DIEGO DE CAROLIS
(Ricercatore nell'Università di Teramo)
Nota di commento a TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA, sentenze 13 ottobre 2000, nn. 627, 629, 631, 647.
1. Le sentenze del TAR Abruzzo, sez. Pescara, del 13 ottobre 2000 di seguito riportate sono state rese in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 1034 del 1971 nel testo novellato dall’art. 9 della L. n. 205 del 2000, nella camera di consiglio fissata per la trattazione della istanza cautelare.
2. Con le prime due (n. 627 e 629/2000) il TAR ha accolto i ricorsi applicando principi pacifici in materia di obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento in materia di approvazione di progetti per la realizzazione di opere pubbliche e in materia di procedure sanzionatorie.
Infatti i provvedimenti impugnati erano stati adottati in violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 atteso che né prima e nè durante l’iter del procedimento amministrativo, era stata consentita alcuna forma di partecipazione degli interessati e nemmeno comunque garantito il contraddittorio già in sede procedimentale.
Il principio di particolare interesse che si ricava dalle due decisioni ricordate è quello della possibilità di tutela giurisdizionale degli interessi cd. procedimentali, come li definiva GIANNINI, e che di recente sono stati oggetto di una approfondita relazione di FOLLIERI, nel convegno tenutosi a Ravenna il 29 e 30 settembre scorsi, il quale ritiene che tra le situazioni giuridiche soggettive tutelabili innanzi al giudice amministrativo, oltre agli interessi legittimi (oppositivi e pretensivi) ed ai diritti (in sede di giurisdizione esclusiva), via siano anche i ricordati interessi procedimentali che hanno trovato piena cittadinanza proprio dalle norme sulla partecipazione al procedimento introdotte nel Capo III della L. n. 241 del 1990.
Inoltre, parimenti interessante appare l’espressione utilizzata nella motivazione "… si lamenta in via pregiudiziale…" di ritenere che la censura di violazione dell’art.7 della l. n. 241 del 1990 si caratterizzi quasi come una forma di "eccezione" pregiudiziale, di chiara matrice processuale, che, se fondata, quasi impedirebbe di verificare eventuali altri vizi sostanziali dedotti.
Con ciò facendo assurgere al rango di principio ineludibile, tranne nei casi di deroga espressamente contemplati e da esternare mediate adeguata motivazione, quello del contraddittorio anche in sede "procedimentale".
E a tal proposito nella motivazione della seconda decisione si afferma espressamente che costituisce " ius receptum che con (il) detto art.7 il legislatore abbia inteso imporre in via generale il previo contraddittorio di tutti quei soggetti con ciò superando definitivamente la concezione secondo cui l'ambito di garanzia degli interessi privati sarebbe limitato alla sola tutela in sede giurisdizionale".
3. Con la terza sentenza ha applicato principi pacifici in materia di inammissibilità di nuovi motivi di ricorso che non risultano stati dedotti in sede di ricorso gerarchico, a meno che non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione, in sede giurisdizionale, dell’originario provvedimento.
4. Con la quarta, infine, si afferma il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per appartenere la controversia (… sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità per la scuola elementare) a quella "esclusiva" del giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro pubblico. (17.10.2000)
I
TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 13 ottobre 2000, n. 627 – Pres. Catoni, Est. Eliantonio – C.L. + 2 c/ Comune di Penne e Soc. D.L Costr.
Avvio del procedimento – Omessa comunicazione - Decisione in forma semplificata – Possibilità;
Dichiarazione di pubblica utilità implicita - Comunicazione avvio del procedimento - Obbligo - Sussiste
È manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata il ricorso con il quale si censuri la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, prevista dall'art.7 della L. 7 giugno 1990, n. 241.
Infatti, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenze n. 14 del 1999 e n. 2 del 2000, sussiste l'obbligo della Pubblica amministrazione di dare comunicazione dell'avvio del procedimento anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche.
Omissis.
