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n. 1-1999 - © copyright.

Riportiamo qui di seguito la sentenza del TAR Abruzzo-Pescara, 13 gennaio 1999, n. 19. La sentenza si segnala perché, a quanto consta, per la prima volta affronta e chiarisce due rilevanti profili.

Invero, da un lato, precisa che procedura mediante avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di dirigente medico di secondo livello esula dagli schemi concorsuali, anche se l’apposita commissione di esperti è tenuta a rispettare le tassative prescrizioni generali eventualmente contenute nell’avviso pubblico, non essendo "affatto possibile riconoscere alla commissione la facoltà di scelta di un parametro valutativo, rispetto ad un altro, stante la tassativa previsione dell'avviso pubblico".

Dall’altro, e conseguentemente, chiarisce che l’ampio potere discrezionale attribuito al Direttore generale trova i suoi limiti solo nella necessaria scelta tra l’elenco degli aspiranti dichiarati idonei dalla apposita commissione di esperti, atteso che l’attribuzione dell’incarico ad uno degli idonei dovrà essere si giustificata, in ossequio al principio generale fissato dall’art. 3 della L. n 241 del 1990, ma senza necessità di procedere ad una valutazione comparativa tra gli idonei (Diego De Carolis, 30-01-1999).

 

 

TAR ABRUZZO, SEZ. STACCATA DI PESCARA - Sentenza 13 gennaio 1999, n. 19 - Pres. Magliulo - Rel. Nazzaro – Di Silvestre c. Azienda USL di Chieti e Pollice - (accoglie).

Sanitario U.S.L. - Dirigente medico II livello - Avviso pubblico attribuzione incarico - Requisito dell'età- Irrilevanza.

Sanitario U.S.L. - Dirigente medico II livello - Avviso pubblico attribuzione incarico- Personale in servizio- Partecipazione ed affidamento incarico a dipendente ultrasessantenne - Possibilità.

Sanitario U.S.L. - Dirigente medico II livello - Attribuzione incarico - Scelta del Direttore Generale - Discrezionalità - Limiti;

Sanitario U.S.L. - Dirigente medico II livello - Poteri della Commissione di esperti - Parere di idoneità e predisposizione elenco.

Sanitario U.S.L. - Dirigente medico II livello - Poteri della Commissione di esperti - Svolgimento colloquio candidati- Omessa osservanza previsione avviso pubblico- Illegittimità.

L’art. 15, comma 3, del D.Lvo n. 502 del 1992, quale normativa primaria, non stabilisce un età "minima" (per i dipendenti in servizio) per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di secondo livello. Per cui, la previsione di un incarico quinquennale non può costituire, aprioristicamente ed in assenza di tassativa indicazione, causa di esclusione del personale che ha superato i 60 anni.

La previsione contrattuale contenuta nell’art.34 CCNL del 12.9.1996 (in suppl ord. N. 235, alla G.U. n. 304 del 30.12.1996), che si è fatto carico di precisare che il limite di età (65 anni) si applica anche nei confronti dei dirigenti di II livello, cui è conferito l'incarico quinquennale di cui all'art. 15 del D. L.vo 502/1992, non può non essere interpretata nel senso che, ammessa la possibilità della nomina di un dipendente di età superiore ai 60 anni, essa, pur avendo in astratto una validità di durata di anni 5, in concreto e nel caso specifico terminerà necessariamente fino al compimento dell'età stabilita per il pensionamento.

Il direttore generale ha una sua facoltà di nomina discrezionale che dovrà essere giustificata e che trova i suoi limiti di scelta nell'elenco di idonei predisposto dalla commissione di esperti. Tuttavia, fuoriuscendo la fattispecie dallo schema concorsuale, per l’attribuzione dell’incarico non si impone alcuna "comparazione" tra gli aspiranti dichiarati idonei.

