Sui crediti per attività socio-assistenziali
TAR ABRUZZO, L’AQUILA - Ord. 30 agosto 2000 n. 314 - Pres. Frascione- Est. Rasola- Casa di Riposo c/ Azienda USL di Teramo, Regione Abruzzo.
Omissis
Visto il ricorso…. Per il pagamento delle somme dovute per l’attività sanitaria connessa con quella socio assistenziale prestata in favore di ospiti anziani non autosufficienti e disabili psichici negli anni 1989-1999….
Omissis
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
Ritenuto che sussistono i presupposti ivi previsti con particolare riguardo al danno;
Considerato che l’attuale mancanza della convenzione non è risultata ostativa all’adozione della del. di G.R. n. 1288/1999, non impugnata e dal contenuto chiaramente precettivo;
Ritenuto comunque di conoscere se le somme indicate in tale atto e non contestate siano state iscritte in bilancio
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione in parte, ordinando alla Azienda USL di Teramo di corrispondere alla Casa di Riposo ricorrente la provvisionale del 40% delle somme complessivamente dovute, fornendo notizia circa l’avvenuta iscrizione delle somme stesse in bilancio entro 30 gg;
Fissa la trattazione del merito per l’udienza del 10.1.2001.