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art.9 della L.21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto quanto esposto nel ricorso;
Premesso che con il gravame la parte ricorrente contesta nella sostanza la legittimità della deliberazione 15 giugno 2000, n. 152, con la quale la giunta municipale di Penne nell'approvare il piano particellare di esproprio dei lavori di urbanizzazione primaria e di sistemazione della nuova zona sportiva in contrada Campetto ha dichiarato tale opera di pubblica utilità ed urgenza;
Premesso, altresì che nei confronti di tale atto deliberativo la parte ricorrente con il primo motivo di gravame si lamenta in via pregiudiziale della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, prevista dall'art.7 della L. 7 giugno 1990, n. 241;
Rilevato che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le due recenti decisioni 15 settembre 1999, n. 14 e 24 gennaio 2000, n. 2 ha autorevolmente chiarito che l'obbligo della Pubblica amministrazione di dare comunicazione dell'avvio del procedimento sussiste, in via analogica, anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche;
Rilevato che nel caso di specie appare pacifico dagli atti che non è stata effettuata agli interessati la comunicazione dell'avvio del procedimento, né sono state rappresentate nell'atto deliberativo di approvazione del progetto eventuali ragioni che hanno impedito tale comunicazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, in quanto manifestamente fondato, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'impugnata deliberazione di approvazione del progetto;
Ritenuto, infine, che le spese, come di regola, debbono seguire la soccombenza ed essere liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnata deliberazione della Giunta municipale di Penne 15 giugno 2000, n. 152, e gli atti conseguenti , restando ovviamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione da assumere seguendo un più corretto iter procedimentale.
Condanna il Comune di Penne al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di £2.000.000 (duemilioni).
II
TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA - Sentenza del 13 ottobre 2000, n. 629 - Pres. Catoni- Est. Eliantonio- R. D. 1 s.r.l. c/ Comune di Pineto
Sanzioni - Rilevazioni tecniche campo elettromagnetico - Avvio procedimento - Obbligo di comunicazione – Sussiste
Sanzioni – Art. 7 L.241/90 - Norma di carattere generale e suppletivo in mancanza di analoga disposizione - Obbligo di comunicazione - Sussiste.
È manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, il ricorso con il quale si evidenzi, in via pregiudiziale, la violazione delle norme del giusto procedimento in quanto non è stata effettuata la comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento, né la stessa è stata invitata a partecipare in contraddittorio alle operazioni tecniche di rilevamento che avevano acclarato il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
L'emanazione di un atto sanzionatorio deve necessariamente essere preceduto dalla rituale contestazione degli addebiti con piena garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, tenuto conto del fatto che, qualora non risultasse espressamente previsto dalla normativa di settore un regolare procedimento di siffatte caratteristiche, comunque troverebbe applicazione il subprocedimento di cui agli art. 7 e segg. della L. 7 agosto 1990 n. 241, avente carattere generale e suppletivo
Omissis
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art.9 della L.21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto quanto esposto nel ricorso;
Premesso che con il gravame la parte ricorrente contesta nella sostanza la legittimità dell'impugnata ordinanza di sospensione dell'attività espletata, che era stata disposta con riferimento ad un verbale di accertamento che aveva acclarato il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici;
Premesso che nei confronti di tale atto impugnato la parte ricorrente con il quarto di gravame si lamenta in via pregiudiziale della violazione delle norme del giusto procedimento per non essere stata invitata a partecipare alle predette operazioni tecniche di rilevamento;
Rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che l'emanazione di un atto sanzionatorio deve necessariamente essere preceduto dalla rituale contestazione degli addebiti con piena garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, tenuto conto del fatto che, qualora non risultasse espressamente previsto dalla normativa di settore un regolare procedimento di siffatte caratteristiche, comunque troverebbe applicazione il subprocedimento di cui agli art. 7 e segg. della L. 7 agosto 1990 n. 241, avente carattere generale e suppletivo;
Rilevato, inoltre, che costituisce ius receptum che con detto art.7 il legislatore abbia inteso imporre in via generale il previo contraddittorio di tutti quei soggetti con ciò superando definitivamente la concezione secondo cui l'ambito di garanzia degli interessi privati sarebbe limitato alla sola tutela in sede giurisdizionale;
Rilevato che nel caso di specie appare pacifico dagli atti che non è stata effettuata la comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento, né la stessa è stata invitata a partecipare in contraddittorio alle predette operazioni tecniche di rilevamento che avevano acclarato il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, in quanto manifestamente fondato, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'impugnato provvedimento di sospensione del funzionamento dell'emittente radiofonica in esame;
Ritenuto infine che sussistono giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio;
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnata ordinanza….. ; restando ovviamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione da assumere seguendo un più corretto iter procedimentale.
