TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 26 gennaio 2001 n. 57 - Pres. Catoni, Est. Eliantonio – C. D. c. Parco Nazionale della Maiella e B. S.
Giurisdizione e competenza – Concorso – Istanza avanzata da un concorrente utilmente collocato in graduatoria – Tendente ad ottenere lo scorrimento della graduatoria – Silenzio serbato dalla P.A. – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.
Silenzio della P.A. – Silenzio-rifiuto – Disciplina prevista dall’art. 2 della L. n. 205/2000 – Oggetto del giudizio – Riguarda il mero comportamento omissivo – Valutazione della fondatezza dell’istanza – Non occorre – Fattispecie in materia di istanza di scorrimento della graduatoria di un concorso.
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda avanzata da un privato, utilmente collocato in graduatoria a seguito di una procedura concorsuale, di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa al fine di ottenere l’assunzione.
Il ricorso di cui all’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto all’art. 2 della L. 21 luglio 2000, n. 205, tende a censurare non il c.d. silenzio-significativo, ma il mero comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione su una istanza del privato, con una pronuncia che non si spinge alla valutazione della fondatezza della pretesa sostanziale avanzata dall’interessato.
Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il comportamento omissivo tenuto in presenza di una istanza di assunzione presentata da un candidato che sia stato utilmente inserito nella graduatoria di merito in un pubblico concorso espletato dall’Amministrazione, la quale non abbia adottato alcun provvedimento espresso entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza presentata.
D I R I T T O
1. - Il ricorso in esame – come sopra esposto – è stato proposto ai sensi dell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, avverso il silenzio serbato dal Parco Nazionale della Maiella sull’atto di diffida dell’attuale ricorrente notificato il 15-19 giugno 2000.
L’istante, utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico a tre posti di collaboratore di amministrazione - VII qualifica funzionale, indetto il 13 marzo 1998 dal Parco Nazionale della Maiella, con atto notificato il 16 ottobre 2000 aveva diffidato detto ente ad adottare gli atti propedeutici alla costituzione del rapporto di lavoro e con il ricorso in esame, insorgendo avverso il silenzio serbato su tale istanza, ha chiesto a questo Tribunale di ordinare all’Am-ministrazione in parola di provvedere in merito.
2. – In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di accertare se sussista o meno giurisdizione di questo Tribunale in ordine alla controversia dedotta.
L’Amministrazione resistente ha, invero, rilevato che la causa nella sostanza è relativa alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, materia che – come è noto – è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in base al disposto del I comma dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Ora, premesso che, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice ordinario oppure quella del giudice amministrativo occorre dare rilievo decisivo non già alle richieste e alle deduzioni avanzate formalmente dalle parti, ma alla vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia, deve rilevarsi che nel caso di specie la controversia dedotta – come sopra ricordato – non verte in ordine alla costituzione di rapporto di lavoro con il Parco Nazionale della Maiella; l’istante, invero, si è nella sostanza lamentato della mancata risposta alla sua richiesta di scorrimento della graduatoria nella quale era utilmente collocato.
In estrema sintesi, l’attuale ricorrente con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, non ha chiesto al Collegio di disporre la sua assunzione, ma ha inteso semplicemente censurare il comportamento omissivo serbato dall’Amministrazione su una sua istanza.
Ora deve al riguardo ricordarsi che l’art. 2 della L. 21 luglio 2000, n. 205, ha appunto introdotto una specifica disciplina dei ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, prevedendo un procedimento speciale in camera di consiglio da svolgersi in termini particolarmente solleciti e ristretti e che si conclude "con sentenza succintamente motivata" ed, in caso di accoglimento, con un ordine all’Am-ministrazione di provvedere "entro un termine non superiore a trenta giorni".
Il procedimento speciale in parola, ad avviso del Collegio, ha per oggetto il c.d. silenzio-inadempimento, che si realizza allorché l’Amministrazione ometta di provvedere in quelle particolari ipotesi in cui l’ordinamento non collega a tale silenzio la produzione di un effetto equipollente all’emanazione di un provvedimento favorevole (silenzio-assenso) o di diniego (silenzio-diniego).
In definitiva, il ricorso di cui all’art. 2 della L. 21 luglio 2000, n. 205, che ha inserito dopo l’art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, l’art. 21-bis, tende a censurare non il c.d. silenzio-significativo, ma il mero comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione su una istanza del privato, con una pronuncia (succintamente motivata e da emettere entro termini particolarmente ristretti) che non si spinge alla valutazione della fondatezza della pretesa sostanziale avanzata dall’interessato.
Ora la disciplina di tale silenzio-inadempimento si rinviene nell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che ha imposto in via generale alla Pubblica amministrazione il dovere di concludere i procedimenti ad istanza di parte "mediante l’adozione di un provvedimento espresso"; in particolare, al suo terzo comma di detto art. 2, è stato previsto che i procedimenti ad iniziativa di parte, ove non sia previsto per legge o per regolamento un termine diverso, debbano obbligatoriamente concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
In estrema sintesi, nelle ipotesi di ricorsi di cui al predetto art. 21-bis viene tutelato esclusivamente l’interesse del soggetto che ha proposto un’istanza alla pubblica amministrazione ad ottenere l’adozione di un provvedimento espresso; tale giudizio è volto, pertanto, esclusivamente ad accertare se vi sia stato o meno tale inadempimento e si conclude, pertanto, con l’ordine all’Amministrazione di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso "entro un termine non superiore a trenta giorni", e ciò senza che il Giudice debba pregiudizialmente valutare la fondatezza o meno della pretesa sostanziale avanzata dall’interessato.
Ciò posto e per passare all’esame del caso di specie, poiché la vera natura della controversia proposta tende ad accertare se l’Amministrazione abbia o meno legittimamente omesso di provvedere sull’istanza di assunzione presentata dall’attuale ricorrente, sembra al Collegio che – con riferimento a quanto sopra esposto – la controversia in esame sia attribuita dalla predetta normativa alla giurisdizione di questo Tribunale.
3. – Una volta giunti a tale conclusione, una volta cioè acclarato che questo Tribunale può conoscere l’impugnativa così come proposta, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame.
Deve al riguardo subito precisarsi che il ricorso appare fondato.
Ritiene, invero, la Sezione che, con riferimento a quanto sopra esposto, l’Ente Parco avesse nel caso di specie il dovere di rispondere all’istanza di assunzione presentata dall’attuale ricorrente, e ciò in quanto lo stesso – come già detto – era stato utilmente inserito nella graduatoria di merito del predetto pubblico concorso. Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il comportamento omissivo tenuto in presenza di tale istanza dall’Amministrazione in parola, la quale non ha adottato alcun provvedimento espresso entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza presentata.
Né in perito può utilmente farsi riferimento alle ragioni ostative alla richiesta assunzione opposte dall’Amministrazione resistente nel suo scritto difensivo e ciò in quanto – come è noto – gli scritti difensivi non possono né integrare, nè addirittura sostituire un provvedimento espresso dell’Amministrazione che allo stato non risulta sia stato ancora emanato.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi, ai sensi dell’art. 21-bis, II comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, alla Amministrazione intimata di assumere un provvedimento espresso sull’istanza di assunzione presentata dall’attuale ricorrente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente decisione.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di assumere un provvedimento espresso sull’istanza di assunzione presentata dall’attuale ricorrente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente decisione.
Condanna il Parco Nazionale della Maiella al pagamento a favore del sig. Dante Caserta delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di £. 2.000.000 (duemilioni).
Depositata il 26 gennaio 2001.