TAR ABRUZZO - L’AQUILA - Ordinanza 24 luglio 2002 n. 230 – Pres. Balba, Est. De Leoni - Provincia di Teramo c. Ministero infrastrutture e trasporti, Ministero delle finanze, A.n.a.s. - Roma -Istituto nazionale di fisica nucleare, Ministero ambiente, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Abruzzo, Amministrazione provinciale l'aquila e nei confronti Ente parco nazionale gran sasso e monti della laga, Comune di Teramo, Azienda speciale acquedotto del ruzzo e con l'intervento ad adiuvandum di Associazione nazionale Italia nostra, Ente di ambito territoriale ottimale teramano n. 5.
Lavori pubblici – Traforo autostradale del Gran Sasso – Previsto dalla legge obiettivo – Decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2002 – Domanda di sospensione – Accoglimento.
Vanno sospesi gli effetti del decreto di autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dalla L. 29.11.1990, n. 366, "limitatamente alla sola galleria di servizio di accesso ai laboratori dell'INFIN" ubicati all’interno del traforo autostradale del Gran Sasso d’Italia.
Invero, sussistono i presupposti voluti dall’art. 21 della L. n. 1034 del 1971, nel testo novellato dall’art. 3 della L. n. 205 del 2000, atteso che i motivi di ricorso appaiano assistiti da notevoli elementi di fondatezza e il decreto impugnato con i motivi aggiunti prelude all'immediato e urgente avvio dei lavori, configurando l'ipotesi del danno di estrema gravità (1).
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(1) Con l’ordinanza in rassegna è stato sospeso il decreto che autorizzava la realizzazione parziale della terza canna del traforo del Gran Sasso.
Infatti, con la delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001 "legge obiettivo: primo programma delle infrastrutture strategiche" pubblicata nella G.U. n. 68 del 21 marzo 2002, supplemento ordinario n. 51, era stata prevista, tra le infrastrutture strategiche da realizzare ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443, la "Galleria di messa in sicurezza del Traforo Autostradale del Gran Sasso".
In attuazione di tale delibera CIPE era stato emanato il decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 6 maggio 2002, prot, 1339/02, di autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dalla L. 29.11.1990, n. 366, "limitatamente alla sola galleria di servizio di accesso ai laboratori dell'INFIN". E ciò per garantire la sicurezza dei laboratori esistenti degli scienziati che vi operano.
Omissis
per l'annullamento, della delibera CIPE n.121 del 21.12.2001 "legge obiettivo: primo programma delle infrastrutture strategiche" pubblicata nella G.U. n.68 del 21 marzo 2002, supplemento ordinario n. 51 nella parte in cui prevede, tra le infrastrutture strategiche da realizzare ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443, la "Galleria di messa in sicurezza del Traforo Autostradale del Gran Sasso" nonché per l'annullamento, previa sospensione dell' esecuzione, del decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 6 maggio 2002, prot, 1339/02, di autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dalla L. 29.11.1990, n.366, "limitatamente alla sola galleria di servizio di accesso ai laboratori dell' INFIN", nonché di ogni altro atto ivi indicato.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
A.N.A.S.- ROMA, ISTITUT0 NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, MINISTERO AMBIENTE,
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA NOSTRA, AZIENDA SPECIALE ACQUEDOTTO DEL RUZZO, MINISTERO DELLE FINANZE, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, ENTE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N. 5;
Udito il relatore Cons. MARIA LUISA DE LEONI e uditi altresì i difensori delle parti costituite come da verbale;
Visto l'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla L.205/2000;
Considerato che il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, ad un primo sommario esame, appaiano assistiti da notevoli elementi di fondatezza;
che, il decreto impugnato con i motivi aggiunti prelude all'immediato e urgente avvio dei lavori, configurando l'ipotesi del danno di estrema gravità;
che, nella considerazione della complessità della questione sottoposta all’esame, appare opportuno concedere la richiesta tutela cautelare;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale, di sospensione dell’impugnato decreto n.1339 del 6 maggio 2002 e fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 9 ottobre 2002,ore 10.
La presente ordinanza sarà eseguita della Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti
PRESIDENTE RELATORE
SANTO BALBA Cons. MARIA LUISA DE LEONI
Depositata in Segreteria il 24 Luglio 2002.