III
TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 13 ottobre 2000, n. 631 - Pres. Catoni, Est. Eliantonio- T.M.P. c/ Ministero dei Trasporti
Sono da ritenere inammissibili in sede di ricorso giurisdizionale, avverso una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, motivi nuovi di ricorso che non risultino proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso.
Omissis
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art.9 della L.21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto quanto esposto nel ricorso;
Premesso che con il gravame la parte ricorrente contesta nella sostanza la legittimità dell'impugnata decisione di rigetto del ricorso gerarchico presentato;
Premesso, altresì, che nei confronti dei tale atto impugnato la parte ricorrente con il gravame ha dedotto vizi diversi da quelli prospettati con il ricorso amministrativo;
Rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che in sede di impugnazione con ricorso giurisdizionale della decisione di un ricorso gerarchico è preclusa la prospettazione di motivi non dedotti in sede di impugnazione con ricorso gerarchico (cfr. Cons. St., IV, 3 novembre 1999, n. 1704) e che sono da ritenere inammissibili in sede di ricorso giurisdizionale, avverso una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, motivi nuovi di ricorso che non risultino proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso (cfr. Cons. St., IV, 4 marzo 1998, n.230);
Rilevato che nel caso di specie con il ricorso giurisdizionale in esame sono stati prospettati motivi nuovi non dedotti in sede di ricorso gerarchico, dopo che era da tempo decorso il termine di sessanta giorni per impugnare l'originario provvedimento di cancellazione della ricorrente dal predetto Albo;
Ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere respinto;
Ritenuto, infine che sussistono giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
IV
TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 13 ottobre 2000, n. 647 - Pres. Catoni- Est. Nazzaro – C.M.L. c/ Ministero Pubblica Istruzione.
Inidoneità scuola elementare - Sessione riservata di esami - Procedure concorsuali - Interdizione obbligatoria per maternità - Accertamento dell'effettivo insegnamento - Art. 28 D Lgs 80/98 - Devoluzione al G.O. – Sussiste
Non è riconducibile all'ipotesi "concorsuale" di cui all'art.68 D.Lgs n. 29 del 03.02.1993, nel testo vigente, la questione riguardante il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di "esami per il conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare" (O.M. 153/99), qualora riguardi l'accertamento della sussistenza o meno del requisito della prestazione di servizio di effettivo insegnamento nella scuola statale, ovvero alla sua durata, a seguito do collocamento in interdizione obbligatoria per maternità (art.5 lett.A della L. 1204/71) ed al permanere del conferimento della nomina a tempo determinato
Omissis
Considerato che il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso in forma semplificata, poiché, in
FATTO E DIRITTO
Sono risolutive le seguenti considerazioni:
- che l'oggetto del gravame è il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di "esami per il conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare" (O.M. 153/99);
- che la procedura si prospetta tipica e particolare e che, comunque, la questione non è riconducibile all'ipotesi "concorsuale" di cui all'art.68 D.Lgs n. 29 del 03.02.1993, quale sostituito dall'art. 28 D.Lgs n. 80 del 31.03.1998, che fa riferimento (n.4) alle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazoni, devolvendo (n.1) al G.O. ogni altra controversia concernente l'assunzione al lavoro e/o il rapporto di lavoro;
- che nella specie, peraltro, il punto nodale attiene all'accertamento della sussistenza o meno del requisito della prestazione di servizio di effettivo insegnamento nella scuola statale, ovvero alla sua durata, a seguito do collocamento in interdizione obbligatoria per maternità (art.5 lett.A della L. 1204/71) ed al permanere del conferimento della nomina a tempo determinato;
- che le spese vanno compensate, considerato che alla base del ricorso al G.A. vi è stata l'indicazione contenuta, nella parte finale, nello stesso atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe.