TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 10 agosto 2000 n. 588 - Pres. Catoni- Est. Eliantonio- Soc. Coop. E. S. c/ Ministero Interno e n.c. Soc. Coop. r.l. T.S.
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse - Dichiarazione - Non preclude la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno.
Giustizia amministrativa - Risarcimento dal danno - Presupposti - Individuazione - Comportamento non diligente del titolare dell'interesse legittimo - Esclude l'ingiustizia del danno.
L’accertamento dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse al ricorso non preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dal concorrente escluso.
La possibilità attribuita dall’art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, di condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto presuppone necessariamente che questa, con riferimento al disposto dell’art. 2043 del codice civile, abbia causato un danno " ingiusto" nei confronti della parte ricorrente. Tale presupposto non ricorre allorché, come nella specie, la ricorrente avrebbe dovuto necessariamente essere esclusa dalla gara, con riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme di gara, poiché non era in regola con gli adempimenti relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e quindi, non avrebbe potuto mai risultare aggiudicataria del servizio di pulizia in questione.
Inoltre, in base al disposto dell’ultimo comma dell’art. 1227 del codice civile, la ricorrente avrebbe dovuto usare l’ordinaria diligenza, informandosi ed accertando – prima di presentare la domanda di partecipazione alla gara – la correttezza della propria posizione contributiva.
Omissis
DIRITTO
Omissis
Conseguentemente, tali ricorsi per la parte volta ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati debbono entrambi essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2000 la parte ricorrente, se da un lato ha concordato con tali conclusioni, ha, dall’altro, insistito nella richiesta di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti, quantificati nelle somme spese per partecipare alla gara in questione.
Tale richiesta è priva di pregio.
Invero, la possibilità attribuita dall’art.35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, a questo tribunale di condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto presuppone necessariamente che questa, con riferimento al disposto dell’art.2043 del codice civile, abbia causato un danno " ingiusto" nei confronti della parte ricorrente.
Ora, nel caso di specie e con riferimento a quanto sopra esposto non sembra al collegio che il Comando provinciale di vigili del fuoco di chieti abbia ingiustamente non aggiudicato alla parte ricorrente la gara in questione; la cooperativa istante, infatti, come emerge dagli atti, avrebbe dovuto necessariamente essere esclusa dalla gara, poiché non era in regola con gli adempimenti relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e quindi, con riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme di gara, non avrebbe potuto mai risultare aggiudicataria del servizio di pulizia in questione.
Pertanto, le spese di partecipazione alla gara in parola non possono in alcun modo gravare sulla resistente, atteso che questa ha nella sostanza legittimamente escluso la ricorrente dalla gara.
Inoltre, tali danni non sarebbero per altro aspetto risarcibili in quanto, in base al disposto dell’ultimo comma dell’art.1227 del codice civile, la ricorrente li avrebbe potuto agevolmente evitare ove avesse usato l’ordinaria diligenza, informandosi ed accertando – prima di presentare la domanda di partecipazione alla gara – la correttezza della propria posizione contributiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni, tale richiesta di risarcimento danno deve, pertanto, essere respinta.
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese legali e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in parte dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ed in parte respinge il ricorso specificato in epigrafe.