132/16546 (rigetto richiesta di dispensa, art. 2, lett. A del D.L. n. 324/1999, convertito in L. n. 424/1999, con invito a presentarsi entro giorni 10);
(omissis)
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già assegnato al Servizio civile con rinvio fino al 31.12.2001, ha fatto domanda (15.12.2001) di dispensa, essendo in attesa di assunzione a tempo indeterminato, che è stata respinta; s’invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, lett. A della legge 230/1998, dell’art. 2 lett. A n. 10 del DPCM 9.2.2001, dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e si censura l’atto impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.
La nota dell’UNSC ha, invero, escluso che nella fattispecie sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, perché non si sarebbe in presenza di una "specifica posizione contrattuale".
Le disposizioni invocate, invero, consentono la concessione del beneficio della dispensa con invio in L.I.S.A.A.C., nella ipotesi in cui il soggetto sia stato selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell’assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva, semprechè venga prodotta la comprovante documentazione (art. 2 DPCM 9.2.2001, sub n. 10); si fa riferimento, quindi, a quelle che sono "concrete offerte di lavoro in fase di avanzata definizione" e non a quella che dovrebbe essere già una "specifica posizione contrattuale":
Dalla documentazione esibita si rileva che il ricorrente ha un preliminare di contratto (a tempo indeterminato) ai fini dell’assunzione e la stessa è stata subordinata alla condizione che il Chiavaroli, quale soggetto selezionato, "risulti esente dagli obblighi di leva"; è, palese, pertanto, che allo stato il medesimo si trova in una situazione definibile di "concreta offerta di lavoro in fase di avanzata definizione", per la cui conclusione necessita la concessione della invocata dispensa con invio in L.I.S.A.A.C. .
Conclusivamente il ricorso va accolto e la particolarità della fattispecie, unita alla oggettiva opinabilità degli elementi presupposti, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato, per quanto in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 21 marzo 2002.
-Antonio CATONI presidente
-Dino NAZZARO cons. estensore
Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 12.04.2002