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n. 4-1999 - © copyright.

TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Ordinanza 15 aprile 1999, n. 157 - Pres. Catoni - Rel. Eliantonio – S. e B c. Azienda USL di Chieti, Regione Abruzzo.

Sanità pubblica - Diniego autorizzazione prestazioni all’estero - Presso centro di altissima specializzazione - Giurisdizione amministrativa esclusiva.

(D.L.vo 31.3.1998, n. 80, art. 33, comma 2, lett. f)

Sanità pubblica - Diniego autorizzazione prestazioni all’estero - Accertamento in sede cautelare della qualità di centro di altissima specializzazione- Mediante consulenza tecnica d’ufficio - Possibilità.

(D. L.vo 31.3.1998, n. 80, art. 35, comma 2)

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera f), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le controversie riguardanti il diniego di prestazioni da rendere "nell’ambito del Servizio sanitario nazionale" mediante trasferimento all’estero presso centri di altissima specializzazione, come definiti dall’art. 5 del D.M. 3 novembre 1989 (1).

Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.l.vo 31 marzo 1998, n. 80, il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva può disporre, anche nella fase cautelare, una consulenza tecnica d’ufficio da affidare a un collegio di periti, nominati tra docenti della Facoltà di Medicina, al fine di accertare, con riferimento alla più accreditata letteratura medico-scientifica ed alla eventuale documentazione esibita, se un Centro estero (nella specie CIREN di L’Avana- Cuba) possa qualificarsi come un centro ad altissima specializzazione, così come definito dall’art.5 del D.M. 3 novembre 1989, in grado di fornire prestazioni sanitarie adeguate al caso clinico non altrimenti fruibili in Italia (2).

 

 

Omissis

Per l’annullamento

del provvedimento ……. con il quale l’Azienda USL di Chieti ha respinto la richiesta presentata dai ricorrenti di autorizzazione per trasferimento all’estero per cure (…); nonché degli atti presupposti tra cui il parere reso dal Centro regionale di Riferimento;

omissis

PREMESSO CHE nella controversia in esame, riguardanti il diniego di prestazioni da rendere " nell’ambito del Servizio sanitario nazionale", può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art 33, II comma, lettera f), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

CONSIDERATO che l’impugnato provvedimento di diniego della richiesta autorizzazione al trasferimento della paziente a affetta da tetraparesi spastica, epilessia, ritardo nel linguaggio al "Centro International de Restauracion Neurologica (CIREN)" di L’Avana- Cuba, è testualmente motivato con riferimento alla considerazione che " in Italia esistono numerose strutture riabilitative in grado di trattare adeguatamente pazienti con tetraparesi spastica e non esiste documentazione scientifica che dimostri che presso la struttura estera proposta vengano adottate metodiche neuroriabilitative di comprovata superiore efficacia";

RILEVATO che con il gravame i ricorrenti hanno contestato tale motivazione, osservando che in Italia non esistono idonee strutture riabilitative e che "tutta la letteratura medico – scientifica considera il CIREN un centro di altissima specializzazione neuromotoria (il migliore al mondo)";

CONSIDERATO che – per completezza istruttoria ed ai fini del decidere anche sull’istanza cautelare – occorre verificare se il CIREN sia effettivamente un centro di altissima specializzazione, così come definito dall’art. 5 del D.M. 3 novembre 1989, sia, cioè, una struttura "in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell’ordinamento italiano", e sia in grado di fornire prestazioni sanitarie adeguate al caso clinico in esame;

RITENUTO che nella fattispecie debba disporsi una consulenza tecnica d’ufficio, come previsto dall’art.35, III comma, del predetto decreto legislativo n. 80, tenendo presente le esigenze di celerità del presente giudizio;

RITENUTO che la predetta consulenza debba dare risposta ai seguenti quesiti:

  1. se sia vero – con riferimento alla più accreditata letteratura medico – scientifica ed alla eventuale documentazione esibita dalle parti- che il CIREN possa qualificarsi come un centro di altissima specializzazione, così come definito dall’art. 5 del D.M. 3 novembre 1989;
  2. se detto centro possa fornire prestazioni sanitarie in forma adeguata alla particolarità del caso clinico in esame.

RAVVISATA l’opportunità che detta consulenza venga affidata ad un Collegio peritale composto da docenti della Facoltà di Medicina dell’Università " G.D’Annunzio" di Chieti;

RITENUTO di potere individuare nei seguenti docenti, i soggetti cui affidare l’espletamento della predetta perizia:

  1. prof. Domenico Gambi, Direttore dell’Istituto di Clinica Neurologica;
  2. prof. Mario Onofrj, docente dell’Istituto di Clinica Neurologica;
  3. prof. Francesco Chiarelli, Direttore della Clinica Pediatrica;

P.Q.M.

dispone la suindicata consulenza tecnica;

delega il consigliere Michele Eliantonio ad espletare le formalità relative all’accettazione dell’incarico da parte dei predetti consulenti ed al giuramento di rito;

fissa il termine di trenta giorni dalla prestazione del giuramento per l’espletamento della perizia.

Dispone che le spese per detta consulenza vengano liquidate all’esito del giudizio cautelare.

 

 

(1 e 2) DIEGO DE CAROLIS, Tutela della salute e "nuovi" poteri istruttori del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80.

Con l’ordinanza in esame il Giudice amministrativo si è pronunciato, a quanto consta per la prima volta, su di una delle più rilevanti materie attribuite alla sua giurisdizione esclusiva, e cioè le prestazioni da rendere nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (art.33, comma 2, lett. f), D.lvo 31.3.1998, n. 80), che attengono al fondamentale diritto alla tutela della salute contemplato dall’art. 32 della Costituzione.

In particolare, il Giudice, in