La Commissione di esperti deve esprimere un " parere " di idoneità e limitarsi a predisporre un apposito "elenco", al fine di offrire al direttore generale un ventaglio di soggetti "idonei", trattandosi di un'attività propedeutica valutativa, in funzione "consultiva", che va oltre ogni logica "concorsuale".

Stante la tassativa previsione dell'avviso pubblico, non è affatto possibile riconoscere alla commissione la facoltà di scelta di un parametro valutativo, rispetto ad un altro, trattandosi di un aspetto "sostanziale", ben puntualizzato dall'avviso pubblico, che non poteva essere tralasciato dalla commissione degli esperti (nella specie, nel verbale non vi era traccia alcuna della predisposizione da parte dei candidati su apposite schede di piani programmatici secondo le variabili strutturali stabilite dalla apposita commissione di esperti, come invece espressamente stabiliva l’avviso).

Omissis.

D I R I T T O

Va preliminarmente esaminato il valore della delibera n.4156/30.11.98, che, invero, nulla innova rispetto alla precedente n.480/12.2.1997, limitandosi alla esplicitazione formale del contenuto del parere della commissione degli esperti, peraltro già richiamato "per relationem" nella delibera n.480/97, confermando integralmente le pregresse determinazioni.

Il gravame, pertanto, conserva la sua funzione ed utilità originaria, con gli eventuali effetti travolgenti sugli atti ed i comportamenti successivi.

L'avviso pubblico del 25.7.1966 prot.11730 ammette alla selezione, con dispensa dal requisito dell'età, il "personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma, del DPR. 20.12. 1976 n.761".

La circostanza supera ogni problematica relativa all'età "minima" (per i dipendenti in servizio), per il conferimento dell'incarico "de quo", che, invero, non trova esplicita considerazione nella stessa normativa primaria (art.15, n.3, D.Lgs.30.12.1992 n.502).

Ed invero, la previsione di un incarico quinquennale non può costituire, aprioristicamente ed in assenza di tassativa indicazione, causa di esclusione del personale che ha superato i 60 anni.

Tale deduzione viene confermato, sul piano ermeneutico, dalla previsione contrattuale (art.34 DPR 12.9.1996), che si è fatto carico di precisare che il limite di età (65 anni), è valevole anche "nei confronti dei dirigenti di II livello, cui è conferito l'incarico quinquennale di cui all'art. 15 del D.lgs. 502/1992".

La disposizione non può non essere interpretata nel senso che, ammessa la possibilità della nomina di un dipendente di età superiore ai 60 anni, essa, pur avendo in astratto una validità di durata di anni 5, in concreto e nel caso specifico terminerà necessariamente fino al compimento dell'età stabilita per il pensionamento.

Circa la regolarità della composizione della commissione, è stato documentalmente provato (D.M. su G. Uff.12.10.1993 n.81-bis IV° serie speciale) come il prof. Gobbi Giuseppe sia ricompreso nell'elenco del personale di posizione apicale dei profili professionali medici, che può fare parte delle commissioni di esame.

Il ricorrente, peraltro, pone una astratta censura di mero dubbio, senza comprovare la effettività del vizio dedotto, idonea quindi, a superare il valore probante di quanto dichiarato nel verbale di riunione della commissione di esperti (13.12.1996), ove il prof. Gobbi Giuseppe è qualificato come "Dirigente Medico II° livello c/o Azienda Osp. Reggio Emilia".

Sul punto, peraltro, stessa parte ricorrente, in sede di discussione orale, non ha più insistito, ritenendo il motivo superato.

Passando ad esaminare le altre doglianze, deve preliminarmente osservarsi come la normativa (art.15 n.3 d.Igs. 502/82) stabilisce che "l'attribuzione dell'incarico viene effettuata.. dal direttore generale sulla base del parere di una apposita commissione di esperti….La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale".

