TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 26 gennaio 2001 n. 76 - Pres. Catoni, Est. Nazzaro - M. c. Comune di Penne.
Silenzio della P.A. – Silenzio-rifiuto – In materia di concorso – Obbligo della P.A. di adottare la delibera di approvazione degli atti e di nomina dei vincitori – Sussiste.
E’ illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale a seguito della istanza di un candidato, collocato primo in graduatoria, con la quale si chiede di procedere alla approvazione definitiva della graduatoria ed alla nomina dei vincitori.
Invero, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, pur essendo riservato all’amministrazione ogni potere decisorio circa l’approvazione della graduatoria e la nomina del vincitore, il bando concorsuale e le successive domande di partecipazione, nonché il suo stesso svolgimento, hanno creato una situazione procedimentale che va conclusa mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
omissis
IN FATTO ED IN DIRITTO
La vicenda attiene alla mancata nomina di Matricciani Natalino a comandante dei Vigili Urbani di Penne, quale primo graduato nel relativo concorso, non avendo il Comune di Penne ancora approvati gli i verbali e la graduatoria formulata dalla commissione, presumibilmente per il gravame prodotto, in sede giudiziaria, da Valori Donato e Silvi Raffaele, non ammessi alle prove orali, senza, peraltro, ottenere alcuna sospensione cautelare della stessa procedura.
Il ricorrente ha notificato sia al Sindaco, sia al Presidente della Commissione, una diffida a provvedere ex art. 328 c.p.; alla stessa è seguito il silenzio del Sindaco, mentre la Presidente della commissione rispondeva che tutti gli atti erano stati inviati alla Giunta per l’approvazione in data 2.3.2000 (prot. n. 3231).
Le doglianze di parte, che attengono alla violazione dell’art. 2 della L. 7.8.1990 n. 241, sono fondate ed il ricorso va accolto.
L’eccezioni processuali della difesa del Comune non hanno, infatti, pregio, poiché: a) in punto di contraddittorio non vi sono controinteressati, trattandosi di un comportamento inerte dell’Amministrazione, censurato per violazione di legge, ed avendo, per contro, i candidati, esclusi dalle prove orali, già provveduto a notificare distinto ed autonomo ricorso, per la tutela dei loro interessi; l’oggetto del presente gravame è, quindi, del tutto particolare e specifico, senza che i pretesi controinteressati possano vantare una personale posizione di vantaggio; b) la diffida è stata ritualmente notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario (D’Emilio Alessandra – assistente Unep), in data 14.7.2000, e non rilevano i dati formali della stessa, che, contenutisticamente, è una diffida a provvedere (a ratificare l’operato della commissione ed alla conseguente assunzione) entro 30 giorni, atteso che gli effetti giuridici conseguono ad una previsione normativa.
L’amministrazione, in effetti, avrebbe dovuto comunque emettere un suo provvedimento; il tipo di atto da adottare non era certamente vincolato alle richieste di parte, né, in sede di gravame, allo stato, il giudicante intende sostituirsi al Comune nell’adozione della delibera conclusiva della procedura concorsuale.
Sussiste, pertanto, il preciso obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento concorsuale, che coinvolge interessi ed aspettative non solo pubbliche; non va, infatti, dimenticato che il bando concorsuale e le successive domande di partecipazione, nonché il suo stesso svolgimento, hanno creato una situazione procedimentale che va conclusa, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (art. 2 L. 241/7.8.1990).
In definitiva, riservata all’amministrazione ogni potere decisorio circa l’approvazione della graduatoria e la nomina del vincitore, accoglie il gravame relativamente alla declaratoria d’illegittimità del silenzio mantenuto nel caso di specie, e per l’effetto ordina al Comune di Penne, quale rappresentato per legge ed in persona dell’organo responsabile, di provvedere ad emettere il dovuto atto deliberativo entro giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,
- accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione ed ordina all’amministrazione, in persona dell’organo responsabile, di adottare il provvedimento espresso, nei termini ritenuti opportuni, idoneo a concludere il procedimento concorsuale;
- condanna il Comune di Penne, quale rappresentato per legge, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa, che si liquidano complessivamente (onorario di avvocato, diritti di procuratore e spese vive) in lire =3.000.000=.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2001.
-Antonio CATONI presidente
-Dino NAZZARO consigliere estensore
IL Segretario di udienza
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26 gennaio 2001.
IL Direttore di Segreteria