TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 8 marzo 2002 n. 316 - Pres. Catoni, Est. Nazzaro - Telecom Italia spa – area territoriale Abruzzo e Molise c. Comune di Cappelle sul Tavo; Regione Abruzzo e Comitato di controllo, Sez. provinciale di Pescara.
Espropriazione per p.u. - Generalità - Procedura semplificata ex L. n. 1/1978 - Ammissibilità - Condizioni - Individuazione.
Espropriazione per p.u. - Generalità - Procedura semplificata ex L. n. 1/1978 - Per la realizzazione di infrastrutture telefoniche - Non può essere utilizzata - Ragioni.
Ai fini della utilizzabilità del procedimento semplificato di cui alla legge n. 1/1978, le opere pubbliche devono essere tali sia dal lato soggettivo, sia da quello oggettivo, ovvero vanno realizzate da un soggetto pubblico, quali organi statali e/o enti territoriali (espressamente indicati dallo stesso art. 1 cit.) e destinate a restare di sua proprietà (1)
Pertanto, una "infrastruttura telefonica" (nella specie costituita da un container con annesso palo porta antenna radiomobile) - che è, ai sensi dell’art. 231, comma 1°, del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, un impianto di pubblica utilità - non può qualificarsi "opera pubblica", ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 L. 1/1978; infatti, l’interesse pubblico di un’opera di proprietà di una società (concessionaria) privata, non fa mutare l’intrinseca natura dell’opera e, per quanto attiene alla telefonia, l’impianto tecnologico resta solo un servizio di interesse pubblico (2)
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(1) Cons. Stato, Sez. IV, n. 1389/27.10.1998; Sez. IV, 24.7.2001, n. 3542; Ad. Plen. 6.2.1990, n. 1, e 6.10.1995, n. 26; T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 13.1.1999, n. 25.
(2) T.A.R. Reggio Calabria, ord. 31.8.1999, n. 1024.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione di un container con annesso palo porta antenna radiomobile, ai sensi dell’art. 1, comma 4° della L. 3.1.1978 n. 1, quale opera di pubblica utilità; la Sezione del Coreco ha annullato l’atto, non rinvenendo nella specie l’esecuzione di un’opera pubblica.
Le censure attengono alla violazione dell’art. 1 L. 1/1978 e dell’art. 231 DPR. 156/1973, atteso che la zona individuata è a "servizio pubblico" (verde pubblico) e l’opera di "pubblica utilità", da realizzare da parte di un concessionario del servizio telefonico.
L’Avvocatura contesta l’assunto di parte ricorrente perché non trattasi di opera realizzata da un soggetto pubblico, ovvero un organo statale o altro ente territoriale.
IL problema è se una "infrastruttura telefonica" che è, ai sensi dell’art. 231, comma 1°, DPR. 29.3.1973 n. 156, un impianto di pubblica utilità, possa qualificarsi "opera pubblica", ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 L. 1/1978, onde beneficiare della cd. variante automatica in zona destinata a "servizio pubblico".
La giurisprudenza anche di recente (C.S., IV, n. 1389/27.10.1998 e Tar Napoli, IV, n. 3542/24.7.2001) ha confermato il consolidato indirizzo (A.P. n. 1/6.2.1990 e n. 26/6.10.1995; Tar Pescara n. 25/13.1.1999) che, agli effetti della utilizzabilità del procedimento semplificato, di cui alla citata legge n. 1/1978, le opere pubbliche devono essere tali sia dal lato soggettivo, sia da quello oggettivo, ovvero vanno realizzate da un soggetto pubblico, quale organi statali e/o enti territoriali (espressamente indicati dallo stesso art. 1 cit.), e destinate a restare di sua proprietà; l’interesse pubblico di un’opera di proprietà di una società (concessionaria) privata, non fa mutare l’intrinseca natura dell’opera e, per quanto attiene alla telefonia, l’impianto tecnologico resta, pertanto, solo un servizio di interesse pubblico (Tar Reggio Calabria ord. N. 1024/31.8.1999).
Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-respinge il ricorso in epigrafe;
-condanna la ricorrente Soc. Telecom Italia Spa, quale individuata in epigrafe, al pagamento, in favore della convenuta "Regione Abruzzo", delle spese di causa che si liquidano per onorario di avvocato, diritti di procuratore e spese vive, in complessivi €=2000= (duemilaeuro).
Depositata l’8 marzo 2002.