Si è quindi in presenza di una nomina discrezionale, che comunque trova i suoi limiti di scelta nell'elenco predisposto dalla commissione; l'incarico, pertanto, dovrà essere conferito necessariamente ad uno dei soggetti dichiarati idonei e, in tale ambito, il direttore generale ha una sua facoltà di scelta, che andrà giustificata, ma, fuoriuscendo la fattispecie dallo schema concorsuale, non si impone alcuna "comparazione" tra gli aspiranti idonei.

La stessa commissione, invero, deve dare un " parere " di idoneità e limitarsi a predisporre un apposito "elenco", al fine di offrire al direttore generale un ventaglio di soggetti "idonei".

Trattasi di un'attività propedeutica valutativa, in funzione "consultiva", che va oltre ogni logica "concorsuale".

Compito della commissione, nel caso di specie, era, in conformità dell'avviso pubblico, quello di predisporre "l'elenco degli idonei", in base ad un "colloquio…. Su argomenti e tecniche inerenti la disciplina", nonché sui "compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della funzione da conferire", con la "predisposizione da parte dei candidati su apposite schede di piani programmatici a breve e a lungo termine per la attività di direzione…. Secondo le variabili strutturali stabilite dalla apposita commissione di esperti"", ed in base alla "valutazione del curriculum professionale degli aspiranti".

L'avviso pubblico, invero, rispetto alla normativa primaria, specifica in modo puntuale il tipo di attività della commissione, chiarendo quale debba essere il "contenuto" (teorico e pratico) del colloquio.

La stessa commissione, infine, nel verbale del 13.12.1996, stabilisce alcune "procedure operative" del colloquio (in luogo dei criteri di massima), quali: - l'illustrazione dell'attività lavorativa;- la previsione di domande circostanziate nella disciplina, sull'organizzazione e direzione;- la visione della documentazione presentata a corredo della domanda (titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale).

Il tutto senza attribuzione di punteggio( non trattandosi di concorso), ma limitandosi ad "una valutazione complessiva sintetica tesa ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera".

Sia il Di Silvestre, sia il Pollice hanno ottenuto un giudizio "di idoneità alle funzioni di Dirigente di II livello, anche se nel parere" si parla per il primo, di "livelli funzionali di autonomia, limitata però alle attribuzioni di II livello dirigenziale", e per il secondo, di aver svolto " da diversi anni ….i compiti e le funzioni tipiche attribuite al II livello dirigenziale".

Il direttore generale ha ritenuto di conferito l'incarico al Pollice "in considerazione che lo stesso dimostra maggiore competenza specifica nel settore della Neuropsichiatria infantile", richiamando in premessa il verbale della commissione degli esperti.

La procedura, invero, presenta un aspetto di "carenza", censurato da parte ricorrente, rappresentato dal "contenuto del colloquio", che appare essere stato più limitato rispetto alle previsioni "vincolanti" dell'avviso pubblico.

Nel verbale, infatti, non vi è tracciata alcuna della "predisposizione da parte dei candidati su apposite schede di piani programmatici…. Secondo le variabili strutturali stabilite dalla apposita commissione di esperti".

Trattasi di un aspetto "sostanziale", ben puntualizzato dall'avviso pubblico, che non poteva essere tralasciato dalla commissione degli esperti, trattandosi dell'unico dato" materiale e diretto" di verifica della capacità "organizzativa e gestionale", da aggiungersi alla valutazione del "curriculum".

Non è affatto possibile riconoscere alla commissione la facoltà di scelta di un parametro valutativo, rispetto ad un altro, stante la tassativa previsione dell'avviso pubblico.

Né, infine, è sostenibile che il ricorrente, in quanto giudicato idoneo, non avrebbe interesse a far valere un tale motivo, in quanto, scopo della censura, è anche quello di porre in discussione la idoneità del controinteressato, giudicato tale senza alcun approfondimento, contestuale e pratico (attraverso le previste schede programmatiche), delle capacità organizzatorie e/o gestionali.

Conclusivamente il ricorso va accolto.

Omissis

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