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n. 4-2003 - © copyright.

TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 3 aprile 2003 n. 366 - Pres. Catoni, Est. Eliantonio - Dante (Avv. Marchionno), c. Comune di Chieti (Avv.ti Trifone, Tracanna, Morgione) - (accoglie).

Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale - Vincoli decaduti - Ricorso avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di ridisciplina urbanistica - Dichiarazione obbligo del Comune di ridisciplinare l’area e nomina commissario ad acta - Possibilità.

Nell’ipotesi di impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta del privato di ridisciplina urbanistica, in ragione della scadenza dei vincoli urbanistici ai sensi dell’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, può essere dichiarato l’obbligo di dettare una nuova disciplina urbanistica delle aree di proprietà del ricorrente entro un termine dato e disposta la nomina del commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia (1).

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(1) Nel caso di specie, poiché ai sensi l’art. 44, comma 1, lettera b), n. 1), della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, il Comune deve ridisciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici, è stato dichiarato l’obbligo per il Comune di dettare una nuova disciplina urbanistica delle aree di proprietà della ricorrente entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della sentenza o, in via sostitutiva, dell’Amministrazione provinciale di Chieti in caso di ulteriore inerzia.

In senso analogo v., successivamente alla sentenza in rassegna, TAR Lazio, Sez. I, sent. 17 aprile 2003 n. 3533, in questo numero della presente Rivista.

 

 omissis

per l’annullamento

del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato il 13 novembre 2002, inteso ad ottenere la ridisciplina urbanistica dell’area di proprietà della parte ricorrente.

 

Omissis

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto quanto esposto nel ricorso;

Premesso che la richiesta della parte ricorrente di ridisciplina urbanistica dell’area di sua proprietà in ragione della scadenza dei vincoli urbanistici ai sensi dell’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, non ha avuto alcuna risposta positiva dall’Amministrazione resistente, nonostante rituale messa in mora;

Premesso, altresì, che nei confronti di tale comportamento omissivo la parte ricorrente – che aveva chiesto la ridisciplina urbanistica dell’area in quanto i vincoli introdotti con il P.R.G. del 1974 erano da tempo scaduti – si lamenta, tra l’altro, del fatto che, dopo la scadenza dei vincoli, il Comune ha l’obbligo di provvedere all’integrazione dello strumento urbanistico;

Rilevato che in base al disposto dell’art. 44, I comma, lettera b), n. 1), della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, il Comune deve ridisciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici;

Rilevato che nella sua memoria difensiva il Comune ha, tra l’altro, evidenziato l’insussistenza dell’obbligo a ridisciplinare le aree in questione, atteso che i vincoli imposti (che destinano i terreni in questione ad “aree per l’istruzione obbligatoria”, ed a “aree di parcheggio”) non sono in realtà preordinati all’espropriazione e non comportano l’inedificabilità assoluta;

Ritenuto che tale tesi – come questa stessa Sezione ha già ripetutamente avuto modo di chiarire da ultimo con sentenza 10 ottobre 2002, n. 928 – non appare fondata in quanto i vincoli che nella specie destinano le aree in questione all’istruzione obbligatoria ed a parcheggi pubblici in realtà svuotano il contenuto del diritto di proprietà della ricorrente e lo rendono nella sostanza inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio (cfr., inoltre, per fattispecie analoga, Cons. St., V, 15 maggio 2001, n. 2702, e d);

Ritenuto, pertanto, che a distanza oltre venti anni dalla scadenza di tali vincoli l’Amministrazione deve necessariamente dettare una nuova disciplina urbanistica relativamente a tali aree, al limite anche reiterando i vincoli in parola con adeguato indennizzo (cfr. Corte Cost. 12-20 maggio 1999, n. 179);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, in quanto manifestamente fondato, debba essere accolto e, per l’effetto, debba essere dichiarato l’obbligo del Comune di Chieti di dettare nuova disciplina urbanistica delle aree di proprietà della ricorrente destinate a parcheggio pubblico e ad istruzione obbligatoria;

Ritenuto, infine, che le spese, come di regola, debbano seguire la soccombenza;

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie nel senso specificato in motivazione il ricorso specificato in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di Chieti di dettare nuova disciplina urbanistica delle aree di proprietà della parte ricorrente specificate in motivazione entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza o, in via sostitutiva, dell’Amministrazione provinciale di Chieti in caso di ulteriore inerzia.

Condanna il Comune di Chieti al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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